Sentenza 25 maggio 2001
Massime • 1
In tema di cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, la previsione della legge n. 443 del 1985, secondo cui le decisioni della C.P.A. sui requisiti dell'impresa artigiana hanno effetto vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali e sono impugnabili ai sensi dell'art. 7, non preclude il diritto dell'Ente o della PA di far accertare autonomamente l'insussistenza dei requisiti ogniqualvolta la decisione della C.P.A. di procedere a cancellazione con decorrenza "ex nunc" non sia stata loro notificata, con conseguente impossibilità di impugnazione alla C.P.A. nel termine di 60 giorni; in tale ipotesi, l'INPS può far valere prima innanzi agli organi locali e poi innanzi all'AGO, una richiesta di cancellazione "ex tunc" per inesistenza, radicale ed originaria, in capo all'artigiano dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge cit..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/05/2001, n. 7163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7163 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO COLAJANNI - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO Di COMPETENZA proposto da:
PS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ITALO PIERDOMINICI, VALERIA SALVATI, ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AUTOTRASPORTI MAR SARD DEI F.LLI P. & M. PIERUCCI, 2001 PIERUCCI PAOLO, PIERUCCI MASSIMO;
- intimati -
avverso l'ordinanza n. del Tribunale di MACERATA, depositata il 28/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/03/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso chiedendo che la Suprema Corte, decidendo con sentenza rigetti il ricorso in epigrafe indicato, con ogni consequenziale statuizione di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In seguito ad accertamento ispettivo ed a comunicazione dell'PS, la Corte d'appello di Macerata deliberava la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane dell'impresa individuale GIR.MOR e della MAR- SAR s.n.c. a decorrere dalla data della delibera stessa (12.2.1997). Assumendo che la cancellazione doveva essere dichiarata con decorrenza dal 1.2.1989, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 443 del 1985 l'PS impugnava detta delibera sia (in sede amministrativa)
davanti alla C.R.A., sia davanti al Tribunale di Macerata. Più precisamente, essendosi detto Tribunale dichiarato incompetente per territorio con sentenza del 23.01.1998, l'PS riassumeva la causa davanti al Tribunale di Ancona che, con sentenza del 7.12.1999, rigettava la domanda dell'PS, assumendo che ai sensi dell'art. 6 della legge reg. marche n. 6 del 1988 la cancellazione dall'albo decorre dalla notifica della delibera della Commissione provinciale, sicché andavano rigettate le domande dell'PS sulla decorrenza della cancellazione da un momento diverso dalla data di notifica della delibera della Commissione.
Avverso detta decisione ha proposto reclamo presso la Corte di Appello l'PS, insistendo nella domanda.
Intanto, su richiesta dell'PS, che reclamava i contributi dovuti quali impresa industriale con decorrenza dal 1^.2.1989, venivano emessi in data 15.12.1997 due decreti ingiuntivi nei confronti della MAR-SARD s.n.c. nonché nei confronti di AO e MA CC, i quali tutti proponevano opposizione.
Con provvedimento del 28.3.2000 il Tribunale di Macerata sospendeva il giudizio di opposizione in attesa della definizione di quello (sopra menzionato) pendente davanti alla Corte di Appello. Avverso tale provvedimento (comunicato in data 3.4.2000), con atto tempestivamente e regolarmente notificato (in data 5.4.2000) e depositato (14.4.2000) l'PS proponeva regolamento di competenza, sostenendo con unico articolato motivo di impugnazione che non sussistevano gli estremi per la disposta sospensione. La controparte non ha depositato memoria difensiva. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso, in particolare osservando che ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 6 conv. con L. n. 63 del 1993, in vigore nel momento in cui fu emessa la delibera della C.P.A impugnata, le Commissioni provinciali per l'artigianato, nel verificare la sussistenza dei requisiti della qualifica di artigiano, adottano provvedimenti vincolanti ai fini previdenziali ed assistenziali, impugnabili di regola ai sensi dell'art. 7 della L. n. 443 del 1985. Poiché, inoltre, l'iscrizione all'albo ha valore costitutivo dello status di artigiano (art. 5, 40 L. n. 443 del 1985), sembra evidente che l'PS non potrà ottenere dagli opponenti ai due d.i. il pagamento dei contributi nella misura prevista per l'impresa industriale per gli anni in cui la MAR-SARD sarà legittimamente considerata iscritta all'Albo degli artigiani. E poiché il giudizio sullo status di artigiano è pendente (o, quanto meno, era pendente al momento in cui fu emesso il provvedimento qui impugnato) deve ritenersi che, trattandosi in tale giudizio di una questione tecnicamente (e non soltanto logicamente) pregiudiziale, correttamente il giudice della questione dipendente (la pretesa contributiva nella misura prevista per le imprese industriali, anziché per quelle artigianali) lo ha sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questa Corte (Cass., sez. I, 5 novembre 1999 n. 12322) ha già affermato, proprio in tema di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, che, in ragione della previsione della l. n. 443 del 1985, le decisioni della cassa provinciale artigianale sui requisiti dell'impresa artigiana hanno effetto vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali e sono impugnabili ai sensi dell'art. 7 della legge medesima. Tale disposizione infatti - dopo aver previsto che contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte degli organismi indicati nel comma precedente e di eventuali terzi interessati - contempla che le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Quindi nella specie c'è la dipendenza (ex art. 295 c.p.c. tra i due giudizi (quello pendente innanzi al tribunale di macerata e quello pendente innanzi alla Corte d'appello di Ancona) perché la pretesa dell'PS (azionata innanzi al tribunale di macerata) si fonda proprio sull'intervenuta cancellazione che è ancora sub judice (innanzi alla Corte d'appello di Ancona).
Il ricorso pertanto va respinto, senza che sia necessario provvedere sulle spese in mancanza di costituzione della parte intimata.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2001