Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/05/2001, n. 7163
CASS
Sentenza 25 maggio 2001

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In tema di cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, la previsione della legge n. 443 del 1985, secondo cui le decisioni della C.P.A. sui requisiti dell'impresa artigiana hanno effetto vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali e sono impugnabili ai sensi dell'art. 7, non preclude il diritto dell'Ente o della PA di far accertare autonomamente l'insussistenza dei requisiti ogniqualvolta la decisione della C.P.A. di procedere a cancellazione con decorrenza "ex nunc" non sia stata loro notificata, con conseguente impossibilità di impugnazione alla C.P.A. nel termine di 60 giorni; in tale ipotesi, l'INPS può far valere prima innanzi agli organi locali e poi innanzi all'AGO, una richiesta di cancellazione "ex tunc" per inesistenza, radicale ed originaria, in capo all'artigiano dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge cit..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/05/2001, n. 7163
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7163
    Data del deposito : 25 maggio 2001

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