Sentenza 9 novembre 2016
Massime • 1
Ai fini dell'adozione del provvedimento di confisca per equivalente, non riveste alcun rilievo l'apparente impossidenza dell'imputato, poiché l'ablazione può avere ad oggetto, fino alla concorrenza dell'importo determinato dal giudice, non solo i beni già individuati nella disponibilità dell'imputato, ma anche quelli che in detta disponibilità entrano dopo il provvedimento di confisca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2016, n. 5801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5801 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2016 |
Testo completo
05801-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEI 09 LI 2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI - Rel. Consigliere - 2008 N. Dott. LUCIANO IMPERIALI REGISTRO GENERALE Dott. ALBERTO PAZZI - Consigliere - N. 28324 2016 - Consigliere - Dott. FABIO DI PISA Dott. SANDRA RECCHIONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nei confronti di: AN MA N. IL 07/12/1962 inoltre: AN MA N. IL 07/12/1962 avverso la sentenza n. 1223/2016 TRIBUNALE di BRESCIA, del 12/04/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI: lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FULVIO BALDI, chi ha chiesto "l'annullaments gents zinvo imprprets limitatements del provvediments applications della confixo, alle сси relative applicatione cella misure omette mon Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale della stessa città in data 12/4/2016 nei confronti di MA NO in ordine al reato di cui all'art. 644 cod. pen., lamentando la violazione dell'ultimo comma dell'art. 644 cit., con riferimento all'esplicito rigetto dalla richiesta di confisca formulata dal Pubblico Ministero. Il Tribunale ha fondato il provvedimento di rigetto sull'assenza di un sequestro preventivo e sull'apparente impossidenza dell'imputato, demandando così alla fase esecutiva l'eventuale applicazione dell'istituto. Deduce l'ufficio ricorrente, invece, che la confisca può essere disposta anche in assenza di sequestro preventivo, ed anche senza individuare i beni su cui il vincolo deve concretizzarsi, da individuarsi invece a cura del pubblico ministero in sede di esecuzione, ed altresì che, se è vero che la confisca obbligatoria può essere disposta anche in sede esecutiva, ciò però non è più possibile quando il giudice della cognizione abbia espressamente rigettato la richiesta di confisca, come nel caso in esame.
2. Anche il NO ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, a mezzo del suo difensore, lamentando l'omessa motivazione in ordine all'omessa declaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla mancata applicazione della confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso proposto dall'imputato MA NO è inammissibile, in quanto è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che nell'enunciazione- non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Rv. 202270; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio, escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., peraltro specificando anche che tale valutazione si fonda sugli accertamenti della polizia giudiziaria, le dichiarazioni della persona offesa e perfino le ammissioni dell'imputato, in assenza anche di deduzioni difensive sul merito.
5. E' fondato, invece, il ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica di Brescia. 1 Giova ricordare, infatti, che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte di Cassazione, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal pubblico ministero nella selezione dei cespiti da confiscare (Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, Rv. 262893;Sez. 2, Sentenza n. 24785 del 12/05/2015, Rv. 264282) tanto che, proprio perché il giudice è tenuto ad indicare solo l'importo complessivo del prezzo o del profitto del reato e non anche i beni da apprendere, l'ablazione può avere ad oggetto, fino alla concorrenza dell'importo determinato, non solo i beni già individuati nella disponibilità dell'imputato, ma anche quelli che in detta disponibilità entrano dopo il provvedimento di confisca (Sez. 6, n. 33765 del 23/07/2015, Rv. 265012), sicché non può ritenersi in alcun modo determinante l'apparente impossidenza del NO rilevata dalla Corte di Appello di Brescia.
6. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tibunale di Brescia per nuovo esame.
7. All'inammissibilita' del ricorso proposto dal NO consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in €1500,00
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di applicazione della confisca, con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da NO MA e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1500,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso nella camera di consiglio del 9 novembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Giovanni Piotallevi Dott. Luciano Imperiali Car DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 8 FEB. 2017 IL DICA CANCELLIERE E R Claudia PI P 2 E N O