Sentenza 24 marzo 2011
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 497 bis, comma secondo, cod. pen. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi), il possesso di un passaporto di provenienza furtiva contraffatto dallo stesso possessore, considerato che la "ratio" di cui all'art. 497 bis cpv cod. pen. è quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o comunque forma il documento, oppure lo detiene fuori dei casi di uso personale, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all'art. 497 bis, comma primo, cod. pen. solo se non accompagnato dalla contraffazione ad opera del possessore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2011, n. 17673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17673 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 24/03/2011
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 831
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - N. 26820/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EA ON N. IL 09/02/1987;
avverso la sentenza n. 579/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 30/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/03/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta G., che ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio con determinazione della pena pari a quella inflitta in primo grado. La Corte:
OSSERVA
La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza in data 30-3-2010, in accoglimento dell'appello del procuratore generale, elevava la pena inflitta in primo grado a EA ON, ad anni uno e mesi quattro di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 497 bis c.p., in quanto trovato in possesso di un passaporto di provenienza furtiva da lui contraffatto (fatto accertato il 23-8-2007).
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Antonio Maria Galli, assumendo violazione dell'art. 497 bis c.p. in quanto erroneamente il Procuratore Generale appellante e la corte territoriale hanno qualificato la fattispecie ai sensi del secondo comma della norma citata, mentre ricorreva l'uso personale avendo AN apposto la propria fotografia sul documento. Chiede quindi l'annullamento della sentenza e la rideterminazione della pena in ragione della corretta qualificazione del fatto. MOTIVI DELLA DECISONE
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Con ragione la corte territoriale, accogliendo l'appello del PG, ha rideterminato, ai sensi delL'art. 497 bis c.p., comma 2 la pena inflitta a AN, essendogli contestato il possesso di un passaporto da lui contraffatto (così testualmente l'imputazione), il che integra l'ipotesi più grave prevista dal capoverso, la cui ratio è di punire in modo più significativo chi fabbrica o comunque forma il documento, oppure lo detiene fuori dei casi di uso personale, con l'ovvia conseguenza che il possesso per uso personale, invocato nel ricorso, rientra nella previsione del comma 1 solo se non accompagnata dalla contraffazione ad opera del possessore, invece ricorrente nella specie.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e a tale declaratoria conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011