Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2011, n. 16422
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Sentenza 11 gennaio 2011

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In tema di reato colposo, il responsabile legale di una struttura complessa che sia comunque venuto a conoscenza della situazione di pericolo e della sua continuità nel tempo non può invocare, ai fini di esenzione da responsabilità, l'affidamento nell'operato dei responsabili di settore. (Fattispecie di reato ex art. 674 cod. pen. in relazione a frequenti ricadute oleose derivanti dall'esercizio di centrale di energia elettrica).

La diffusione di polveri nell'atmosfera rientra nella nozione di "versamento di cose" ai sensi della prima ipotesi dell'art. 674 cod. pen. e non in quella di "emissione di fumo" contemplata dalla seconda ipotesi, in relazione alla quale soltanto è richiesto il superamento dei limiti di legge, poiché, se il fumo è sempre prodotto della combustione, la polvere è prodotto di frantumazione e non di combustione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2011, n. 16422
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16422
    Data del deposito : 11 gennaio 2011

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