Legge 6 febbraio 2004, n. 36

Commentari11

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  • 1Riorganizzazione e scioglimento Corpo forestale dello Stato.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giorgio LATTANZI; Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 8, e, specificamente, dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), nonche' degli articoli da 7 a 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in …

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  • 2Primogrado il blog
    https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario

  • 3Neutralità negli apporti di minoranza
    Dott. Luca Procopio · https://www.fiscoetasse.com/ · 5 maggio 2025

  • 4Interpello del 09/10/2024 n. 195 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese
    Agenzia delle Entrate · 9 ottobre 2024

    genzia ntrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Piccole e medie imprese Risposta n. 195/2024 OGGETTO: conferimento d'azienda - qualificazione dei beni conferiti come azienda - condizioni cessione partecipazioni nella società conferitaria - applicazione regime pex - anzianità possesso partecipazioni - art. 176 del TUIR - soci-rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni nella società conferente - acquisto azioni proprie - recesso - valutazione antiabuso Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO Con separate istanze di interpello sostanzialmente di identico contenuto, tutte presentate ai sensi dell'articolo 11, …

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  • 5Interpello del 23/04/2024 n. 96 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese
    Agenzia delle Entrate · 23 aprile 2024

    genzia ntrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Piccole e medie imprese Risposta n. 96/2024 OGGETTO: Regime pex-attività di assunzione di partecipazioni - art. 87, co. 5, del TUIR-partecipazione - rilevanza - esercizio di impresa commerciale - art. 87, co. 1, lett. d), del TUIR - condizioni. Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO ALFA (di seguito, "Istante") presenta un'istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219), volta a conoscere il parere …

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Giurisprudenza189

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/12/2019, n. 32607
    Provvedimento: unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21062-2018 proposto da: REGIONE ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - ricorrente - ENEL PRODUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COURMAYEUR 79, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO MAZZULLO, che la rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 69/2018 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 23/04/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2019 …
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    • potenza nominale·
    • competenza legislativa statale·
    • canone di concessione·
    • abrogazione normativa statale·
    • art. 170 D. Lgs. n. 152/2006·
    • art. 175 D. Lgs. n. 152/2006·
    • giurisdizione acque pubbliche·
    • potenza efficiente·
    • addizionale regionale·
    • D. Lgs. n. 152 del 2006

  • 2Trib. Trieste, sentenza 06/12/2024, n. 285
    Provvedimento: TRIBUNALE DI TRIESTE Sezione civile – controversie del lavoro N.R.G. 232/2022 Il Giudice dott. Paolo Ancora, all'udienza del 9.10.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa proposta da ( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to Giovanni Ventura; EN contro ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Domenico Pizzonia, Paola Lonigro, Giacinto Favalli e Valentina Ruzzenenti; resistente OGGETTO: retribuzione Conclusioni Per la parte EN, relativamente al ricorso con N.R.G. 232/2022: “In via principale: 1) Accertarsi la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 17.10.1989 o dalla diversa data che …
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    • prescrizione crediti·
    • subordinazione attenuata·
    • lavoro subordinato·
    • differenze retributive·
    • art. 111 c.p.c.·
    • risarcimento danni·
    • ripristino rapporto di lavoro·
    • onere della prova·
    • trasferimento d'azienda·
    • art. 2112 c.c.

  • 3Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/07/2025, n. 805
    Provvedimento: Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati: 1) dott. Maria G. Di Marco Presidente 2) dott. Caterina Greco Consigliere rel. 3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 444 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello D A , rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 CANTAVENERA DOMENICO - ricorrente in riassunzione, già appellato - C O N T R O [...] Controparte_1 [...] - resistente contumace, già appellante - All'udienza del 26/06/2025 il procuratore del …
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    • categoria D5·
    • L.R. Sicilia n. 9/2006·
    • trasferimento personale·
    • art. 1, comma 8, L.R. n. 4/2007·
    • tabelle di equiparazione·
    • principio di diritto Corte di Cassazione·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • inquadramento personale·
    • D.M. 5 luglio 2005·
    • art. 4 comma 7 L. n. 36/2004

  • 4Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/10/2025, n. 8210
    Provvedimento: Pubblicato il 22/10/2025 N. 08210/2025REG.PROV.COLL. N. 01164/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1164 del 2025, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Piazza, Gennaro Terracciano e Stefania Terracciano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo, n. 101; contro Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Pani e Floriana Isola, con domicilio digitale …
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    • eterointegrazione bando·
    • concorso pubblico·
    • giurisdizione amministrativa·
    • requisiti psico-fisici·
    • art. 112 c.p.c.·
    • disapplicazione normativa comunitaria·
    • D.M. n. 198/2003·
    • D.P.R. n. 207/2015·
    • parità di trattamento·
    • principio di affidamento

  • 5Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/07/2025, n. 798
    Provvedimento: Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati: 1) dott. Maria G. Di Marco Presidente 2) dott. Caterina Greco Consigliere 3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 483 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello D A rappresentato e difeso dall'Avv.to Domenico Cantavenera Parte_1 ricorrente in riassunzione (già appellante) C O N T R O Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura [...] Distrettuale dello Stato di Palermo resistente in riassunzione (già appellato) all'udienza del 26 …
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    • disapplicazione tabella equiparazione·
    • giudizio di rinvio·
    • differenze retributive·
    • art. 10 comma 9 L.R. Sicilia n. 9/2006·
    • diritto di inquadramento·
    • inquadramento categoria D1·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • art. 4 comma 7 legge n. 36/2004·
    • D.M. 5 luglio 2005·
    • trasferimento personale Corpo Forestale
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Natura giuridica e compiti istituzionali). 1. Il Corpo forestale dello Stato e' Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema e concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121 , nonche' nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane.
    2. Il Corpo forestale dello Stato svolge attivita' di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonche' la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. E' altresi' struttura operativa nazionale di protezione civile.
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole e forestali in qualita' di amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note all' art. 1:
    - La legge 1° aprile 1981, n. 121 , contiene il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il riordino della Polizia di Stato nonche' l'individuazione ed il coordinamento delle Forze di polizia dello Stato (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato). In particolare, l'art. 16 (Forze di polizia) della legge 1° aprile 1981, n. 121 , recita che:
    «Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:
    a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
    b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
    Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
    Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.».
    La Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono Forze di polizia dello Stato ad ordinamento civile a differenza dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che sono Forze di polizia dello Stato ad ordinamento militare.
    L'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato sono Forze di polizia a competenza generale; la Guardia di finanza, la Polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono, invece, Forze di polizia specializzate. Tuttavia, tutte le suindicate Forze di polizia compongono il comparto sicurezza dello Stato e concorrono, ciascuna secondo i rispettivi ambiti di competenza e livelli di responsabilita', al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nonche' al controllo coordinato del territorio.
    La materia della polizia giudiziaria e' regolata dal codice di procedura penale ( decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 e successive modificazioni ed integrazioni), dalle norme di attuazione e di coordinamento del codice di procedura penale ( decreto legislativo del 28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni ed integrazioni) e da varie leggi complementari. In particolare, l' art. 57 del codice di procedura penale stabilisce, che i dirigenti, i commissari, gli ispettori ed i sovrintendenti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, gli ufficiali superiori e inferiori ed i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza ed il sindaco dei comuni privi di un ufficio di polizia o di un comando dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza sono ufficiali di polizia giudiziaria (comma 1); gli agenti, gli agenti scelti, gli assistenti e gli assistenti capo della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato nonche' i corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza sono, invece, agenti di polizia giudiziaria (comma 2).
    La materia della protezione civile e' disciplinata dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 , e successive modificazioni, che prevede l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. L'art. 11 della presente legge inserisce il Corpo forestale dello Stato tra le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, accanto ai Vigili del fuoco (componente fondamentale), alle Forze armate, alle altre Forze di polizia, alla Croce rossa italiana, al Soccorso alpino del C.A.I. e ad altri servizi tecnici ed istituzioni.
  • Art. 2. (Funzioni del Corpo forestale dello Stato). 1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni di rilievo nazionale assegnategli dalle leggi e dai regolamenti, e in particolare ha competenza in materia di:
    a) concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane;
    b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonche' collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ;
    c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874 , e della relativa normativa comunitaria;
    d) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversita' vegetale e animale;
    e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attivita' volte al rispettodella normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;
    f) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalita' previste dalla legislazione vigente;
    g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonche' degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversita' animale e vegetale;
    h) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonche' repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
    i) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonche' collaborazione nello svolgimento dell'attivita' straordinaria di polizia idraulica;
    l) pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; attivita' consultive e statistiche connesse;
    m) attivita' di studio connesse alle proprie competenze con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all' articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 ;
    n) attivita' di supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
    o) reclutamento, formazione e gestione del proprio personale; approvvigionamento e amministrazione delle risorse strumentali; divulgazione delle attivita' istituzionali ed educazione ambientale;
    p) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.
    Note all' art. 2:
    - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni contiene la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 . In particolare, l'art. 35 concerne l'istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'indicazione delle sue attribuzioni. L'art. 36, invece, disciplina i poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
    - La legge 19 dicembre 1975, n. 874 , contiene la ratifica e l'esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973.
    - La legge 31 gennaio 1994, n. 97 , contiene nuove disposizioni per le zone montane. In particolare, l'art. 24 (informatica e telematica) contiene la norma primaria che ha consentito di istituire il Sistema informativo della montagna (S.I.M.).
  • Art. 3. (Organizzazione del Corpo forestale dello Stato). 1. Il Corpo forestale dello Stato e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, con organizzazione e organico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per le questioni inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico soccorso e la protezione civile.
    2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale della collaborazione del Corpo forestale dello Stato per le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), nonche' per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle alterazioni all'ambiente commesse in violazione della relativa normativa.
    3. All'unita' dirigenziale di livello generale, individuata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con il regolamento previsto dall' articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 , e successive modificazioni, che ne stabilisce altresi' le funzioni, e' preposto un dirigente generale che assume la qualifica di capo del Corpo forestale dello Stato.
    4. Il capo del Corpo forestale dello Stato e' nominato ai sensi dell' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
    5. L'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti e' disposta con i decreti ministeriali di natura non regolamentare previsti dall' articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 , e successive modificazioni.
    6. L'organizzazione, l'attivita' di servizio e il regolamento di disciplina del Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , che garantiscono un'equilibrata distribuzione territoriale del personale.
    7. La Scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale del Corpo, nonche', a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei servizi tecnici forestali regionali e di altri operatori dell'ambiente. Gli oneri relativi alla formazione da espletare nei confronti degli operatori dell'ambiente non appartenenti alla pubblica amministrazione sono a carico degli operatori medesimi.
    8. Il personale del Corpo forestale dello Stato con qualifiche permanenti di polizia e' autorizzato a portare armi, e' esente dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione e ha diritto al libero percorso sulle linee dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.
    Note all'art. 3:
    - L'attuale Ministero delle politiche agricole e forestali e' stato istituito con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 . Quest'ultimo decreto ha sostituito il Ministero per le politiche agricole, istituito con il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , il quale a sua volta aveva sostituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sorto all'indomani del referendum popolare del 1993, che aveva abrogato il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e' stato istituito con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , in sostituzione del Ministero dell'ambiente, istituito con la legge 8 luglio 1986, n. 349 .
    - Il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 , successivamente modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472 , contiene il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato a norma dell' art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78 . In particolare, l'art. 7 (Qualifiche del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato) stabilisce che:
    «1. Il ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato e' articolato nelle seguenti qualfiche:
    a) primo dirigente;
    b) dirigente superiore;
    c) dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.
    2. La relativa dotazione organica e' fissata nella tabella B allegata al presente decreto in sostituzione del quadro D della tabella XI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
    3. La individuazione dell'unita' dirigenziale di livello generale del Corpo forestale dello Stato, che presiede anche all'amministrazione del relativo personale, e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici, nonche' la definizione dei relativi compiti e funzioni sono stabilite per la prima con regolamento e per le altre con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, rispettivamente lettera b) e lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni ed i compiti attuali restano attribuiti alla responsabilita' degli uffici di livello dirigenziale gia' operanti per il Corpo forestale dello Stato.
    4. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Corpo forestale dello Stato, anche con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici periferici, al fine di accertarne la funzionalita' ed efficienza, ai sensi dell' art. 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.
    5. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , rivestono la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. I primi dirigenti rivestono anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
    6. Il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato e' nominato ai sensi dell' art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
    7. Al secondo periodo del secondo comma dell'art. 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , sono aggiunte infine le seguenti parole: «ed il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.».
    - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , reca la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. In particolare, l'art. 25 stabilisce che «la nomina a dirigente generale, o a qualifiche superiori, e' conferita, nei limiti delle disponibilita' di organico, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente».
    - La legge 23 agosto 1988, n. 400 , contiene la disciplina di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, l'art. 17 disciplina le modalita' procedimentali per l'emanazione di un regolamento governativo. Il comma 4-bis concerne i regolamenti relativi all'organizzazione ed alla disciplina degli uffici dei Ministeri.