Sentenza 2 aprile 2001
Massime • 1
In tema di cancellazione di ipoteca, la circostanza che la relativa iscrizione risulti nulla per incertezza od errore sulla persona del debitore (nella specie, iscrizione ipotecaria compiuta sulla base di decreto ingiuntivo erroneamente emesso nei confronti di società omonima, avente, peraltro, sede diversa) non esclude il diritto del proprietario dell'immobile a chiedere la cancellazione stessa indipendentemente dalla validità dell'iscrizione, sol che questa presenti elementi che possano ingenerare il dubbio che un'ipoteca comunque esista.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4793 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA 0 4 7 9 3 7 1 IN NOME DE PO LO ITALIAN LA UPRIMA DI CASSALIONE Oggetto Stote SEZIONE TERZA CIVILE Concellazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo FAVARA Presidente R.G.N. 4483/98 Dott. Paolo VITTORIA Rel. Consigliere - 10274 Cron. Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Rep. 1683 - Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Ud.26/10/00 - Dott. Ennio MALZONE Consigliere - ha pronunciato la seguente SE N TEN ZA IL SOLE 6000 sul ricorso proposto da: - 2 APR. 2001 CARIPLO SPA, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo 7. 1 studio dell'avvocato DOMENICO GUIDI, che la difende 6000 anche disgiuntamente agli avvocati DARIO ZANETTI, LUCIANO PONTIROLI, GIANCARLO MAJO, giusta delega in atti;
- ricorrente N.C. contro 6000 IMMOBILIARE SAN GOTTARDO SRL, di Arcore, in persona 2000 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 1698 domiciliata in ROMA VIA QUATTRO FONTANE 15, presso lo -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE studio dell'avvocato GIUSEPPE GUERRERI, che la difende UFFICIO COPIE anche disgiuntamente all'avvocato EZIO PEREGO, giusta Richiesta copia esecutiva PEREGOdal Sig. per diritti L.28000+8 delega in atti;
30106 2007 il controricorrente IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 2870/97 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 16/04/97 e depositata il 30/09/97 LIRE 2000 (R.G. 3454/94); CANCELLERIA udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/00 dal Consigliere Dott. Paolo BC433796 VITTORIA;
udito l'Avvocato Domenico GUIDI;
BC433797 udito l'Avvocato Ezio PEREGO;
AX230661 udito il P.M. in persona del So stituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per LIRE 2000 CANCELLERIA il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ANCELLE Richiesta copia studio BC433798 dal Sig. GUI BC433799 6000 per diritti 6 SET. 2001 AX230662 il IL CANCELLIERE 155 L3000 CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 0771 1.1500 ANCELLERIA Richiesta copia studio dal Sig. GEROSA per diritti L o il 2001 CANCELLIERE DF025641 -2- Svolgimento del processo 1. - Il tribunale di Lecco, con sentenza del 13.6.1994, condannava la Cassa di risparmio delle province lombarde a rifondere alla società Immobiliare San Gottardo a r.l. con sede in Arcore i danni, da liquidarsi in separato giudizio, derivati da una illegittima iscrizione ipotecaria e di questa ordinava la cancellazione.
2. Agendo in giudizio, con la citazione notificata 1'8.3.1990, la società attrice aveva esposto i seguenti fatti. Era proprietaria di un fondo denominato Soraggo. Sulla base di un decreto d'ingiunzione del presidente del tribunale di Milano e per un credito di L. 137.116.000, RI aveva eseguito presso la Conservatoria deila registri immobiliari di Lecco un'iscrizione di ipoteca nella quale apparivano come debitrice la società Immobiliare San Gottardo a r.l., però con sede in Lecco, viale Dante 8, e come bene gravato il fondo Soraggo con i relativi dati di identificazione. L'iscrizione era illegittima perché la società non aveva mai avuto alcun debito verso la RI né mai le era stato notificato il decreto d'ingiunzione; per effetto di tale iscrizione non aveva avuto séguito un'operazione di finanziamento già avviata ciò le aveva procurato une danno. 3 Il tribunale fondava la sua decisione su questi 3. motivi. L'iscrizione d'ipoteca era stata presa in confronto della società Immobiliare San Gottardo a r.l., con sede in Lecco, via Dante 8, e precedente sede in Valfurla, sul fondo Soraggo. Questa iscrizione era frutto di un errore. Esistevano due società con la stessa denominazione e diversa sede. La prima, con sede in Lecco, era quella in cui confronto era stato emessO il decreto d'ingiunzione impiegato come titolo per l'iscrizione d'ipoteca. La seconda con sede in Arcore, e già in Valfurla, era la proprietaria dell'immobile su cui l'ipoteca era stata fatta gravare. Questa aveva, perciò, diritto а che l'iscrizione fosse cancellata ed anche diritto al risarcimento del danno, salva la sua liquidazione in separato giudizio, perché quella iscrizione ipotecaria si presentava come un fatto potenzialmente dannoso.
4. La corte d'appello di Milano, con sentenza del 30.9.1997 ha confermato la decisione di primo grado. Ha respinto due motivi d'impugnazione. 4 Col primo la RI aveva sostenuto che nessuna iscrizione d'ipoteca era stata effettuata contro la società che aveva agito. Ma, ha obiettato la corte d'appello, sebbene l'iscrizione fosse nulla per l'incertezza sulla persona del debitore, non poteva negarsi il diritto della società attrice a vedere cancellata, considerato che era stata fatta gravare su un bene che le apparteneva. Col secondo motivo la RI aveva sostenuto che mancavano i presupposti per una condanna generica. La risposta è stata che il perdurante fatto della illegittima iscrizione ipotecaria certamente costituiva un fatto potenzialmente dannoso e questo bastava perché fosse pronunciata una sentenza di condanna generica.
5. La RI ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 6.3.1998. La Immobiliare San Gottardo ha resistito con controricorso del 7.4.1998. Le parti hanno depositato una memoria. Motivi della decisione 1. - Il ricorso contiene due motivi. - Il primo denunzia vizi di violazione di norme di 2. 3 e 5,diritto e di difetto di motivazione (art. 360, nn. cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2043, 2808, 2818, 2828 e 2841 cod. civ.). 5 La ricorrente Osserva che l'iscrizione d'ipoteca non come presa contro la societàpoteva essere considerata attrice e però affetta da invalidità per incertezza sulla persona del debitore: dalla nota d'iscrizione risultava infalli che era stata presa in confronto dell'altra società, contro cui era stato anche emesso il decreto d'ingiunzione. Presa contro quell'altra società, si presentava come un'iscrizione nulla, perché era stata fatta gravare su bene che non le apparteneva, mentre l'ipoteca giudiziale può essere costituita solo su beni del debitore. Ma se si trattava di un'iscrizione nulla e l'ipoteca non s'era perciò costituita, i beni che ne apparivano gravati erano, al contrario, da considerare liberi. Dunque la presenza dell'iscrizione ipotecaria non considerata un fatto potenzialmente avrebbe potuto essere dannoso. Questo anche per un'altra ragione. Chi avesse effettuato un'ispezione dei registri al nome della società Immobiliare San Gottardo a r.c.1., con sede in Arcore, non avrebbe potuto rilevare la presenza dell'iscrizione d'ipoteca. Il secondo motivo denunzia i medesimi vizi del primo, ma sotto diverso aspetto (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione all'art. 2043 cod. civ.). 6 pericolo di un La ricorrente Osserva che il solo del tipo descritto può danno, quale nella situazione generica alpresentarsi, non giustifica una condanna risarcimento, e, d'altro canto, né in primo né in secondo grado la società attrice aveva tentato di dare la prova d'aver subito un danno ingiusto. 3. - I due motivi, che possono essere esaminati insieme, non sono fondati.
3.1. La sentenza impugnata contiene due parti. La prima quella relativa alla domanda proposta perché fosse ordinata la cancellazione dell'iscrizione d'ipoteca. La seconda quella relativa alla domanda di risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio. Le domande sono state ambedue accolte. Quella di cancellazione lo è stata sul presupposto che, sebbene l'iscrizione d'ipoteca fosse da considerare nulla per incertezza sulla persona del debitore, non mancavano elementi che avrebbero potuto indurre a ritenerla presa in confronto della società attrice: accertamento, questo, compiuto alla stregua del fatto che, oltre a gravare su beni ad essa appartenenti, l'iscrizione indicava, a fianco della comune denominazione della società attrice e dell'altra società, come precedente sede, una 7 sede che era stata appunto la precedente sede della società attrice e non dell'altra. La seconda domanda, quella di condanna al risarcimento del danno, lo è stata in base alla considerazione che quella iscrizione d'ipoteca fosse tale da poter recare danno alla società nei cui confronti era stata presa. 3.2. - La prima parte della sentenza, quella con cui è stata accolta la domanda di cancellazione, poggia su un accertamento di fatto, da cui sono state tratte corrette conseguenze giuridiche. Il problema che i giudici di merito dovevano risolvere consisteva nello stabilire se l'iscrizione ipotecaria non fosse valida o nulla, ma se la parte, rispetto alla quale i J possano prospettare che sia stata iscritta terzi si ipoteca, perché l'iscrizione presenta elementi che appaiono potervisi riferire, abbia diritto a che sia cancellata, quante volte non avrebbe potuto essere presa. E, poiché l'iscrizione ipotecaria, mentre vincola il bene su cui grava ne rende nota ai terzi l'esistenza, la parte che avrebbe diritto alla cancellazione di un'ipoteca iscritta suoisu beni, perché mancava il titolo per costituirla, questo diritto lo ha, indipendentemente dalla validità dell'iscrizione, sol che l'iscrizione presenti elementi che possano ingenerare il dubbio che un'ipoteca esista. 0 0 - Neppure la seconda parte della sentenza presenta i 3.3. vizi denunciati. La circostanza che la società attrice non abbia dato prova del concreto danno subito non escludeva che potesse essere pronunciata una sentenza di condanna generica. Una decisione di questo tipo era stata già pronunciata dal primo giudice. La sua sentenza non era stata impugnata per motivi attinenti al procedimento, sostenendo cioè che era stata inizialmente proposta una domanda di risarcimento del danno da liquidarsi nel corso del giudizio ed era mancata da l'accettazione della parte della Cassa di risparmio successiva riduzione dell'oggetto della domanda. Dunque, i giudici di appello avrebbero bensì potuto respingere la domanda, se avessero ritenuto provato che la società attrice non aveva in realtà subito alcun danno о ritenuto che da quella iscrizione nessun danno le sarebbe mai potuto derivare. Ma la società, per ottenere una condanna generica, non avere subito dei danni, era provare di solo era tenuta a tenuta ad allegare d'averne subiti, salvo ai giudici di stabilire se era ○ no possibile che dei danni si fossero prodotti.
3.3.1. Condizioni dell'azione, rispetto ad una domanda di condanna generica al risarcimento del danno, sono che il 9 convenuto abbia tenuto un comportamento che ha leso un interesse dell'attore, protetto dal diritto, e che il comportamento sia tale per cui da esso di regola derivano a chi lo subisce pregiudizi, salvo all'attore di dimostrare, ma nel giudizio di liquidazione, che ciò in concreto sia avvenuto (Cass. 23 maggio 2000 n. 6690; 29 marzo 1999 n. 2986; 26 febbraio 1998 n. 2127; 7 febbraio 1998 n. 1298). Attiene poi alla valutazione dei fatti e costituisce giudiziounperciò di merito stabilire se da un comportamento del tipo di quello in concreto tenuto dal convenuto possono О no derivare danni ed il giudizio non può che essere condotto secondo criteri di probabilità, in base a ciò che comunemente accade. Orbene, costituisce un giudizio di merito non viziato sul piano della logica né su quello della violazione di norme diritto, l'aver ritenuto che possa essere derivato un danno alla società attrice in conseguenza di una iscrizione presentava bensì elementi di ipotecaria, la quale individuazione del debitore ed incertezza quanto alla anzi elementi tali da indurre invalidità dell'iscrizione, ma era caduta su un bene appartenente a chi in base agli stessi elementi avrebbe potuto dai terzi essere considerato il debitore. 10 La logicità di questo giudizio non è infirmato dal rilievo per cui in realtà i terzi non avrebbero potuto rilevare l'esistenza dell'iscrizione. La sede di una società di capitali ed in particolare di una società a responsabilità limitata è sì un elemento che contribuisce alla sua identificazione (la legge ne prescrive l'indicazione nell'atto costitutivo artt. 2328 - trascrizione ed e 2475 cod. civ. e nelle note di - artt. 2659 e 2839 iscrizione degli atti che le riguardano cod. civ.). Tuttavia, la mancata indicazione della sede della società nell'atto costitutivo non determina la nullità del contratto di società (artt. 2332, n. 5), e 2475 cod. civ.); sede effettiva i terzi possono attribuire rilievo alla della società, se sia diversa da quella risultante dai cod. civ.); la pubblici registri (art. 46, secondo comma, sede stabilita nell'atto costitutivo può essere cambiata nel tempo attraverso modificazioni del medesimo atto (artt. 2436 e 2494 cod. civ.). Se ne può desumere che la validità di una iscrizione ipotecaria non è in modo indefettibile collegata al fatto che in essa sia indicata la sede della società e come sede della società quella che dalla relativa pubblicità risulta essere la sua sede al tempo in cui l'iscrizione è presa. 11 Sicché è utilmente condotta un'ispezione dei registri immobiliari compiuta in confronto di una società sulla base della sua denominazione e non della sua denominazione ed insieme della sua sede, perché può consentire di individuare ipoteche validamente costituite.
4. Il ricorso è rigettato. La ricorrente è condannata a rimborsare le spese di questo grado del giudizio (art. 385 cod. proc. civ.), che sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso della spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 362.800 . L. 3.500.000- -1 per onorari di avvocato. Così deciso il giorno 26 ottobre 2000, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il relatore ed estensore Il Presidente. Ugo favara poor IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 60000 Oggi, lì - 2 APR. 2001 310000 IL CANCELLIERE D. Giovann Giambattiste R P E U A O Z I N E T S R O 1 C *3 12 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dataLUG. 2001 Serie 4 c 32160 versate £310.000 trecentodiecimila (lire p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia Il Responsabile Servizio di Giudiziari (Dr. M. RACOCHI