Sentenza 17 luglio 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi di cancellazione dall'Albo professionale ancorché disposta a domanda dell'interessato, si determina la decadenza dall'ufficio di avvocato e la cessazione dello stesso "ius postulandi" con la conseguente mancanza di legittimazione del difensore a compiere e a ricevere atti processuali. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione dell'atto di appello presso il suddetto difensore (diversamente da quella eseguita nei casi di revoca della procura o di rinuncia a questa) siccome effettuata presso un soggetto privo di qualunque collegamento con la parte stessa al momento della notificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/1999, n. 7577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7577 |
| Data del deposito : | 17 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.ini Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE PRESIDENTE
Dott. Vincenzo PROTO CONSIGLIERE
Dott. Giovanni VERUCCI CONSIGLIERE
Dott. Salvatore DI PALMA CONSIGLIERE
Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla
ON OL S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo n.9, presso GI CO Grez, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Casagni Lippi in forza di procura in calce al ricorso
- RICORRENTE Principale -
CONTRO
S.n.c. FILATURA a PETTINE P.B.P. in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, Via Silvio Pellico n.24, presso l'Avv. Cesare Romano Carello che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Osvaldo Leonelli, Umberto Fortini e Massimo Macherelli, in forza di procura in calce al controricorso
- CONTRORICORRENTE e Ricorrente Incidentale -
avverso la sentenza n. 109 della Corte di Appello di Firenze pubblicata il 15.2.1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.3.1999 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il difensore della ricorrente principale.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, il quale ha concluso, in via principale, per l'inammissibilità del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale, in subordine per il rigetto del primo motivo del ricorso principale, l'accoglimento del secondo e l'assorbimento del terzo, nonché per l'inaminissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 4.12.1982, la SO TO S.p.A. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Firenze la S.n.c. Filatura a Pettine P.B.P. di Pacini, Breschi e Pacini, chiedendo che venisse pronunciata la risoluzione, per inadempimento di quest'ultima, della promessa di locazione di un magazzino posto in Campi Bisenzio, con condanna della stessa al risarcimento dei danni conseguenti e alla restituzione della somma di lire 20.600.000 versata a titolo di deposito cauzionale e canoni, oltre gli accessori.
In contumacia della convenuta, il Tribunale adito, con sentenza del 9.7/19.9.1991, accoglieva la domanda attorea e condannava la medesima convenuta al pagamento della somma di lire 29.000.000, con rivalutazione ed interessi.
Avverso tale pronuncia, interponeva gravame la soccombente società, in liquidazione, con atto del 19.3.1993 al quale resisteva la parte avversa.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 10.11.1995/15.2.1996, accoglieva per quanto di ragione l'impugnazione e, per l'effetto, dichiarava la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio in data 4.12.1982 e, conseguentemente, della decisione di primo grado, rimettendo la causa davanti allo stesso Tribunale per il seguito di competenza. Assumeva in particolare il secondo giudice:
a) che detta notificazione era stata eseguita nella residenza di uno dei soci (con consegna a persona qualificatasi come "cognato" del destinatario), mentre doveva essere effettuata nel luogo in cui la società svolgeva la propria attività in modo continuativo, essendo la notificazione alla persona fisica del rappresentante prevista dal terzo comma dell'art.145 c.p.c. solo in via sussidiaria;
b) che detta notificazione neppure poteva dirsi eseguita nel domicilio eletto in contratto, atteso che il domicilio ivi indicato era riferito non alla società ma al legale rappresentante in proprio;
c) che detta notificazione, effettuata per mezzo del servizio postale, era in ogni caso nulla in quanto la ricezione del plico aveva avuto luogo ad opera di persona qualificatasi come cognato, laddove l'appellante aveva prodotto certificazione anagrafica da cui risultava che non vi erano cognati conviventi con il destinatario, sì che la persona del consegnatario doveva presumersi presente nel domicilio del medesimo destinatario solo occasionalmente e temporaneamente;
d) che anche la notificazione dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale ad uno dei liquidatori della società (da cui sarebbe derivata, secondo l'appellata, la conoscenza del giudizio da parte dell'appellante e la conseguente decadenza dall'impugnazione) era nulla, atteso che i tre soci erano stati nominati liquidatori congiuntamente e la nuova sede della società era stata stabilita presso lo studio di un commercialista, onde l'irrilevanza, per inopponibilità ed inefficacia dell'atto, dell'incidentale procedura di querela di falso instaurata dalla medesima appellante contestando l'autografia della sottoscrizione apposta sul relativo avviso di ricevimento del plico;
e) che, infine, non era fondata l'eccezione, sollevata dall'appellata, di inesistenza dell'atto di appello siccome notificato a procuratore cancellato dall'albo, trattandosi nella specie di cancellazione volontaria.
Avverso detta sentenza, propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, la SO TO S.p.A., deducendo tre motivi di impugnazione ai quali resiste con controricorso, pure illustrato da memoria, la S.n.c. Filatura a Pettine P.B.P. in liquidazione, spiegando a propria volta ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzi tutto essere ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c., la riunione del ricorso principale e di quello incidentale condizionato, siccome afferenti ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro la stessa sentenza.
Va quindi, del pari preliminarmente, riconosciuta la validità della procura conferita dalla ricorrente principale in calce al ricorso per cassazione, atteso che, se è vero che il nome della persona fisica che l'ha rilasciata non si può ricavare ne' dall'intestazione del medesimo ricorso ne' dalla procura stessa, non risultando tale nome ivi indicato mentre del resto la sottoscrizione non appare leggibile, è altrettanto vero che detta sottoscrizione si palesa identica a quella che figura apposta nella procura conferita, in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, da persona ivi espressamente qualificatasi, in veste di legale rappresentante della SO TO S.p.A. (e senza che, peraltro, siano state in quella sede sollevate contestazioni di sorta circa l'esistenza dei relativi poteri), per il "dott. AR HI n.n.", onde l'applicazione del principio, fatto proprio da questa Corte (Cass. 9 agosto 1996, n. 7382; Cass. 20 maggio 1998, n. 5023;
Cass. 23 maggio 1998, n. 5154; Cass. 10 giugno 1998, n. 5764; Cass. 10 ottobre 1998, n. 10072), secondo cui non sussiste l'invalidità della procura e la conseguente inammissibilità del ricorso per incertezza sulla persona del conferente là dove sia idoneamente documentato, entro i l'uniti di cui all'art.372 c.p.c. e mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento della qualità di legale rappresentante di una persona giuridica (nella specie, società per azioni) ad una ben individuata persona fisica. Con il terzo motivo del ricorso principale, il cui esame si palesa logicamente e giuridicamente pregiudiziale rispetto ai primi due motivi del medesimo ricorso, lamenta la ricorrente la violazione degli artt.301 e 285 c.p.c., nonché l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendo l'erroneità della decisione impugnata per non avere questa colto l'inammissibilità dell'appello proposto dalla P.B.P. secondo quanto eccepito dall'appellata, nel senso che la notificazione della relativa citazione deve essere considerata giuridicamente inesistente ex art.285 c.p.c., atteso che il procuratore presso il cui studio tale notifica risulta effettuata, ovvero l'Avv. Prof. Antonio Andreani, è stato cancellato dall'albo degli avvocati e procuratori in conseguenza dell'avvenuta opzione per il regime di tempo pieno in qualità di professore ordinario a far tempo dal novembre 1991 e della relativa iscrizione nel corrispondente elenco speciale dei docenti universitari, senza che, del resto, si possa sostenere l'impossibilità di parte avversa di venire a conoscenza del mutamento intervenuto nella posizione dello stesso Avv. Andreani, posto che di quanto precede dava già notizia l'edizione ufficiale dell'albo degli avvocati e procuratori del 1991. Al riguardo, si osserva che l'orientamento prevalente di questa Corte, già espresso dalle sezioni semplici (Cass.18 settembre 1986, n. 5676; contra, Cass.19 agosto 1993, n. 8783; Cass. 14 dicembre 1994, n. 10693), quindi ribadito dalle Sezioni Unite (Cass. 21 novembre 1996, n. 10284) e successivamente ancora seguito (Cass. 3 giugno 1997, n. 4944; Cass. 26 novembre 1998, n. 12002), è indirizzato nel senso di ritenere che il principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio difensionale opera nelle sole ipotesi di revoca della procura e di rinuncia al mandato, le quali, ai sensi degli artt.85 e 301 c.p.c., non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, laddove, nell'ipotesi di cancellazione dall'albo, a qualunque causa quest'ultima debba essere imputata ed ancorché la medesima sia stata disposta su domanda dell'interessato, si determina la decadenza dall'ufficio di procuratore e di avvocato e la cessazione dello stesso ius postulandi, con la conseguente mancanza di legittimazione del difensore a compiere e ricevere atti processuali e la relativa illegittimità della prosecuzione dell'attività professionale. Ne consegue che, come il procuratore cancellato dall'albo legittimamente rifiuta la notificazione di un atto ed il suo rifiuto non può dare luogo alla cosiddetta notificazione virtuale prevista dall'art. 13 9 c.p. c., così la notificazione dell'atto medesimo presso il suddetto procuratore, diversamente da quella eseguita nei casi di revoca della procura o di rinuncia a questa, è
giuridicamente inesistente (e non semplicemente nulla), siccome effettuata presso un soggetto appunto che, sebbene originariamente legittimato quale procuratore domiciliatario della parte, risulti al momento della notifica privo di qualunque collegamento con la parte stessa, in ragione della sua cancellazione dall'albo professionale con conseguente perdita dell'abilitazione all'esercizio della professione forense.
Nella specie, quindi, è palese come sia da ritenere totalmente inesistente la notificazione dell'atto di appello eseguita in effetti, secondo quanto risulta del resto dallo stesso incensurato apprezzamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata, presso l'Avv. Antonio Andreani il quale, pur risultando essere il difensore domiciliatario della SO TO S.p.A. in forza della procura (e relativa elezione di domicilio) rilasciata in calce all'atto di citazione in primo grado, all'epoca di detta notificazione (19.3.1993) era stato, dietro sua volontà, cancellato dall'albo già da due anni per avere, nel 1991, intrapreso la carriera universitaria, onde l'impossibilità di una sanatoria ex tunc del vizio de quo in forza della costituzione, nel giudizio di appello, della parte destinataria e la stessa inammissibilità del gravame, non riproposto nel termine utile per impugnare.
In presenza pertanto, di una delle ipotesi di cui all'art.382, ultimo comma, ultima parte, c.p.c., restando evidentemente assorbiti tanto i primi due motivi del ricorso principale quanto il ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, con compensazione delle spese dell'intero giudizio (art.385, secondo comma, c.p.c.), ravvisandone giusti motivi nella stessa natura della questione affrontata.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il terzo motivo del ricorso principale assorbiti i primi due nonché il ricorso incidentale;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 1999