Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/1999, n. 7577
CASS
Sentenza 17 luglio 1999

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Nell'ipotesi di cancellazione dall'Albo professionale ancorché disposta a domanda dell'interessato, si determina la decadenza dall'ufficio di avvocato e la cessazione dello stesso "ius postulandi" con la conseguente mancanza di legittimazione del difensore a compiere e a ricevere atti processuali. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione dell'atto di appello presso il suddetto difensore (diversamente da quella eseguita nei casi di revoca della procura o di rinuncia a questa) siccome effettuata presso un soggetto privo di qualunque collegamento con la parte stessa al momento della notificazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/1999, n. 7577
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7577
    Data del deposito : 17 luglio 1999

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