Sentenza 17 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2001, n. 5635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5635 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL POP5 635/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT SUPE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente R.G.N. 10464/98 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Cron.12185 Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud. 05/02/01 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig.IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro #17 APR. 2001 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, IL CANCELLIERE presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente - contro domiciliato in ROMA VIAPRETE ROSINA, elettivamente CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato SCALISE PIERO, rappresentato e difeso dagli avvocati GALLO CARLO MARIA, MANDELLI NICOLA, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 595 avverso la sentenza n. 73/98 del Tribunale di -1- CATANZARO, depositata il 05/02/98 R.G.N. 383/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Domenico IANNELLI che ha concluso perGenerale Dott. il rigetto del primo motivo ed accoglimento del secondo motivo. -2- Svolgimento del processo Su ricorso di RO Prete, il Pretore di Catanzaro ingiungeva al Ministero dell'Interno il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei di provvidenze economiche a favore degli invalidi civili erogate (in ritardo) alla ricorrente, oltre gli ulteriori interessi legali e rivalutazione fino al soddisfo. Con sentenza in data 4 dicembre 1996 lo stesso Pretore, accogliendo l'opposizione del Ministero, revocava il decreto e dichiarava estinto, per intervenuta prescrizione quinquennale il credito per interessi e rivalutazione. i Decidendo sull'appello della Prete, la quale deduceva che il termine di prescrizione applicabile era quello decennale, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 5 febbraio 1998 accoglieva la impugnazione osservando che il termine di prescrizione (decennale) del credito avente ad oggetto la rivalutazione e gli interessi legali sui ratei corrisposti in ritardo di una prestazione assistenziale dovuta agli invalidi civili decorre dalla data di liquidazione di tali ratei, non potendo l'interessato, prima di questo momento, lamentare un inadempimento dell'amministrazione. Il Ministero dell'Interno ricorre per la cassazione della sentenza con due motivi. L'intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 2946 e 2948 cod.civ., dell'art. 129, comma 1, r.d.l. n.1827 del 1935, degli artt. 12 e 14 delle 1 preleggi (art. 360 n. 3 c.p.c.) osservando che va rivisto l'orientamento giurisprudenziale che considera applicabile la prescrizione decennale al credito per interessi e rivalutazione monetaria dopo l'affermazione di Cass. S.U. n.5895/96, secondo cui dal rapporto previdenziale e assistenziale non scaturisce un'unica obbligazione, avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, sicchè, non essendo più 3 ravvisabile l'unitarietà del dritto base, sarebbe applicabile in pieno l'art. 2948 cod.civ.. Da ciò deriva poi l'impossibilità di applicare alle fattispecie previdenziali e assistenziali i criteri distintivi, previsti dall'art. 129 rd.l. n.1827/1935, mancando la analogia tra la situazione presupposta da tale norma (esistenza di un diritto astrattamente unitario, articolato in singole prestazioni) e quella in esame. Il motivo non è fondato. Come si evince dalla sentenza della Corte Costituzionale n.283 del 1989, la regola generale per i ratei della prestazione previdenziale o assistenziale è la prescrizione decennale, mentre opera la prescrizione quinquennale soltanto per i ratei "liquidi”, liquidità da intendere non secondo la nozione comune che si deduce dall'art. 1282 cod.civ., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della prestazione) con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto dell'art. 129 r.d.l. n.1827/1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le rate di pensione "non riscosse" (Cass. 21 maggio 1990 n.6245, 22 marzo 1991 n.3094, 14 dicembre 1991 n.13485, 17 marzo 1994 n.2562, 1 aprile 1994 n.3188, 22 maggio 1997 n.7882). Ne segue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti della norma sopra indicata. In altri termini il pagamento parzialmente estintivo della pretesa creditoria lascia permanere la "illiquidità”, nel senso precisato, del credito alla parte residua, quale deve considerarsi il credito per rivalutazione e interessi nel regime giuridico scaturito dalle sentenze n.156 del 1991 e n.196 del 1993 della Corte Costituzionale (operante nella specie, non essendo applicabili ratione temporis le innovazioni in materia dettate dall'art. 16, sesto comma, della legge n.412 del 1991) nel quale i predetti accessori costituiscono una componente essenziale dell'unico credito previdenziale o assistenziale, che rimane tale fino a quando non sia stato interamente pagato nel suo importo totale, comprensivo degli accessori in questione, per cui, quanto resta dopo il pagamento parziale della sorte capitale, è pur sempre parte del credito previdenziale o assistenziale (cfr. Cass. 23 giugno 1992 n.7661, 1 aprile 1993 n.3933, 7 maggio 1993 n.5289, 14 gennaio 1998 n.292) e resta assoggettato al medesimo regime prescrizionale proprio della porzione ascrivibile alla somma capitale (Cass. 6 settembre 1997 n.8949, 23 giugno 1992 n.7661, 16 aprile 1992 n.4666, 4 ottobre 1991 n.10336). Con il secondo motivo deduce, subordinatamente il ricorrente violazione degli artt. 2935 cod. civ., 443 c.p.c. e 7 legge n.533/73 (art. 360 n. 3 c.p.c.) assumendo che il Tribunale ha errato nell'individuare il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione decennale nelle date di liquidazione della parte capitale del credito e sostenendo che tale liquidazione non poteva assumere valore di atto di riconoscimento del residuo credito, con conseguente valore interruttivo del termine prescrizionale, poiché l'eventuale riconoscimento non avrebbe potuto esplicare altro effetto se non nei limiti di quanto corrisposto. Questo motivo è fondato. La Corte si è già pronunciata sulla questione con le sentenze 8 aprile 1999 n.3437 e 26 luglio 2000 n.9825, nelle quali si è affermato che, nella disciplina dei crediti previdenziali e assistenziali determinata dagli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale n.156 del 1991 e n. 196 del 1993, la prescrizione (decennale) del credito per interessi e rivalutazione monetaria comincia a decorrere quando si verifica il ritardo nella corresponsione del capitale e, quindi, per le prestazioni di assistenza agli invalidi civili ( le quali richiedono la presentazione della domanda 5 amministrativa ai fini della insorgenza del diritto ai ratei della prestazione), dalla data del provvedimento di reiezione della domanda di prestazione, ovvero dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima (nel caso di silenzio dell'amministrazione), con riferimento al primo rateo mentre, per i restanti ratei pagati in ritardo, dalle rispettive scadenze di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art.2944 cod.civ., salvo che l'ente erogatore abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori. Alla stregua degli esposti principi, ai quali il Collegio aderisce, rinviando, per l'esposizione delle ragioni giuridiche che ne costituiscono il fondamento, alla compiuta motivazione delle decisioni sopra indicate, si impone, in relazione al motivo accolto, la cassazione della impugnata sentenza, posto che il Tribunale ha erroneamente respinto l'eccezione di prescrizione proposta dall'amministrazione individuando come momento di decorrenza quello del pagamento dei ratei arretrati, anziché il momento a partire dal quale il diritto alla prestazione assistenziale poteva essere fatto valere in giudizio. Si impone, altresì, il rinvio della causa ad altro giudice, dal momento che il Tribunale, per effetto dell'errore di diritto in cui è incorso, si è limitato ad accertare la data del pagamento del capitale arretrato, omettendo qualsiasi indagine sulla data di presentazione della domanda amministrativa e sulle modalità con le quali è avvenuto il pagamento dei ratei arretrati, senza verificare cioè la possibile esistenza di atti interruttivi diversi ed anteriori rispetto alla domanda giudiziale, quale poteva essere il pagamento del capitale, se eseguito con il riconoscimento del carattere parziale dell'adempimento e con la riserva di provvedere successivamente alla corresponsione di rivalutazione e interessi. 6 Il giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Catanzaro, provvederà ai necessari accertamenti di fatto e al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Catanzaro. Così deciso in Roma il 5 febbraio 2001 Il Presidente Il Cons. estensore Velim. MU' Gun. faliellacolle ShilleIL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 17 APR. 2001Cape oggi, IL CANCELLIERE O E N I Z 0 A 3 I 1 S , 3 S , 5 O I A T L T : D R L , A N O A ' B L S 3 E I L P 7 E D S - D I 8 A - I N T S 1 S G 1 N O O E P S E A M I G D I A E G A , E O D O L T R E T I T T A S R I N L I E L G D S E E E R O D