Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/2001, n. 9576
CASS
Sentenza 14 luglio 2001

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Nel lavoro bancario l'elemento fiduciario proprio di ogni rapporto di lavoro assume il massimo rilievo e -in riferimento all'accertamento della sussistenza della giusta causa del licenziamento- esso deve essere considerato con un ulteriore e particolare rigore nei confronti di chi riveste le mansioni di cassiere il cui comportamento scorretto, a prescindere dal verificarsi di un effettivo danno di natura patrimoniale, può ledere l'affidamento che non solo il datore di lavoro ma anche il pubblico devono riporre nella lealtà e correttezza dei dipendenti bancari.

Le norme di cui agli artt. 2 e 3 della legge 20 maggio 1970 n. 300, che garantiscono la libertà e la dignità del lavoratore, non escludono il potere dell'imprenditore di controllare, direttamente o mediante la propria organizzazione - adibendo, quindi, a mansioni di vigilanza determinate categorie di prestatori d'opera, anche se privi di licenza prefettizia di guardia giurata, ai fini della tutela del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, all'interno dell'azienda (indifferentemente, in ambienti chiusi o in aree all'aperto) - non già l'uso, da parte dei dipendenti, della diligenza richiesta nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, bensì il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione. Ciò senza che tale potere subisca deroghe in relazione alla normativa in materia di pubblica sicurezza ed indipendentemente dalla modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, non ostandovi ne' il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, ne' il divieto di cui all'art. 4 della citata legge n. 300 del 1970, che riguarda esclusivamente l'uso di apparecchiature per il controllo a distanza e non è applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato. (In base ai suddetti principi la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittimi i controlli effettuati da un banca tramite alcuni clienti appositamente contattati, diretti a verificare la regolarità del comportamento di una cassiera).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/2001, n. 9576
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9576
Data del deposito : 14 luglio 2001

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