Sentenza 14 luglio 2001
Massime • 2
Nel lavoro bancario l'elemento fiduciario proprio di ogni rapporto di lavoro assume il massimo rilievo e -in riferimento all'accertamento della sussistenza della giusta causa del licenziamento- esso deve essere considerato con un ulteriore e particolare rigore nei confronti di chi riveste le mansioni di cassiere il cui comportamento scorretto, a prescindere dal verificarsi di un effettivo danno di natura patrimoniale, può ledere l'affidamento che non solo il datore di lavoro ma anche il pubblico devono riporre nella lealtà e correttezza dei dipendenti bancari.
Le norme di cui agli artt. 2 e 3 della legge 20 maggio 1970 n. 300, che garantiscono la libertà e la dignità del lavoratore, non escludono il potere dell'imprenditore di controllare, direttamente o mediante la propria organizzazione - adibendo, quindi, a mansioni di vigilanza determinate categorie di prestatori d'opera, anche se privi di licenza prefettizia di guardia giurata, ai fini della tutela del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, all'interno dell'azienda (indifferentemente, in ambienti chiusi o in aree all'aperto) - non già l'uso, da parte dei dipendenti, della diligenza richiesta nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, bensì il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione. Ciò senza che tale potere subisca deroghe in relazione alla normativa in materia di pubblica sicurezza ed indipendentemente dalla modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, non ostandovi ne' il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, ne' il divieto di cui all'art. 4 della citata legge n. 300 del 1970, che riguarda esclusivamente l'uso di apparecchiature per il controllo a distanza e non è applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato. (In base ai suddetti principi la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittimi i controlli effettuati da un banca tramite alcuni clienti appositamente contattati, diretti a verificare la regolarità del comportamento di una cassiera).
Commentari • 8
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La mancanza di effettive conseguenze pregiudizievoli, in danno del datore o di terzi, ovvero l'assenza di concreti vantaggi, a favore del lavoratore o di terzi, non valgono, di per sé, ad escludere l'inadempimento e, quindi, la rilevanza disciplinare del fatto. Questo, in sintesi, il principio affermato dalla Cassazione, con ordinanza del 29 agosto 2024, n. 23318, con riguardo al licenziamento intimato nei confronti di un direttore di banca che – secondo quanto si legge in motivazione - aveva, tra l'altro, attivato una carta di credito all'insaputa della cliente; effettuato accrediti fittizi sui conti di alcuni clienti, poi annullando le operazioni; addebitando somme sul conto di un …
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I controlli mediante agenzia investigativa costituiscono una modalità di controllo a distanza che viene spesso utilizzata dai datori di lavoro: sono legittimi solo se circoscritti agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento della prestazione lavorativa IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE Le disposizioni dell'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, che vietano al datore di lavoro di svolgere accertamenti diretti sulle infermità per malattia o infortunio, non impediscono allo stesso di affidare a terzi la verifica di circostanze di fatto indicative dell'insussistenza della malattia o della sua non idoneità a giustificare l'assenza dal lavoro. _______ Sempre …
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Il controllo delle agenzie investigative è legittimo qualora si limiti agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione contrattuale IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE Le disposizioni dell'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, che vietano al datore di lavoro di svolgere accertamenti diretti sulle infermità per malattia o infortunio, non impediscono allo stesso di affidare a terzi la verifica di circostanze di fatto indicative dell'insussistenza della malattia o della sua non idoneità a giustificare l'assenza dal lavoro. _______ Sempre secondo gli Ermellini (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, ord. del 20 giugno 2024, n. 17004) “il controllo delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/2001, n. 9576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9576 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZI RI ER, elettivamente domiciliata in ROMA PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ETTORE GLIOZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO S.p.A., FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO CATALANO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2613/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 04/06/99 R.G.N. 353/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato GLIOZZI;
udito l'Avvocato CATALANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Torino, depositato in data 14 giugno 1997, IA SA ZI esponeva di essere dipendente della AN Cassa di Risparmio di Torino, sin dal 15 luglio 1973; che all'epoca dell'assunzione la stessa veniva adibita a mansioni di impiegato come da bando di concorso;
che con contratto integrativo 22 aprile 1974 la distinzione tra ruolo di cassa ed impiegatizio veniva abolita;
che essa ZI, nonostante fosse stata assunta esclusivamente come impiegata, veniva adibita a mansioni di cassa, dapprima in modo saltuario e dal settembre 1975 in modo permanente presso le agenzie 6, 28, 16 e 13; che il giorno 5 marzo 1997 la ricorrente si trovava al lavoro, addetta alla cassa, quando, verso l'orario di chiusura dello sportello, si poneva in coda presso il box, ove la ricorrente era in servizio, un cliente, il quale dava visibili segni di impazienza;
che lo stesso, giunto allo sportello, effettuava un versamento in contanti, facendo nel frattempo presente che aveva fretta poiché doveva "prendere" un treno che era ormai prossimo alla partenza;
che l'esponente a quel punto cercava di compiere l'operazione nel più breve tempo possibile per accontentarlo;
che di lì a qualche minuto, servita l'ultima cliente, l'esponente compiva le operazioni di chiusura della cassa, avvedendosi che dal saldo contabile risultava un'eccedenza di lire 200.000; che nella precedente giornata, alla chiusura di cassa, la ricorrente aveva riscontrato un ammanco di lire 200.000; che, dopo avere fatto le debite verifiche, aveva provveduto a ripianare con denaro proprio, affinché la giacenza contabile fosse esatta;
che il giorno 5 marzo 1997, accertata l'eccedenza pari alla somma di cassa effettuata il giorno prima, riprendeva in restituzione la somma di lire 200.000;
che dopo qualche istante si presentava alla cassa un ispettore, che compiva accertamenti in relazione alle operazioni effettuate, ed in particolare al conteggio del denaro presente;
che all'esito del controllo il funzionario contestava la mancanza in giacenza di cassa della somma di lire 200.000 ed estraeva dalla propria borsa una lettera di contestazioni datata 5 marzo 1997, a firma del Direttore generale, già predisposta, con la quale le si comunicava la sospensione dal servizio per alcuni gravi fatti emersi a suo carico;
che la ricorrente, preoccupata della vicenda, si presentava il giorno successivo "all'ufficio relazioni col personale della banca" e, a dimostrazione della propria buona fede, riconsegnava la somma di lire 200.000, dopo avere spiegato quanto era successo;
che con lettera 19 marzo 1997, successivamente pervenuta, la AN le contestava, ai sensi dell'art. 7 legge 300, di avere posto in essere gravissime violazioni dei doveri di correttezza e fedeltà, appropriandosi di somme di denaro, sottraendole alla giacenza di banconote aziendali, in relazione a due operazioni di bonifico per complessive lire 13.000 ed ad un'operazione di versamento;
che la ricorrente svolgeva le proprie giustificazioni, contestando quanto a lei addebitato;
che con raccomandata 28 aprile 1997 la AN Cassa di Risparmio le comunicava la destituzione dal servizio, con decorrenza 6 marzo 1997. La ZI impugnava il provvedimento, dapprima con raccomandata e poi con ricorso al Pretore, ritenendo il medesimo nullo o illegittimo ed ingiustificato sotto vari aspetti, contestando sia la ricostruzione dei fatti come prospettata dalla datrice di lavoro sia le modalità del controllo da questa effettuato nei suoi confronti il 5 marzo 1997 (avendo, a suo dire, la AN utilizzato "agenti provocatori" che avevano cercato di trarla in inganno) e contestando in subordine la congruità della sanzione.
La ZI ipotizzava anche un comportamento discriminatorio della AN nei suoi confronti, essendo ella rappresentante sindacale aziendale, ed in subordine, nell'ipotesi di reiezione delle sue domande volte alla declaratoria di nullità o illegittimità del provvedimento espulsivo, avanzava nei confronti del Fondo Pensione per il personale della Cassa di Risparmio domanda di pensione per invalidità - da accertarsi a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio - prevista dall'art. 13 punto 3 dello Statuto del Fondo ed in via di ulteriore subordine proponeva domanda di pensione ai sensi dell'art. 13 punto 4 dello stesso Statuto (pensionamento dopo 20 anni di iscrizione al fondo ed effettiva contribuzione).
Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti: la AN insistendo per la fondatezza del provvedimento di destituzione e proponendo una domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni pari a lire 1.000.000 per un evento verificatosi il 28 giugno 1991; il Fondo Pensioni eccependo, in relazione alle domande svolte nei suoi confronti, l'inapplicabilità dello Statuto richiamato dalla ricorrente e comunque l'insussistenza dei requisiti per la concessione dei benefici invocati.
Conclusa l'istruttoria, il Pretore pronunciava sentenza con la quale rigettava il ricorso, accogliendo la domanda riconvenzionale della AN C.R.T.
Avverso tale sentenza, depositata in data 19 dicembre 1997, proponeva appello IA SA ZI con ricorso in data 2 marzo 1998 con il quale ribadiva, variamente argomentando, quanto esposto in primo grado e disatteso dal Pretore.
Si costituivano la AN C.R.T. ed il Fondo Pensioni che chiedevano la reiezione del gravame.
Con sentenza del 10 maggio/4 giugno 1999, l'adito Tribunale di Torino, ritenuti provati i fatti contestati unitamente alla presenza della intenzionalità del comportamento, rigettava il gravame proposto nei confronti della datrice di lavoro.
Rigettava anche il gravame proposto nei confronti del Fondo Pensioni, osservando che, in relazione alla richiesta pensione di invalidità, mancava la prova del raggiungimento della percentuale d'invalidità richiesta e cioè del 50%; inoltre la domanda era stata avanzata dall'interessato, dopo il licenziamento, quando cioè non era più iscritta al Fondo, presupposto indispensabile per il conseguimento del beneficio, ai sensi dell'art. 13 punto 3 dello Statuto del Fondo Pensioni per il Personale della Cassa di Risparmio di Torino. Non spettava neppure la pensione diretta prevista dal medesimo art. 13 punto 4, poiché il beneficio presupponeva le dimissioni e non, come nella specie, il licenziamento.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la ZI con sette mezzi d'impugnazione nei confronti della AN ed in subordine con un unico motivo nei confronti del Fondo Pensioni.
Resistono con controricorso la AN C.R.T. ed il Fondo Pensioni della medesima AN.
Le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 preleggi in relazione all'art. 7 Stat. Lav., deduce carenza di immediatezza nella contestazione degli addebiti rispetto alla contestazione dei fatti e nell'irrogazione della sanzione rispetto alla ricezione delle proprie giustificazioni scritte, nonché omessa motivazione.
Deduce altresì la mancanza di specificità della lettera di contestazione degli addebiti, perché nella stessa sarebbe stato evidenziato soltanto il risultato dei fatti contestati dal datore di lavoro, e non il contesto nel quale sarebbero emersi mediante i controlli eseguiti tramite clienti "terzi".
La questione, prospettata - come rimarcato dalla stessa ricorrente e confermato dalla controparte - nel ricorso introduttivo del giudizio, non risulta essere stata affrontata dal Giudice di primo grado, ma neppure riproposta in grado di appello;
pertanto, essa non può più essere utilmente prospettata in questa sede.
I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d'inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del giudizio d'appello (ex plurimis, Cass. 10 maggio 1995 n. 5106); pertanto, in sede di legittimità non possono essere prospettati, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, questioni o temi di contestazione involgenti valutazioni, che, benché richieste al giudice di primo grado, non siano state da questo effettuate, e tale carenza non sia stata denunciata al giudice superiore mediante la riproposizione del medesimo tema o questione.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), lamentando che il Tribunale - e così pure il Pretore - sarebbe incorso in una "macroscopica svista" nell'aver ritenuto che la prima operazione di bonifico, avvenuta il 5 marzo 1997, ore 9.22, richiesta al mattino dalla cliente, signora AN OR, fosse stata scoperta casualmente al pomeriggio dello stesso giorno nell'ambito dell'ispezione sull'operatività lavorativa della ricorrente. Al contrario, poiché IO ET, l'ispettore che aveva compiuto la verifica di cassa, aveva deposto asserendo di aver controllato solo l'operatività di cassa pomeridiana, mentre la OR aveva affermato di avere ricevuto in mattinata, al negozio, una telefonata dalla AN con la quale le era stato chiesto quanto avesse versato, risultava provato - smentendosi così il giudizio del Giudice - che "esisteva un procedimento alternativo al controllo occulto realistico e credibile".
In altri termini, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto legittimo ed opportuno, date le circostanze, l'utilizzo per l'effettuazione dei controlli sull'attività della ZI di clienti dell'Istituto, che fossero in qualche modo in rapporto con i funzionari dell'Istituto medesimo.
Sennonché, il preteso vizio di motivazione - peraltro, di non agevole comprensione - non appare valutabile dal Collegio, non essendo riportate le deposizioni dei testi interessati, nei loro termini testuali, in modo da delibarne la decisività. Costituisce, invero, principio acquisito che, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l'incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (Cass. 13 gennaio 1997 n. 265). Con il terzo motivo, la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 2106 c.c., nonché insufficienza di motivazione, deduce che il preposto della AN, avendo "studiato a tavolino" il licenziamento della dipendente, dapprima aveva spiato con controllo a distanza l'operatività della cassiera da almeno quindici giorni e poi nella giornata del 5 marzo 1997, avendo verificato l'esistenza di una infrazione spontanea (quella concernente la OR) passibile di un lieve provvedimento disciplinare, "aveva nella stessa giornata disposto un controllo occulto sapendo che tre episodi di infrazioni nella stessa giornata avrebbero potuto giustificare l'irrogazione del licenziamento". Tale censura, con la quale si intende mettere in evidenza un comportamento datoriale posto in violazione delle norme di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c., a cui la AN doveva attenersi nell'esercizio del suo potere disciplinare previsto dall'art. 2106 c.c., non appare condivisibile. Quanto alla regola dettata da quest'ultimo articolo, della proporzione ("secondo gravità"), che deve sussistere fra addebiti contestati e sanzione irrogata, il Giudice a quo si è correttamente posto il problema, sostenendo la proporzionalità del provvedimento espulsivo, trattandosi di mancanze reiterate e quindi di elevata gravità, atte a ledere gravemente l'elemento fiduciario necessario in ogni rapporto di lavoro ed in particolare in quello di cassiere di un istituto bancario.
Ha ancora, altrettanto correttamente, soggiunto che l'esiguità delle somme contestate il 5 marzo 1997 non potevano in alcun modo influire sulla portata dei fatti e non poteva avere alcuna rilevanza. In tal modo, il Tribunale si è adeguato all'orientamento di questa Corte per il quale il rapporto fiduciario proprio di ogni rapporto di lavoro assume nel lavoro bancario il massimo rilievo e deve essere considerato con un ulteriore e particolare rigore per chi riveste le mansioni di cassiere e ciò a prescindere dal verificarsi di un effettivo danno (in tal senso, Cass. 29 marzo 1991 n. 3395; Cass. 24 settembre 1991 n. 9102; cfr. anche Cass. 21 febbraio 1998 n. 1894). Quanto all'asserita violazione dell'art. 1175 c.c., di fronte alla accertata gravità degli addebiti e alla proporzionalità della sanzione, un comportamento di mala fede del datore di lavoro non appare neppure configurabile.
Con il quarto mezzo d'impugnazione, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 dello Stat. Lav., nonché insufficienza di motivazione, deducendo la illiceità del controllo occulto operato dall'Istituto - sotto il profilo della violazione dei richiamati articoli.
Anche tale motivo va disatteso.
Come in analoghe occasioni affermato da questa Corte, lo Statuto dei Lavoratori, lungi dall'eliminare il potere di controllo attribuito al datore di lavoro dal codice civile, ne ha disciplinato solo le modalità di esercizio, privando la funzione di vigilanza dell'impresa degli aspetti più propriamente "polizieschi". È stata pertanto ritenuta la legittimità dei controlli posti in essere da dipendenti di un'agenzia investigativa, i quali, operando come normali clienti e non esercitando potere alcuno di vigilanza e controllo, verifichino l'eventuale appropriazione di denaro (ammanchi di cassa) da parte del personale addetto, limitandosi a presentare alla cassa la merce acquistata, a pagare il relativo prezzo e a constatare la registrazione della somma incassata da parte del cassiere (Cass. 25 gennaio 1992, n. 829, 19 luglio 1991, n. 8049, 5 luglio 1991, n. 7455, 9 giugno 1990, n. 5599, 9 giugno 1989 n. 2813, 19 luglio 1985, n. 4271, 3 maggio 1984, n. 2697 24 marzo 1983, n. 2042). Il Collegio condivide tale orientamento, anche di recente ribadito da alcune decisioni, nelle quali è stato precisato che le norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che garantiscono la libertà e la dignità del lavoratore, non escludono il potere dell'imprenditore di controllare, direttamente o mediante la propria organizzazione - adibendo, quindi, a mansioni di vigilanza determinate categorie di prestatori d'opera, anche se privi di licenza prefettizia di guardia giurata, ai fini della tutela del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, all'interno dell'azienda (indifferentemente, in ambienti chiusi o in aree all'aperto) - non già l'uso, da parte dei dipendenti, della diligenza richiesta nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, bensì il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione.
Ciò, senza che tale potere subisca deroghe in relazione alla normativa in materia di pubblica sicurezza ed indipendentemente dalla modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, non ostandovi ne' il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, ne' il divieto di cui all'art. 4 della citata legge n. 300 del 1970, che riguarda esclusivamente l'uso di apparecchiatura per il controllo a distanza e non è applicabile analogicamente, siccome penalmente rilevante (Cass. 3 novembre 1997 n. 10761; Cass. 18 febbraio 1997, n. 1455, v. anche 23 agosto 1996, n. 7776, 18 settembre 1995, n. 9836). A maggior ragione tali affermazioni valgono nel caso in esame, ove non si è ricorso ne' a guardie giurate ne' a soggetti particolarmente qualificati nel compimento di specifiche indagini. Con il quinto mezzo d'impugnazione la ricorrente denuncia insufficienza di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) circa la sussistenza di una condotta dolosa in capo alla ZI. La censura è infondata, avendo il Tribunale esaurientemente motivato sul punto, rimarcando, tra l'altro, che gli episodi contestati (mancata annotazione delle somme eccedenti che venivano consegnate e di quelle da versare per il bonifico), verificatisi nel corso della stessa giornata, costituivano chiari indici della piena sussistenza del dolo da parte della ZI, in quanto l'errore, se poteva essere comprensibile per un caso, non lo poteva in considerazione dei costanti comportamenti similari e, sempre nella stessa direzione, non essendovi traccia di suoi errori a favore di clienti ed in danno della "contabilità di cassa". Ma l'errore era da escludersi anche per la circostanza che lo Iachetti, udito come teste (il quale era stato contattato dalla Direzione della AN e, si era prestato ad effettuare l'operazione allo sportello della ZI per permettere alla AN di effettuare un controllo sull'operato della stessa), allorché si presentò alla cassa in cui operava la ZI per effettuare un versamento di lire 1.950.000, consegnò invece deliberatamente una somma superiore, precisamente lire 2.150.000: la ZI, dopo aver conteggiato il danaro per due volte, si limitava ad annotare l'operazione per l'importo di lire 1.950.000 senza rilevare e comunicare al cliente l'eccedenza.
Le argomentazioni del Tribunale sono ampiamente convincenti, logiche e coerenti e pienamente rispettose del disposto dell'art. 2729 c.c., ricorrendo, nella specie, indici presuntivi gravi, precisi e concordanti.
Nè, del resto, la ricorrente, al fine di dare fondamento al proprio gravame, ha mostrato di individuare aspetti di illogicità di carenza nell'iter argomentativo seguito dal Giudice a quo, limitandosi, invece, ad affermare che il dolo non era provato e, quindi, ad esprimere una propria opinione contraria a quella innanzi illustrata, come tale non rilevante in questa sede.
Come è noto, infatti, il vizio logico di motivazione come causa di annullamento della sentenza può consistere o nella mancanza di un nesso di coerenza tra le varie ragioni di cui si compone la motivazione, o nell'attribuzione, a taluno degli elementi emersi in corso di causa, di un significato fuori del senso comune o del tutto inconciliabile con il suo effettivo contenuto, o nell'assoluta incompatibilità razionale dei vari elementi di causa. Ne consegue che non puo, essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, od un miglior coordinamento dei dati od un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno della possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. (Cass. 15 aprile 1994 n. 3547). Con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 15 Stat. Lav. nonché insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentando che il Tribunale aveva escluso una volontà persecutoria ed atti discriminatori da parte della AN nei suoi confronti in relazione alla sua qualità di rappresentante sindacale adducendo da un lato che tale eccezione non era stata sollevata in primo grado e dall'altro che non fosse stato fornito alcun elemento atto a provare la discriminazione.
Anche tale censura è infondata, avendo il Tribunale osservato che non era emerso alcun elemento atto a dare fondamento al preteso intento discriminatorio nei confronti della ZI: anzi, gli anni pregressi di lavoro senza richiami o censure dimostravano proprio l'assenza di quell'intento.
Lo stesso Tribunale ha poi aggiunto, in ordine alle considerazioni della ZI secondo cui la AN si sarebbe comportata, in altre pregresse situazioni similari in modo difforme e più "magnanimo", che a prescindere dalla irrilevanza di tali considerazioni, rilevando nella specie il solo comportamento della ZI e non essendo ammesse valutazioni comparative al fine di "far diventare lecito ciò che lecito non è sol perché in passato non adeguatamente sanzionato" - tali considerazioni, che non erano state proposte in primo grado, non potevano portare all'affermazione di un comportamento persecutorio da parte della CRT, posto che era stata provata pienamente la grave mancanza di cui si era resa responsabile la ZI e l'adeguatezza della sanzione irrogatale.
Con il settimo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e dell'art. 421 c.p.c., nonché omessa e insufficiente motivazione, per avere, il Giudice d'appello, trattato "differentemente" le parti in causa, non "approfondendo" la deposizione del teste Iacchetti;
si sarebbe lasciato influenzare dalla posizione sociale delle parti in causa;
non avrebbe considerato che la ricorrente era stata controllata attraverso l'uso di apparecchiature a distanza.
Ma si tratta di mere affermazioni prive di ogni riscontro e sostanziantesi, peraltro, in un motivo privo del requisito dell'autosufficienza.
Circa la domanda subordinata di riconoscimento del trattamento pensionistico, la ricorrente, rinunciando a far valere le proprie ragioni in relazione alla pensione d'invalidità, denuncia, con riferimento alla pensione di anzianità, violazione dell'art. 1 commi 6, 13 e 23 nonché falsa applicazione dell'art. 3 comma 19 della legge n. 335/95 ed insufficienza di motivazione.
In particolare, la ricorrente fa presente che alla data di presentazione del ricorso davanti alla Pretura del lavoro, avvenuta il 14 giugno 1997, il quadro normativo di riferimento era lo Statuto approvato con d.P.R. 18 aprile 1973 n. 469 in quanto il successivo Statuto approvato con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni per il Personale della Cassa di Risparmio di Torino e del Consiglio di Amministrazione della AN CRT in data 26 maggio 1994, ed approvato dagli iscritti al Fondo con referendum nel mese di luglio 1994, non aveva ancora concluso l'iter approvativo. Aggiunge che con la legge n. 449/97 tale iter poteva ritenersi concluso in virtù dell'art. 40, soggiungendo che l'art. 41 di questo nuovo Statuto stabilisce che lo stesso entrava in vigore con decorrenza dal primo gennaio 1993.
Si sofferma poi ad esaminare la riforma del sistema previdenziale nelle sue tre fasi contrassegnate rispettivamente dal d.lgs. 503/92 (c.d. riforma Amato), dalla legge 8 agosto 1995 n. 335 (c.d. riforma Dini) e dalla legge 27 dicembre 1997 n. 449 (c.d. riforma Prodi), indicando i requisiti, di volta in volta richiesti, di anzianità contributiva ed anagrafica, che consentirebbero alla ZI di potere usufruire della richiamata pensione.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Invero, il Giudice a quo, investito dalla domanda diretta ad ottenere il trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 13 punto 4 dello Statuto del Fondo Pensioni per il Personale della AN C.R.T., approvato con d.P.R. 18 aprile 1973 n. 469, dopo aver posto in evidenza che detto articolo prevede al suddetto punto che "la pensione diretta spetta all'iscritto nei seguenti casi: 1) al compimento del 60^ anno di età per gli uomini e del 55^ anno di età per le donne quando l'iscritto conti almeno centottanta contribuzioni mensili versate al fondo;
2) a qualunque età quando l'iscritto raggiunge trentacinque anni se uomo, trenta se donna, di iscrizione al Fondo;
... 4) a qualunque età per dimissioni dopo almeno venti anni di iscrizione al Fondo e di effettiva contribuzione", ha escluso che la ZI potesse giovarsi dell'ipotesi prevista sub 4), non essendo cessata dal lavoro per dimissioni bensì per "licenziamento" (alias destituzione).
Ha anche tenuto a precisare, al fine di escludere l'applicazione del criterio della analogia, che detta ipotesi costituisce una disciplina privilegiata del tutto particolare ed eccezionale, rispetto a quella ordinaria ricalcante la disciplina dell'a.g.o.; onde l'eccezionalità ne giustificava la limitazione ai soli iscritti che cessano dal lavoro per dimissioni e non per altra causa.
Orbene, la ricorrente così argomentando, mentre, per un verso, non muove censure al ragionamento seguito dal Tribunale per pervenire alle sue conclusioni, per altro verso, finisce col dedurre situazioni di fatto riguardanti la ricorrenza, nella specie, dei requisiti sopra richiamati, per nulla prospettate dinanzi al Tribunale di Torino e non accertabili in questa sede.
Il ricorso va, quindi, integralmente rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in lire 69.000=, oltre lire 3.000.000 (tre milioni) per onorari, in favore di ciascuno dei controricorrenti. Così deciso in Roma, il 8 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2001