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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1103/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai IG.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1103/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA nato il [...] in [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via Wrzí n. 21, Catania, presso lo studio dell'Avv. Russo Eleonora, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALMI
- Pubblico Ministero, parte necessaria ex art. 70 c.p.c. –
OGGETTO: Mutamento di sesso.
CONCLUSIONI: come precisate da parte ricorrente con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 17.01.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato il 27.09.2024, premetteva: Parte_1
-di essere nato con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo maschili;
-che fin dall'infanzia ha sofferto l'incongruenza di genere, percependo sin da bambino, la propria identità psico-sessuale come femminile;
- ciò, induceva il ricorrente, in età adulta, dopo un percorso personale di autocoscienza, autoconsapevolezza e psicoterapico, a fare coming out con amici, famiglia e propri affetti, dimostrando, quindi, da sempre, una radicata e costante volontà in tal senso;
- da allora, si qualificava con parenti, amici e tutta la sua realtà sociale e personale, come Pt_1
donna e con il nome di;
Parte_2
- pertanto, a febbraio 2024, parte ricorrente si rivolgeva all'Asp 3 di Catania, venendo seguito dal
Team Multidisciplinare in tema di Disforia di Genere/Incongruenza di Genere presso il PTA di San
Giorgio, ed iniziava la terapia ormonale femminilizzante;
- era adesso intenzione del ricorrente procedere ad effettuare gli interventi chirurgici tesi alla modifica dei caratteri sessuali sia primari per adeguarli a quelli tipicamente femminili;
- il ricorrente, aveva, altresì, seguito un percorso psicologico al fine di confermare a livello diagnostico la propria condizione di disforia di genere/incongruenza, rivolgendosi ad una psicologa che rilasciava una relazione psicodiagnostica di disforia di genere che così concludeva: “In conclusione, la valutazione psicologica rilevata al momento sottolinea la presenza di problematiche emotive e comportamentali legale alla non accettazione del proprio sesso biologico
e dall'identificazione in quello opposto per cui risulta chiara la presenza di disforia di genere, essendo anche rispettati i criteri del DSM-5 e la necessità di poter garantire al paziente una più chiara e definita identità anche attraverso interventi di natura medico/chirurgici così da poterle permettere di sentirsi adeguata con se stessa”.
In conclusione, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“1. in via preliminare, accertare e dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento Parte_1 dell'identità di genere femminile percepita in forza dell'applicazione delle norme in materia di rettifica del sesso ai sensi della L. n. 164/82 e delle pronunce giurisprudenziale della Corte
Costituzionale;
2. in via principale, accogliere la domanda di rettifica anagrafica del sesso da maschile a femminile e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Polistena (RC),
Comune in cui fu redatto il relativo atto di nascita: Atto N. 187 parte I serie A - anno 1995 -
Comune di POLISTENA (RC), di effettuare la rettificazione e correzione, nel relativo registro, dell'atto di nascita della IG.ra , del sesso da “Maschile” a “Femminile”, Persona_1
sostituendo il prenome con quello scelto dalla ricorrente e cioè ; Parte_2
3. contestualmente, e sempre in via principale, autorizzare l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali alla sua condizione psico-sessuale femminile;
”
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza venivano notificati al Pubblico Ministero presso il
Tribunale di Palmi, parte necessaria di questo giudizio ex art. 70 c.p.c.
Il P.M. nulla ha opposto alle richieste di parte ricorrente. All'udienza del 20.12.2024 veniva sentita liberamente la parte la quale confermava CP_1
integralmente il contenuto del ricorso al quale si riportava.
Ritenuta superflua la chiesta consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva assunta per la decisione.
2. Dagli elementi in atti risulta che, a fronte di una diagnosi certa e inequivoca di disforia (cfr. relazione psicodiagnostica e relazione clinica in atti), parte ricorrente non presenta disturbi psicopatologici ostativi alla transizione di genere, dispone di capacità cognitive e volitive integre e ha consapevolmente compiuto una scelta definitiva.
Quanto alla richiesta di ordine di rettificazione degli atti dello stato civile (che parte ricorrente ha proposto congiuntamente alla domanda di autorizzazione a sottoporsi ai trattamenti medico- chirurgici necessari per adeguarsi al genere desiderato), deve ricordarsi che, secondo la Corte di
Cassazione (sent. n. 15138/15), “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
La medesima pronuncia della Corte di Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L.
n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come, nell'interpretare tali norme, debba aversi presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”. Con sentenza n. 221/15 la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta … autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, … laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Nel caso di specie gli elementi raccolti e sopra descritti (produzioni documentali di relazioni di specialisti in psicologia e dell'equipe multidisciplinare disforia di genere), da cui emergono la consapevolezza e la determinazione mostrate dall'istante nel percorso di transizione da uomo a donna, l'effettività di questo nonché la definitività della decisione assunta, impongono al Tribunale di ritenere che all'esito di un serio e consapevole processo individuale, abbia acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedere all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
Dunque, come richiesto da parte ricorrente, deve ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Polistena (RC) di rettificare l'atto di nascita di (Atto N. 187 parte I serie A - anno CP_1
1995) annotandovi che il genere della persona cui l'atto si riferisce è “femminile” e che il prenome originario è modificato in quello elettivo “ ”. Parte_2
Quanto alla domanda di autorizzazione a sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, osserva il Tribunale che esso appare effettivamente utile e necessario al fine di dare a parte ricorrente una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, e di permetterle così di risolvere la grave dicotomia nella sua personalità: verosimilmente ella potrà garantirle una vita più serena e rendere la sua collocazione sociale più sintonica con la sua inclinazione di genere.
Tuttavia, a seguito della sentenza n. 143 della Corte Costituzionale in data 23.7.2024, non è più necessaria l'autorizzazione del giudice per poter effettuare interventi chirurgici di adeguamento del corpo all'identità di genere compiutamente acquisita. Con detta pronuncia il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso. La Corte Costituzionale è pervenuta a tale conclusione alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, che ormai esclude che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente essere ottenute mediante un trattamento chirurgico di adeguamento: la giurisprudenza è infatti giunta ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione da un genere all'altro per effetto del percorso seguito dalla persona interessata.
Per le considerazioni che precedono, la domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare caratteri e organi sessuali da maschili a femminili non può (più) essere accolta, ma, permanendo un interesse ex art. 100 c.p.c. di parte ricorrente, deve dichiararsi il diritto di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali femminili.
3.Nulla sulle spese, irripetibili, attesa la natura della causa.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, vista la L. 164/82:
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Polistena (RC) di rettificare l'atto di nascita di nato il [...] a [...] N. 187 parte I serie A - anno 1995) CP_1 annotandovi che il genere della persona cui l'atto si riferisce è “femminile” e che il prenome originario è modificato nel prenome elettivo “ ”; Parte_2
- dichiara il diritto di (n. nato il [...] a [...] Parte_3 CP_1
(RC) a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali femminili.
Così deciso in Palmi (RC), nella camera di consiglio del 17/02/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai IG.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1103/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA nato il [...] in [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via Wrzí n. 21, Catania, presso lo studio dell'Avv. Russo Eleonora, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALMI
- Pubblico Ministero, parte necessaria ex art. 70 c.p.c. –
OGGETTO: Mutamento di sesso.
CONCLUSIONI: come precisate da parte ricorrente con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 17.01.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato il 27.09.2024, premetteva: Parte_1
-di essere nato con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo maschili;
-che fin dall'infanzia ha sofferto l'incongruenza di genere, percependo sin da bambino, la propria identità psico-sessuale come femminile;
- ciò, induceva il ricorrente, in età adulta, dopo un percorso personale di autocoscienza, autoconsapevolezza e psicoterapico, a fare coming out con amici, famiglia e propri affetti, dimostrando, quindi, da sempre, una radicata e costante volontà in tal senso;
- da allora, si qualificava con parenti, amici e tutta la sua realtà sociale e personale, come Pt_1
donna e con il nome di;
Parte_2
- pertanto, a febbraio 2024, parte ricorrente si rivolgeva all'Asp 3 di Catania, venendo seguito dal
Team Multidisciplinare in tema di Disforia di Genere/Incongruenza di Genere presso il PTA di San
Giorgio, ed iniziava la terapia ormonale femminilizzante;
- era adesso intenzione del ricorrente procedere ad effettuare gli interventi chirurgici tesi alla modifica dei caratteri sessuali sia primari per adeguarli a quelli tipicamente femminili;
- il ricorrente, aveva, altresì, seguito un percorso psicologico al fine di confermare a livello diagnostico la propria condizione di disforia di genere/incongruenza, rivolgendosi ad una psicologa che rilasciava una relazione psicodiagnostica di disforia di genere che così concludeva: “In conclusione, la valutazione psicologica rilevata al momento sottolinea la presenza di problematiche emotive e comportamentali legale alla non accettazione del proprio sesso biologico
e dall'identificazione in quello opposto per cui risulta chiara la presenza di disforia di genere, essendo anche rispettati i criteri del DSM-5 e la necessità di poter garantire al paziente una più chiara e definita identità anche attraverso interventi di natura medico/chirurgici così da poterle permettere di sentirsi adeguata con se stessa”.
In conclusione, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“1. in via preliminare, accertare e dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento Parte_1 dell'identità di genere femminile percepita in forza dell'applicazione delle norme in materia di rettifica del sesso ai sensi della L. n. 164/82 e delle pronunce giurisprudenziale della Corte
Costituzionale;
2. in via principale, accogliere la domanda di rettifica anagrafica del sesso da maschile a femminile e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Polistena (RC),
Comune in cui fu redatto il relativo atto di nascita: Atto N. 187 parte I serie A - anno 1995 -
Comune di POLISTENA (RC), di effettuare la rettificazione e correzione, nel relativo registro, dell'atto di nascita della IG.ra , del sesso da “Maschile” a “Femminile”, Persona_1
sostituendo il prenome con quello scelto dalla ricorrente e cioè ; Parte_2
3. contestualmente, e sempre in via principale, autorizzare l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali alla sua condizione psico-sessuale femminile;
”
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza venivano notificati al Pubblico Ministero presso il
Tribunale di Palmi, parte necessaria di questo giudizio ex art. 70 c.p.c.
Il P.M. nulla ha opposto alle richieste di parte ricorrente. All'udienza del 20.12.2024 veniva sentita liberamente la parte la quale confermava CP_1
integralmente il contenuto del ricorso al quale si riportava.
Ritenuta superflua la chiesta consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva assunta per la decisione.
2. Dagli elementi in atti risulta che, a fronte di una diagnosi certa e inequivoca di disforia (cfr. relazione psicodiagnostica e relazione clinica in atti), parte ricorrente non presenta disturbi psicopatologici ostativi alla transizione di genere, dispone di capacità cognitive e volitive integre e ha consapevolmente compiuto una scelta definitiva.
Quanto alla richiesta di ordine di rettificazione degli atti dello stato civile (che parte ricorrente ha proposto congiuntamente alla domanda di autorizzazione a sottoporsi ai trattamenti medico- chirurgici necessari per adeguarsi al genere desiderato), deve ricordarsi che, secondo la Corte di
Cassazione (sent. n. 15138/15), “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
La medesima pronuncia della Corte di Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L.
n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come, nell'interpretare tali norme, debba aversi presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”. Con sentenza n. 221/15 la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta … autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, … laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Nel caso di specie gli elementi raccolti e sopra descritti (produzioni documentali di relazioni di specialisti in psicologia e dell'equipe multidisciplinare disforia di genere), da cui emergono la consapevolezza e la determinazione mostrate dall'istante nel percorso di transizione da uomo a donna, l'effettività di questo nonché la definitività della decisione assunta, impongono al Tribunale di ritenere che all'esito di un serio e consapevole processo individuale, abbia acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedere all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
Dunque, come richiesto da parte ricorrente, deve ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Polistena (RC) di rettificare l'atto di nascita di (Atto N. 187 parte I serie A - anno CP_1
1995) annotandovi che il genere della persona cui l'atto si riferisce è “femminile” e che il prenome originario è modificato in quello elettivo “ ”. Parte_2
Quanto alla domanda di autorizzazione a sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, osserva il Tribunale che esso appare effettivamente utile e necessario al fine di dare a parte ricorrente una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, e di permetterle così di risolvere la grave dicotomia nella sua personalità: verosimilmente ella potrà garantirle una vita più serena e rendere la sua collocazione sociale più sintonica con la sua inclinazione di genere.
Tuttavia, a seguito della sentenza n. 143 della Corte Costituzionale in data 23.7.2024, non è più necessaria l'autorizzazione del giudice per poter effettuare interventi chirurgici di adeguamento del corpo all'identità di genere compiutamente acquisita. Con detta pronuncia il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso. La Corte Costituzionale è pervenuta a tale conclusione alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, che ormai esclude che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente essere ottenute mediante un trattamento chirurgico di adeguamento: la giurisprudenza è infatti giunta ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione da un genere all'altro per effetto del percorso seguito dalla persona interessata.
Per le considerazioni che precedono, la domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare caratteri e organi sessuali da maschili a femminili non può (più) essere accolta, ma, permanendo un interesse ex art. 100 c.p.c. di parte ricorrente, deve dichiararsi il diritto di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali femminili.
3.Nulla sulle spese, irripetibili, attesa la natura della causa.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, vista la L. 164/82:
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Polistena (RC) di rettificare l'atto di nascita di nato il [...] a [...] N. 187 parte I serie A - anno 1995) CP_1 annotandovi che il genere della persona cui l'atto si riferisce è “femminile” e che il prenome originario è modificato nel prenome elettivo “ ”; Parte_2
- dichiara il diritto di (n. nato il [...] a [...] Parte_3 CP_1
(RC) a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali femminili.
Così deciso in Palmi (RC), nella camera di consiglio del 17/02/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola