Ordinanza presidenziale 17 settembre 2019
Ordinanza presidenziale 11 maggio 2021
Ordinanza collegiale 13 ottobre 2022
Decreto decisorio 6 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza presidenziale 11/05/2021, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/05/2021
N. 00606/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 606 del 2006, proposto da
Il Rovere S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Nani e Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;
contro
il Comune di Verona - (Vr), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Caineri, Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l’Avvocatura Civica in Verona - piazza Bra', n. 1;
nei confronti
Il Commerciale Brendolan S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del responsabile Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Verona prot. n. 132107, pratica 06.03/001919 del 1.8.2005 con il quale è stato negato il rilascio del permesso a costruire per la ristrutturazione di un fabbricato e il parziale cambio di destinazione d’uso dello stesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;
Vista l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 628/2019;
Visto l’adempimento istruttorio depositato in data 17/9/2019 dal Comune di Verona;
Ritenuto opportuno accertare se persista tutt’ora l’interesse alla decisione di merito del ricorso;
P.Q.M.
Invita
la parte ricorrente a depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, una memoria sulla persistenza dell’interesse alla decisione di merito.
L’inerzia potrà essere valutata come contegno concludente, anche ai fini di una pronuncia decisoria sulla sopravvenuta carenza di interesse
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Venezia il giorno 11 maggio 2021
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO