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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 25/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 130/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 27/06/2024 e promossa in questo grado
DA
, Parte_1
in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore
PI , in persona del liquidatore pro tempore sig. P.IVA_1 Parte_2
, nonché in proprio , CF
[...] Parte_2 [...]
, elett.te dom.ti in Serradifalco in C. da Banduto snc, C.F._1
presso lo studio dell'avv. Davide Middione, che li rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. Simone
Giardina, giusta mandati speciali alle liti in calce ai rispettivi atti di citazione di primo grado.
APPELLANTI
1 contro
, agente della riscossione per la Controparte_1
provincia di Caltanissetta PI e CF , in P.IVA_2 P.IVA_3
persona del suo Direttore generale ff- procuratore Dr CP_2
giusta procura rilasciata dal Presidente della società autenticata il
11.01.2019 dal notaio Dr in Catania rep. 16731 Per_1 Per_2
racc n. 12067, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Greco che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”Gli Avv.ti Simone Giardina e Davide
Middione, quali procuratori e difensori di parte appellante, insistono nell'accoglimento dell'atto di appello per tutti i motivi ivi rassegnati, per quanto dedotto nelle note di trattazione scritta del 09/12/2021 e per quanto indicato nel verbale di udienza del 15/12/2021; contestano integralmente tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito dalla parte appellata nel proprio atto di costituzione in giudizio e nelle note di trattazione scritta del 10/12/2021, e precisano le conclusioni nel seguente modo: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e/o difesa, in riforma dell'impugnata sentenza n. 451/2020 del 25.11.2020, depositata il 25.11.2020, emessa dal Tribunale di Caltanissetta, nella persona del dott. C.D.
resa inter partes nella causa iscritta al n. RG 1283/2019 Per_3
riunita con la causa iscritta al n. RG 1285/2019, accogliere il
2 presente appello e per l'effetto: 1.–in accoglimento del primo motivo di appello, ritenere e dichiarare la nullità della cartella di pagamento impugnata, stante l'omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e, conseguentemente la carenza di un titolo efficace per consentire all'Esattore di agire in esecutivis in danno agli odierni appellanti;
2.–in accoglimento del secondo motivo di appello, ritenere e dichiarare la nullità della cartella di pagamento impugnata, stante l'omessa sottoscrizione del ruolo e, conseguentemente, la carenza di un titolo efficace per consentire all'Esattore di agire in esecutivis in danno agli odierni appellanti;
3.– in accoglimento del terzo motivo di appello, ritenere e dichiarare valido il quinto motivo di opposizione formulato in primo grado e, per
l'ulteriore effetto accoglierlo e, di conseguenza, ritenere e dichiarare non provato il credito sotteso alla cartella di pagamento e il relativo titolo e ritenere e dichiarare la carenza di un titolo efficace per consentire all'Esattore di agire in esecutivis in danno agli odierni appellanti e per l'ulteriore effetto annullare e/o dichiarare nulla la cartella. 4.–Con vittoria, di spese, competenze ed onorari di entrambi
i gradi del giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari che rendono la dichiarazione di rito”. ….....”.
Per parte appellata: nessuna nota è stata depositata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec alla il 10.06.2019, la società Controparte_1 Parte_1
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore ,
[...] Parte_2
impugnava la cartella esattoriale n. 29220190003043368001 di €
1.723,10; con un secondo atto di citazione notificato sempre via pec,
3 il sig. in proprio proponeva opposizione alla Parte_2
cartella di pagamento n. 29220190003043368000 e relativo ruolo n.
2019/000409 di € 1.723,10.
In entrambi i giudizi, gli opponenti deducevano la nullità della cartella esattoriale notificata a mezzo pec. per carenza di elementi essenziali e/o carenza di forma in quanto priva della sottoscrizione digitale, nonché dell'indicazione della data di consegna del ruolo all'esattore e la nullità derivata dalla mancata sottoscrizione del ruolo. Eccepivano altresì la nullità della cartella per la mancata esplicitazione delle modalità di calcolo degli interessi moratori e della ritardata iscrizione a ruolo nonché la nullità della notifica successiva alla pec in quanto effettuata per il tramite di un corriere postale privato.
Si costituiva in giudizio la che contestava gli Controparte_1
assunti di controparte ribadendo la legittimità delle cartelle esattoriali impugnate atteso che entrambi gli atti erano sottoscritti digitalmente e comunque aveva raggiunto il suo scopo in quanto conosciuto dal destinatario. Evidenziava che la omessa indicazione del responsabile del procedimento non inficiava l'atto né determinava la illegittimità delal cartella poiché conforme alle indicazioni dell'art 25 DPR
602/73, oltre a contenere gli elementi da cui desumere le modalità di calcolo degli interessi il cui erroneo calcolo non comportava nullità o invalidità dell'atto impositivo nella sua interezza ma solo neglla parte relativa agli interessi.
Nel corso del giudizio veniva disposta la riunione dei due procedimenti stante la loro connessione oggettiva e parzialmente soggettiva .
Con sentenza n.451/2020 pubblicata in data 25/11/2020, il Tribunale
4 di Caltanissetta, definitivamente pronunciando nel giudizio n.
1283/2019 RG, rigettava le domande proposte dalla Parte_1
e da;
condannandoli Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 1.336,50, oltre spese forfettarie, ed accessori di legge.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza la Parte_1
e in proprio proponevano appello,
[...] Parte_2
chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e/o difesa, in riforma dell'impugnata sentenza n. 451/2020 del 25.11.2020, depositata il 25.11.2020, emessa dal Tribunale di Caltanissetta, nella persona del dott. C.D. resa inter partes nella causa iscritta Per_3
al n. RG 1283/2019 riunita con la causa iscritta al n. RG 1285/2019, accogliere il presente appello e per l'effetto: 1.–in accoglimento del primo motivo di appello,ritenere e dichiarare la nullità della cartella di pagamento impugnata, stante l'omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e, conseguentemente la carenza di un titolo efficace per consentire all'Esattore di agire in esecutivis in danno agli odierni appellanti;
2.–in accoglimento del secondo motivo di appello, ritenere e dichiarare la nullità della cartella di pagamento impugnata, stante l'omessa sottoscrizione del ruolo e, conseguentemente,la carenza di un titolo efficace per consentire all'Esattore di agire in esecutivis in danno agli odierni appellanti;
3.–in accoglimento del terzo motivo di appello, ritenere e dichiarare valido il quinto motivo di opposizione formulato in primo grado e, per l'ulteriore effetto accoglierlo e, di conseguenza, ritenere e dichiarare
5 non provato il credito sotteso alla cartella di pagamento e il relativo titolo e ritenere e dichiarare la carenza di un titolo efficace per consentire all'Esattore di agire in esecutivis in danno agli odierni appellante e per l'ulteriore effetto annullare e/o dichiarare nulla la cartella. 4.–Con vittoria, di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari che rendono la dichiarazione di rito.…....”.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo nelle Controparte_1
conclusioni dell'atto “In via preliminare: accertare la rinuncia a tutte le eccezioni e le questioni presentate in sede di ricorso introduttivo e non espressamente riproposte con il proprio atto di Appello. In via ulteriormente preliminare: ai fini dell'integrazione del contraddittorio disporre la chiamata in causa dell'ente impositore onerando le parti appellanti, differendo la Controparte_3
prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art 163bis cpc e la relativa costituzione in giudizio. Nel merito: rigettare l'appello, perché infondato in fatto e in diritto, con condanna dell'appellante alle spese del presente giudizio....” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per Violazione e falsa applicazione art 36 comma 4 ter del DL
248/2007- Violazione e falsa applicazione art 12, 13, 24, 25,26,45 e 46 del DPR 602/1973- Erroneità della sentenza per contraddittorietà.
Deduce parte appellante che ha errato il primo Giudice, nel rigettare il secondo motivo di opposizione concernente la omessa indicazione nella cartella esattoriale del responsabile del procedimento di
6 emissione della cartella e notificazione che il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. Rileva l'appellante che nella cartella si legge che il “responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella è .ed è responsabile Controparte_4
esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella…”, limitando la indicazione del responsabile solo per la stampa e notificazione della cartella, e lasciando invece sguarnito l'obbligo imposto dalla legge su quello di “emissione della cartella”.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per Violazione dell'art 12 DPR 602/1973. Violazione e falsa applicazione art 21 septies della L. 241/1990. Violazione art 2697 cc –
Erronea valutazione e travisamento dei documenti. Deduce
l'appellante che la sentenza merita riforma nella parte in cui rigetta il quarto motivo di opposizione. A dire dell'appellante, l'art 12 del DPR
602/73 e dell'art 68 del Dlgs 300/1999 , nel combinato disposto, dicono che il ruolo va sottoscritto dal direttore o un suo delegato a pena di nullità, divenendo così esecutivo.
I due motivi di appello sono inammissibili per la stessa ragione e per questo vengono trattati congiuntamente.
Quelli come sopra denunciati configurano vizi formali della cartella esattoriale e del sottostante procedimento di esecuzione, per cui l'opposizione che li fa valere è, in parte qua, un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
La decisione sull'opposizione agli atti esecutivi, visto l'art. 618 co. 2 non è impugnabile in appello, ma soltanto – sulla scorta del generale principio costituzionale di cui all'art. 111 Cost. – con ricorso per cassazione (cfr. Cass 22 febbraio 2010 n. 4139), e ciò anche laddove
7 l'opposizione concerna anche il merito dell'obbligazione, posto che la sentenza, pur formalmente unica, contiene due decisioni su altrettante opposizioni distinte, soggette rispettivamente ad appello ed a ricorso per cassazione (cfr. Cass. 21 giugno 2016 n. 12730; Cass. 29 settembre 2009 n. 20816, Cass. 19 giugno 2019 n. 16425, Cass. 11 febbraio 2020 n. 3166).
Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per
Violazione e falsa applicazione art 112 e 615 cpc, art 27 della L.
689/81- Erroneità della sentenza per erronea valutazione del V motivo di opposizione.
Il Tribunale aveva ritenuto inammissibile il motivo in questione perché le parti opponenti si erano limitati al richiamo di precedenti giurisprudenziali sulle conseguenze della mancata notifica dell'atto pregresso rispetto alla cartella di pagamento (nella specie: ordinanza ingiunzione) senza però nulla espressamente e specificamente eccepire con riguardo alla mancata notifica dell'ordinanza di ingiunzione emessa dal Prefetto di Agrigento e notificata il 29 ottobre 2015.
Sostengono gli appellanti che invece il motivo era ammissibile e specifico perché contestava il diritto dell'esattore ad agire in executivis stante la mancata notificazione del titolo legittimante la iscrizione a ruolo (ordinanza ingiunzione cui la cartella si riferiva). Di qui l'assenza di prova della esistenza del credito e del titolo che avrebbe consentito all'esattore di formare il ruolo legittimandolo a procedere in via esecutiva.
In effetti, visto il tenore letterale del V motivo dell'atto di opposizione in primo grado, riprodotto nell'atto di appello, è abbastanza evidente
8 che veniva dedotta la mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione fondante la cartella esattoriale, ordinanza emessa dal Prefetto di
Palermo e che, per quanto emergente dalla stessa cartella esattoriale, sarebbe stata notificata il 29 ottobre 2015, circostanza oggetto appunto di contestazione.
Il motivo, però, non può essere esaminato perché, sul punto, è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da già in primo grado e reiterata all'atto della costituzione in CP_1
appello (v. pagg. 5 – 6 comparsa di costituzione).
Il concessionario per la riscossione è passivamente legittimato in relazione alla regolarità formale degli atti della procedura esecutiva che esso intraprende. Viceversa, allorché l'opposizione investe, come nel caso presente, l'esistenza stessa del credito, la legittimazione passiva non può che spettare all'ente impositore quale titolare del credito contestato (v. Cass. 4 febbraio 2020 n. 2480, Cass. 16 febbraio
2022 n. 5062). Va rimarcato che, nella specie, gli opponenti/appellanti non si limitano a dedurre l'omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione quale ragione di nullità della cartella esattoriale (nel qual caso persisterebbe la legittimazione passiva del concessionario) ma quale carenza di prova dell'esistenza del credito – non avendo mai avuto le parti sanzionate la possibilità di agire in giudizio ex L. n. 689/81 avverso la sanzione amministrativa – e dunque promuovendo, con ciò, un'azione negativa di accertamento del credito che, come tale, non può che avere come contraddittore legittimato il (solo) ente impositore e titolare del credito stesso.
Pertanto, pur potendosi riconoscere l'errore motivazionale del primo giudice, il quinto motivo dell'opposizione di primo grado non può
9 essere qui esaminato perché non convenuto in giudizio l'Ente (ossia il
, cui fanno capo le Prefetture) passivamente Controparte_5
legittimato in relazione alla succitata domanda.
Con il quarto motivo di appello, gli appellanti censurano la propria condanna alle spese di lite. Trattandosi di doglianza strettamente consequenziale alle precedenti censure, e disattese queste ultime, il motivo non ha una sua autonoma ragione d'essere e sarebbe comunque infondato per avere il Tribunale, rigettate integralmente le domande degli opponenti, fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
Di qui la conferma della sentenza impugnata
Le spese di lite del secondo grado, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.451/2020, del 25/11/2020, del Tribunale di Caltanissetta, appellata dalla società in persona del suo Parte_1
amministratore e legale rapp.te pro tempore, e da in Parte_2
proprio. condanna la società in persona del suo Parte_1
amministratore e legale rapp.te pro tempore, e in Parte_2
proprio, in solido tra loro , al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 1.923,00 ( di cui € 536,00 per fase studio, € 536,00 per fase introduttiva ed € 851,00 per fase decisionale), oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute. Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello
10 dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 130/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 27/06/2024 e promossa in questo grado
DA
, Parte_1
in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore
PI , in persona del liquidatore pro tempore sig. P.IVA_1 Parte_2
, nonché in proprio , CF
[...] Parte_2 [...]
, elett.te dom.ti in Serradifalco in C. da Banduto snc, C.F._1
presso lo studio dell'avv. Davide Middione, che li rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. Simone
Giardina, giusta mandati speciali alle liti in calce ai rispettivi atti di citazione di primo grado.
APPELLANTI
1 contro
, agente della riscossione per la Controparte_1
provincia di Caltanissetta PI e CF , in P.IVA_2 P.IVA_3
persona del suo Direttore generale ff- procuratore Dr CP_2
giusta procura rilasciata dal Presidente della società autenticata il
11.01.2019 dal notaio Dr in Catania rep. 16731 Per_1 Per_2
racc n. 12067, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Greco che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”Gli Avv.ti Simone Giardina e Davide
Middione, quali procuratori e difensori di parte appellante, insistono nell'accoglimento dell'atto di appello per tutti i motivi ivi rassegnati, per quanto dedotto nelle note di trattazione scritta del 09/12/2021 e per quanto indicato nel verbale di udienza del 15/12/2021; contestano integralmente tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito dalla parte appellata nel proprio atto di costituzione in giudizio e nelle note di trattazione scritta del 10/12/2021, e precisano le conclusioni nel seguente modo: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e/o difesa, in riforma dell'impugnata sentenza n. 451/2020 del 25.11.2020, depositata il 25.11.2020, emessa dal Tribunale di Caltanissetta, nella persona del dott. C.D.
resa inter partes nella causa iscritta al n. RG 1283/2019 Per_3
riunita con la causa iscritta al n. RG 1285/2019, accogliere il
2 presente appello e per l'effetto: 1.–in accoglimento del primo motivo di appello, ritenere e dichiarare la nullità della cartella di pagamento impugnata, stante l'omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e, conseguentemente la carenza di un titolo efficace per consentire all'Esattore di agire in esecutivis in danno agli odierni appellanti;
2.–in accoglimento del secondo motivo di appello, ritenere e dichiarare la nullità della cartella di pagamento impugnata, stante l'omessa sottoscrizione del ruolo e, conseguentemente, la carenza di un titolo efficace per consentire all'Esattore di agire in esecutivis in danno agli odierni appellanti;
3.– in accoglimento del terzo motivo di appello, ritenere e dichiarare valido il quinto motivo di opposizione formulato in primo grado e, per
l'ulteriore effetto accoglierlo e, di conseguenza, ritenere e dichiarare non provato il credito sotteso alla cartella di pagamento e il relativo titolo e ritenere e dichiarare la carenza di un titolo efficace per consentire all'Esattore di agire in esecutivis in danno agli odierni appellanti e per l'ulteriore effetto annullare e/o dichiarare nulla la cartella. 4.–Con vittoria, di spese, competenze ed onorari di entrambi
i gradi del giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari che rendono la dichiarazione di rito”. ….....”.
Per parte appellata: nessuna nota è stata depositata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec alla il 10.06.2019, la società Controparte_1 Parte_1
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore ,
[...] Parte_2
impugnava la cartella esattoriale n. 29220190003043368001 di €
1.723,10; con un secondo atto di citazione notificato sempre via pec,
3 il sig. in proprio proponeva opposizione alla Parte_2
cartella di pagamento n. 29220190003043368000 e relativo ruolo n.
2019/000409 di € 1.723,10.
In entrambi i giudizi, gli opponenti deducevano la nullità della cartella esattoriale notificata a mezzo pec. per carenza di elementi essenziali e/o carenza di forma in quanto priva della sottoscrizione digitale, nonché dell'indicazione della data di consegna del ruolo all'esattore e la nullità derivata dalla mancata sottoscrizione del ruolo. Eccepivano altresì la nullità della cartella per la mancata esplicitazione delle modalità di calcolo degli interessi moratori e della ritardata iscrizione a ruolo nonché la nullità della notifica successiva alla pec in quanto effettuata per il tramite di un corriere postale privato.
Si costituiva in giudizio la che contestava gli Controparte_1
assunti di controparte ribadendo la legittimità delle cartelle esattoriali impugnate atteso che entrambi gli atti erano sottoscritti digitalmente e comunque aveva raggiunto il suo scopo in quanto conosciuto dal destinatario. Evidenziava che la omessa indicazione del responsabile del procedimento non inficiava l'atto né determinava la illegittimità delal cartella poiché conforme alle indicazioni dell'art 25 DPR
602/73, oltre a contenere gli elementi da cui desumere le modalità di calcolo degli interessi il cui erroneo calcolo non comportava nullità o invalidità dell'atto impositivo nella sua interezza ma solo neglla parte relativa agli interessi.
Nel corso del giudizio veniva disposta la riunione dei due procedimenti stante la loro connessione oggettiva e parzialmente soggettiva .
Con sentenza n.451/2020 pubblicata in data 25/11/2020, il Tribunale
4 di Caltanissetta, definitivamente pronunciando nel giudizio n.
1283/2019 RG, rigettava le domande proposte dalla Parte_1
e da;
condannandoli Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 1.336,50, oltre spese forfettarie, ed accessori di legge.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza la Parte_1
e in proprio proponevano appello,
[...] Parte_2
chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e/o difesa, in riforma dell'impugnata sentenza n. 451/2020 del 25.11.2020, depositata il 25.11.2020, emessa dal Tribunale di Caltanissetta, nella persona del dott. C.D. resa inter partes nella causa iscritta Per_3
al n. RG 1283/2019 riunita con la causa iscritta al n. RG 1285/2019, accogliere il presente appello e per l'effetto: 1.–in accoglimento del primo motivo di appello,ritenere e dichiarare la nullità della cartella di pagamento impugnata, stante l'omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e, conseguentemente la carenza di un titolo efficace per consentire all'Esattore di agire in esecutivis in danno agli odierni appellanti;
2.–in accoglimento del secondo motivo di appello, ritenere e dichiarare la nullità della cartella di pagamento impugnata, stante l'omessa sottoscrizione del ruolo e, conseguentemente,la carenza di un titolo efficace per consentire all'Esattore di agire in esecutivis in danno agli odierni appellanti;
3.–in accoglimento del terzo motivo di appello, ritenere e dichiarare valido il quinto motivo di opposizione formulato in primo grado e, per l'ulteriore effetto accoglierlo e, di conseguenza, ritenere e dichiarare
5 non provato il credito sotteso alla cartella di pagamento e il relativo titolo e ritenere e dichiarare la carenza di un titolo efficace per consentire all'Esattore di agire in esecutivis in danno agli odierni appellante e per l'ulteriore effetto annullare e/o dichiarare nulla la cartella. 4.–Con vittoria, di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari che rendono la dichiarazione di rito.…....”.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo nelle Controparte_1
conclusioni dell'atto “In via preliminare: accertare la rinuncia a tutte le eccezioni e le questioni presentate in sede di ricorso introduttivo e non espressamente riproposte con il proprio atto di Appello. In via ulteriormente preliminare: ai fini dell'integrazione del contraddittorio disporre la chiamata in causa dell'ente impositore onerando le parti appellanti, differendo la Controparte_3
prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art 163bis cpc e la relativa costituzione in giudizio. Nel merito: rigettare l'appello, perché infondato in fatto e in diritto, con condanna dell'appellante alle spese del presente giudizio....” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per Violazione e falsa applicazione art 36 comma 4 ter del DL
248/2007- Violazione e falsa applicazione art 12, 13, 24, 25,26,45 e 46 del DPR 602/1973- Erroneità della sentenza per contraddittorietà.
Deduce parte appellante che ha errato il primo Giudice, nel rigettare il secondo motivo di opposizione concernente la omessa indicazione nella cartella esattoriale del responsabile del procedimento di
6 emissione della cartella e notificazione che il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. Rileva l'appellante che nella cartella si legge che il “responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella è .ed è responsabile Controparte_4
esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella…”, limitando la indicazione del responsabile solo per la stampa e notificazione della cartella, e lasciando invece sguarnito l'obbligo imposto dalla legge su quello di “emissione della cartella”.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per Violazione dell'art 12 DPR 602/1973. Violazione e falsa applicazione art 21 septies della L. 241/1990. Violazione art 2697 cc –
Erronea valutazione e travisamento dei documenti. Deduce
l'appellante che la sentenza merita riforma nella parte in cui rigetta il quarto motivo di opposizione. A dire dell'appellante, l'art 12 del DPR
602/73 e dell'art 68 del Dlgs 300/1999 , nel combinato disposto, dicono che il ruolo va sottoscritto dal direttore o un suo delegato a pena di nullità, divenendo così esecutivo.
I due motivi di appello sono inammissibili per la stessa ragione e per questo vengono trattati congiuntamente.
Quelli come sopra denunciati configurano vizi formali della cartella esattoriale e del sottostante procedimento di esecuzione, per cui l'opposizione che li fa valere è, in parte qua, un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
La decisione sull'opposizione agli atti esecutivi, visto l'art. 618 co. 2 non è impugnabile in appello, ma soltanto – sulla scorta del generale principio costituzionale di cui all'art. 111 Cost. – con ricorso per cassazione (cfr. Cass 22 febbraio 2010 n. 4139), e ciò anche laddove
7 l'opposizione concerna anche il merito dell'obbligazione, posto che la sentenza, pur formalmente unica, contiene due decisioni su altrettante opposizioni distinte, soggette rispettivamente ad appello ed a ricorso per cassazione (cfr. Cass. 21 giugno 2016 n. 12730; Cass. 29 settembre 2009 n. 20816, Cass. 19 giugno 2019 n. 16425, Cass. 11 febbraio 2020 n. 3166).
Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per
Violazione e falsa applicazione art 112 e 615 cpc, art 27 della L.
689/81- Erroneità della sentenza per erronea valutazione del V motivo di opposizione.
Il Tribunale aveva ritenuto inammissibile il motivo in questione perché le parti opponenti si erano limitati al richiamo di precedenti giurisprudenziali sulle conseguenze della mancata notifica dell'atto pregresso rispetto alla cartella di pagamento (nella specie: ordinanza ingiunzione) senza però nulla espressamente e specificamente eccepire con riguardo alla mancata notifica dell'ordinanza di ingiunzione emessa dal Prefetto di Agrigento e notificata il 29 ottobre 2015.
Sostengono gli appellanti che invece il motivo era ammissibile e specifico perché contestava il diritto dell'esattore ad agire in executivis stante la mancata notificazione del titolo legittimante la iscrizione a ruolo (ordinanza ingiunzione cui la cartella si riferiva). Di qui l'assenza di prova della esistenza del credito e del titolo che avrebbe consentito all'esattore di formare il ruolo legittimandolo a procedere in via esecutiva.
In effetti, visto il tenore letterale del V motivo dell'atto di opposizione in primo grado, riprodotto nell'atto di appello, è abbastanza evidente
8 che veniva dedotta la mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione fondante la cartella esattoriale, ordinanza emessa dal Prefetto di
Palermo e che, per quanto emergente dalla stessa cartella esattoriale, sarebbe stata notificata il 29 ottobre 2015, circostanza oggetto appunto di contestazione.
Il motivo, però, non può essere esaminato perché, sul punto, è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da già in primo grado e reiterata all'atto della costituzione in CP_1
appello (v. pagg. 5 – 6 comparsa di costituzione).
Il concessionario per la riscossione è passivamente legittimato in relazione alla regolarità formale degli atti della procedura esecutiva che esso intraprende. Viceversa, allorché l'opposizione investe, come nel caso presente, l'esistenza stessa del credito, la legittimazione passiva non può che spettare all'ente impositore quale titolare del credito contestato (v. Cass. 4 febbraio 2020 n. 2480, Cass. 16 febbraio
2022 n. 5062). Va rimarcato che, nella specie, gli opponenti/appellanti non si limitano a dedurre l'omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione quale ragione di nullità della cartella esattoriale (nel qual caso persisterebbe la legittimazione passiva del concessionario) ma quale carenza di prova dell'esistenza del credito – non avendo mai avuto le parti sanzionate la possibilità di agire in giudizio ex L. n. 689/81 avverso la sanzione amministrativa – e dunque promuovendo, con ciò, un'azione negativa di accertamento del credito che, come tale, non può che avere come contraddittore legittimato il (solo) ente impositore e titolare del credito stesso.
Pertanto, pur potendosi riconoscere l'errore motivazionale del primo giudice, il quinto motivo dell'opposizione di primo grado non può
9 essere qui esaminato perché non convenuto in giudizio l'Ente (ossia il
, cui fanno capo le Prefetture) passivamente Controparte_5
legittimato in relazione alla succitata domanda.
Con il quarto motivo di appello, gli appellanti censurano la propria condanna alle spese di lite. Trattandosi di doglianza strettamente consequenziale alle precedenti censure, e disattese queste ultime, il motivo non ha una sua autonoma ragione d'essere e sarebbe comunque infondato per avere il Tribunale, rigettate integralmente le domande degli opponenti, fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
Di qui la conferma della sentenza impugnata
Le spese di lite del secondo grado, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.451/2020, del 25/11/2020, del Tribunale di Caltanissetta, appellata dalla società in persona del suo Parte_1
amministratore e legale rapp.te pro tempore, e da in Parte_2
proprio. condanna la società in persona del suo Parte_1
amministratore e legale rapp.te pro tempore, e in Parte_2
proprio, in solido tra loro , al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 1.923,00 ( di cui € 536,00 per fase studio, € 536,00 per fase introduttiva ed € 851,00 per fase decisionale), oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute. Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello
10 dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
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