Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2024
Inammissibile
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 20/03/2026, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02381/2026REG.PROV.COLL.
N. 05766/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5766 del 2025, proposto da Gimo Gruppo Immobiliare s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luigino Biagini, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
il Comune di Faenza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Guido Mascioli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Santo Stefano, n. 30;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 10486/2024 del 30 dicembre 2024, resa tra le parti nel giudizio RG 5784/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Faenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. UE LO;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso è richiesta la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 10486/2024 del 30 dicembre 2024 con la quale è stato respinto l’appello proposto dalla Gimo Gruppo Immobiliare s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, Sez. II, pubblicata in data 22 dicembre 2021 che aveva rigettato il ricorso proposto dalla stessa per far valere il diritto alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di contributi di costruzione e monetizzazioni a seguito del rilascio del permesso di costruire n. 222 del 27 dicembre 2007, non attuato, e per la condanna del Comune stesso alla restituzione del quantum indebitamente percepito (€ 1.213.519,12, oltre interessi legali).
2. Il T.a.r. per l’Emilia Romagna ha respinto la domanda di ripetizione e ha compensato le spese del giudizio.
3. Avverso la sentenza del T.a.r., la Società ha proposto appello articolando un unico motivo rubricato “Errores in iudicando per errata applicazione dei principi di diritto sull’obbligo alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo di costruzione e oneri per monetizzazioni ex art. 2033 c.c. e art. 2041 c.c. – Violazione dell’art. 16 comma 1 d.P.R. n. 380/2001” , che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10486 del 30 dicembre 2024, ha respinto compensando le spese del grado d’appello.
4. Con il ricorso per revocazione Gimo Immobiliare s.r.l. ha dedotto la presenza di un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. e dell’art. 106 c.p.a., poiché il Giudice d’appello non avrebbe esaminato la domanda avanzata dalla ricorrente di restituzione delle somme corrisposte a titolo di costo di costruzione.
Afferma la ricorrente che la Sezione ha respinto l’appello affermando in particolare che “in un’ipotesi come quella in esame, non appare configurabile – come invece sostenuto dall’appellante – una sopravvenuta mancanza di causa nei pagamenti effettuati in favore del Comune poiché, a fronte dei predetti versamenti, la convenzione ha comunque contemplato l’esercizio dello ius aedificandi nell’ambito di un programma che resta prioritariamente orientato a finalità di interesse pubblico, rappresentante dall’attuazione di previsioni urbanistiche, sebbene con moduli consensuali.
Il non avvalersi della predetta facoltà rimane, in breve, l’effetto di una decisione della parte privata, ma tale scelta non incide sulla causa della convenzione che sussisteva nel momento genetico della stipula e non risulta alterata nello svolgimento funzionale del rapporto, attenendo al piano fattuale e non giuridico la determinazione assunta dal privato di non esercitare i diritti riconosciutigli dalla convenzione stessa” .
Deve pertanto “escludersi come già statuito dal T.a.r., la sussistenza dei presupposti per un’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. o per l’azione generale di arricchimento senza causa per tutti gli importi versati dall’appellante, proprio perché il mancato arricchimento derivante dalla decisione di non esercitare lo ius aedificandi non è correlato ad uno squilibrio genetico e funzionale dell’accordo, ma ad una scelta della parte che opera sul piano di fatto e non di diritto. Parallelamente, anche il preteso “arricchimento” del Comune non è “senza causa”, essendo anch’esso l’effetto di scelte soggettive di chi, pur avendo conseguito il diritto di costruire in forza della stipula della convenzione, rinuncia alla facoltà di uno sfruttamento economico ed accetta le conseguenze per sé pregiudizievoli delle operazioni già poste in essere che, anche per la loro valenza pubblicistica, sono retrattabili solo per mutuo dissenso.”
4.1. Afferma la ricorrente che la richiamata sentenza del Consiglio di Stato non avrebbe preso in esame e valutato la specifica domanda avanzata per quanto attiene la restituzione dell’importo corrisposto a titolo di costo di costruzione che, per la sua natura tributaria, presenta una autonoma e distinta causa rispetto agli oneri di urbanizzazione.
Afferma ancora la ricorrente di avere evidenziato anche nella memoria di replica depositata avanti al Consiglio di Stato, che la restituzione del costo di costruzione rappresenta una prestazione patrimoniale del tutto indipendente rispetto all’incidenza delle opere di urbanizzazione che non può formare oggetto di una convenzione urbanistica, trattandosi di una prestazione patrimoniale imposta che ha una causa tipica del tutto autonoma, che prescinde dall’urbanizzazione o meno delle aree interessate dalle convenzioni.
Pertanto, il giudice d’appello si sarebbe limitato ad aderire alla ricostruzione operata dal Tar senza compiere alcuna disamina, neppure in via implicita, avuto riguardo al punto controverso del costo di costruzione.
4.2. La ricorrente chiede altresì che, in parziale riforma della sentenza d’appello ed in accoglimento della domanda proposta con il ricorso RG 5784/2022, definito con la sentenza n. 10486/2024, il Comune di Faenza sia condannato al rimborso di quanto corrisposto a titolo di costo di costruzione, pari ad € 557.220,05, oltre interessi al tasso legale a partire dal 2 novembre 2011 all’effettivo soddisfo.
5. Il Comune di Faenza si è costituito in giudizio e ha depositato una memoria con la quale ha articolato le proprie difese chiedendo che il ricorso per revocazione venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
6. Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso per revocazione è inammissibile, stante la insussistenza dei lamentati errori di fatto rilevanti ai sensi dell’articolo 395, primo comma, n. 4, c.p.c., potendo osservarsi in linea generale:
a) che non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21);
b) che non può giustificare la revocazione, inoltre, una contestazione sull’attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2015, n. 3852; sez. V 12 maggio 2015, n. 2346; sez. III 18 settembre 2012, n. 4934); di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass. 22 marzo 2005, n. 6198);
c) affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è inoltre necessario che l’errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l’errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. È stato puntualizzato che il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 826); la falsa percezione della realtà processuale deve dunque riguardare un punto decisivo, anche se non espressamente controverso della causa (Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099);
d) l’errore deve poi essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l’attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5).
8. Alla luce dei principi suesposti, il motivo - con il quale è dedotto che la sentenza revocanda non avrebbe preso in considerazione il motivo e la domanda relativi al contributo di costruzione - non individua un errore revocatorio.
Si legge testualmente nella sentenza revocanda al §17 che “Interpretando secondo il criterio sistematico e tramite quello teleologico la suddetta documentazione, correttamente il T.a.r. per l’Emilia Romagna ha ritenuto che i pagamenti effettuati per le suddette voci (“monetizzazione”, “oneri di urbanizzazione secondaria”, “costo di costruzione”), tutte e tre strettamente legate alle previsioni attuative del piano, mantenessero intatta la loro giustificazione causale anche a seguito della decadenza del permesso di costruire e dovessero, perciò, essere esclusi da qualsiasi restituzione, anche in considerazione dell’affidamento generato dalla convenzione nell’Amministrazione circa il versamento degli oneri di urbanizzazione ivi previsti, nonché circa la completa attuazione dell’accordo, che legittima il Comune ad utilizzare le somme nel frattempo già percepite per la realizzazione di opere di urbanizzazione, che tra l'altro, nel caso di opere di urbanizzazione secondaria, sono di fruizione collettiva e servono gli abitanti di più quartieri.”
Ed ancora, al §18 la motivazione è ulteriormente supportata laddove si afferma che “Tale interpretazione della fattispecie in questione e della disciplina ad essa concretamente applicabile risulta pienamente condivisibile, nonché in linea con la consolidata giurisprudenza della Sezione secondo la quale, in caso di convenzione urbanistica, “il fatto che il privato, in mancanza delle ipotesi legali che giustificano la risoluzione dell’accordo e per sua scelta, decida di non sfruttare i diritti edificatori riconosciuti(gli)…non fa venire meno l’obbligo di dare esecuzione agli impegni assunti verso l’ente locale, che continuano a trovare la loro fonte nella convenzione stessa…” (Cons. Stato, Sez. IV, 11 novembre 2024 n. 9014; 17 luglio 2023 n. 6944 e 31 luglio 2023 n. 7435)” .
Al § 21, risulta chiara la statuizione del Collegio ove si afferma che deve escludersi, come già statuito dal T.a.r., la sussistenza dei presupposti per un’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. o per l’azione generale di arricchimento senza causa “per tutti gli importi versati dall’appellante, proprio perché il mancato arricchimento derivante dalla decisione di non esercitare lo ius aedificandi non è correlato ad uno squilibrio genetico e funzionale dell’accordo, ma ad una scelta della parte che opera sul piano di fatto e non di diritto. Parallelamente, anche il preteso “arricchimento” del Comune non è “senza causa”, essendo anch’esso l’effetto di scelte soggettive di chi, pur avendo conseguito il diritto di costruire in forza della stipula della convenzione, rinuncia alla facoltà di un suo sfruttamento economico ed accetta le conseguenze per sé pregiudizievoli delle operazioni già poste in essere che, anche per la loro valenza pubblicistica, sono retrattabili solo per mutuo dissenso” .
9. Alla luce di quanto esposto, deve, pertanto, ritenersi che non sussiste l’errore revocatorio in quanto da una valutazione complessiva della motivazione e, comunque, dall’analisi delle parti della motivazione sopra riportata risulta che non vi sia stata l’omessa pronuncia lamentata.
In ogni caso, il vizio dedotto, per come prospetato, potrebbe integrare, eventualmente, gli estremi di un errore di diritto che, per le ragioni sopra esposte, non rientra nei vizi revocatori della sentenza, ex art. 395 n. 4 c.p.c..
10. Conclusivamente, per le suindicate motivazioni, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.
11. Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in revocazione a favore dell’amministrazione costituite nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori come legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IN IL, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
UE LO, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE LO | IN IL |
IL SEGRETARIO