Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 14/07/2025, n. 5291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5291 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05291/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00354/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2025, proposto da
RA EL, rappresentata e difesa dagli avvocati Geremia Biancardi, Gennaro Di Domenico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Forio, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro in carica; la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli, in persona del Soprintendente in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
di IU NZ, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine alle istanze di cui alle diffide del 08.10.2024 e 20.11.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanze dell’ 8 ottobre 2024 e del 19 novembre 2024 la ricorrente ha chiesto al Comune di Forio di avviare, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. 380 del 2001 un procedimento volto alla repressione degli abusi edilizi in parte già realizzati ed in parte in corso di esecuzione su un fondo, confinante alla sua proprietà, e posti in essere dal vicino, odierno controinteressato.
In particolare, nelle dette istanze, la ricorrente rappresentava che le predette opere consistevano nella realizzazione di una tettoia con struttura portante in ferro con sovrastanti cannette, ancorata stabilmente alla pavimentazione per una superficie di dimensioni pari a circa 10,00 metri quadrati, oltre all’ampliamento della superficie dell’esistente loggetta pertinenziale realizzata in prossimità della sua proprietà, contemplando pertanto un ampliamento della superficie non residenziale dell’immobile del controinteressato, di un ampliamento in sopraelevazione che allo stato eliminerebbe aria e luce.
2. Con il mezzo in esame, la ricorrente avversa l’inerzia dell’amministrazione che non ha assunto alcuna determinazione espressa in ordine alle predette istanze.
2.1 A sostegno delle sue difese, la stessa rappresenta di aver sporto anche denuncia per i medesimi abusi realizzati dal vicino all’autorità giudiziaria; di essere a conoscenza del fatto che lo stesso ha solo indirizzato al Comune una comunicazione con la quale dichiarava di dover procedere alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria; che, tuttavia, la natura delle opere e l’ubicazione dell’area in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, avrebbe imposto la previa acquisizione di un permesso a costruire preceduto dal parere favorevole della competente Soprintendenza.
Precisa anche che le esposte circostanze sono state nel dettaglio portate a conoscenza del Comune di Forio il quale, tuttavia, non ha inteso intraprendere alcuna iniziativa.
3. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
Innanzitutto si rileva che sussiste in capo alla ricorrente sia la legittimazione che l’interesse a ricorrere considerato che la stessa è proprietaria di un immobile posto nelle immediate vicinanze rispetto all’immobile di proprietà del controinteressato - come rilevabile tra l’altro dalla relazione di perizia tecnica depositata in giudizio da parte ricorrente e, in particolare, dall’inquadramento ortofotografico e dai rilievi fotografici ivi contenuti - e considerato il possibile pregiudizio paventato in termini di perdita di luce e veduta e in termini di violazione delle norme sulle distanze legali, sufficientemente dedotto e circostanziato dalla ricorrente anche con la presentazione di apposita perizia (l’Adunanza Plenaria n. 22/2021 ha chiarito che l'interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall'intervento edilizio posto in essere dal vicino che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso).
3.1 Come già rilevato da questo Tar, sussiste, quindi, l'obbligo dell'amministrazione comunale di provvedere sull'istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante, ovvero di definire con provvedimento espresso il procedimento di sanatoria e di condono eventualmente pendente per gli abusi, formulata dal proprietario del fondo limitrofo, in considerazione degli effetti negativi della commissione dell'eventuale illecito edilizio non represso nell'area limitrofa alla sua proprietà, onde egli è titolare di una posizione di interesse legittimo all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’amministrazione comunale e, quindi, può proporre l'azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a. (cfr.Tar Napoli, sent. n. 5217 del 2022; sent. n. 5848 del 2022; cfr. anche Tar Napoli, sent. n. 3635 del 2016).
E, tanto premesso, si rileva che il comune intimato non ha ancora dato risposta con provvedimento espresso e motivato alle circostanziate diffide della ricorrente e ciò in violazione dell’obbligo di provvedere sussistente a suo carico sulla base di quanto disposto dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e di quanto previsto dalla normativa di settore in materia di vigilanza sull’attività edilizia, accertamento e repressione degli abusi.
3.2 La mancata emanazione di un provvedimento espresso che concluda il procedimento iniziatosi con la istanza del privato, quale che ne sia la natura (di accoglimento ovvero di reiezione), frustra infatti, in ogni caso, il soddisfacimento dell’interesse pretensivo azionato dall’istante, dapprima in sede procedimentale e, in seguito, con la domanda giudiziale. E, invero, nel giudizio avverso l’inerzia della pubblica amministrazione ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale - salva la ipotesi, che in questo caso peraltro non ricorre, in cui non residuino margini di discrezionalità e non sia necessario procedere ad acclaramenti istruttori- afferisce “ all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il contenuto e la natura, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/-OMISSIS-0; art. -OMISSIS-7 Cost.) che deve sempre e comunque informare l’agere dei pubblici poteri ” ( cfr. Tar Campania, Napoli, sez. VI, sent. 30/12/21, n. 8317).
4. Il ricorso, pertanto, va accolto e va ordinato al comune di Forio di provvedere sulla istanza-diffida del ricorrente tramite provvedimento espresso e motivato, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica di parte, se anteriore, della presente sentenza.
5. In caso di inutile decorso del termine sopraindicato, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il dirigente della Direzione Pianificazione territoriale metropolitana della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega ad un funzionario dotato di adeguata qualificazione professionale, il quale, su istanza dell’interessato, provvederà nei successivi sessanta giorni.
6. Va, infine, respinta la domanda di condanna del Comune di Forio al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della sentenza in quanto il rimedio delle astreintes è previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e) solo per il giudizio di ottemperanza per il caso di violazione del giudicato ed in assenza di un esplicito richiamo nelle disposizioni del rito sul silenzio.
7. Le peculiari connotazioni della controversia consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto ordina al Comune di Forio di concludere il procedimento avviato su istanza della ricorrente entro sessanta giorni dalla pubblicazione o comunicazione, se antecedente, della presente sentenza.
Nomina quale commissario ad acta il dirigente della Direzione Pianificazione territoriale metropolitana della Città Metropolitana di Napoli.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angela Fontana, Presidente FF, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Angela Fontana |
IL SEGRETARIO