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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 23/06/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 22/2025
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 23.06.2025
In data odierna, innanzi alla dott.ssa Tania Scanu, è presente l'avv. Mario Gusi, attore, personalmente in giudizio ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice verificata la ritualità della notifica eseguita nei confronti del e dell' Controparte_1 [...]
, perfezionatasi per entrambe le Amministrazioni in data 17.02.2025, ne dichiara la CP_2
contumacia; sentita la discussione orale, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Il Giudice
Tania Scanu
~ 1 ~ R.G. n. 22/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies e cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promossa da
US RI (c.f. , personalmente in giudizio ai sensi dell'art. 86 cod. C.F._1
proc. civ. e con domicilio eletto presso il proprio studio professionale in Oristano, attore contro
(c.f. ), in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, via Arenula n. 7, convenuto contumace contro
(c.f. ), in persona del Direttore pro tempore, con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Oristano, via Beatrice D'Arborea n. 27, convenuta contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'attore: “Disattesa ogni contraria richiesta, eccezione, deduzione e produzione, voglia il Giudice del Tribunale di Oristano: 1) accertata e dichiarata l'illegittimità del decreto impugnato ed il suo conseguente annullamento, dichiarare il diritto dell'avvocato Mario Gusi, in qualità di difensore d'ufficio, nominato ex art. 97 co. 4 c.p.p. nel procedimento penale R.G.
2453/2021 mod. 21 celebrato presso il Tribunale di Oristano, alla liquidazione degli onorari per
l'attività svolta per effetto dell'ammissione dell'imputato al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato con decreto n. 96/2024 mod. 27 in data 3 giugno 2024, disponendo la liquidazione nella misura indicata nella nota depositata in data 13 dicembre 2024, ponendoli a carico dell'Erario, o in eventuale subordine, a carico di chi spetta;
2) con la rifusione a favore dell'avvocato Mario Gusi delle competenze e delle spese sostenute per il presente giudizio.”.
~ 2 ~ FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. Mario Gusi ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 del D. Lgs. n. 115/2011, avverso il decreto del 20.12.2024 (doc. 6 allegato al ricorso) con cui è stata dichiarata inammissibile la sua istanza di liquidazione dei compensi professionali relativi alle prestazioni espletate – alle udienze del 27.11.2024, del 13.12.2024 e del 20.12.2024 (doc. 1, 2 e
3 allegati al ricorso) – nel procedimento penale R.G.N.R. n. 2453/2021 - Mod. 16 n. 359/2024 iscritto a carico di , in quanto, secondo il giudice opposto, al solo difensore di fiducia Parte_1 spetterebbe la liquidazione degli onorari per l'attività difensiva prestata nell'interesse dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
A sostegno della domanda, l'avv. Gusi ha esposto in fatto che, nominato, ai sensi dell'art. 97, comma
4, cod. proc. pen., difensore di – ammesso al patrocinio a spese dello Stato con Parte_1
decreto del G.I.P. di Oristano del 03.06.2024 (doc. 4 allegato al ricorso) – in quanto il difensore di fiducia era risultato assente senza giustificato motivo e non aveva nominato un sostituto processuale, nel corso di tre udienze, aveva espletato, nell'interesse dell'assistito, attività riconducibili alle fasi di studio, di istruzione e decisionale innanzi al Tribunale penale in composizione monocratica.
I convenuti non si sono costituiti nonostante la ritualità della notifica è, pertanto, sono stati dichiarati contumaci all'udienza del 23.06.2025.
La sentenza è pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., all'esito della camera di consiglio, sentita la discussione orale.
§§§
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2. Deve premettersi, sul piano teorico, che, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., quando deve compiere un atto per cui sia prevista la presenza di un difensore, l'autorità giudiziaria procede alla nomina di un avvocato d'ufficio per la persona che ne sia priva e, ferme le disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato, il professionista ha diritto di essere retribuito per l'attività difensiva svolta (art. 31 disp. att. cod. proc. pen.); non può, dunque, dubitarsi del fatto che, a prescindere dalla conclusione fra le parti di un mandato professionale, in tale ipotesi, l'obbligazione di pagamento del compenso sorge ex lege.
Ragionando per principi generali, trova, inoltre, applicazione la regola secondo cui, indipendentemente da quella che ne sia la fonte (il mandato professionale o la legge nell'ipotesi di nomina ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. civ.), l'obbligazione di pagamento che sorge a carico dell'assistito è causalmente imperniata sullo svolgimento di una prestazione professionale: nella stessa prospettiva, ha diritto alla retribuzione (soltanto) il difensore che abbia effettivamente svolto attività in favore della parte, talché, nel caso di avvicendamento di più professionisti nella difesa,
~ 3 ~ colui che abbia ricevuto assistenza risponderà nei riguardi di ciascuno di essi nei limiti delle prestazioni che ognuno abbia in concreto svolto nel suo interesse.
Diverso è il caso – menzionato da parte attrice ma non dal giudice opposto – in cui il difensore di fiducia nomini un sostituto processuale: invero, come correttamente evidenziato dall'attore, in tale ipotesi, in assenza di un rapporto negoziale con l'assistito, così come, per altro verso, di una nomina da parte dell'autorità giudiziaria ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nessuna obbligazione di pagamento, ex lege o ex contractu, sorge a carico della parte nei confronti del sostituto che, per essere retribuito, dovrà, dunque, rivolgere la propria domanda al collega da cui abbia ricevuto il mandato.
Nessuna norma autorizza a ritenere che i principi appena richiamati soffrano deroghe nell'ipotesi di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato;
l'unica differenza consiste nel fatto che, essendo il costo della difesa a carico dell'Erario, è a quest'ultimo che il professionista – che abbia titolo per il pagamento in virtù di un mandato ricevuto dall'assistito o della nomina da parte dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. – dovrà rivolgere la propria istanza, previa liquidazione del dovuto da parte del giudice.
Coerentemente con l'impianto teorico appena descritto, in casi analoghi a quello in esame, la
Suprema Corte ha affermato il diritto del difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. di presentare domanda di liquidazione dei compensi dovuti per la difesa svolta in favore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato statuendo che “il sostituto del difensore di fiducia nominato d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 97 c.p.p., comma 4, cod. proc. pen., ha diritto alla liquidazione del compenso per l'attività svolta ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002, articoli 116 e 117, principio che questa Corte ha già (…) affermato con sentenze di questa stessa sezione n. 17721 del 2008 rv 240225 e n. 37040 del 2008. Non senza ricordare che la stessa Corte Costituzionale (ordinanza n. 8 del 2005) ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 117 del Decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all'articolo 3 Cost., articolo 24 Cost., comma 2, articolo 35 Cost., comma 1, e articolo 36 Cost., comma 1, nella parte in cui non prevede che il difensore designato dal giudice in sostituzione del difensore di ufficio non reperito o non comparso possa chiedere la liquidazione di spese ed onorari per l'attività professionale svolta in luogo del difensore sostituito proprio in quanto la questione era stata sollevata sulla base di un presupposto interpretativo – quello secondo cui sarebbe impedito al difensore di ufficio, nominato dal giudice in sostituzione dell'originario difensore, di chiedere la liquidazione dei compensi per
l'opera autonomamente svolta erroneo, in quanto l'articolo 97 c.p.p., comma 4, prevede che al difensore designato in sostituzione si applicano le disposizioni dell'articolo 102 c.p.p., secondo cui
“il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore”” (così Cass. pen. n. 24981/2009).
~ 4 ~ 3. Acclarato, dunque, il diritto dell'avv. Gusi di ottenere la liquidazione dei compensi per l'attività svolta nell'interesse dell'imputato , giova rilevare che l'effettivo espletamento Parte_1
della prestazione (nel procedimento R.G.N.R. n. 2453/2021 - Mod. 16 n. 359/2024) trova riscontro nei verbali delle udienze del 27.11.2024, del 13.12.2024 e del 20.12.2024, nel corso delle quali sono state assunte testimonianze (udienza del 27.11.2024) e, all'esito delle discussioni dei difensori e del pubblico ministero (udienza del 13.11.2024), dopo un breve rinvio per repliche, il Tribunale penale, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza di condanna nei confronti del Parte_1
(udienza del 20.12.2024).
Applicando i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per i giudizi penali celebrati innanzi al
Tribunale monocratico, valutati la complessità e il pregio dell'attività difensiva svolta, i compensi dovuti all'avv. Gusi – a cui, in ragione dell'avvicendamento con il difensore di fiducia in seguito all'esaurimento della fase introduttiva, compete la liquidazione dei soli onorari relativi alle fasi di studio, istruttoria e decisionale – devono essere quantificati, nei limiti della domanda (contenuta entro i minimi tabellari), in euro 1.513,00, che, in ragione della riduzione prevista dall'art. 106 bis del
D.P.R. n. 115/2002, ammontano a euro 1.008,67; peraltro, poiché nell'istanza di liquidazione del
13.12.2024, a cui deve necessariamente farsi riferimento (come, del resto, richiesto dall'attore), è stata domandata la liquidazione di euro 998,58, al netto degli accessori di legge, in tale misura devono essere determinati i compensi, da maggiorarsi delle spese generali nella misura del 15%, dell'i.v.a. e della c.p.a..
4. Poiché dalla scelta della Amministrazioni convenute di non costituirsi in giudizio si può dedurre la volontà di non resistere alla domanda proposta dall'attore, sussistono motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, in riforma del provvedimento opposto,
1) liquida in favore dell'avv. Mario Gusi, per la difesa svolta nell'interesse di Parte_1
nel procedimento R.G.N.R. n. 2453/2021 - Mod. 16 n. 359/2024, la somma, già
[...] ridotta ai sensi dell'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002, di euro 998,58, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, ponendo il pagamento a carico dell'Erario;
2) dispone l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese del processo.
Oristano, 23.06.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
~ 5 ~
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 23.06.2025
In data odierna, innanzi alla dott.ssa Tania Scanu, è presente l'avv. Mario Gusi, attore, personalmente in giudizio ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice verificata la ritualità della notifica eseguita nei confronti del e dell' Controparte_1 [...]
, perfezionatasi per entrambe le Amministrazioni in data 17.02.2025, ne dichiara la CP_2
contumacia; sentita la discussione orale, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Il Giudice
Tania Scanu
~ 1 ~ R.G. n. 22/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies e cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promossa da
US RI (c.f. , personalmente in giudizio ai sensi dell'art. 86 cod. C.F._1
proc. civ. e con domicilio eletto presso il proprio studio professionale in Oristano, attore contro
(c.f. ), in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, via Arenula n. 7, convenuto contumace contro
(c.f. ), in persona del Direttore pro tempore, con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Oristano, via Beatrice D'Arborea n. 27, convenuta contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'attore: “Disattesa ogni contraria richiesta, eccezione, deduzione e produzione, voglia il Giudice del Tribunale di Oristano: 1) accertata e dichiarata l'illegittimità del decreto impugnato ed il suo conseguente annullamento, dichiarare il diritto dell'avvocato Mario Gusi, in qualità di difensore d'ufficio, nominato ex art. 97 co. 4 c.p.p. nel procedimento penale R.G.
2453/2021 mod. 21 celebrato presso il Tribunale di Oristano, alla liquidazione degli onorari per
l'attività svolta per effetto dell'ammissione dell'imputato al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato con decreto n. 96/2024 mod. 27 in data 3 giugno 2024, disponendo la liquidazione nella misura indicata nella nota depositata in data 13 dicembre 2024, ponendoli a carico dell'Erario, o in eventuale subordine, a carico di chi spetta;
2) con la rifusione a favore dell'avvocato Mario Gusi delle competenze e delle spese sostenute per il presente giudizio.”.
~ 2 ~ FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. Mario Gusi ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 del D. Lgs. n. 115/2011, avverso il decreto del 20.12.2024 (doc. 6 allegato al ricorso) con cui è stata dichiarata inammissibile la sua istanza di liquidazione dei compensi professionali relativi alle prestazioni espletate – alle udienze del 27.11.2024, del 13.12.2024 e del 20.12.2024 (doc. 1, 2 e
3 allegati al ricorso) – nel procedimento penale R.G.N.R. n. 2453/2021 - Mod. 16 n. 359/2024 iscritto a carico di , in quanto, secondo il giudice opposto, al solo difensore di fiducia Parte_1 spetterebbe la liquidazione degli onorari per l'attività difensiva prestata nell'interesse dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
A sostegno della domanda, l'avv. Gusi ha esposto in fatto che, nominato, ai sensi dell'art. 97, comma
4, cod. proc. pen., difensore di – ammesso al patrocinio a spese dello Stato con Parte_1
decreto del G.I.P. di Oristano del 03.06.2024 (doc. 4 allegato al ricorso) – in quanto il difensore di fiducia era risultato assente senza giustificato motivo e non aveva nominato un sostituto processuale, nel corso di tre udienze, aveva espletato, nell'interesse dell'assistito, attività riconducibili alle fasi di studio, di istruzione e decisionale innanzi al Tribunale penale in composizione monocratica.
I convenuti non si sono costituiti nonostante la ritualità della notifica è, pertanto, sono stati dichiarati contumaci all'udienza del 23.06.2025.
La sentenza è pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., all'esito della camera di consiglio, sentita la discussione orale.
§§§
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2. Deve premettersi, sul piano teorico, che, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., quando deve compiere un atto per cui sia prevista la presenza di un difensore, l'autorità giudiziaria procede alla nomina di un avvocato d'ufficio per la persona che ne sia priva e, ferme le disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato, il professionista ha diritto di essere retribuito per l'attività difensiva svolta (art. 31 disp. att. cod. proc. pen.); non può, dunque, dubitarsi del fatto che, a prescindere dalla conclusione fra le parti di un mandato professionale, in tale ipotesi, l'obbligazione di pagamento del compenso sorge ex lege.
Ragionando per principi generali, trova, inoltre, applicazione la regola secondo cui, indipendentemente da quella che ne sia la fonte (il mandato professionale o la legge nell'ipotesi di nomina ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. civ.), l'obbligazione di pagamento che sorge a carico dell'assistito è causalmente imperniata sullo svolgimento di una prestazione professionale: nella stessa prospettiva, ha diritto alla retribuzione (soltanto) il difensore che abbia effettivamente svolto attività in favore della parte, talché, nel caso di avvicendamento di più professionisti nella difesa,
~ 3 ~ colui che abbia ricevuto assistenza risponderà nei riguardi di ciascuno di essi nei limiti delle prestazioni che ognuno abbia in concreto svolto nel suo interesse.
Diverso è il caso – menzionato da parte attrice ma non dal giudice opposto – in cui il difensore di fiducia nomini un sostituto processuale: invero, come correttamente evidenziato dall'attore, in tale ipotesi, in assenza di un rapporto negoziale con l'assistito, così come, per altro verso, di una nomina da parte dell'autorità giudiziaria ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nessuna obbligazione di pagamento, ex lege o ex contractu, sorge a carico della parte nei confronti del sostituto che, per essere retribuito, dovrà, dunque, rivolgere la propria domanda al collega da cui abbia ricevuto il mandato.
Nessuna norma autorizza a ritenere che i principi appena richiamati soffrano deroghe nell'ipotesi di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato;
l'unica differenza consiste nel fatto che, essendo il costo della difesa a carico dell'Erario, è a quest'ultimo che il professionista – che abbia titolo per il pagamento in virtù di un mandato ricevuto dall'assistito o della nomina da parte dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. – dovrà rivolgere la propria istanza, previa liquidazione del dovuto da parte del giudice.
Coerentemente con l'impianto teorico appena descritto, in casi analoghi a quello in esame, la
Suprema Corte ha affermato il diritto del difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. di presentare domanda di liquidazione dei compensi dovuti per la difesa svolta in favore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato statuendo che “il sostituto del difensore di fiducia nominato d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 97 c.p.p., comma 4, cod. proc. pen., ha diritto alla liquidazione del compenso per l'attività svolta ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002, articoli 116 e 117, principio che questa Corte ha già (…) affermato con sentenze di questa stessa sezione n. 17721 del 2008 rv 240225 e n. 37040 del 2008. Non senza ricordare che la stessa Corte Costituzionale (ordinanza n. 8 del 2005) ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 117 del Decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all'articolo 3 Cost., articolo 24 Cost., comma 2, articolo 35 Cost., comma 1, e articolo 36 Cost., comma 1, nella parte in cui non prevede che il difensore designato dal giudice in sostituzione del difensore di ufficio non reperito o non comparso possa chiedere la liquidazione di spese ed onorari per l'attività professionale svolta in luogo del difensore sostituito proprio in quanto la questione era stata sollevata sulla base di un presupposto interpretativo – quello secondo cui sarebbe impedito al difensore di ufficio, nominato dal giudice in sostituzione dell'originario difensore, di chiedere la liquidazione dei compensi per
l'opera autonomamente svolta erroneo, in quanto l'articolo 97 c.p.p., comma 4, prevede che al difensore designato in sostituzione si applicano le disposizioni dell'articolo 102 c.p.p., secondo cui
“il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore”” (così Cass. pen. n. 24981/2009).
~ 4 ~ 3. Acclarato, dunque, il diritto dell'avv. Gusi di ottenere la liquidazione dei compensi per l'attività svolta nell'interesse dell'imputato , giova rilevare che l'effettivo espletamento Parte_1
della prestazione (nel procedimento R.G.N.R. n. 2453/2021 - Mod. 16 n. 359/2024) trova riscontro nei verbali delle udienze del 27.11.2024, del 13.12.2024 e del 20.12.2024, nel corso delle quali sono state assunte testimonianze (udienza del 27.11.2024) e, all'esito delle discussioni dei difensori e del pubblico ministero (udienza del 13.11.2024), dopo un breve rinvio per repliche, il Tribunale penale, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza di condanna nei confronti del Parte_1
(udienza del 20.12.2024).
Applicando i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per i giudizi penali celebrati innanzi al
Tribunale monocratico, valutati la complessità e il pregio dell'attività difensiva svolta, i compensi dovuti all'avv. Gusi – a cui, in ragione dell'avvicendamento con il difensore di fiducia in seguito all'esaurimento della fase introduttiva, compete la liquidazione dei soli onorari relativi alle fasi di studio, istruttoria e decisionale – devono essere quantificati, nei limiti della domanda (contenuta entro i minimi tabellari), in euro 1.513,00, che, in ragione della riduzione prevista dall'art. 106 bis del
D.P.R. n. 115/2002, ammontano a euro 1.008,67; peraltro, poiché nell'istanza di liquidazione del
13.12.2024, a cui deve necessariamente farsi riferimento (come, del resto, richiesto dall'attore), è stata domandata la liquidazione di euro 998,58, al netto degli accessori di legge, in tale misura devono essere determinati i compensi, da maggiorarsi delle spese generali nella misura del 15%, dell'i.v.a. e della c.p.a..
4. Poiché dalla scelta della Amministrazioni convenute di non costituirsi in giudizio si può dedurre la volontà di non resistere alla domanda proposta dall'attore, sussistono motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, in riforma del provvedimento opposto,
1) liquida in favore dell'avv. Mario Gusi, per la difesa svolta nell'interesse di Parte_1
nel procedimento R.G.N.R. n. 2453/2021 - Mod. 16 n. 359/2024, la somma, già
[...] ridotta ai sensi dell'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002, di euro 998,58, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, ponendo il pagamento a carico dell'Erario;
2) dispone l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese del processo.
Oristano, 23.06.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
~ 5 ~