Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/06/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2895/2024 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
GIANDOMENICO CARINO
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. GILDA AVENA e UMBERTO FERRATO
resistente
Oggetto: pensione di reversibilità
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva Parte_1 davanti questo Giudice l' , Controparte_2 deducendo che in data 11 gennaio 2024 ha presentato domanda volta ad ottenere la reversibilità della pensione di cui era stata titolare la madre,
Sig.ra deceduta il 06.12.2023. Persona_1
Esponeva che l' aveva rigettato la domanda sul presupposto che esso CP_1 ricorrente non fosse stato riconosciuto inabile alla data del decesso del dante causa.
Deduceva, quindi, l'erroneità della determinazione assunta dall' in CP_1 sede amministrativa e chiedeva, pertanto, una condanna dell'istituto alla
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L si costituiva, in via preliminare sollevando eccezione di decadenza, CP_1 nel merito chiedendo il rigetto della domanda, per insussistenza dei requisiti prescritti ai fini della prestazione richiesta.
Nel corso del giudizio veniva disposta una CTU medico – legale.
La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 16.06.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note contenenti sole istanze e conclusioni.
La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 13.06.2025.
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E' infondata l'eccezione di decadenza.
La domanda ha infatti ad oggetto una prestazione pensionistica e, pertanto, il termine di decadenza è triennale.
La domanda amministrativa è stata presentata in data 11.01.2014 e, dunque, all'atto del deposito del ricorso (18.07.2024) il termine triennale non era decorso.
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Nel merito il ricorso è fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge 903/1965 (e della legge n.
222/1984) la pensione di reversibilità compete ai figli inabili al lavoro che siano a carico del genitore al momento della morte.
Per la sussistenza del diritto alla pensione è necessario che il superstite si trovi in uno stato di bisogno determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica e che il de cuius provvedesse al suo sostentamento in modo continuativo, anche se non esclusivo.
Chiara in tal senso la giurisprudenza di legittimità: “In tema di pensione di reversibilità di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il requisito della inabilità, prescritto ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta in favore del figlio ultradiciottenne vivente a carico del genitore, pensionato o assicurato, al
2 momento del decesso di quest'ultimo, deve esistere con riferimento a tale momento perché possa ritenersi integrata la fattispecie costitutiva del diritto stesso, restando lo stato di inabilità irrilevante ove insorga successivamente a quel momento, attesa la inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., riguardante soltanto la pensione diretta di invalidità. La prova del requisito della vivenza a carico, poi, non si esaurisce con la dimostrazione della convivenza, occorrendo anche provare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” (Sez. L. n. 15440/2004).
Ancora: “In tema di pensione di reversibilità in favore del figlio ultradiciottenne inabile (art. 13 legge n. 218 del 1953, come modificato dall'art. 22 legge n. 903 del
1965) e agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti
(artt.3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla deliberazione dell'istituto previdenziale n.478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge nonché di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale, pari, nell'anno 2007, all'importo di 1187,73 euro mensili.
(Tale determinazione quantitativa del criterio di prevalenza è stata adottata e fatta propria dalla S.C., in funzione nomofilattica, in quanto ancorata a criteri di legge, certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili, con soluzione provvista di intrinseca razionalità per il riferimento ad un dato normativo pertinente allo stato di inabilità del soggetto - art. 24, comma 6, legge n. 412 del 1986 -, in fattispecie nella quale la Corte, decidendo nel merito, ha riconosciuto a carico del genitore defunto l'inabile ultradiciottenne, titolare nel 2003 di un reddito mensile di euro
573, inferiore alla soglia sopradeterminata, con gli aggiustamenti dovuti per i diversi anni di riferimento)” (Cass., Sez. L. n. 14996/2007).
Ebbene, il CTU, eseguite le necessarie indagini, ha diagnosticato che il Sig.
è affetto dalla seguente patologia: sindrome Parte_1 schizofrenica cronica grave con profonda disorganizzazione della vita sociale: percentuale invalidante fissa 100%.
3 Sulla base di tale diagnosi ha così concluso: “Il periziando è un malato psichiatrico dal 2009 in trattamento farmacologico continuativo. Va soggetto a frequenti ricoveri in strutture di assistenza psichiatrica. Presenta un disturbo psichico cronico con fasi di apparente normalità a momenti di criticità acuta. A causa della malattia psichiatrica documentata in atti, si trova in una situazione di inabilità lavorativa valutabile al 100 % così come previsto dal cod. 1209 della tabella D.M.
5.2.1992. Patologia già preesistente alla data del 06/12/2023. Tenuto conto delle infermità e minorazioni fisiche riscontrate e dalla documentazione in atti il periziando presenta: - Una riduzione della capacità lavorativa con totale e permanente inabilità al 100% che si può ritenere già presente “al momento del decesso della “de cuius” avvenuto in data 06.12.2023”. Persona_1
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise, risultando la situazione accertata e descritta rispondente ai requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Si tratta di conclusioni non smentite dalla Relazione Medico Legale redatta all'esito della visita effettuata a seguito della domanda amministrativa, che, tra l'altro contrasta con il riconoscimento da parte dello stesso a CP_1 seguito di procedimento giudiziale, del ricorrente come soggetto che necessita di assistenza continua, nei cui confronti eroga il relativo trattamento.
Dalla documentazione in atti risulta che la “de cuius” aveva chiesto ed ottenuto l'erogazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico e risulta, inoltre, che il Sig. non ha percepito alcun reddito se non le Pt_1 prestazioni di invalidità civile compatibili con la vivenza a carico, posto che le prestazioni assistenziali per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti non si computano ai fini della verifica del reddito.
Il genitore, pertanto, provvedeva in via continuativa e in misura prevalente al mantenimento del figlio inabile.
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L deve, quindi, essere condannato al pagamento in favore di CP_1
4 della pensione di reversibilità del trattamento di cui la Parte_1 madre era titolare, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del dante causa.
Sui ratei maturati dovranno essere corrisposti gli interessi legali come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Allo stesso modo le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono porsi a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Condanna l' a corrispondere al ricorrente i ratei della pensione di CP_1 reversibilità sul trattamento pensionistico di cui era titolare
[...]
deceduta in data 06.12.2023, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, Per_1 oltre interessi legali come per legge.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro CP_1
2.697,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato CP_1 decreto.
Cosenza, 17/06/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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