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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Prima Sezione Civile
Il g.o.p. Dr.ssa Anna Ruotolo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 965/2022 del ruolo generale civile avente ad oggetto “ Lesioni personali ” e vertente
TRA
( c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Bruno Moscatiello giusta procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio in Casagiove (CE) alla via Liguria, P.co Merola n. 26, elettivamente domicilia;
Attore
E
, (c.f. ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procure rilasciate su fogli separati ai sensi dell'art. 83 del c.p.c., dall'avv. Beniamino Verde, presso il cui studio in S.Antimo alla Via Polito 5, elettivamente domicilia;
Convenuta
E
(c.f. ), rapp.to e difeso CP_2 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Maurizio Nicosia e dall'avv.
Gianluca Casella, giusta procura telematica in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in Caserta alla Via Agnesi,
10, elettivamente domicilia;
Convenuto
NONCHE
, ( c.f. ) rappresentata e difesa CP_3 C.F._3 giusta procura allegata all'atto di intervento volontario dall'avv.
1
Francesco Moscatiello, presso il cui studio, sito in Casagiove alla via
Liguria p.co 26, elettivamente domicilia;
Interventore
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come da atti e da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Ai fini della decisione è sufficiente rappresentare che , Parte_1 con atto di citazione notificato in data 3.2.2022, conveniva in giudizio la e al fine di ottenere il risarcimento Controparte_4 CP_2 di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a seguito dell'incidente stradale occorso alla figlia . CP_5
In particolare assumeva che: “ in data 26.4.2019, alle ore 13,30, in
Maddaloni, alla Via Cornato, la propria figlia minore, , CP_5 veniva investita dal Ford targato BR 946 AT, riportando gravi lesioni personali;
la , compagnia assicuratrice del veicolo Ford, aveva CP_6 prontamente liquidato il danno alla minore nella misura di Euro 50.000,00
(comprensiva di Euro 5000,00 per spese e competenze ); a seguito del sinistro occorso alla figlia aveva subito danni esistenziali, biologici e morali per i quali gli sono stati diagnosticati frequenti attacchi di panico, insonnie
e palpitazioni, sfociati in gravi patologie psichiche e di relazione”.
In conseguenza di ciò ha chiesto di accertare la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro occorso alla figlia minore CP_2 ed il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per effetto delle sofferenze patite e quindi condannare la al CP_7 pagamento della somma di euro 25.000,00 o della minore o maggiore somma da liquidarsi in via equitativa. Vittoria di spese e competenze con attribuzione.
2
Con atto di intervento volontario si costituiva , madre della CP_3 minore , deducendo pregiudizi sostanzialmente identici a CP_5 quelli del sig. e proponendo analoga domanda Parte_1 risarcitoria.
Si costituiva la con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 che contestava le domande proposte da e Parte_1 CP_3 in quanto inammissibili, improponibili chiedendone il rigetto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il convenuto proprietario del veicolo Ford targato BR 946 AT il quale CP_2 contestava la domanda di e di il rigetto. Parte_1 CP_3
Concessi alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e depositate dalle parti le rispettive memorie, l'istruttoria si esauriva con la prova testimoniale e l'espletamento della CTU sulle persone di Pt_1
e .
[...] CP_3
All'udienza del 12.5.2025, la causa veniva riservata in decisione.
In primo luogo, occorre ribadire che la presente controversia viene decisa facendo applicazione del cd. principio della ragion più liquida che
“imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.” (Cfr. Cass. civile, sezione III,
Ordinanza, 6 settembre 2022 n. 26214.).
1. La domanda è proponibile e procedibile: in atti vi è la prova documentale dell'inizio dell'azione legale oltre il termine previsto dalla legge, decorrente dalla data di invio alla della messa in mora CP_7 avvenuta con p.e.c. 19.3.2020 la quale contiene tutti i requisiti richiesti dal combinato disposto degli artt. 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/05 per cui sussistono, nella fattispecie, tutti i presupposti processuali e le condizioni dell'azione. Difatti, nella richiamata p.e.c., sono stati indicati
3
tutti i dati anagrafici e fiscali relativi agli attori e al danneggiato ed è stata allegata la certificazione medica e quant'altro necessario ad avanzare e meglio rappresentare la richiesta di risarcimento danni. Nella stessa lettera sono state indicate esattamente le circostanze e la dinamica di come ebbe a verificarsi l'incidente.
Va dunque rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda avanzata da parte convenuta.
2. Il sinistro stradale per cui è causa risulta verificatosi per esclusiva responsabilità del convenuto il quale mentre conduceva CP_2
l'autovettura Ford Tg. BR 946 AT in Via Cornato, nel tenimento del
Comune di Maddaloni, investiva la minore In particolare, CP_5 la minore aveva terminato l'attraversamento pedonale allorquando veniva urtata dall'autovettura di e sbalzata sulla stessa per poi CP_2 finire rovinosamente sul suolo riportando lesioni personali.
Che questa sia stata l'effettiva dinamica del sinistro lo si ricava dalla relazione dei Carabinieri di Maddaloni, intervenuti sul posto e che hanno raccolto le prime ed immediate dichiarazione del teste Testimone_1 confermate in corso di causa.
Nel caso di specie, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 cod. proc. civ, si ritiene che non sussistano fondati dubbi sull'attendibilità del teste di parte, il quale ha superato il rigoroso vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese sui fatti di causa, che promana anche dagli ulteriori riscontri acquisiti nel giudizio.
In definitiva, ritiene questo giudice che il rilevamento tecnico eseguito dai
Carabinieri di Maddaloni, confermato all'udienza del 15/4/2024 dagli stessi verbalizzanti e , la deposizione Testimone_2 Parte_2 testimoniale assunta, sufficientemente precisa, la natura delle lesioni riportate, il referto dei sanitari delle strutture pubbliche dai quali l'infortunata fu soccorsa, nonché il risarcimento effettuato dalla CP_7
a per le lesioni riporte, non lasciano dubbi che gli
[...] CP_5 attori abbiano assolto pienamente l'onere probatorio su di loro incombente
Va dunque accolta la domanda di accertamento della responsabilità del sinistro per esclusiva colpa del conducente l'auto Toyota Yaris.
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3. L'attore e l'interventrice hanno agito in Parte_1 CP_3 giudizio al fine di ottenere i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro stradale occorso alla figlia in data CP_5
26/4/2019 e nello specifico, dei danni esistenziali, biologici e morali riflessi.
Ciò posto va osservato che la Corte di Cassazione è da tempo orientata a riconoscere il risarcimento del danno anche in favore dei prossimi congiunti di persona che, pur sopravvissuta a seguito di errore medico o di sinistro stradale, abbia tuttavia patito un danno talmente grave da comportare immediati riflessi anche sulle persone a sé più vicine. Sotto questo profilo, è ovviamente essenziale che la parte attrice dia prova – anche presuntiva – del danno patito, dovendosi evitare qualsiasi forma di automatismo.
L'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, favorita dagli spunti ricostruttivi offerti dalla più recente riflessione dottrinale, ha dimostrato la fallacia della nozione di danno riflesso o “da rimbalzo”, evidenziando come la genesi dei pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dai congiunti della vittima non si configuri come propagazione alle vittime secondarie delle conseguenze dell'illecito e, dunque, del primo e unico evento lesivo, ma, piuttosto, come causazione di una pluralità di eventi dannosi coincidenti con la lesione di altrettanti interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico in titolarità di diversi soggetti.
L'illecito 'plurioffensivo' è il risultato di un'indagine condotta in punto di rapporto di causalità: non è una prima lesione a riflettersi sulla persona di altri, ma un unico illecito che colpisce più soggetti. Non viene, dunque, in rilevo un problema di causalità giuridica ex art. 1223 c.c., ma di ingiustizia del danno: le vittime secondarie in tanto possono essere tutelate in quanto subiscono un'ingiustificata lesione di un interesse proprio, meritevole di autonoma considerazione giuridica, dalla quale derivi un danno-conseguenza patrimoniale o non patrimoniale. Deve, così, ritenersi parimenti superata l'impostazione fatta propria da quelle pronunce di legittimità che, pur avendo riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale sul presupposto dell'autonomia dell'interesse leso, hanno, comunque,
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qualificato tale pregiudizio in termini di danno mediato e, tuttavia, risarcibile secondo il criterio della regolarità causale.
Al contrario, l'accertamento dei danni alle vittime c.d. secondarie deve essere condotto con le 'lenti della causalità di fatto', con la precisazione che tale verifica risulta complicata dalla particolarità dell'eziologia del processo dannoso data dalla struttura 'a cascata' o 'a catena' della sequenza causale, nella quale la lesione dell'interesse della vittima c.d. secondaria postula necessariamente l'offesa dell'interesse di un soggetto diverso, la vittima c.d. primaria.
In questa difficile opera di ricostruzione, che costantemente impegna dottrina e giurisprudenza a fronte delle molteplici sfaccettature del danno ingiusto, si colloca certamente la tematica del danno patito dai prossimi congiunti del macroleso, in ragione delle conseguenze negative che l'illecito altrui ha prodotto direttamente nella propria sfera giuridica.
Conseguenze negative che, per poter assumere rilievo giuridico, devono essere serie e concrete e costituire conseguenza immediata e diretta dell'altrui comportamento.
In merito la Cass. Civ., Sez. 3 con Sentenza n. 2788 del 31/01/2019 ha statuito che: “Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta”.
Più recentemente si è giunti ad un ulteriore sviluppo della fattispecie del cd. danno parentale e la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 7748 del 08 aprile 2020, ha deciso che "In tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi genitori e fratelli) non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento
d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto".
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Pertanto, è necessario analizzare sia la sofferenza morale che la privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico relazionali svolte dai familiari prima della lesione patita dal loro congiunto (Cass.
23469/18).
Con sentenza del 17-05-2023, n. 13540, la Suprema Corte ha statuito che“…Va tenuto in considerazione, quanto ai criteri da adottare per il riconoscimento e per la quantificazione del danno non patrimoniale alle vittime riflesse, che oggetto della quantificazione non è il danno da morte del prossimo congiunto, e quindi da perdita del rapporto parentale, ma il danno che subiscono i congiunti in conseguenza delle lesioni subite dalla vittima principale, tali da recare dolore e pena ai parenti, e da incidere pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia.
E' affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008).
Nel caso di specie il rapporto esistente tra la vittima primaria e le vittime secondarie (madre e sorelle conviventi da anni) fa presumere in base all'id quod plerumque accidit che i genitori soffrano per le gravi lesioni permanenti riportate dal loro figlia. Tali sofferenze non devono necessariamente tradursi in uno sconvolgimento delle abitudini di vita in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita.
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Pertanto, è necessario analizzare sia la sofferenza morale che la privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico relazionali svolte dai familiari prima della lesione patita dal loro congiunto (Cass.
23469/18).
Risulta pacifico che all'epoca del sinistro aveva solo 14 CP_5 anni e che svolgeva attività ludiche e sportive, come riferito dai testi escussi ( nonne), ed a seguito dell'incidente per le ferite riportate si rifiuta di indossare le gonne e di praticare la danza, ma ciò che deve essere accertato è l'incidenza di tale condizione sulla vita degli attori, sulle loro abitudini e sulla possibilità di quest'ultimi di relazionarsi con la stessa.
La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali
- e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale.
L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perchè la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione - danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni unite di questa
Corte (Cass. s.u. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022).
Nel caso esaminato, dalla prova testimoniale è emerso il rapporto di convivenza genitori - figlia ma non la sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, inducendolo a scelte di vita diverse.
Il danno lamentato non è stato provato dagli attori.
A parte la genericità delle dichiarazioni delle testimoni escusse, il CTU
Dr. ssa dopo vari accessi peritali ha relazionato che: Persona_1
“Correlando quanto emerso dai colloqui clinici e dalla valutazione psicodiagnostica effettuata dal Dott. , è possibile dedurre Persona_2 che entrambi gli esaminati non hanno riportato ripercussioni di carattere psichico in nesso di causalitá con il sinistro in oggetto che ha riguardato la
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figlia . Piuttosto anche dai test emerge che entrambi i soggetti hanno CP_5 teso ad esagerare il livello dell´intensitá e della profonditá del disagio psichico, che si discosta da quanto riferito nei colloqui. Inoltre dal test
SIMS, che è un test specifico per l´individuazione di una possibile simulazione dei disturbi psichici, entrambe le parti hanno ottenuto un punteggio totale al di sopra del cut off il cui significato è quello di una possibile simulazione di patologia. La sintomatologia che è emersa dalle risposte agli item dei test rientra in un quadro afferente a disturbi psichiatrici e cognitivi. Nello specifico, per quanto riguarda il sig. Pt_1 si puó sostenere che seppur abbia esagerato la patologia, soffra di una sintomatologia depressiva che, come dallo stesso dichiarato, può essere considerata una reazione legata esclusivamente alla perdita del lavoro”.
Il consulente non ha riscontrato alcuna correlazione tra lo stato psicofisico dei periziandi ed il sinistro in oggetto, anzi, ha evidenziato che gli attori hanno simulato la patologia e che la sintomatologia depressiva del sig. conseguenza esclusiva alla perdita del posto di lavoro. Pt_1
Emerge indubbio che alcun danno da riflesso abbiano subito i genitori in conseguenza al sinistro occorso alla figlia e, pertanto, la CP_5 domanda deve essere rigettata.
Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/22 tenuto conto delle ragioni della decisione, delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta dalle parti.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico in solido a carico di e . Parte_1 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G.
965/2022 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da e;
Parte_1 CP_3
2. Condanna in solido e al pagamento Parte_1 CP_3 delle spese processuali in favore di che liquida in €. CP_2
1.778,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva Cpa come per legge
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3. Condanna in solido e al pagamento Parte_1 CP_3 delle spese processuali in favore di che liquida in €. CP_8
1.778,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
4. Pone definitivamente le spese di CTU in solido a carico di Pt_1
e .
[...] CP_3
Così è deciso in Santa Maria Capua Vetere, 10 giugno 2025
Il Gop
Dr.ssa Anna Ruotolo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Prima Sezione Civile
Il g.o.p. Dr.ssa Anna Ruotolo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 965/2022 del ruolo generale civile avente ad oggetto “ Lesioni personali ” e vertente
TRA
( c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Bruno Moscatiello giusta procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio in Casagiove (CE) alla via Liguria, P.co Merola n. 26, elettivamente domicilia;
Attore
E
, (c.f. ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procure rilasciate su fogli separati ai sensi dell'art. 83 del c.p.c., dall'avv. Beniamino Verde, presso il cui studio in S.Antimo alla Via Polito 5, elettivamente domicilia;
Convenuta
E
(c.f. ), rapp.to e difeso CP_2 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Maurizio Nicosia e dall'avv.
Gianluca Casella, giusta procura telematica in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in Caserta alla Via Agnesi,
10, elettivamente domicilia;
Convenuto
NONCHE
, ( c.f. ) rappresentata e difesa CP_3 C.F._3 giusta procura allegata all'atto di intervento volontario dall'avv.
1
Francesco Moscatiello, presso il cui studio, sito in Casagiove alla via
Liguria p.co 26, elettivamente domicilia;
Interventore
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come da atti e da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Ai fini della decisione è sufficiente rappresentare che , Parte_1 con atto di citazione notificato in data 3.2.2022, conveniva in giudizio la e al fine di ottenere il risarcimento Controparte_4 CP_2 di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a seguito dell'incidente stradale occorso alla figlia . CP_5
In particolare assumeva che: “ in data 26.4.2019, alle ore 13,30, in
Maddaloni, alla Via Cornato, la propria figlia minore, , CP_5 veniva investita dal Ford targato BR 946 AT, riportando gravi lesioni personali;
la , compagnia assicuratrice del veicolo Ford, aveva CP_6 prontamente liquidato il danno alla minore nella misura di Euro 50.000,00
(comprensiva di Euro 5000,00 per spese e competenze ); a seguito del sinistro occorso alla figlia aveva subito danni esistenziali, biologici e morali per i quali gli sono stati diagnosticati frequenti attacchi di panico, insonnie
e palpitazioni, sfociati in gravi patologie psichiche e di relazione”.
In conseguenza di ciò ha chiesto di accertare la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro occorso alla figlia minore CP_2 ed il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per effetto delle sofferenze patite e quindi condannare la al CP_7 pagamento della somma di euro 25.000,00 o della minore o maggiore somma da liquidarsi in via equitativa. Vittoria di spese e competenze con attribuzione.
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Con atto di intervento volontario si costituiva , madre della CP_3 minore , deducendo pregiudizi sostanzialmente identici a CP_5 quelli del sig. e proponendo analoga domanda Parte_1 risarcitoria.
Si costituiva la con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 che contestava le domande proposte da e Parte_1 CP_3 in quanto inammissibili, improponibili chiedendone il rigetto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il convenuto proprietario del veicolo Ford targato BR 946 AT il quale CP_2 contestava la domanda di e di il rigetto. Parte_1 CP_3
Concessi alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e depositate dalle parti le rispettive memorie, l'istruttoria si esauriva con la prova testimoniale e l'espletamento della CTU sulle persone di Pt_1
e .
[...] CP_3
All'udienza del 12.5.2025, la causa veniva riservata in decisione.
In primo luogo, occorre ribadire che la presente controversia viene decisa facendo applicazione del cd. principio della ragion più liquida che
“imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.” (Cfr. Cass. civile, sezione III,
Ordinanza, 6 settembre 2022 n. 26214.).
1. La domanda è proponibile e procedibile: in atti vi è la prova documentale dell'inizio dell'azione legale oltre il termine previsto dalla legge, decorrente dalla data di invio alla della messa in mora CP_7 avvenuta con p.e.c. 19.3.2020 la quale contiene tutti i requisiti richiesti dal combinato disposto degli artt. 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/05 per cui sussistono, nella fattispecie, tutti i presupposti processuali e le condizioni dell'azione. Difatti, nella richiamata p.e.c., sono stati indicati
3
tutti i dati anagrafici e fiscali relativi agli attori e al danneggiato ed è stata allegata la certificazione medica e quant'altro necessario ad avanzare e meglio rappresentare la richiesta di risarcimento danni. Nella stessa lettera sono state indicate esattamente le circostanze e la dinamica di come ebbe a verificarsi l'incidente.
Va dunque rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda avanzata da parte convenuta.
2. Il sinistro stradale per cui è causa risulta verificatosi per esclusiva responsabilità del convenuto il quale mentre conduceva CP_2
l'autovettura Ford Tg. BR 946 AT in Via Cornato, nel tenimento del
Comune di Maddaloni, investiva la minore In particolare, CP_5 la minore aveva terminato l'attraversamento pedonale allorquando veniva urtata dall'autovettura di e sbalzata sulla stessa per poi CP_2 finire rovinosamente sul suolo riportando lesioni personali.
Che questa sia stata l'effettiva dinamica del sinistro lo si ricava dalla relazione dei Carabinieri di Maddaloni, intervenuti sul posto e che hanno raccolto le prime ed immediate dichiarazione del teste Testimone_1 confermate in corso di causa.
Nel caso di specie, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 cod. proc. civ, si ritiene che non sussistano fondati dubbi sull'attendibilità del teste di parte, il quale ha superato il rigoroso vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese sui fatti di causa, che promana anche dagli ulteriori riscontri acquisiti nel giudizio.
In definitiva, ritiene questo giudice che il rilevamento tecnico eseguito dai
Carabinieri di Maddaloni, confermato all'udienza del 15/4/2024 dagli stessi verbalizzanti e , la deposizione Testimone_2 Parte_2 testimoniale assunta, sufficientemente precisa, la natura delle lesioni riportate, il referto dei sanitari delle strutture pubbliche dai quali l'infortunata fu soccorsa, nonché il risarcimento effettuato dalla CP_7
a per le lesioni riporte, non lasciano dubbi che gli
[...] CP_5 attori abbiano assolto pienamente l'onere probatorio su di loro incombente
Va dunque accolta la domanda di accertamento della responsabilità del sinistro per esclusiva colpa del conducente l'auto Toyota Yaris.
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3. L'attore e l'interventrice hanno agito in Parte_1 CP_3 giudizio al fine di ottenere i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro stradale occorso alla figlia in data CP_5
26/4/2019 e nello specifico, dei danni esistenziali, biologici e morali riflessi.
Ciò posto va osservato che la Corte di Cassazione è da tempo orientata a riconoscere il risarcimento del danno anche in favore dei prossimi congiunti di persona che, pur sopravvissuta a seguito di errore medico o di sinistro stradale, abbia tuttavia patito un danno talmente grave da comportare immediati riflessi anche sulle persone a sé più vicine. Sotto questo profilo, è ovviamente essenziale che la parte attrice dia prova – anche presuntiva – del danno patito, dovendosi evitare qualsiasi forma di automatismo.
L'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, favorita dagli spunti ricostruttivi offerti dalla più recente riflessione dottrinale, ha dimostrato la fallacia della nozione di danno riflesso o “da rimbalzo”, evidenziando come la genesi dei pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dai congiunti della vittima non si configuri come propagazione alle vittime secondarie delle conseguenze dell'illecito e, dunque, del primo e unico evento lesivo, ma, piuttosto, come causazione di una pluralità di eventi dannosi coincidenti con la lesione di altrettanti interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico in titolarità di diversi soggetti.
L'illecito 'plurioffensivo' è il risultato di un'indagine condotta in punto di rapporto di causalità: non è una prima lesione a riflettersi sulla persona di altri, ma un unico illecito che colpisce più soggetti. Non viene, dunque, in rilevo un problema di causalità giuridica ex art. 1223 c.c., ma di ingiustizia del danno: le vittime secondarie in tanto possono essere tutelate in quanto subiscono un'ingiustificata lesione di un interesse proprio, meritevole di autonoma considerazione giuridica, dalla quale derivi un danno-conseguenza patrimoniale o non patrimoniale. Deve, così, ritenersi parimenti superata l'impostazione fatta propria da quelle pronunce di legittimità che, pur avendo riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale sul presupposto dell'autonomia dell'interesse leso, hanno, comunque,
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qualificato tale pregiudizio in termini di danno mediato e, tuttavia, risarcibile secondo il criterio della regolarità causale.
Al contrario, l'accertamento dei danni alle vittime c.d. secondarie deve essere condotto con le 'lenti della causalità di fatto', con la precisazione che tale verifica risulta complicata dalla particolarità dell'eziologia del processo dannoso data dalla struttura 'a cascata' o 'a catena' della sequenza causale, nella quale la lesione dell'interesse della vittima c.d. secondaria postula necessariamente l'offesa dell'interesse di un soggetto diverso, la vittima c.d. primaria.
In questa difficile opera di ricostruzione, che costantemente impegna dottrina e giurisprudenza a fronte delle molteplici sfaccettature del danno ingiusto, si colloca certamente la tematica del danno patito dai prossimi congiunti del macroleso, in ragione delle conseguenze negative che l'illecito altrui ha prodotto direttamente nella propria sfera giuridica.
Conseguenze negative che, per poter assumere rilievo giuridico, devono essere serie e concrete e costituire conseguenza immediata e diretta dell'altrui comportamento.
In merito la Cass. Civ., Sez. 3 con Sentenza n. 2788 del 31/01/2019 ha statuito che: “Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta”.
Più recentemente si è giunti ad un ulteriore sviluppo della fattispecie del cd. danno parentale e la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 7748 del 08 aprile 2020, ha deciso che "In tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi genitori e fratelli) non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento
d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto".
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Pertanto, è necessario analizzare sia la sofferenza morale che la privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico relazionali svolte dai familiari prima della lesione patita dal loro congiunto (Cass.
23469/18).
Con sentenza del 17-05-2023, n. 13540, la Suprema Corte ha statuito che“…Va tenuto in considerazione, quanto ai criteri da adottare per il riconoscimento e per la quantificazione del danno non patrimoniale alle vittime riflesse, che oggetto della quantificazione non è il danno da morte del prossimo congiunto, e quindi da perdita del rapporto parentale, ma il danno che subiscono i congiunti in conseguenza delle lesioni subite dalla vittima principale, tali da recare dolore e pena ai parenti, e da incidere pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia.
E' affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008).
Nel caso di specie il rapporto esistente tra la vittima primaria e le vittime secondarie (madre e sorelle conviventi da anni) fa presumere in base all'id quod plerumque accidit che i genitori soffrano per le gravi lesioni permanenti riportate dal loro figlia. Tali sofferenze non devono necessariamente tradursi in uno sconvolgimento delle abitudini di vita in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita.
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Pertanto, è necessario analizzare sia la sofferenza morale che la privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico relazionali svolte dai familiari prima della lesione patita dal loro congiunto (Cass.
23469/18).
Risulta pacifico che all'epoca del sinistro aveva solo 14 CP_5 anni e che svolgeva attività ludiche e sportive, come riferito dai testi escussi ( nonne), ed a seguito dell'incidente per le ferite riportate si rifiuta di indossare le gonne e di praticare la danza, ma ciò che deve essere accertato è l'incidenza di tale condizione sulla vita degli attori, sulle loro abitudini e sulla possibilità di quest'ultimi di relazionarsi con la stessa.
La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali
- e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale.
L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perchè la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione - danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni unite di questa
Corte (Cass. s.u. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022).
Nel caso esaminato, dalla prova testimoniale è emerso il rapporto di convivenza genitori - figlia ma non la sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, inducendolo a scelte di vita diverse.
Il danno lamentato non è stato provato dagli attori.
A parte la genericità delle dichiarazioni delle testimoni escusse, il CTU
Dr. ssa dopo vari accessi peritali ha relazionato che: Persona_1
“Correlando quanto emerso dai colloqui clinici e dalla valutazione psicodiagnostica effettuata dal Dott. , è possibile dedurre Persona_2 che entrambi gli esaminati non hanno riportato ripercussioni di carattere psichico in nesso di causalitá con il sinistro in oggetto che ha riguardato la
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figlia . Piuttosto anche dai test emerge che entrambi i soggetti hanno CP_5 teso ad esagerare il livello dell´intensitá e della profonditá del disagio psichico, che si discosta da quanto riferito nei colloqui. Inoltre dal test
SIMS, che è un test specifico per l´individuazione di una possibile simulazione dei disturbi psichici, entrambe le parti hanno ottenuto un punteggio totale al di sopra del cut off il cui significato è quello di una possibile simulazione di patologia. La sintomatologia che è emersa dalle risposte agli item dei test rientra in un quadro afferente a disturbi psichiatrici e cognitivi. Nello specifico, per quanto riguarda il sig. Pt_1 si puó sostenere che seppur abbia esagerato la patologia, soffra di una sintomatologia depressiva che, come dallo stesso dichiarato, può essere considerata una reazione legata esclusivamente alla perdita del lavoro”.
Il consulente non ha riscontrato alcuna correlazione tra lo stato psicofisico dei periziandi ed il sinistro in oggetto, anzi, ha evidenziato che gli attori hanno simulato la patologia e che la sintomatologia depressiva del sig. conseguenza esclusiva alla perdita del posto di lavoro. Pt_1
Emerge indubbio che alcun danno da riflesso abbiano subito i genitori in conseguenza al sinistro occorso alla figlia e, pertanto, la CP_5 domanda deve essere rigettata.
Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/22 tenuto conto delle ragioni della decisione, delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta dalle parti.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico in solido a carico di e . Parte_1 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G.
965/2022 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da e;
Parte_1 CP_3
2. Condanna in solido e al pagamento Parte_1 CP_3 delle spese processuali in favore di che liquida in €. CP_2
1.778,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva Cpa come per legge
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3. Condanna in solido e al pagamento Parte_1 CP_3 delle spese processuali in favore di che liquida in €. CP_8
1.778,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
4. Pone definitivamente le spese di CTU in solido a carico di Pt_1
e .
[...] CP_3
Così è deciso in Santa Maria Capua Vetere, 10 giugno 2025
Il Gop
Dr.ssa Anna Ruotolo
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