Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2018, n. 7178
CASS
Sentenza 22 marzo 2018

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, emessa il 18 dicembre 2017, con relatore il Consigliere Aldo Carrato. Le parti in causa erano un erede e il suo germano, coinvolti in una controversia sulla divisione dell'eredità della madre, contestando la validità di un testamento e la pretermissione di un legittimario. La ricorrente principale chiedeva la nullità del testamento e la dichiarazione della sua quota di legittima, mentre il controricorrente contestava la validità della divisione e la stima dei beni.

Il giudice ha accolto parzialmente il ricorso principale, dichiarando la nullità della divisione testamentaria per pretermissione del legittimario, in violazione dell'art. 735 c.c. La Corte ha argomentato che la divisione era nulla poiché il testatore non aveva previsto la partecipazione del legittimario, il quale aveva diritto a una quota dell'eredità. La sentenza di appello è stata cassata in parte, con rinvio per la corretta applicazione del principio di diritto stabilito, evidenziando l'importanza della tutela dei diritti dei legittimari nel contesto successorio.

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L'errore sul motivo, assunto dall'art. 624, comma 2, c.c. quale causa di annullamento di disposizioni testamentarie, si identifica in quello che cade sulla realtà obiettiva e non già sulla valutazione che di essa abbia fatto il testatore nel suo libero e insindacabile apprezzamento circa l'importanza e le conseguenze della realtà stessa, in relazione alle sue personali vedute e aspirazioni ed ai fini perseguiti nel dettare le sue ultime volontà, sicché tale soggettiva valutazione della realtà obiettiva è da qualificarsi come giuridicamente irrilevante.

In caso divisione del patrimonio ereditario disposta direttamente dal testatore la domanda di nullità proposta dal legittimario pretermesso nel testamento (o, in sostituzione del medesimo, da un suo erede, come verificatosi nel caso di specie) deve essere accolta qualora lo stesso legittimario (o un suo erede agente "iure successionis"), da considerarsi preterito per non essere stato compreso nella divisione, abbia positivamente esperito in via preventiva l'azione di riduzione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2018, n. 7178
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7178
Data del deposito : 22 marzo 2018

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