Art. 6.
Presso il Consiglio nazionale delle ricerche sono istituiti ruoli aggiunti (ex ruoli speciali transitori) in corrispondenza dei ruoli organici di cui alle tabelle A, B, C e D, annesse alla presente legge.
Nei ruoli di cui al precedente comma sono collocati i dipendenti del Consiglio in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Amministrazione centrale o presso Organi ed Istituti da esso dipendenti, i quali abbiano svolto e svolgano funzioni e mansioni proprie dei ruoli organici corrispondenti, od assimilabili, sempre che in possesso dei prescritti requisiti.
Ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti e del trattamento giuridico ed economico degli impiegati che ottengano il collocamento nei ruoli stessi, valgono le norme di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , e successive integrazioni e modificazioni, nonche' le norme concernenti i ruoli aggiunti istituiti, in sostituzione dei ruoli speciali transitori, con l' articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , con le modificazioni e gli adeguamenti di cui al presente articolo.
Il collocamento e' disposto con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla, data del compimento del periodo di servizio prescritto per ottenerlo e, in ogni caso, da data non anteriore al 1 maggio 1048 per gli impiegati in servizio a tale data alle dipendenze del Consiglio nazionale delle ricerche; da data non anteriore al 5 giugno 1955 per gli Impiegati assunti alle dipendenze del Consiglio posteriormente al 1 maggio 1948.
Tutte le attribuzioni devolute dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , e successive integrazioni e modificazioni, ai Ministri, sono esercitate, nei confronti del personale di cui al presente articolo, dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.
Presso il Consiglio nazionale delle ricerche sono istituiti ruoli aggiunti (ex ruoli speciali transitori) in corrispondenza dei ruoli organici di cui alle tabelle A, B, C e D, annesse alla presente legge.
Nei ruoli di cui al precedente comma sono collocati i dipendenti del Consiglio in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Amministrazione centrale o presso Organi ed Istituti da esso dipendenti, i quali abbiano svolto e svolgano funzioni e mansioni proprie dei ruoli organici corrispondenti, od assimilabili, sempre che in possesso dei prescritti requisiti.
Ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti e del trattamento giuridico ed economico degli impiegati che ottengano il collocamento nei ruoli stessi, valgono le norme di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , e successive integrazioni e modificazioni, nonche' le norme concernenti i ruoli aggiunti istituiti, in sostituzione dei ruoli speciali transitori, con l' articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , con le modificazioni e gli adeguamenti di cui al presente articolo.
Il collocamento e' disposto con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla, data del compimento del periodo di servizio prescritto per ottenerlo e, in ogni caso, da data non anteriore al 1 maggio 1048 per gli impiegati in servizio a tale data alle dipendenze del Consiglio nazionale delle ricerche; da data non anteriore al 5 giugno 1955 per gli Impiegati assunti alle dipendenze del Consiglio posteriormente al 1 maggio 1948.
Tutte le attribuzioni devolute dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , e successive integrazioni e modificazioni, ai Ministri, sono esercitate, nei confronti del personale di cui al presente articolo, dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.