TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 27/10/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1176/2022 in materia di lesione personale
T R A
, in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale, nata a [...] il Parte_1
14.09.1968, C.F.: e , nato a [...] il [...], C.F._1 CP_1
C.F.: , nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio C.F._2 minore nato a [...] il [...], C.F.: Persona_1
, rappresentati e difesi dall' avv. CALABRO' BEATRICE C.F._3 parte attrice
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore C.F.: , rappresentato e CP_2 P.IVA_1 difeso dall'avv. LICATA ALESSANDRA parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in intestazione hanno convenuto in giudizio il in persona del sindaco pro tempore, per sentirlo dichiarare responsabile CP_2 dell'evento verificatosi in data 03.03.2022, intorno alle ore 21.15, con conseguente condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali derivanti dall'accaduto.
Assume parte attrice che, nelle circostanze di tempo di cui sopra, il minore Persona_1 percorreva la via Genova in alla guida del motociclo Aprilia Scarabeo targato X99CT5, di CP_2 proprietà di , quando all'altezza del civico n.6 cadeva rovinosamente a terra per la Parte_1 presenza sull'asfalto di buche.
A seguito della caduta, il motociclo riportava notevoli danni, così come il conducente dello stesso che riportava lesioni personali, per le quali faceva ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale di dove gli veniva diagnosticato una “Contusione lievemente escoriata coscia CP_2 dx, ginocchio dx, cervicobracalgia dx post trauma”. A guarigione avvenuta ne sarebbero derivati postumi invalidanti.
La richiesta risarcitoria per il danno alla persona avanzata nei confronti del non ha avuto CP_2 seguito, così come la procedura di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo, parte attrice, previo riconoscimento dell'addebito di responsabilità in capo al convenuto, avanza la richiesta risarcitoria di €. 11.342,99 per danni non patrimoniali e patrimoniali subiti.
Si è costituito ritualmente il contestando la fondatezza della pretesa avversaria, sia CP_2 sotto il profilo dell'an debeatur che del quantum debeatur, ritenendosi non ravvisabile un pericolo occulto quindi addebitando il verificarsi dell'evento lesivo esclusivamente alla condotta del conducente del motociclo.
In seno al conclusum della comparsa di costituzione viene chiesto il rigetto delle domande di parte attrice, in subordine dichiarare la responsabilità parziale e prevalente degli attori in relazione alla causazione dei lamentati danni.
All'udienza di prima comparizione le parti hanno insistito nelle proprie domande e deduzioni, chiedendo i termini di rito per le rispettive istanze istruttorie e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 6 comma c.p.c.
La causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta ammissibile.
Espletata la prova, è stata disposta CT tecnica e CT medico legale per la quantificazione del danno alla persona e al mezzo.
Espletata l'istruttoria, all'udienza fissata, le parti hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni e la causa assegnata in decisione.
*** ***
Sull'an dell'evento e della sua imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010;
5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva. Si ritiene che l'istruzione probatoria espletata abbia dato prova dei fatti costitutivi della pretesa di parte attrice. Le lesioni subìte sono rimaste provate dalla documentazione medica di pronto soccorso attestante le cure e gli accertamenti clinici effettuati dai sanitari, oltre che confermate nei limiti dell'accertamento medico legale disposto in corso di causa.
L'an dell'evento, è rimasto altresì confermato dalla prova dichiarativa espletata.
Il testimone escusso all'udienza del 09.11.2023 ha confermato la dinamica del sinistro per essere stato presente sui luoghi al momento del fatto;
la prova deve ritenersi attendibile per i dettagli forniti. Invero le circostanze narrate da evidenziano che sul tratto di strada percorso Testimone_1 dal minore, vi era la presenza di un dissesto del manto stradale non segnalato;
che la ruota anteriore del motociclo si è incastrata nella buca e il mezzo ha impattato l'asfalto sul lato destro, procurandosi dei danni;
che l'attore, a seguito della caduta, è rimasto a terra, dolorante al ginocchio e il teste stesso ha chiamato i genitori;
il teste riferisce inoltre che il conducente del motociclo indossava il casco e non procedeva a velocità elevata, anche perché il tratto di strada percorso è in salita e poco illuminato;
ha riconosciuto i luoghi del sinistro dalle foto che le sono state esibite in udienza.
Assodato il fatto, occorre procedere all'imputazione di responsabilità che, a parere di questo giudicante, non può che essere addebitata al CP_2
Appare incontrovertibile che l'Ente Locale, quale proprietario delle reti viarie nell'abitato, si sia sottratto a quel dovere di vigilanza finalizzato a scongiurare danni a terzi.
La dichiarazione testimoniale conferma il dato documentale costituito dal corredo fotografico del luogo della caduta e da cui possono trarsi argomenti a sfavore del convenuto ente locale: ed invero occorre, in primis, evidenziare che la specifica conformazione del manto stradale di via Genova in all'altezza del civico n.6, presenta delle caratteristiche di disomogeneità; è facile notare la CP_2 presenza di un dissesto dell'asfalto e di pietrisco. Inoltre, il dissesto estendendosi per l'intera carreggiata non permette ai conducenti dei veicoli di evitarlo, rendendo così tale percorso obbligato.
In secundis, appare inoltre opportuno evidenziare che lo sgretolamento dell'asfalto non risulta segnalato o transennato.
Sotto altro profilo, nessun elemento è presente agli atti di causa tale a dimostrazione di un uso anomalo della strada da parte del conducente il ciclomotore e quindi idoneo ad integrare il caso fortuito, condizione necessaria ad interrompere il nesso causale tra la res e l'evento lesivo.
Dall'istruzione probatoria, infatti, emerge che il conducente indossava regolarmente il casco protettivo e procedesse ad una velocità regolare.
Sul quantum risarcitorio La qualificazione e quantificazione del danno alla persona dell'attore è stato affidato all'ausiliario del giudice, dott.ssa . Persona_2
Dall'elaborato è dato leggersi che sussiste nesso di causalità tra evento traumatico e le lesioni riportate nell'occorso per cui è causa e che i postumi permanenti sono conseguenza diretta delle lesioni patite. La menomazione dell'integrità psico-fisica del danneggiato è stata determinata come segue: Invalidità temporanea al 75% giorni (7) sette;
invalidità temporanea al 50% giorni (25) venticinque.
In conseguenza delle lesioni descritte si è verificata una invalidità permanente psico-fisica dell'attrice valutabile complessivamente nella misura del 1 %.
Si ritiene di poter aderire alle conclusioni raggiunte dalla consulenza, la quale appare immune da vizi logici e può essere posta a fondamento della liquidazione del danno. Per il ristoro dei suddetti pregiudizi, si ritiene che non sia applicabile ai casi di insidia stradale quanto previsto dalle tabelle ex art. 139 d.lgs. 209/2005 (aggiornate al D.M. 22 luglio 2019), riferite ai pregiudizi cosiddetti micro-permanenti.
Deve infatti rilevarsi che con sentenza 7 giugno 2011 la III sezione della Corte di Cassazione ha posto importanti paletti in tema di liquidazione del danno alla persona. La sentenza de qua, ha affermato che i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal
Tribunale di Milano "costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi equo e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee a aumentarne o ridurne l'entità"; la
Corte ha anche preso posizione in ordine all'applicazione coattiva o meno del Dm di valutazione delle micro permanenti di cui all'articolo 139 del Codice delle assicurazioni.
I punti fermi sono costituiti da: 1) per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione stradale varranno i criteri di liquidazione ordinari ed equitativi adottati dai tribunali (e quindi le tabelle milanesi) e non quelli posti dall'articolo 139 del Codice delle assicurazioni per ragioni che la
Corte ritiene preclusive di una applicazione analogica dei criteri ministeriali ai casi “non auto”.
2) Al contrario, "quante volte la lesione derivi dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal ministero della Attività produttive (ex articolo 139, comma V), salvo l'aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (art. 139 comma
III)". I principi sopra enucleati sono stati applicati sia dalla giurisprudenza di merito (cfr: Tribunale della Spezia – Sentenza n. 852/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza 9 aprile 2016, n. 434; Trib. Napoli 8/1/2016 n. 144) oltre che ribaditi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 13982/2015, Cass. Civ. sezione sesta, Ordinanza n.12787/2017).
Ciò premesso, il grado di invalidità permanente, riconosciuto secondo i valori tabellari del
Tribunale di Milano ratione temporis applicabili (2021), in rapporto all'età del soggetto danneggiato alla data del sinistro (anni 15), è risarcito con €. 1.115,00.
Il danno all'integrità psicofisica temporaneo si liquida complessivamente in €. 1.757,25 (valore €.
99,00 punto base I.T.T.) e così per un totale provvisorio di €. 2.872,25.
Gli importi liquidati a titolo di danno biologico devono poi essere rivalutati fino alla data della presente sentenza, mediante l'applicazione degli indici ISTAT f.o.i. Per il calcolo degli interessi c.d. “compensativi” si fa riferimento al criterio stabilito dalle S.U. della Corte di cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, secondo la quale detti interessi vanno calcolati inizialmente sull'importo del danno come liquidato alla data del fatto e, successivamente, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale operata sulla base dei citati indici ISTAT.
Si perviene quindi ad una somma da corrispondersi pari a €. 3.494,13.
A seguito della conversione del debito di valore in debito di valuta per effetto della liquidazione giudiziale del danno, spettano inoltre gli ulteriori interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Sul danno patrimoniale
Le spese mediche, sostenute per la diagnosi e la cura dei postumi conseguenti all'incidente in oggetto, ritenute congrue e pertinenti, ammontano ad €. 356,00.
A questi vanno aggiunti i danni riportati dal motociclo a causa dell'evento per cui è causa. La quantificazione degli stessi è stata affidata al CTU dott. il quale, dopo un'attenta Persona_3 analisi ed ispezione del mezzo coinvolto, è giunto alla conclusione per cui vi è nesso di causalità tra i danni riportati dal motociclo e l'evento occorso in data 03.03.2022 e la quantificazione degli stessi ammonta ad una somma pari ad €.1.950,00. Tuttavia, rilevata l'antieconomicità del danno, in quanto superiore al valore economico del mezzo stesso, si ritiene congruo liquidare la somma di euro 1.697,00, pari al valore commerciale del mezzo danneggiato. Il perito ha infine stabilito che il tempo strettamente necessario per eseguire i lavori di riparazione del veicolo attoreo possa essere quantificato in 7 ore circa, per una quantificazione forfettaria di €. 50,00.
Sommando le cifre dei danni patrimoniali causati dall'evento, così come sopra indicate, si giunge alla cifra definitiva di €. 2.103,00.
Le spese processuali
Parte convenuta, in applicazione del principio di soccombenza, va condannata alla rifusione delle spese e compensi di procedimento in applicazione dei parametri tabellari minimi di cui al D.M. n.55/2014, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata, della qualità e della quantità delle difese e del valore del decisum.
Le spese di consulenza tecnica e medico legale sono liquidate come da separato provvedimento e restano definitivamente a carico del CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
Accoglie la domanda di parte attrice.
Dichiara il in persona del sindaco pro tempore, responsabile del danno alla CP_2 CP_2 persona subìto da in conseguenza dell'evento verificatosi in data 03 Persona_1 marzo 2022.
Condanna il in persona del sindaco p.t., al risarcimento del danno non patrimoniale CP_2
(nella sola componente del danno biologico) a favore di nella quantificata Persona_1 misura di €. 3.494,13, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Condanna il in persona del sindaco p.t., al risarcimento del danno patrimoniale a CP_2 favore di parte attrice nella quantificata misura di €. 2.103,00. Parte_1
Condanna il in persona del sindaco p.t., alla rifusione delle spese e compensi di CP_2 giudizio nella misura di €. 2.540,00 oltre al 15% del compenso per spese generali, iva e cpa + spese per c.u. e spese di notifica documentate, il tutto a favore di parte attrice.
Pone a carico di parte convenuta le spese delle consulenze tecnica e medico legale.
Così deciso in Gela 27.10.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1176/2022 in materia di lesione personale
T R A
, in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale, nata a [...] il Parte_1
14.09.1968, C.F.: e , nato a [...] il [...], C.F._1 CP_1
C.F.: , nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio C.F._2 minore nato a [...] il [...], C.F.: Persona_1
, rappresentati e difesi dall' avv. CALABRO' BEATRICE C.F._3 parte attrice
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore C.F.: , rappresentato e CP_2 P.IVA_1 difeso dall'avv. LICATA ALESSANDRA parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in intestazione hanno convenuto in giudizio il in persona del sindaco pro tempore, per sentirlo dichiarare responsabile CP_2 dell'evento verificatosi in data 03.03.2022, intorno alle ore 21.15, con conseguente condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali derivanti dall'accaduto.
Assume parte attrice che, nelle circostanze di tempo di cui sopra, il minore Persona_1 percorreva la via Genova in alla guida del motociclo Aprilia Scarabeo targato X99CT5, di CP_2 proprietà di , quando all'altezza del civico n.6 cadeva rovinosamente a terra per la Parte_1 presenza sull'asfalto di buche.
A seguito della caduta, il motociclo riportava notevoli danni, così come il conducente dello stesso che riportava lesioni personali, per le quali faceva ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale di dove gli veniva diagnosticato una “Contusione lievemente escoriata coscia CP_2 dx, ginocchio dx, cervicobracalgia dx post trauma”. A guarigione avvenuta ne sarebbero derivati postumi invalidanti.
La richiesta risarcitoria per il danno alla persona avanzata nei confronti del non ha avuto CP_2 seguito, così come la procedura di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo, parte attrice, previo riconoscimento dell'addebito di responsabilità in capo al convenuto, avanza la richiesta risarcitoria di €. 11.342,99 per danni non patrimoniali e patrimoniali subiti.
Si è costituito ritualmente il contestando la fondatezza della pretesa avversaria, sia CP_2 sotto il profilo dell'an debeatur che del quantum debeatur, ritenendosi non ravvisabile un pericolo occulto quindi addebitando il verificarsi dell'evento lesivo esclusivamente alla condotta del conducente del motociclo.
In seno al conclusum della comparsa di costituzione viene chiesto il rigetto delle domande di parte attrice, in subordine dichiarare la responsabilità parziale e prevalente degli attori in relazione alla causazione dei lamentati danni.
All'udienza di prima comparizione le parti hanno insistito nelle proprie domande e deduzioni, chiedendo i termini di rito per le rispettive istanze istruttorie e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 6 comma c.p.c.
La causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta ammissibile.
Espletata la prova, è stata disposta CT tecnica e CT medico legale per la quantificazione del danno alla persona e al mezzo.
Espletata l'istruttoria, all'udienza fissata, le parti hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni e la causa assegnata in decisione.
*** ***
Sull'an dell'evento e della sua imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010;
5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva. Si ritiene che l'istruzione probatoria espletata abbia dato prova dei fatti costitutivi della pretesa di parte attrice. Le lesioni subìte sono rimaste provate dalla documentazione medica di pronto soccorso attestante le cure e gli accertamenti clinici effettuati dai sanitari, oltre che confermate nei limiti dell'accertamento medico legale disposto in corso di causa.
L'an dell'evento, è rimasto altresì confermato dalla prova dichiarativa espletata.
Il testimone escusso all'udienza del 09.11.2023 ha confermato la dinamica del sinistro per essere stato presente sui luoghi al momento del fatto;
la prova deve ritenersi attendibile per i dettagli forniti. Invero le circostanze narrate da evidenziano che sul tratto di strada percorso Testimone_1 dal minore, vi era la presenza di un dissesto del manto stradale non segnalato;
che la ruota anteriore del motociclo si è incastrata nella buca e il mezzo ha impattato l'asfalto sul lato destro, procurandosi dei danni;
che l'attore, a seguito della caduta, è rimasto a terra, dolorante al ginocchio e il teste stesso ha chiamato i genitori;
il teste riferisce inoltre che il conducente del motociclo indossava il casco e non procedeva a velocità elevata, anche perché il tratto di strada percorso è in salita e poco illuminato;
ha riconosciuto i luoghi del sinistro dalle foto che le sono state esibite in udienza.
Assodato il fatto, occorre procedere all'imputazione di responsabilità che, a parere di questo giudicante, non può che essere addebitata al CP_2
Appare incontrovertibile che l'Ente Locale, quale proprietario delle reti viarie nell'abitato, si sia sottratto a quel dovere di vigilanza finalizzato a scongiurare danni a terzi.
La dichiarazione testimoniale conferma il dato documentale costituito dal corredo fotografico del luogo della caduta e da cui possono trarsi argomenti a sfavore del convenuto ente locale: ed invero occorre, in primis, evidenziare che la specifica conformazione del manto stradale di via Genova in all'altezza del civico n.6, presenta delle caratteristiche di disomogeneità; è facile notare la CP_2 presenza di un dissesto dell'asfalto e di pietrisco. Inoltre, il dissesto estendendosi per l'intera carreggiata non permette ai conducenti dei veicoli di evitarlo, rendendo così tale percorso obbligato.
In secundis, appare inoltre opportuno evidenziare che lo sgretolamento dell'asfalto non risulta segnalato o transennato.
Sotto altro profilo, nessun elemento è presente agli atti di causa tale a dimostrazione di un uso anomalo della strada da parte del conducente il ciclomotore e quindi idoneo ad integrare il caso fortuito, condizione necessaria ad interrompere il nesso causale tra la res e l'evento lesivo.
Dall'istruzione probatoria, infatti, emerge che il conducente indossava regolarmente il casco protettivo e procedesse ad una velocità regolare.
Sul quantum risarcitorio La qualificazione e quantificazione del danno alla persona dell'attore è stato affidato all'ausiliario del giudice, dott.ssa . Persona_2
Dall'elaborato è dato leggersi che sussiste nesso di causalità tra evento traumatico e le lesioni riportate nell'occorso per cui è causa e che i postumi permanenti sono conseguenza diretta delle lesioni patite. La menomazione dell'integrità psico-fisica del danneggiato è stata determinata come segue: Invalidità temporanea al 75% giorni (7) sette;
invalidità temporanea al 50% giorni (25) venticinque.
In conseguenza delle lesioni descritte si è verificata una invalidità permanente psico-fisica dell'attrice valutabile complessivamente nella misura del 1 %.
Si ritiene di poter aderire alle conclusioni raggiunte dalla consulenza, la quale appare immune da vizi logici e può essere posta a fondamento della liquidazione del danno. Per il ristoro dei suddetti pregiudizi, si ritiene che non sia applicabile ai casi di insidia stradale quanto previsto dalle tabelle ex art. 139 d.lgs. 209/2005 (aggiornate al D.M. 22 luglio 2019), riferite ai pregiudizi cosiddetti micro-permanenti.
Deve infatti rilevarsi che con sentenza 7 giugno 2011 la III sezione della Corte di Cassazione ha posto importanti paletti in tema di liquidazione del danno alla persona. La sentenza de qua, ha affermato che i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal
Tribunale di Milano "costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi equo e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee a aumentarne o ridurne l'entità"; la
Corte ha anche preso posizione in ordine all'applicazione coattiva o meno del Dm di valutazione delle micro permanenti di cui all'articolo 139 del Codice delle assicurazioni.
I punti fermi sono costituiti da: 1) per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione stradale varranno i criteri di liquidazione ordinari ed equitativi adottati dai tribunali (e quindi le tabelle milanesi) e non quelli posti dall'articolo 139 del Codice delle assicurazioni per ragioni che la
Corte ritiene preclusive di una applicazione analogica dei criteri ministeriali ai casi “non auto”.
2) Al contrario, "quante volte la lesione derivi dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal ministero della Attività produttive (ex articolo 139, comma V), salvo l'aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (art. 139 comma
III)". I principi sopra enucleati sono stati applicati sia dalla giurisprudenza di merito (cfr: Tribunale della Spezia – Sentenza n. 852/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza 9 aprile 2016, n. 434; Trib. Napoli 8/1/2016 n. 144) oltre che ribaditi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 13982/2015, Cass. Civ. sezione sesta, Ordinanza n.12787/2017).
Ciò premesso, il grado di invalidità permanente, riconosciuto secondo i valori tabellari del
Tribunale di Milano ratione temporis applicabili (2021), in rapporto all'età del soggetto danneggiato alla data del sinistro (anni 15), è risarcito con €. 1.115,00.
Il danno all'integrità psicofisica temporaneo si liquida complessivamente in €. 1.757,25 (valore €.
99,00 punto base I.T.T.) e così per un totale provvisorio di €. 2.872,25.
Gli importi liquidati a titolo di danno biologico devono poi essere rivalutati fino alla data della presente sentenza, mediante l'applicazione degli indici ISTAT f.o.i. Per il calcolo degli interessi c.d. “compensativi” si fa riferimento al criterio stabilito dalle S.U. della Corte di cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, secondo la quale detti interessi vanno calcolati inizialmente sull'importo del danno come liquidato alla data del fatto e, successivamente, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale operata sulla base dei citati indici ISTAT.
Si perviene quindi ad una somma da corrispondersi pari a €. 3.494,13.
A seguito della conversione del debito di valore in debito di valuta per effetto della liquidazione giudiziale del danno, spettano inoltre gli ulteriori interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Sul danno patrimoniale
Le spese mediche, sostenute per la diagnosi e la cura dei postumi conseguenti all'incidente in oggetto, ritenute congrue e pertinenti, ammontano ad €. 356,00.
A questi vanno aggiunti i danni riportati dal motociclo a causa dell'evento per cui è causa. La quantificazione degli stessi è stata affidata al CTU dott. il quale, dopo un'attenta Persona_3 analisi ed ispezione del mezzo coinvolto, è giunto alla conclusione per cui vi è nesso di causalità tra i danni riportati dal motociclo e l'evento occorso in data 03.03.2022 e la quantificazione degli stessi ammonta ad una somma pari ad €.1.950,00. Tuttavia, rilevata l'antieconomicità del danno, in quanto superiore al valore economico del mezzo stesso, si ritiene congruo liquidare la somma di euro 1.697,00, pari al valore commerciale del mezzo danneggiato. Il perito ha infine stabilito che il tempo strettamente necessario per eseguire i lavori di riparazione del veicolo attoreo possa essere quantificato in 7 ore circa, per una quantificazione forfettaria di €. 50,00.
Sommando le cifre dei danni patrimoniali causati dall'evento, così come sopra indicate, si giunge alla cifra definitiva di €. 2.103,00.
Le spese processuali
Parte convenuta, in applicazione del principio di soccombenza, va condannata alla rifusione delle spese e compensi di procedimento in applicazione dei parametri tabellari minimi di cui al D.M. n.55/2014, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata, della qualità e della quantità delle difese e del valore del decisum.
Le spese di consulenza tecnica e medico legale sono liquidate come da separato provvedimento e restano definitivamente a carico del CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
Accoglie la domanda di parte attrice.
Dichiara il in persona del sindaco pro tempore, responsabile del danno alla CP_2 CP_2 persona subìto da in conseguenza dell'evento verificatosi in data 03 Persona_1 marzo 2022.
Condanna il in persona del sindaco p.t., al risarcimento del danno non patrimoniale CP_2
(nella sola componente del danno biologico) a favore di nella quantificata Persona_1 misura di €. 3.494,13, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Condanna il in persona del sindaco p.t., al risarcimento del danno patrimoniale a CP_2 favore di parte attrice nella quantificata misura di €. 2.103,00. Parte_1
Condanna il in persona del sindaco p.t., alla rifusione delle spese e compensi di CP_2 giudizio nella misura di €. 2.540,00 oltre al 15% del compenso per spese generali, iva e cpa + spese per c.u. e spese di notifica documentate, il tutto a favore di parte attrice.
Pone a carico di parte convenuta le spese delle consulenze tecnica e medico legale.
Così deciso in Gela 27.10.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca