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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/06/2024, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. n. 727/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 727/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 23.05.2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
come in atti presso lo studio dell'avv. Nunzia Laino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f. , elettivamente domiciliata come in CP_1 C.F._2 atti presso lo studio dell'avv. Nunzia Laino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.05.2024, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 22.02.204, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Casoria (NA) il
27.04.1978, dal quale sono nate due figlie, entrambi maggiorenni, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 23.05.2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
PATTI E CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La abitazione già costituente casa coniugale e sita in Casoria (NA) alla Via Di
Vittorio Giuseppe n. 3, di proprietà di entrambi al 50%, resterà attribuita in via esclusiva alla SI.ra , in uno al mobilio, arredi, suppellettili ivi insistenti;
Il CP_1 SI. invece, lascerà la casa coniugale trasferendo altrove la Parte_1 propria residenza portando con sé i propri effetti personali;
2 3) Le figlie, maggiorenni ed ognuna con la propria famiglia, sono economicamente indipendenti;
4) Il SI. di anni 71, è precettore di pensione contributiva Parte_1 per un importo mensile di € 1.076,20; La SI.ra , di anni 67, CP_1 operaia in una società di servizi sino al 28.02.2023 (data delle dimissioni per giusta causa) è attualmente percettrice di Naspi per un importo mensile di €
472,00;
5) Il SI. assume l'obbligo di corrispondere alla SI.ra Parte_1 [...]
un assegno mensile di € 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di CP_1 contributo al mantenimento dell'altro coniuge. L'importo di cui sopra sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico postale e/o bancario su coordinate di seguito a specificarsi a partire dalla sottoscrizione del presente accordo e sarà soggetto a rivalutazione Istat come per legge.
6) Le suindicate convenzioni hanno efficacia vincolante tra le parti con la sottoscrizione del ricorso depositato;
7) Per quanto non previsto e non regolamentato nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
8) Spese legali compensate.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di , c.f. Parte_1
e , c.f. , ai C.F._1 CP_1 C.F._2 sensi dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (atto n.16, Parte
3 II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1978, vol. M) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di conSIlio del 13.6.2024
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna
Costanzo, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013, convertito in L. 98/2013.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 727/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 23.05.2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
come in atti presso lo studio dell'avv. Nunzia Laino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f. , elettivamente domiciliata come in CP_1 C.F._2 atti presso lo studio dell'avv. Nunzia Laino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.05.2024, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 22.02.204, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Casoria (NA) il
27.04.1978, dal quale sono nate due figlie, entrambi maggiorenni, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 23.05.2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
PATTI E CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La abitazione già costituente casa coniugale e sita in Casoria (NA) alla Via Di
Vittorio Giuseppe n. 3, di proprietà di entrambi al 50%, resterà attribuita in via esclusiva alla SI.ra , in uno al mobilio, arredi, suppellettili ivi insistenti;
Il CP_1 SI. invece, lascerà la casa coniugale trasferendo altrove la Parte_1 propria residenza portando con sé i propri effetti personali;
2 3) Le figlie, maggiorenni ed ognuna con la propria famiglia, sono economicamente indipendenti;
4) Il SI. di anni 71, è precettore di pensione contributiva Parte_1 per un importo mensile di € 1.076,20; La SI.ra , di anni 67, CP_1 operaia in una società di servizi sino al 28.02.2023 (data delle dimissioni per giusta causa) è attualmente percettrice di Naspi per un importo mensile di €
472,00;
5) Il SI. assume l'obbligo di corrispondere alla SI.ra Parte_1 [...]
un assegno mensile di € 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di CP_1 contributo al mantenimento dell'altro coniuge. L'importo di cui sopra sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico postale e/o bancario su coordinate di seguito a specificarsi a partire dalla sottoscrizione del presente accordo e sarà soggetto a rivalutazione Istat come per legge.
6) Le suindicate convenzioni hanno efficacia vincolante tra le parti con la sottoscrizione del ricorso depositato;
7) Per quanto non previsto e non regolamentato nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
8) Spese legali compensate.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di , c.f. Parte_1
e , c.f. , ai C.F._1 CP_1 C.F._2 sensi dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (atto n.16, Parte
3 II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1978, vol. M) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di conSIlio del 13.6.2024
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna
Costanzo, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013, convertito in L. 98/2013.
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