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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/01/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3510/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER CPC emessa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
22.1.2025.
Il Giudice, dott.ssa Stefania Fontanarosa;
lette le note scritte e le conclusioni ivi rassegnate;
letto l'art. 429 c.p.c.; decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott. Stefa- nia Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3510/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto Altri istituti del diritto delle locazioni , pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Te- Parte_1 C.F._1 lematico, presso lo studio dell'Avv. ADAMO MARIAROSARIA (c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ; Controparte_1 C.F._3
CONVENUTA contumace
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, chiedeva: “Accertare e dichiarare la nullità del contratto Parte_1
di locazione ad uso abitativo di natura transitoria sottoscritto tra le parti e Parte_1 [...]
per violazione dell'art. 1 co. 346 della Legge n. 311/2004; Condannare parte resi- CP_1
stente alla restituzione in favore di , della somma di Euro 441,00, Controparte_1 Parte_1
(tre mensilità pari ad Euro 145,00 cadauna + Euro 6,00 costo di accredito), a titolo di ripeti- zione di indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., con interessi dalla data dei singoli pagamenti;
Condannare parte resistente al pagamento delle spese di avvio della mediazione obbligatoria;
Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze professionali”.
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , non costituitasi in giudizio Controparte_1
nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
La domanda attorea è fondata.
Invero, l'art. 1 comma 346 della legge L. n. 311 del 2004, stabilisce che: “ I contratti di loca- zione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono regi- strati”. L'art. 13 della legge n. 431/1998 al secondo periodo del comma I stabilisce, peraltro, che spetta al locatore provvedere alla registrazione del contratto nel termine perentorio di trenta giorni.
Il contratto di locazione stipulato dalle parti non risulta registrato e pertanto, va dichiarato nul- lo.
Ne discende, l'obbligo per la locatrice di procedere alla restituzione di quanto ricevuto in ese-
Pag. 2 di 3 cuzione del contratto nullo, stante l'inefficacia ab origine del contratto.
Pertanto, va condannata, ai sensi dell'art. 2033 c.c., a restituire all'attrice la Controparte_1
somma di euro 441,00 (corrispondenti a tre mensilità anticipate come da documentazione al- legata al ricorso), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara la nullità del contratto di locazione stipulato dalle parti in data 30.7.2020, per mancata registrazione;
2) Condanna al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
441,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Mariaro- Controparte_1
saria Adamo, difensore dell'attrice dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro
147,30 per spese vive ed euro 500,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del
15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 28/01/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fasci- colo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come mo- dificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER CPC emessa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
22.1.2025.
Il Giudice, dott.ssa Stefania Fontanarosa;
lette le note scritte e le conclusioni ivi rassegnate;
letto l'art. 429 c.p.c.; decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott. Stefa- nia Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3510/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto Altri istituti del diritto delle locazioni , pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Te- Parte_1 C.F._1 lematico, presso lo studio dell'Avv. ADAMO MARIAROSARIA (c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ; Controparte_1 C.F._3
CONVENUTA contumace
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, chiedeva: “Accertare e dichiarare la nullità del contratto Parte_1
di locazione ad uso abitativo di natura transitoria sottoscritto tra le parti e Parte_1 [...]
per violazione dell'art. 1 co. 346 della Legge n. 311/2004; Condannare parte resi- CP_1
stente alla restituzione in favore di , della somma di Euro 441,00, Controparte_1 Parte_1
(tre mensilità pari ad Euro 145,00 cadauna + Euro 6,00 costo di accredito), a titolo di ripeti- zione di indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., con interessi dalla data dei singoli pagamenti;
Condannare parte resistente al pagamento delle spese di avvio della mediazione obbligatoria;
Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze professionali”.
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , non costituitasi in giudizio Controparte_1
nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
La domanda attorea è fondata.
Invero, l'art. 1 comma 346 della legge L. n. 311 del 2004, stabilisce che: “ I contratti di loca- zione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono regi- strati”. L'art. 13 della legge n. 431/1998 al secondo periodo del comma I stabilisce, peraltro, che spetta al locatore provvedere alla registrazione del contratto nel termine perentorio di trenta giorni.
Il contratto di locazione stipulato dalle parti non risulta registrato e pertanto, va dichiarato nul- lo.
Ne discende, l'obbligo per la locatrice di procedere alla restituzione di quanto ricevuto in ese-
Pag. 2 di 3 cuzione del contratto nullo, stante l'inefficacia ab origine del contratto.
Pertanto, va condannata, ai sensi dell'art. 2033 c.c., a restituire all'attrice la Controparte_1
somma di euro 441,00 (corrispondenti a tre mensilità anticipate come da documentazione al- legata al ricorso), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara la nullità del contratto di locazione stipulato dalle parti in data 30.7.2020, per mancata registrazione;
2) Condanna al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
441,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Mariaro- Controparte_1
saria Adamo, difensore dell'attrice dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro
147,30 per spese vive ed euro 500,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del
15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 28/01/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fasci- colo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come mo- dificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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