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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 01/07/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 971/2022 + 972/2022 + 138/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
OV Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , in persona del l. r. p. t.; Parte_1 P.IVA_1
( ); Parte_2 C.F._1
( ; Parte_3 C.F._2
tutti rappresentati e difesi dagli avv. TEDESCO MARIA ASSUNTA e
VINCENTI ANGELO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in
Parma, piazza Salandra 25/a;
OPPONENTI contro
Controparte_1
( ), in persona del l. r. p.
[...] P.IVA_2
t., rappresentato e difeso dalla dott. MASELLI ADRIANA e dall'avv. GRAMAZIO PAOLO, elettivamente domiciliato C/O ITL E RE P.ZZA C.F._3
MATTEOTTI 9 43125 PARMA;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni
Per e nella causa n.r.g. 971/2022: Parte_2 Parte_1
«Per le ragioni di fatto e diritto innanzi esposte - quindi – il signor meglio Parte_2 specificato - ut supra rappresentato e difeso
CHIEDE
PRELIMINARMENTE
Di essere estromesso dal contenzioso amministrativo e giudiziale intervenuto con gli organi ispettivi – e quindi revocare, annullare o come meglio nei suoi confronti la ordinanza ingiunzione nr. 146/2022 – prot. 31775 emessa dal Capo dell Controparte_1 di Parma – Reggio MI (non vi è data della emissione) e allo stesso mai notificata i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa.
ISTANZA SOSPENSIONE PROVVISORIA ESECUTIVITÀ
Nelle denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda formulata in via preliminare e pregiudiziale, sospendere immediatamente - anche inaudita altera parte - l'esecutorietà della ordinanza ingiunzione nr. 146/2022 emessa dal Capo dell di Controparte_1
Parma – Reggio MI notificata in data 01/112/2022 perché - alla luce delle considerazioni di fatto e di diritto di cui in narrativa - non è affatto pacifica la definizione data dagli organi ispettivi.
In caso di concessione della sospensione della provvisoria esecutorietà, autorizzare la notifica del verbale e del decreto all'Agenzia di riscossione competente per territorio.
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
Pag. 2 di 21 Sempre nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della eccezione formulata preliminarmente, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell
[...]
a richiedere e/o irrogare le sanzioni di cui Parte_4 all'ordinanza impugnata per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, e quindi annullare e/o revocare in ogni caso l'ordinanza ingiunzione nr. 146/2022 - emessa dal Capo dell notificata in data 01/12/2022 e Parte_4 di conseguenza ritenere non dovute le sanzioni amministrative di cui all'ordinanza stessa quantificate in totali € 5.040,30 al lordo delle pese di notifica.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Sempre nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della eccezione formulata preliminarmente e delle domande formulate in via preliminare e pregiudiziale annullare e/o revocare in ogni caso l'ordinanza ingiunzione nr. 146/2022 - emessa dal Capo dell'
[...]
di Parma – Reggio MI notificata in data 01/12/2022 per i motivi di Controparte_1 fatto e di diritto esposti in narrativa e di conseguenza ritenere non dovute le sanzioni amministrative di cui all'ordinanza stessa quantificate in totali € 5.040,30 al lordo delle spese di notifica.
IN SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande innanzi formulate, accertare e dichiarare l'assoluta buona fede dei ricorrenti nella perpetrazione degli illeciti amministrativi di cui all'ordinanza impugnata e quindi annullare e/o revocare in ogni caso nei suoi confronti l'ordinanza ingiunzione nr. 146/2022 - emessa dal Capo dell Controparte_1 di Parma – Reggio MI notificata in data 01/12/2022 per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa e di conseguenza ritenere non dovute le sanzioni amministrative di cui all'ordinanza stessa quantificate in totali € 5.040,30.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande innanzi formulate, dato il convincimento dei ricorrenti della assoluta legittimità del suo operato tanto da indurla ad impugnare i precedenti atti amministrativi, nella non creduta ipotesi che l'Ill.mo Magistrato adito ritenesse fondate le sanzioni irrogate nella ordinanza ingiunzione nr. 146/2022 - emessa dal
Capo dell di Parma – Reggio MI notificata in data Controparte_1
01/12/2022, mantenere le sanzioni nella misura prevista con la notificazione dell'illecito amministrativo avvenuto con il verbale nr. PR00000/2021-082 del 24/02/2021 ovvero in totali
€ 1.666,67 o in quella che sarà ritenuta di giustizia.
In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari di causa».
Pag. 3 di 21 Per nella causa n.r.g. 972/2022: Parte_3
«Per le ragioni di fatto e diritto innanzi esposte - quindi – il signor meglio Parte_2 specificato - ut supra rappresentato e difeso
CHIEDE
PRELIMINARMENTE
Di essere estromesso dal contenzioso amministrativo e giudiziale intervenuto con gli organi ispettivi – e quindi revocare, annullare o come meglio nei suoi confronti la ordinanza ingiunzione nr. 146/2022 – prot. 31775 emessa dal Capo dell Controparte_1
[.. Parma – Reggio MI (non vi è data della emissione) e allo stesso mai notificata i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa.
ISTANZA SOSPENSIONE PROVVISORIA ESECUTIVITÀ
Nelle denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda formulata in via preliminare e pregiudiziale, sospendere immediatamente - anche inaudita altera parte - l'esecutorietà della ordinanza ingiunzione nr. 146/2022 emessa dal Capo dell di Controparte_1
Parma – Reggio MI notificata in data 01/112/2022 perché - alla luce delle considerazioni di fatto e di diritto di cui in narrativa - non è affatto pacifica la definizione data dagli organi ispettivi.
In caso di concessione della sospensione della provvisoria esecutorietà, autorizzare la notifica del verbale e del decreto all'Agenzia di riscossione competente per territorio.
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
Sempre nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della eccezione formulata preliminarmente, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell
[...]
a richiedere e/o irrogare le sanzioni di cui Parte_4 all'ordinanza impugnata per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, e quindi annullare e/o revocare in ogni caso l'ordinanza ingiunzione nr. 146/2022 - emessa dal Capo dell di Parma – Reggio MI notificata in data 01/12/2022 e Controparte_1 di conseguenza ritenere non dovute le sanzioni amministrative di cui all'ordinanza stessa quantificate in totali € 5.040,30 al lordo delle spese di notifica.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Sempre nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della eccezione formulata preliminarmente e delle domande formulate in via preliminare e pregiudiziale annullare e/o revocare in ogni caso l'ordinanza ingiunzione nr. 146/2022 - emessa dal Capo dell' CP_1
Pag. 4 di 21 di Parma – Reggio MI notificata in data 01/12/2022 per i motivi di Controparte_1 fatto e di diritto esposti in narrativa e di conseguenza ritenere non dovute le sanzioni amministrative di cui all'ordinanza stessa quantificate in totali € 5.040,30 al lordo delle spese di notifica.
IN SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande innanzi formulate, accertare e dichiarare l'assoluta buona fede dei ricorrenti nella perpetrazione degli illeciti amministrativi di cui all'ordinanza impugnata e quindi annullare e/o revocare in ogni caso nei suoi confronti l'ordinanza ingiunzione nr. 146/2022 - emessa dal Capo dell Controparte_1 di Parma – Reggio MI notificata in data 01/12/2022 per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa e di conseguenza ritenere non dovute le sanzioni amministrative di cui all'ordinanza stessa quantificate in totali € 5.040,30.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande innanzi formulate, dato il convincimento dei ricorrenti della assoluta legittimità del suo operato tanto da indurla ad impugnare i precedenti atti amministrativi, nella non creduta ipotesi che l'Ill.mo Magistrato adito ritenesse fondate le sanzioni irrogate nell'ordinanza ingiunzione nr. 146/2022 - emessa dal Capo dell di Parma – Reggio MI notificata in data 01/12/2022, Controparte_1 mantenere le sanzioni nella misura prevista con la notificazione dell'illecito amministrativo avvenuto con il verbale nr. PR00000/2021-082 del 24/02/2021 ovvero in totali € 1.666,67 o in quella che sarà ritenuta di giustizia.
In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari di causa».
Per nella causa n.r.g. 138/2023: Parte_1
«IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
Chiede
di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell
[...]
a richiedere e/o irrogare le sanzioni di cui all'ordinanza Parte_4 impugnata per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, e quindi annullare e/o revocare in ogni caso l'ordinanza ingiunzione nr. 147/2022 – Prot. 31795 emessa dal Capo dell
[...]
notificata in data 17/01/2023 e di conseguenza Controparte_1 Parte_4
Pag. 5 di 21 ritenere non dovute le sanzioni amministrative di cui all'ordinanza stessa quantificate in totali €
20.860,30 al lordo delle pese di notifica.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande formulate in via preliminare e pregiudiziale annullare e/o revocare in ogni caso l'ordinanza ingiunzione nr. 147/2022 – prot.
31795 emessa dal Capo dell Parte_4 notificata in data 17/01/2023 per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa e di conseguenza ritenere non dovute le sanzioni amministrative di cui all'ordinanza stessa quantificate in totali € 20.860,30 al lordo delle spese di notifica.
IN SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande innanzi formulate, accertare e dichiarare l'assoluta buona fede dei ricorrenti nella perpetrazione degli illeciti amministrativi di cui all'ordinanza impugnata e quindi annullare e/o revocare in ogni caso nei suoi confronti l'ordinanza ingiunzione nr. 147/2022 – prot. 31795 emessa dal Capo dell Controparte_1
di Parma – Reggio MI notificata in data 17/01/2023 per i motivi di fatto e di
[...] diritto esposti in narrativa e di conseguenza ritenere non dovute le sanzioni amministrative di cui all'ordinanza stessa quantificate in totali € 20.860,30.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande innanzi formulate, dato il convincimento dei ricorrenti della assoluta legittimità del suo operato tanto da indurla ad impugnare i precedenti atti amministrativi, nella non creduta ipotesi che l'Ill.mo Magistrato adito ritenesse fondate le sanzioni irrogate nella ordinanza ingiunzione nr. 147/2022 – prot. 31795 emessa dal Capo dell di Parma – Reggio MI notificata in Controparte_1 data 17/01/2023, mantenere le sanzioni nella misura prevista con la notificazione dell'illecito amministrativo avvenuto con il verbale nr. PR00000/2021-082 del 24/02/2021 ovvero in totali
€ 1.666,67 o in quella che sarà ritenuta di giustizia.
In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari di causa».
Per la parte opposta nella causa n.r.g. 971/2022:
«Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, non fondato o come meglio il ricorso in questione, confermando l'ordinanza ingiunzione impugnata con condanna, altresì, del
Pag. 6 di 21 ricorrente al pagamento degli interessi di legge maturati dalla notifica del predetto provvedimento.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, ai sensi dell'art.9 dlgs. n.149/15.
Con compensazione delle spese in subordine».
Per la parte opposta nella causa n.r.g. 972/2022:
«fVoglia il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, non fondato o come meglio il ricorso in questione, confermando l'ordinanza ingiunzione impugnata con condanna, altresì, del ricorrente al pagamento degli interessi di legge maturati dalla notifica del predetto provvedimento.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, ai sensi dell'art.9 dlgs. n.149/15.
Con compensazione delle spese in subordine».
Per la parte opposta nella causa n.r.g. 138/2023:
«Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, non fondato o come meglio il ricorso in questione, confermando l'ordinanza ingiunzione impugnata con condanna, altresì, del ricorrente al pagamento degli interessi di legge maturati dalla notifica del predetto provvedimento.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, ai sensi dell'art.9 dlgs. n.149/15.
Con compensazione delle spese in subordine».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.12.2022, iscritto sub n.r.g. 971/2022, Pt_2
e il hanno proposto opposizione avverso
[...] Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 146/2022 dell' Parte_4
con la quale era stato loro ingiunto il pagamento, nelle
[...] rispettive qualità di trasgressore e di obbligato in solido, di € 5.000,00 a titolo di sanzione amministrativa irrogata per aver messo a disposizione della C.T.
Transport s.r.l. le prestazioni dei dipendenti , e Parte_5 Parte_6
Pag. 7 di 21 , tutti in forza alla ditta F.C.C. s.r.l.s. aderente al CP_2 Parte_1
nel periodo dal 01/10/2020 al 31/10/2020 per un totale complessivo di
[...]
62 giornate, così violando il divieto di somministrazione illecita di manodopera di cui all'art. 18 co. 1 d.lgs. 276/2003.
2. L' si è costituito in Parte_4
giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Con successivo ricorso depositato in data 31.12.2022, iscritto sub n.r.g.
972/2022, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza- Parte_3 ingiunzione n. 147/2022 dell' Parte_4
con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 20,820,00 a
[...] titolo di sanzione amministrativa irrogata per aver messo a disposizione della C.T.
Transport s.r.l., nella sua qualità di l.r. pro tempore di , le Parte_1 prestazioni dei dipendenti , e , tutti in Parte_5 Parte_6 CP_2 forza alla ditta F.C.C. s.r.l.s. aderente al , nel periodo dal Parte_1 Parte_1
02/01/2020 al 30/09/2020 per un totale complessivo di 347 giornate, così violando il divieto di somministrazione illecita di manodopera di cui all'art. 18 co.
1 d.lgs. 276/2003.
4. L' si è costituito Parte_4
anche in tale giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. Con successivo ricorso depositato in data 16.2.2023, iscritto sub n.r.g. 138/2023,
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione Parte_1
n. 147/2022 dell' già Parte_4 precedentemente impugnata da in proprio. Parte_3
6. L' si è costituito Parte_4
anche in tale giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
7. È stata disposta la riunione dei tre giudizi, stanti le evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Pag. 8 di 21 8. Le cause sono state istruite mediante escussione di deposizioni testimoniali, nonché mediante l'acquisizione, su consenso delle parti, dei verbali istruttori della causa sub n.r.g. 369/2021, avente a oggetto l'impugnazione del verbale di accertamento e notificazione che, sebbene relativo alla speculare posizione dell'utilizzatrice della manodopera C.T. Transport, riguardava nondimeno i medesimi fatti posti a fondamento delle sanzioni impugnate in questa sede.
9. A seguito di discussione, le cause sono state decise con lettura in udienza della sentenza.
10. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
11. Si esaminano innanzitutto le eccezioni preliminari sollevate dagli opponenti.
12. L'opponente ha lamentato di non avere ricevuto la notificazione Pt_2 dell'ordinanza-ingiunzione 146/2022: tale allegazione è tuttavia confutata dalla ricevuta di consegna prodotta dall' (doc. 21 ITL causa n.r.g. CP_1
971/2022), dalla quale risulta che la notifica è stata correttamente effettuata nelle mani di persona identificata dall'agente postale come “persona addetta alla casa”, all'indirizzo indicato quale residenza di anche nella procura alle liti Pt_2 rilasciata per il presente giudizio (via Aniello di Palma 54, Boscoreale).
13. Gli opponenti hanno poi eccepito la prescrizione delle sanzioni amministrative, pacificamente non maturata nel caso di specie, avendo durata quinquennale ai sensi dell'art. 28 l. 689/1981 ed essendo le ordinanze-ingiunzioni notificate a fine
2022 relative a illeciti asseritamente compiuti nel 2020.
14. Nell'argomentare l'eccezione di prescrizione, gli opponenti fanno invero riferimento all'art. 14 l. 689/1981, che riguarda però la decadenza dal potere sanzionatorio per omessa contestazione dell'illecito entro 90 giorni dal suo accertamento e non la prescrizione. Si tratta di eccezione, comunque, parimenti infondata: gli accertamenti si sono infatti conclusi in data 22.2.2021, come risulta dal verbale unico (doc. 20 ITL causa n.r.g. 971/2022), e il verbale stesso è stato poi notificato in data 9.3.2021, ben entro il termine di cui all'art. 14 l. 689/1981.
Né gli opponenti hanno dedotto alcun elemento da cui desumere che gli
Pag. 9 di 21 accertamenti si siano indebitamente prolungati per colposa inerzia dell'amministrazione procedente, sicché l'eccezione non può che essere rigettata.
15. È inoltre infondata l'ulteriore eccezione di inapplicabilità alla fattispecie delle norme sugli appalti illeciti. In particolare, secondo gli opponenti il contratto intercorso tra C.T. Transport e il non potrebbe essere qualificato Parte_1 come appalto, trattandosi invece di contratto di mero trasporto.
16. Sul punto, deve essere richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui si configura un appalto di servizi di trasporto – e non un mero contratto di trasporto – qualora le parti abbiano pianificato l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (Cass. 6 marzo 2020, n. 6449).
17. L'oggetto del contratto è definito dall'art. 2 del contratto stesso (doc. 11 ) Pt_2 nei seguenti termini:
«Il committente affida al vettore il servizio di trasporto dei prodotti affine all'attività commerciale svolta dallo stesso, nella fattispecie si tratterà di collettame.
La specifica dei prodotti da trasportare, la relativa quantità, nonché i luoghi di carico e i luoghi di scarico degli stessi, saranno indicati in un apposito documento (bolla di accompagnamento, fattura immediata, documento di trasporto o documento similare) predisposto dal Committente e accettato dal Vettore.
Viene, altresì, affidata al vettore l'attività di custodia della merce durante il percorso di trasporto e di assistenza allo scarico, presso i punti vendita indicati dalla società committente.
Si precisa che il vettore si impegna a far osservare le misure di sicurezza dei luoghi di lavoro, adeguando la documentazione di sicurezza agli standard predisposti dalla società committente.
Diverse tipologie di merci da trasportare saranno di volta in volta proposte ed accettate da vettore e committente».
18. Dalla semplice lettura della clausola contrattuale emerge con evidenza che il non si sia impegnato a eseguire un singolo, specifico e determinato Parte_1
Pag. 10 di 21 trasporto di merci per conto di C.T. Transport, essendosi al contrario obbligato a predisporre, a vantaggio del committente, una congerie indeterminata di futuri trasporti, neppure identificati alla data del contratto;
al contrario, è espressamente pattuito tra le parti che i dettagli e le specifiche dei singoli trasporti sarebbero stati di volta in volta indicati dal committente a seconda delle necessità che sarebbero emerse.
19. Si tratta, quindi, di contratto evidentemente qualificabile come appalto di servizi di trasporto e non di mero trasporto.
20. Nel merito, la questione giuridica sottesa alla presente controversia concerne l'accertamento del carattere genuino o fittizio dell'appalto stipulato tra C.T.
Transport s.r.l. e;
ai fini della sua risoluzione, è opportuno Parte_1 premettere brevi cenni in merito al quadro normativo di riferimento.
21. L'art. 29 co. 1 d.lgs. 276/2003 prevede che l'appalto di distingue dalla somministrazione di lavoro per la contemporanea sussistenza di due elementi:
l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto;
l'assunzione del rischio di impresa da parte del soggetto appaltatore.
22. Con specifico riferimento ai c.d. appalti labour intensive, nei quali l'elemento prevalente in cui si estrinseca l'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatrice consiste nella fornitura di manodopera dalla stessa gestita, la giurisprudenza di legittimità ha così stabilito (Cass. n. 21413/2019 e Cass. n. 14371/2020):
«negli appalti c.d. “leggeri” in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti».
23. È quindi necessario accertare se ITL, su cui grava l'onere di provare la fondatezza delle violazioni contestate alla società ricorrente (Cass. 10 agosto 2007, n. 19615), abbia dimostrato la natura non genuina dell'appalto intercorso tra C.T. Transport
Pag. 11 di 21 s.r.l. e C.P.: ossia se sussistesse o meo una effettiva gestione dei propri Parte_1 dipendenti da parte della consorziata F.C.C. o se questi fossero in realtà sottoposti alla eterodirezione non intermediata della committente C.T. Transport.
24. In merito, deve ricordarsi che i verbali redatti dall' che riportano CP_1
dichiarazioni di terzi non hanno valore di piena prova della veridicità intrinseca di tali dichiarazioni. L'efficacia probatoria privilegiata derivante dall'attestazione effettuata dal pubblico ufficiale, infatti, si estende solamente ai fatti accaduti in sua presenza e di cui lo stesso abbia avuto conoscenza diretta;
pertanto, i verbali delle dichiarazioni raccolte dall'Ente accertante in sede ispettiva fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni e del fatto che il dichiarante le abbia rese, ma non della loro veridicità intrinseca, che deve essere invece valutata alla luce di quanto emerso dal compendio probatorio raccolto nel corso del giudizio (v. a es. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965; Cass. 14 dicembre
2022, n. 36573).
25. È pertanto necessario procedere alla disamina dell'istruttoria testimoniale esperita in corso di causa, nonché di quella condotta nella causa sub n.r.g. 369/2021, i cu verbali sono stati acquisiti al presente giudizio su concorde consenso delle parti.
26. La testimone , escussa nella causa sub n.r.g. 369/2021, ha riferito: Testimone_1
«Sono ispettrice del lavoro presso l di Parma;
mi sono Controparte_1 occupata dell'accertamento che ha riguardato la C.T. Transport s.r.l., dal primo accesso ispettivo fino alla conclusione. L'accertamento è nato da una segnalazione fatta dalla polizia stradale, penso di Pesaro, con la quale veniva segnalata un'infrazione al codice della strada commessa dal lavoratore mentre era alla guida di un automezzo Parte_5 di proprietà della C.T. Transport s.r.l. Il lavoratore era però formalmente occupato presso la F.C.C. s.r.l.s. E' stato poi programmato un accesso ispettivo presso la sede legale di
C.T. Transport, effettuato poi il 20.11.2020. Durante l'accesso abbiamo sentito a sommarie informazioni il legale rappresentante della società, sig. il quale ha Tes_2 riferito delle modalità di organizzazione del lavoro;
in quell'occasione, ci ha anche consegnato dei c.d. borderò, ovvero registri dei viaggi fatti dagli autisti. Un registro era riferito ad un solo lavoratore, ossia e l'altro registro agli altri due lavoratori, Parte_5
e Cernei Vasile. Successivamente, in ufficio è stato convocato il sig. Pt_6 Pt_5
Pag. 12 di 21 che ha reso sommarie informazioni. Confermo il contenuto del verbale unico di Pt_5 accertamento e notificazione che mi viene esibito come documento n.11 dell . CP_1 Tes_ Sono stata io a redigere tale documento. Ho riletto sia al sig. che al sig. le Pt_5 sommarie informazioni prima di far loro sottoscrivere il relativo verbale. Il sig. Pt_5 comprendeva e parlava la lingua italiana».
27. Il teste escusso nella causa sub n.r.g. 369/202, ha reso le seguenti Parte_5
dichiarazioni:
«facevo l'autista per FCC nel 2020-2021. Il mio colloquio è stato fatto con il sig.
Pt_2 di FCC. Gli aumenti e le ferie sono gestiti dal sig. . Le indicazioni sul lavoro mi
Pt_2 arrivavano dal sig. . Anche le assenze erano comunicate al sig. . Mi
Pt_2 Pt_2 dicevano che dovevo andare a caricare da CT Transport;
c'era un foglio sul camion che diceva dove caricare e scaricare. Utilizzavo una motrice pesante con cronotachigrafo e occasionalmente un furgone leggero che a quanto so erano del sig. ; lo dico in
Pt_2 quanto lui mi dava le chiavi. Non so come arrivavano le richieste di CT Transport. Non capitavano normalmente variazioni di itinerario, se non trovavo i destinatari dello scarico chiamavo il sig. e mi diceva di tornare indietro».
Pt_2
28. Il teste ha altresì confermato integralmente il contenuto delle dichiarazioni dallo stesso rese in sede ispettiva e l'autografia della firma in calce alle stesse. Le dichiarazioni erano state del seguente tenore (doc. 3 ITL):
«Lavoro come autista alle dipendenze della F.C.C. S.R.L.S. dall'inizio di gennaio 2020, ho ricevuto copia del contratto di lavoro — non so quale sia il mio inquadramento contrattuale. Sono titolare di patente C.
Guido abitualmente una motrice targata EA484BY di portata superiore a 3,5 quintali — di massa complessiva a pieno carico di 120 quintali se ben ricordo;
Per guidarla occorre essere titolari di patente C - quando la guido registro i tempi di lavoro con cronotachigrafo analogico.
Solo occasionalmente mi capita di guidare un furgone di ridotta portata per il quale non
è necessario l'uso del cronotachigrafo (e si può guidare con patente B).
Il mio orario di lavoro complessivo è intorno alle 40 ore settimanali — guido ogni giorno per 7, 8 0 9 ore — ma di solito non faccio mai straordinario. Durante le mie giornate di lavoro o guido o faccio delle pause in cui sono completamente libero;
non svolgo attività diverse dalla guida né ho dei tempi di attesa o di disponibilità da registrare come orario di lavoro.
Pag. 13 di 21 I miei viaggi si svolgono solitamente nel Nord Italia;
la località più lontana dove mi reco qualche volta è Roma. Quando la tratta è troppo lunga per essere svolta andata e ritorno in un solo giorno mi capita di pernottare fuori casa, dormendo sul camion.
Ho smarrito diversi dischi cronotachigrafi durante l'estate — se ben ricordo si tratta di un intero mese (20 gg. di lavoro circa), forse quello di agosto 2020. A tutt'oggi non è stata ancora fatta la denuncia di smarrimento, anche perché fino a ieri confidavo di riuscire a ritrovare i dischi smarriti, cosa che però non è accaduta.
Ad agosto e ad ottobre mi sono assentato per motivi personali, fornendo preavviso telefonico ad della F.C.C. S.R.L.S. Pt_2
Dal 2016 risiedo in MI Romagna;
a dicembre 2019 sono entrato in contatto con la
F.C.C. S.R.L.S. tramite un annuncio dell'azienda su internet, nel quale si parlava di ricerca di personale da assumere come autista;
ho preso contatti con il Sig. e la Pt_2
Sig.ra — non ricordo il loro cognome;
quest'ultima è la titolare della FCC ed è Pt_4 stata lei a sottoscrivere il contratto di lavoro;
la firma del contratto è avvenuta in presenza presso un ufficio aziendale sito a Gattatico (non ricordo l'indirizzo preciso).
Prima dell'assunzione ho svolto il colloquio con , ci siamo incontrati a Parma e Pt_2 ho parlato con lui degli aspetti relativi al rapporto di lavoro. Al colloquio non hanno partecipato altre persone.
La quasi totalità dei trasporti che svolgo è fatta per conto della , che Controparte_3 ha sede a Parma in via Botteri.
È presso questo indirizzo mi reco ogni giorno a inizio e fine lavoro, per prendere il mezzo al mattino e poi depositarlo a fine giornata.
All'inizio di ogni settimana mi dà conferma del fatto di essere impegnato tutta Pt_2 la settimana per trasporti per conto di;
se qualche volta ci sono Controparte_3 delle giornate vuote mi fa fare qualche piccolo trasporto a dintorni con Pt_2 CP_1 il furgone più piccolo.
Nei giorni in cui lavoro per conto di C.T. TRANSPORT l'elenco delle attività giornaliere di ritiro e consegna viene preparato dalla , presso la cui Parte_7 sede mi viene consegnato un foglio contenente tale elenco;
più precisamente trovo l'elenco in bacheca o sul mezzo che precedentemente viene caricato da personale che si trova presso il magazzino . Parte_8
Presso la C. T. TRASNPORT non lavora personale della F.C.C., fatta eccezione per me ed i miei colleghi autisti;
uno si chiama , un altro si chiama , un altro Parte_6 CP_2 si chiama OV ed è . Comunque i miei contatti con gli altri colleghi autisti Per_1 sono molto sporadici, perché siamo sempre in viaggio anche con orari diversi e solo
Pag. 14 di 21 occasionalmente ci capita di intravederci presso la sede di C. T. TRASNPORT a inizio o a fine servizio. Pt_ Ad ogni modo mi risulta che, più o meno come capita a me, l'altro autista guida per conto di sempre lo stesso mezzo — si tratta di un bilico che ha Controparte_3 una portata maggiore di quella del mezzo che guido io;
per guidarlo è necessario essere muniti di patente C + E.
Alla C.T. TRANSPORT non mi è mai capitato personalmente di vedere o Pt_2 della F.C.C., o altri referenti aziendali. Pt_4
Non mi è mai capitato di recarmi a Napoli presso la sede della F.C.C. S.R.L.S.
Mi è stato detto da che quando mi reco a lavorare presso C. T. TRASNPORT Pt_2 devo guidare sempre la motrice targata EA484BY.
Ogni mese ricevo regolarmente la busta paga e con bonifico l'importo netto indicato in busta;
non ricevo compensi non indicati in busta paga. Lo stipendio è di circa 1.100 —
1.200 euro. La busta paga mi viene consegnata da , previo appuntamento, o in Pt_2 giro nelle vicinanze oppure presso l'ufficio della FCC che si tro a Gattatico (RE).
Per assentarmi per ferie durante l'estate mi sono dovuto rapportare ad della Pt_2
[...]
mi relaziono con gli impiegati della stessa che lavorano all'ufficio Parte_9 traffico;
in particolare, se capita che durante l'esecuzione del programma giornaliero dei lavori c'è qualche anomalia o qualche problema pratico da risolvere, la soluzione mi viene fornita dal personale della per telefono, o direttamente, o Parte_8 tramite . Pt_2
Non mi capita mai di anticipare spese per conto della ditta.
fa da tramite tra me e la C.T. TRANPORT S.R.L. per quello che riguarda le Pt_2 questioni pratiche di gestione della mia attività lavorativa giornaliera;
inoltre si occupa della consegna delle buste paga e del pagamento degli stipendi. E questo è accaduto fin dalla mia assunzione;
non ho mai conosciuto, invece, il Sig. Parte_3 non l'ho mai sentito nominare prima di adesso».
29. Il testimone escusso nella causa sub n.r.g. 369/2021, ha riferito: Testimone_3
«sono dipendente di CT Transport da 10 anni. Prima ero magazziniere, adesso sono all'ufficio traffico. Conosco in quanto lavorava per il . Parte_5 Parte_1
Non so chi gestisse il suo rapporto di lavoro.
Noi organizzavamo i viaggi e la sera prima comunicavamo i viaggi al e Parte_1 all'autista. C'erano due tipi di mezzi e mandavamo il viaggio all'autista per mail. C'è uno specchietto per ogni viaggio con tutte le specifiche. Non conosco PenCar ma il
Pag. 15 di 21 mette a disposizione una serie di mezzi. Per ogni camion erano inviate Parte_1 richieste di trasporto separate. Le richieste erano inviate con il nome dell'autista.
Conosco : lo chiamavamo quando c'erano delle variazioni da fare;
a volte Parte_2 ci diceva di chiamare direttamente l'autista perché era impegnato.
Non so a chi fossero intestati i mezzi messi a disposizione dal ma sicuramente Parte_1 non erano di CT Transport».
30. , escusso nella causa sub n.r.g. 369/2021, ha riferito quanto segue: Parte_10
«sono amministratore del , di cui la FCC srlss è una consorziata. Parte_1
Sono amministratore dalla fine del 2020, mi pare novembre;
quando sono diventato amministratore era già in corso un appalto tra il e la CT. Non ho conoscenza Parte_1 delle modalità con cui era gestito l'appalto prima del momento in cui sono diventato amministratore. Prima di questa data non collaboravo in nessuna qualifica con il
. Parte_1
Da quando sono amministratore, comunque non ho dato direttive ai lavoratori Pt_5
, e;
li conosco in quanto li ho incontrati uno o due
[...] Parte_6 CP_2 volte, quando visitavo la consorziata;
i rapporti con i lavoratori sono gestiti dalle consorziate e io non entro nei dettagli operativi».
31. Il teste escusso nel presente giudizio, ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_4
«Sono stato dipendente di FCC srls da inizio 2019 all'attualità. Faccio il camionista.
Ho lavorato presso l'appalto C.T. fino a ottobre 2023.
I sig. e erano miei colleghi, anche loro camionisti. Non so se Pt_5 Pt_6 CP_2 prendevano disposizioni di lavoro dal . Parte_1
Le ferie le facevamo in base a quello che diceva l'ufficio Traffico di CT, che comunicava a
FCC i giorni in cui saremmo stati in ferie. Quando volevo chiedere altri giorni di ferie mi rivolgevo sempre all'ufficio traffico CT.
Gli ordini dei viaggi ci venivano dati dall'ufficio trasporti di CT, non c'era una persona di
FCC che ci diceva che viaggi fare.
I camion che usavo io erano di proprietà del;
non so se i camion di Parte_1 Pt_11 Pa
e fossero di proprietà di . Pt_6 CP_2
32. Il teste escusso nel presente giudizio, ha riferito quanto segue: Tes_5
Pag. 16 di 21 «Sono dipendente di FCC da circa 6-7 anni, non ricordo l'anno preciso di assunzione.
Faccio l'autista di camion.
Confermo che i signori e erano miei colleghi;
non ricordo il nome di Pt_6 Pt_11
Abbiamo lavorato insieme presso CT Trasporti. CP_2
L'Ufficio Trasporti di CT ci diceva che giro dovevamo fare ogni giorno. Concordavamo con loro le ferie.
Non c'era una persona di FCC che ci dicesse che viaggi fare.
I camion erano intestati a una cooperativa che si chiamava Pencar;
così vedevo sul libretto di circolazione.
Quello che ho detto vale per me;
posso dire che l'organizzazione era fatta da CT in generale;
c'erano 30-40 autisti, quindi non vedevo specificamente se fossero dati giri da fare anche a e ma penso proprio di sì. Pt_6 Pt_11
ADR quando prendevamo gli ordini al mattino era presente solo personale di CT, non c'erano persone del a quanto io so». Parte_1
33. La teste escussa nel presente giudizio, ha reso le seguenti Tes_6
dichiarazioni:
Pa «Ero dipendente di Sra Express, consorziata di sicuramente ho lavorato lì fino al
2021, mi pare di avere iniziato lì nel 2018. Ero impiegata amministrativa.
Con il collaboravo ogni tanto, compilavo contratti di noleggio per il Parte_1 Pa
. Sicuramente c'erano contratti di trasporto tra e CT Trasporti. In teoria i Parte_1 viaggi riguardavano solo colletame: specifico però che ho visto questi contratti ma non ci ho lavorato personalmente quindi non ne conosco i dettagli.
Conosco di vista , A quanto so il non li gestiva Pt_11 Pt_6 CP_2 Parte_1 direttamente in quanto erano dipendenti di FCC che li gestiva.
Non era il a organizzare i loro viaggi, li gestiva invece la consorziata FCC;
lo Parte_1 so in quanto come detto ogni tanto collaboravo direttamente con il ed ero Parte_1 nella stanza insieme a l.r. di FCC, di cognome mi pare faccia . Pt_4 Per_2
Il non gestiva le ferie della FCC. Il non impartiva direttive a Parte_1 Parte_1
e Pt_11 Pt_6 CP_2
ADR non so se presso CT c'era un preposto di FCC che desse direttive ai dipendenti di questa società. I giorni di ferie erano comunicati dalla CT alla FCC che li comunicava ai
Pag. 17 di 21 suoi dipendenti. Le direttive su che viaggi fare ogni giorno erano date da CT. Preciso quindi che quando ho detto che i dipendenti erano gestiti da FCC intendevo che trasmetteva le direttive della CT».
34. Infine, il teste escusso nel presente giudizio, ha riferito quanto segue: Tes_2
«Riconosco come autografe le sottoscrizioni in calce alle mie dichiarazioni in atti.
Confermo integralmente il contenuto delle dichiarazioni. Le dichiarazioni mi furono rilette prima che io le sottoscrivessi».
35. Dalle deposizioni testimoniali escusse in corso di causa è emerso che F.C.C., consorziata di , non ha esercitato in modo effettivo il potere direttivo Parte_1 sui propri dipendenti: la società, infatti, riceveva direttive precise ed articolate sugli spostamenti, gli orari e i mezzi da C.T. Transport, riservandosi unicamente l'inoltro delle stesse ai propri trasportatori e limitandosi a mettere a disposizione di C.T. Transport il personale.
36. Ciò emerge in particolare da quanto riferito dal teste dipendente di C.T. Tes_3
Transport, che ha riferito che – amministratore di – non si Pt_2 Parte_1 occupava di organizzare i viaggi o le tappe degli autisti, in quanto tale incombente era direttamente assolto da C.T. Transport. La committente, peraltro, comunicava un dettagliato specchietto per i diversi tipi di viaggi direttamente all'autista. veniva chiamato solo quando c'erano variazioni da fare e, anche Pt_2 in tal caso, a volte era lo stesso a dire al C.T. di contattare direttamente Pt_2
l'autista.
37. Anche lo stesso ha riferito che, da quando è subentrato alla guida dei Pt_2 Pt_1 nel novembre 2020, non ha impartito alcuna direttiva ai lavoratori
[...] Pt_5
e e di conoscerli solo di vista, non occupandosi dei rapporti CP_2 CP_2 operativi degli appalti gestiti dalle consorziate.
38. Non è emerso che vi fosse una figura all'interno della consorziata F.C.C. che fungesse da effettivo referente dell'appalto e che curasse i rapporti con la committente, trasmettendo poi le istruzioni operative ai lavoratori;
invero, come si è visto, tali istruzioni operative erano direttamente fornite dalla committente.
Pag. 18 di 21 39. Ciò risulta confermato anche da quanto riferito dal lavoratore le Pt_5
dichiarazioni rese in udienza, ove il teste ha dato atto che ” ( ) Pt_2 Pt_2 gestiva gli aspetti amministrativi del rapporto di lavoro e ha genericamente affermato che questi gli desse indicazioni sul lavoro, devono infatti essere lette alla luce delle dichiarazioni che il lavoratore aveva reso in sede ispettiva, che sono state dallo stesso integralmente confermato.
40. In tale sede era stato molto più dettagliato e aveva confermato quanto Pt_5
emerso dalle altre deposizioni in merito al fatto che C.T. Transport preparava e organizzava ogni dettaglio del viaggio;
che egli si recava direttamente presso la sede di C.T. Transport a ricevere l'elenco delle consegne da effettuare, senza alcuna intermediazione da parte di personale di F.C.C.; che le variazioni in corso d'opera venivano comunicate dalla C.T. attraverso o anche direttamente. Pt_2
41. Risulta poi dalle stesse dichiarazioni rese in sede ispettiva da pienamente Tes_2 confermate in sede di escussione testimoniale nel presente giudizio, che i mezzi di trasporto utilizzati dai lavoratori e erano di proprietà Pt_5 CP_2 Pt_6 della C.T. e venivano forniti in comodato alla F.C.C., nonché che il rapporto si sia svolto, sul piano pratico, secondo le modalità operative emerse dalle altre risultanze istruttorie precedentemente esaminate.
42. Anche i testimoni escussi nel presente giudizio (come gli autisti e Tes_4
hanno confermato che le direttive in merito ai viaggi e alle attività Tes_5 lavorative da svolgere provenivano direttamente dall'ufficio Trasporti di C.T., senza intermediazione alcuna di F.C.C.
43. Anche l'assunzione del rischio di impresa non risulta essere in capo al Parte_1
quanto piuttosto a C.T. Transport. Tale circostanza trova conferma nel fatto
[...] che C.T. pagava tutte le spese collegate al trasporto (carburante, assicurazione, etc.) per poi defalcarle dalla fattura emessa per i servizi di C.P.
44. Né può valere a escludere la responsabilità del o dei suoi Parte_1 amministratori il fatto che sia stata la consorziata F.C.C. a non esercitare adeguatamente il potere direttivo sui lavoratori impegnati nell'appalto C.T.; il
Pag. 19 di 21 contratto di appalto è stato infatti stipulato tra C.T. e il , sicché Parte_1 quest'ultimo, nel momento in cui ha delegato la sua esecuzione a una sua consorziata, si è assunto le responsabilità e i rischi derivanti da tale decisione.
45. È infine infondata la domanda, formulata in via di estremo subordine, di riduzione delle sanzioni alla misura indicata nel verbale di accertamento e notificazione: si tratta infatti degli importi corrispondenti alla misura ridotta di pagamento consentita dalla legge (specificamente, dall'art. 16 l. 689/1981) al fine di incentivare l'adempimento spontaneo da parte del trasgressore, che non possono quindi evidentemente essere applicati all'esito di un giudizio di merito resosi necessario proprio a motivo del rifiuto dei soggetti interessati di pagare le sanzioni.
46.
Per questi motivi
, risultano provate le violazioni contestate dall'ITL e i ricorsi devono, pertanto, essere rigettati, con conferma integrale delle ordinanze- ingiunzione opposte.
47. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate separatamente per le due impugnazioni delle due ordinanze-ingiunzione, ciascuna secondo il rispettivo valore;
le condanne sono poste solidalmente a carico del e Parte_1 dell'amministratore pro tempore responsabile. È applicata la riduzione del 20% prevista dall'art. 9, co. 2, terzo periodo d.lgs. 149/2015 per il caso in cui l' sia difeso in giudizio da propri funzionari. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta i ricorsi in opposizione riuniti e, per l'effetto, conferma integralmente le ordinanze-ingiunzione nn. 146/2022 e 147/2022 dell' ; Parte_4
Pag. 20 di 21 2. condanna e , in solido tra loro, alla Parte_2 Parte_1
rifusione delle spese di lite sostenute dall'
[...] in relazione all'opposizione Parte_4 all'ordinanza-ingiunzione n. 146/2022, che liquida in € 1.600,00, oltre
15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge;
3. condanna e , in solido tra loro, Parte_3 Parte_1
alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'
[...] in relazione all'opposizione Controparte_4 all'ordinanza-ingiunzione n. 147/2022, che liquida in € 3.200,00, oltre
15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 01/07/2025
Il giudice
Matteo OV Moresco
Pag. 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
OV Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , in persona del l. r. p. t.; Parte_1 P.IVA_1
( ); Parte_2 C.F._1
( ; Parte_3 C.F._2
tutti rappresentati e difesi dagli avv. TEDESCO MARIA ASSUNTA e
VINCENTI ANGELO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in
Parma, piazza Salandra 25/a;
OPPONENTI contro
Controparte_1
( ), in persona del l. r. p.
[...] P.IVA_2
t., rappresentato e difeso dalla dott. MASELLI ADRIANA e dall'avv. GRAMAZIO PAOLO, elettivamente domiciliato C/O ITL E RE P.ZZA C.F._3
MATTEOTTI 9 43125 PARMA;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni
Per e nella causa n.r.g. 971/2022: Parte_2 Parte_1
«Per le ragioni di fatto e diritto innanzi esposte - quindi – il signor meglio Parte_2 specificato - ut supra rappresentato e difeso
CHIEDE
PRELIMINARMENTE
Di essere estromesso dal contenzioso amministrativo e giudiziale intervenuto con gli organi ispettivi – e quindi revocare, annullare o come meglio nei suoi confronti la ordinanza ingiunzione nr. 146/2022 – prot. 31775 emessa dal Capo dell Controparte_1 di Parma – Reggio MI (non vi è data della emissione) e allo stesso mai notificata i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa.
ISTANZA SOSPENSIONE PROVVISORIA ESECUTIVITÀ
Nelle denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda formulata in via preliminare e pregiudiziale, sospendere immediatamente - anche inaudita altera parte - l'esecutorietà della ordinanza ingiunzione nr. 146/2022 emessa dal Capo dell di Controparte_1
Parma – Reggio MI notificata in data 01/112/2022 perché - alla luce delle considerazioni di fatto e di diritto di cui in narrativa - non è affatto pacifica la definizione data dagli organi ispettivi.
In caso di concessione della sospensione della provvisoria esecutorietà, autorizzare la notifica del verbale e del decreto all'Agenzia di riscossione competente per territorio.
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
Pag. 2 di 21 Sempre nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della eccezione formulata preliminarmente, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell
[...]
a richiedere e/o irrogare le sanzioni di cui Parte_4 all'ordinanza impugnata per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, e quindi annullare e/o revocare in ogni caso l'ordinanza ingiunzione nr. 146/2022 - emessa dal Capo dell notificata in data 01/12/2022 e Parte_4 di conseguenza ritenere non dovute le sanzioni amministrative di cui all'ordinanza stessa quantificate in totali € 5.040,30 al lordo delle pese di notifica.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Sempre nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della eccezione formulata preliminarmente e delle domande formulate in via preliminare e pregiudiziale annullare e/o revocare in ogni caso l'ordinanza ingiunzione nr. 146/2022 - emessa dal Capo dell'
[...]
di Parma – Reggio MI notificata in data 01/12/2022 per i motivi di Controparte_1 fatto e di diritto esposti in narrativa e di conseguenza ritenere non dovute le sanzioni amministrative di cui all'ordinanza stessa quantificate in totali € 5.040,30 al lordo delle spese di notifica.
IN SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande innanzi formulate, accertare e dichiarare l'assoluta buona fede dei ricorrenti nella perpetrazione degli illeciti amministrativi di cui all'ordinanza impugnata e quindi annullare e/o revocare in ogni caso nei suoi confronti l'ordinanza ingiunzione nr. 146/2022 - emessa dal Capo dell Controparte_1 di Parma – Reggio MI notificata in data 01/12/2022 per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa e di conseguenza ritenere non dovute le sanzioni amministrative di cui all'ordinanza stessa quantificate in totali € 5.040,30.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande innanzi formulate, dato il convincimento dei ricorrenti della assoluta legittimità del suo operato tanto da indurla ad impugnare i precedenti atti amministrativi, nella non creduta ipotesi che l'Ill.mo Magistrato adito ritenesse fondate le sanzioni irrogate nella ordinanza ingiunzione nr. 146/2022 - emessa dal
Capo dell di Parma – Reggio MI notificata in data Controparte_1
01/12/2022, mantenere le sanzioni nella misura prevista con la notificazione dell'illecito amministrativo avvenuto con il verbale nr. PR00000/2021-082 del 24/02/2021 ovvero in totali
€ 1.666,67 o in quella che sarà ritenuta di giustizia.
In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari di causa».
Pag. 3 di 21 Per nella causa n.r.g. 972/2022: Parte_3
«Per le ragioni di fatto e diritto innanzi esposte - quindi – il signor meglio Parte_2 specificato - ut supra rappresentato e difeso
CHIEDE
PRELIMINARMENTE
Di essere estromesso dal contenzioso amministrativo e giudiziale intervenuto con gli organi ispettivi – e quindi revocare, annullare o come meglio nei suoi confronti la ordinanza ingiunzione nr. 146/2022 – prot. 31775 emessa dal Capo dell Controparte_1
[.. Parma – Reggio MI (non vi è data della emissione) e allo stesso mai notificata i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa.
ISTANZA SOSPENSIONE PROVVISORIA ESECUTIVITÀ
Nelle denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda formulata in via preliminare e pregiudiziale, sospendere immediatamente - anche inaudita altera parte - l'esecutorietà della ordinanza ingiunzione nr. 146/2022 emessa dal Capo dell di Controparte_1
Parma – Reggio MI notificata in data 01/112/2022 perché - alla luce delle considerazioni di fatto e di diritto di cui in narrativa - non è affatto pacifica la definizione data dagli organi ispettivi.
In caso di concessione della sospensione della provvisoria esecutorietà, autorizzare la notifica del verbale e del decreto all'Agenzia di riscossione competente per territorio.
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
Sempre nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della eccezione formulata preliminarmente, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell
[...]
a richiedere e/o irrogare le sanzioni di cui Parte_4 all'ordinanza impugnata per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, e quindi annullare e/o revocare in ogni caso l'ordinanza ingiunzione nr. 146/2022 - emessa dal Capo dell di Parma – Reggio MI notificata in data 01/12/2022 e Controparte_1 di conseguenza ritenere non dovute le sanzioni amministrative di cui all'ordinanza stessa quantificate in totali € 5.040,30 al lordo delle spese di notifica.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Sempre nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della eccezione formulata preliminarmente e delle domande formulate in via preliminare e pregiudiziale annullare e/o revocare in ogni caso l'ordinanza ingiunzione nr. 146/2022 - emessa dal Capo dell' CP_1
Pag. 4 di 21 di Parma – Reggio MI notificata in data 01/12/2022 per i motivi di Controparte_1 fatto e di diritto esposti in narrativa e di conseguenza ritenere non dovute le sanzioni amministrative di cui all'ordinanza stessa quantificate in totali € 5.040,30 al lordo delle spese di notifica.
IN SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande innanzi formulate, accertare e dichiarare l'assoluta buona fede dei ricorrenti nella perpetrazione degli illeciti amministrativi di cui all'ordinanza impugnata e quindi annullare e/o revocare in ogni caso nei suoi confronti l'ordinanza ingiunzione nr. 146/2022 - emessa dal Capo dell Controparte_1 di Parma – Reggio MI notificata in data 01/12/2022 per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa e di conseguenza ritenere non dovute le sanzioni amministrative di cui all'ordinanza stessa quantificate in totali € 5.040,30.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande innanzi formulate, dato il convincimento dei ricorrenti della assoluta legittimità del suo operato tanto da indurla ad impugnare i precedenti atti amministrativi, nella non creduta ipotesi che l'Ill.mo Magistrato adito ritenesse fondate le sanzioni irrogate nell'ordinanza ingiunzione nr. 146/2022 - emessa dal Capo dell di Parma – Reggio MI notificata in data 01/12/2022, Controparte_1 mantenere le sanzioni nella misura prevista con la notificazione dell'illecito amministrativo avvenuto con il verbale nr. PR00000/2021-082 del 24/02/2021 ovvero in totali € 1.666,67 o in quella che sarà ritenuta di giustizia.
In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari di causa».
Per nella causa n.r.g. 138/2023: Parte_1
«IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
Chiede
di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell
[...]
a richiedere e/o irrogare le sanzioni di cui all'ordinanza Parte_4 impugnata per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, e quindi annullare e/o revocare in ogni caso l'ordinanza ingiunzione nr. 147/2022 – Prot. 31795 emessa dal Capo dell
[...]
notificata in data 17/01/2023 e di conseguenza Controparte_1 Parte_4
Pag. 5 di 21 ritenere non dovute le sanzioni amministrative di cui all'ordinanza stessa quantificate in totali €
20.860,30 al lordo delle pese di notifica.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande formulate in via preliminare e pregiudiziale annullare e/o revocare in ogni caso l'ordinanza ingiunzione nr. 147/2022 – prot.
31795 emessa dal Capo dell Parte_4 notificata in data 17/01/2023 per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa e di conseguenza ritenere non dovute le sanzioni amministrative di cui all'ordinanza stessa quantificate in totali € 20.860,30 al lordo delle spese di notifica.
IN SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande innanzi formulate, accertare e dichiarare l'assoluta buona fede dei ricorrenti nella perpetrazione degli illeciti amministrativi di cui all'ordinanza impugnata e quindi annullare e/o revocare in ogni caso nei suoi confronti l'ordinanza ingiunzione nr. 147/2022 – prot. 31795 emessa dal Capo dell Controparte_1
di Parma – Reggio MI notificata in data 17/01/2023 per i motivi di fatto e di
[...] diritto esposti in narrativa e di conseguenza ritenere non dovute le sanzioni amministrative di cui all'ordinanza stessa quantificate in totali € 20.860,30.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande innanzi formulate, dato il convincimento dei ricorrenti della assoluta legittimità del suo operato tanto da indurla ad impugnare i precedenti atti amministrativi, nella non creduta ipotesi che l'Ill.mo Magistrato adito ritenesse fondate le sanzioni irrogate nella ordinanza ingiunzione nr. 147/2022 – prot. 31795 emessa dal Capo dell di Parma – Reggio MI notificata in Controparte_1 data 17/01/2023, mantenere le sanzioni nella misura prevista con la notificazione dell'illecito amministrativo avvenuto con il verbale nr. PR00000/2021-082 del 24/02/2021 ovvero in totali
€ 1.666,67 o in quella che sarà ritenuta di giustizia.
In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari di causa».
Per la parte opposta nella causa n.r.g. 971/2022:
«Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, non fondato o come meglio il ricorso in questione, confermando l'ordinanza ingiunzione impugnata con condanna, altresì, del
Pag. 6 di 21 ricorrente al pagamento degli interessi di legge maturati dalla notifica del predetto provvedimento.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, ai sensi dell'art.9 dlgs. n.149/15.
Con compensazione delle spese in subordine».
Per la parte opposta nella causa n.r.g. 972/2022:
«fVoglia il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, non fondato o come meglio il ricorso in questione, confermando l'ordinanza ingiunzione impugnata con condanna, altresì, del ricorrente al pagamento degli interessi di legge maturati dalla notifica del predetto provvedimento.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, ai sensi dell'art.9 dlgs. n.149/15.
Con compensazione delle spese in subordine».
Per la parte opposta nella causa n.r.g. 138/2023:
«Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, non fondato o come meglio il ricorso in questione, confermando l'ordinanza ingiunzione impugnata con condanna, altresì, del ricorrente al pagamento degli interessi di legge maturati dalla notifica del predetto provvedimento.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, ai sensi dell'art.9 dlgs. n.149/15.
Con compensazione delle spese in subordine».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.12.2022, iscritto sub n.r.g. 971/2022, Pt_2
e il hanno proposto opposizione avverso
[...] Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 146/2022 dell' Parte_4
con la quale era stato loro ingiunto il pagamento, nelle
[...] rispettive qualità di trasgressore e di obbligato in solido, di € 5.000,00 a titolo di sanzione amministrativa irrogata per aver messo a disposizione della C.T.
Transport s.r.l. le prestazioni dei dipendenti , e Parte_5 Parte_6
Pag. 7 di 21 , tutti in forza alla ditta F.C.C. s.r.l.s. aderente al CP_2 Parte_1
nel periodo dal 01/10/2020 al 31/10/2020 per un totale complessivo di
[...]
62 giornate, così violando il divieto di somministrazione illecita di manodopera di cui all'art. 18 co. 1 d.lgs. 276/2003.
2. L' si è costituito in Parte_4
giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Con successivo ricorso depositato in data 31.12.2022, iscritto sub n.r.g.
972/2022, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza- Parte_3 ingiunzione n. 147/2022 dell' Parte_4
con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 20,820,00 a
[...] titolo di sanzione amministrativa irrogata per aver messo a disposizione della C.T.
Transport s.r.l., nella sua qualità di l.r. pro tempore di , le Parte_1 prestazioni dei dipendenti , e , tutti in Parte_5 Parte_6 CP_2 forza alla ditta F.C.C. s.r.l.s. aderente al , nel periodo dal Parte_1 Parte_1
02/01/2020 al 30/09/2020 per un totale complessivo di 347 giornate, così violando il divieto di somministrazione illecita di manodopera di cui all'art. 18 co.
1 d.lgs. 276/2003.
4. L' si è costituito Parte_4
anche in tale giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. Con successivo ricorso depositato in data 16.2.2023, iscritto sub n.r.g. 138/2023,
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione Parte_1
n. 147/2022 dell' già Parte_4 precedentemente impugnata da in proprio. Parte_3
6. L' si è costituito Parte_4
anche in tale giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
7. È stata disposta la riunione dei tre giudizi, stanti le evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Pag. 8 di 21 8. Le cause sono state istruite mediante escussione di deposizioni testimoniali, nonché mediante l'acquisizione, su consenso delle parti, dei verbali istruttori della causa sub n.r.g. 369/2021, avente a oggetto l'impugnazione del verbale di accertamento e notificazione che, sebbene relativo alla speculare posizione dell'utilizzatrice della manodopera C.T. Transport, riguardava nondimeno i medesimi fatti posti a fondamento delle sanzioni impugnate in questa sede.
9. A seguito di discussione, le cause sono state decise con lettura in udienza della sentenza.
10. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
11. Si esaminano innanzitutto le eccezioni preliminari sollevate dagli opponenti.
12. L'opponente ha lamentato di non avere ricevuto la notificazione Pt_2 dell'ordinanza-ingiunzione 146/2022: tale allegazione è tuttavia confutata dalla ricevuta di consegna prodotta dall' (doc. 21 ITL causa n.r.g. CP_1
971/2022), dalla quale risulta che la notifica è stata correttamente effettuata nelle mani di persona identificata dall'agente postale come “persona addetta alla casa”, all'indirizzo indicato quale residenza di anche nella procura alle liti Pt_2 rilasciata per il presente giudizio (via Aniello di Palma 54, Boscoreale).
13. Gli opponenti hanno poi eccepito la prescrizione delle sanzioni amministrative, pacificamente non maturata nel caso di specie, avendo durata quinquennale ai sensi dell'art. 28 l. 689/1981 ed essendo le ordinanze-ingiunzioni notificate a fine
2022 relative a illeciti asseritamente compiuti nel 2020.
14. Nell'argomentare l'eccezione di prescrizione, gli opponenti fanno invero riferimento all'art. 14 l. 689/1981, che riguarda però la decadenza dal potere sanzionatorio per omessa contestazione dell'illecito entro 90 giorni dal suo accertamento e non la prescrizione. Si tratta di eccezione, comunque, parimenti infondata: gli accertamenti si sono infatti conclusi in data 22.2.2021, come risulta dal verbale unico (doc. 20 ITL causa n.r.g. 971/2022), e il verbale stesso è stato poi notificato in data 9.3.2021, ben entro il termine di cui all'art. 14 l. 689/1981.
Né gli opponenti hanno dedotto alcun elemento da cui desumere che gli
Pag. 9 di 21 accertamenti si siano indebitamente prolungati per colposa inerzia dell'amministrazione procedente, sicché l'eccezione non può che essere rigettata.
15. È inoltre infondata l'ulteriore eccezione di inapplicabilità alla fattispecie delle norme sugli appalti illeciti. In particolare, secondo gli opponenti il contratto intercorso tra C.T. Transport e il non potrebbe essere qualificato Parte_1 come appalto, trattandosi invece di contratto di mero trasporto.
16. Sul punto, deve essere richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui si configura un appalto di servizi di trasporto – e non un mero contratto di trasporto – qualora le parti abbiano pianificato l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (Cass. 6 marzo 2020, n. 6449).
17. L'oggetto del contratto è definito dall'art. 2 del contratto stesso (doc. 11 ) Pt_2 nei seguenti termini:
«Il committente affida al vettore il servizio di trasporto dei prodotti affine all'attività commerciale svolta dallo stesso, nella fattispecie si tratterà di collettame.
La specifica dei prodotti da trasportare, la relativa quantità, nonché i luoghi di carico e i luoghi di scarico degli stessi, saranno indicati in un apposito documento (bolla di accompagnamento, fattura immediata, documento di trasporto o documento similare) predisposto dal Committente e accettato dal Vettore.
Viene, altresì, affidata al vettore l'attività di custodia della merce durante il percorso di trasporto e di assistenza allo scarico, presso i punti vendita indicati dalla società committente.
Si precisa che il vettore si impegna a far osservare le misure di sicurezza dei luoghi di lavoro, adeguando la documentazione di sicurezza agli standard predisposti dalla società committente.
Diverse tipologie di merci da trasportare saranno di volta in volta proposte ed accettate da vettore e committente».
18. Dalla semplice lettura della clausola contrattuale emerge con evidenza che il non si sia impegnato a eseguire un singolo, specifico e determinato Parte_1
Pag. 10 di 21 trasporto di merci per conto di C.T. Transport, essendosi al contrario obbligato a predisporre, a vantaggio del committente, una congerie indeterminata di futuri trasporti, neppure identificati alla data del contratto;
al contrario, è espressamente pattuito tra le parti che i dettagli e le specifiche dei singoli trasporti sarebbero stati di volta in volta indicati dal committente a seconda delle necessità che sarebbero emerse.
19. Si tratta, quindi, di contratto evidentemente qualificabile come appalto di servizi di trasporto e non di mero trasporto.
20. Nel merito, la questione giuridica sottesa alla presente controversia concerne l'accertamento del carattere genuino o fittizio dell'appalto stipulato tra C.T.
Transport s.r.l. e;
ai fini della sua risoluzione, è opportuno Parte_1 premettere brevi cenni in merito al quadro normativo di riferimento.
21. L'art. 29 co. 1 d.lgs. 276/2003 prevede che l'appalto di distingue dalla somministrazione di lavoro per la contemporanea sussistenza di due elementi:
l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto;
l'assunzione del rischio di impresa da parte del soggetto appaltatore.
22. Con specifico riferimento ai c.d. appalti labour intensive, nei quali l'elemento prevalente in cui si estrinseca l'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatrice consiste nella fornitura di manodopera dalla stessa gestita, la giurisprudenza di legittimità ha così stabilito (Cass. n. 21413/2019 e Cass. n. 14371/2020):
«negli appalti c.d. “leggeri” in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti».
23. È quindi necessario accertare se ITL, su cui grava l'onere di provare la fondatezza delle violazioni contestate alla società ricorrente (Cass. 10 agosto 2007, n. 19615), abbia dimostrato la natura non genuina dell'appalto intercorso tra C.T. Transport
Pag. 11 di 21 s.r.l. e C.P.: ossia se sussistesse o meo una effettiva gestione dei propri Parte_1 dipendenti da parte della consorziata F.C.C. o se questi fossero in realtà sottoposti alla eterodirezione non intermediata della committente C.T. Transport.
24. In merito, deve ricordarsi che i verbali redatti dall' che riportano CP_1
dichiarazioni di terzi non hanno valore di piena prova della veridicità intrinseca di tali dichiarazioni. L'efficacia probatoria privilegiata derivante dall'attestazione effettuata dal pubblico ufficiale, infatti, si estende solamente ai fatti accaduti in sua presenza e di cui lo stesso abbia avuto conoscenza diretta;
pertanto, i verbali delle dichiarazioni raccolte dall'Ente accertante in sede ispettiva fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni e del fatto che il dichiarante le abbia rese, ma non della loro veridicità intrinseca, che deve essere invece valutata alla luce di quanto emerso dal compendio probatorio raccolto nel corso del giudizio (v. a es. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965; Cass. 14 dicembre
2022, n. 36573).
25. È pertanto necessario procedere alla disamina dell'istruttoria testimoniale esperita in corso di causa, nonché di quella condotta nella causa sub n.r.g. 369/2021, i cu verbali sono stati acquisiti al presente giudizio su concorde consenso delle parti.
26. La testimone , escussa nella causa sub n.r.g. 369/2021, ha riferito: Testimone_1
«Sono ispettrice del lavoro presso l di Parma;
mi sono Controparte_1 occupata dell'accertamento che ha riguardato la C.T. Transport s.r.l., dal primo accesso ispettivo fino alla conclusione. L'accertamento è nato da una segnalazione fatta dalla polizia stradale, penso di Pesaro, con la quale veniva segnalata un'infrazione al codice della strada commessa dal lavoratore mentre era alla guida di un automezzo Parte_5 di proprietà della C.T. Transport s.r.l. Il lavoratore era però formalmente occupato presso la F.C.C. s.r.l.s. E' stato poi programmato un accesso ispettivo presso la sede legale di
C.T. Transport, effettuato poi il 20.11.2020. Durante l'accesso abbiamo sentito a sommarie informazioni il legale rappresentante della società, sig. il quale ha Tes_2 riferito delle modalità di organizzazione del lavoro;
in quell'occasione, ci ha anche consegnato dei c.d. borderò, ovvero registri dei viaggi fatti dagli autisti. Un registro era riferito ad un solo lavoratore, ossia e l'altro registro agli altri due lavoratori, Parte_5
e Cernei Vasile. Successivamente, in ufficio è stato convocato il sig. Pt_6 Pt_5
Pag. 12 di 21 che ha reso sommarie informazioni. Confermo il contenuto del verbale unico di Pt_5 accertamento e notificazione che mi viene esibito come documento n.11 dell . CP_1 Tes_ Sono stata io a redigere tale documento. Ho riletto sia al sig. che al sig. le Pt_5 sommarie informazioni prima di far loro sottoscrivere il relativo verbale. Il sig. Pt_5 comprendeva e parlava la lingua italiana».
27. Il teste escusso nella causa sub n.r.g. 369/202, ha reso le seguenti Parte_5
dichiarazioni:
«facevo l'autista per FCC nel 2020-2021. Il mio colloquio è stato fatto con il sig.
Pt_2 di FCC. Gli aumenti e le ferie sono gestiti dal sig. . Le indicazioni sul lavoro mi
Pt_2 arrivavano dal sig. . Anche le assenze erano comunicate al sig. . Mi
Pt_2 Pt_2 dicevano che dovevo andare a caricare da CT Transport;
c'era un foglio sul camion che diceva dove caricare e scaricare. Utilizzavo una motrice pesante con cronotachigrafo e occasionalmente un furgone leggero che a quanto so erano del sig. ; lo dico in
Pt_2 quanto lui mi dava le chiavi. Non so come arrivavano le richieste di CT Transport. Non capitavano normalmente variazioni di itinerario, se non trovavo i destinatari dello scarico chiamavo il sig. e mi diceva di tornare indietro».
Pt_2
28. Il teste ha altresì confermato integralmente il contenuto delle dichiarazioni dallo stesso rese in sede ispettiva e l'autografia della firma in calce alle stesse. Le dichiarazioni erano state del seguente tenore (doc. 3 ITL):
«Lavoro come autista alle dipendenze della F.C.C. S.R.L.S. dall'inizio di gennaio 2020, ho ricevuto copia del contratto di lavoro — non so quale sia il mio inquadramento contrattuale. Sono titolare di patente C.
Guido abitualmente una motrice targata EA484BY di portata superiore a 3,5 quintali — di massa complessiva a pieno carico di 120 quintali se ben ricordo;
Per guidarla occorre essere titolari di patente C - quando la guido registro i tempi di lavoro con cronotachigrafo analogico.
Solo occasionalmente mi capita di guidare un furgone di ridotta portata per il quale non
è necessario l'uso del cronotachigrafo (e si può guidare con patente B).
Il mio orario di lavoro complessivo è intorno alle 40 ore settimanali — guido ogni giorno per 7, 8 0 9 ore — ma di solito non faccio mai straordinario. Durante le mie giornate di lavoro o guido o faccio delle pause in cui sono completamente libero;
non svolgo attività diverse dalla guida né ho dei tempi di attesa o di disponibilità da registrare come orario di lavoro.
Pag. 13 di 21 I miei viaggi si svolgono solitamente nel Nord Italia;
la località più lontana dove mi reco qualche volta è Roma. Quando la tratta è troppo lunga per essere svolta andata e ritorno in un solo giorno mi capita di pernottare fuori casa, dormendo sul camion.
Ho smarrito diversi dischi cronotachigrafi durante l'estate — se ben ricordo si tratta di un intero mese (20 gg. di lavoro circa), forse quello di agosto 2020. A tutt'oggi non è stata ancora fatta la denuncia di smarrimento, anche perché fino a ieri confidavo di riuscire a ritrovare i dischi smarriti, cosa che però non è accaduta.
Ad agosto e ad ottobre mi sono assentato per motivi personali, fornendo preavviso telefonico ad della F.C.C. S.R.L.S. Pt_2
Dal 2016 risiedo in MI Romagna;
a dicembre 2019 sono entrato in contatto con la
F.C.C. S.R.L.S. tramite un annuncio dell'azienda su internet, nel quale si parlava di ricerca di personale da assumere come autista;
ho preso contatti con il Sig. e la Pt_2
Sig.ra — non ricordo il loro cognome;
quest'ultima è la titolare della FCC ed è Pt_4 stata lei a sottoscrivere il contratto di lavoro;
la firma del contratto è avvenuta in presenza presso un ufficio aziendale sito a Gattatico (non ricordo l'indirizzo preciso).
Prima dell'assunzione ho svolto il colloquio con , ci siamo incontrati a Parma e Pt_2 ho parlato con lui degli aspetti relativi al rapporto di lavoro. Al colloquio non hanno partecipato altre persone.
La quasi totalità dei trasporti che svolgo è fatta per conto della , che Controparte_3 ha sede a Parma in via Botteri.
È presso questo indirizzo mi reco ogni giorno a inizio e fine lavoro, per prendere il mezzo al mattino e poi depositarlo a fine giornata.
All'inizio di ogni settimana mi dà conferma del fatto di essere impegnato tutta Pt_2 la settimana per trasporti per conto di;
se qualche volta ci sono Controparte_3 delle giornate vuote mi fa fare qualche piccolo trasporto a dintorni con Pt_2 CP_1 il furgone più piccolo.
Nei giorni in cui lavoro per conto di C.T. TRANSPORT l'elenco delle attività giornaliere di ritiro e consegna viene preparato dalla , presso la cui Parte_7 sede mi viene consegnato un foglio contenente tale elenco;
più precisamente trovo l'elenco in bacheca o sul mezzo che precedentemente viene caricato da personale che si trova presso il magazzino . Parte_8
Presso la C. T. TRASNPORT non lavora personale della F.C.C., fatta eccezione per me ed i miei colleghi autisti;
uno si chiama , un altro si chiama , un altro Parte_6 CP_2 si chiama OV ed è . Comunque i miei contatti con gli altri colleghi autisti Per_1 sono molto sporadici, perché siamo sempre in viaggio anche con orari diversi e solo
Pag. 14 di 21 occasionalmente ci capita di intravederci presso la sede di C. T. TRASNPORT a inizio o a fine servizio. Pt_ Ad ogni modo mi risulta che, più o meno come capita a me, l'altro autista guida per conto di sempre lo stesso mezzo — si tratta di un bilico che ha Controparte_3 una portata maggiore di quella del mezzo che guido io;
per guidarlo è necessario essere muniti di patente C + E.
Alla C.T. TRANSPORT non mi è mai capitato personalmente di vedere o Pt_2 della F.C.C., o altri referenti aziendali. Pt_4
Non mi è mai capitato di recarmi a Napoli presso la sede della F.C.C. S.R.L.S.
Mi è stato detto da che quando mi reco a lavorare presso C. T. TRASNPORT Pt_2 devo guidare sempre la motrice targata EA484BY.
Ogni mese ricevo regolarmente la busta paga e con bonifico l'importo netto indicato in busta;
non ricevo compensi non indicati in busta paga. Lo stipendio è di circa 1.100 —
1.200 euro. La busta paga mi viene consegnata da , previo appuntamento, o in Pt_2 giro nelle vicinanze oppure presso l'ufficio della FCC che si tro a Gattatico (RE).
Per assentarmi per ferie durante l'estate mi sono dovuto rapportare ad della Pt_2
[...]
mi relaziono con gli impiegati della stessa che lavorano all'ufficio Parte_9 traffico;
in particolare, se capita che durante l'esecuzione del programma giornaliero dei lavori c'è qualche anomalia o qualche problema pratico da risolvere, la soluzione mi viene fornita dal personale della per telefono, o direttamente, o Parte_8 tramite . Pt_2
Non mi capita mai di anticipare spese per conto della ditta.
fa da tramite tra me e la C.T. TRANPORT S.R.L. per quello che riguarda le Pt_2 questioni pratiche di gestione della mia attività lavorativa giornaliera;
inoltre si occupa della consegna delle buste paga e del pagamento degli stipendi. E questo è accaduto fin dalla mia assunzione;
non ho mai conosciuto, invece, il Sig. Parte_3 non l'ho mai sentito nominare prima di adesso».
29. Il testimone escusso nella causa sub n.r.g. 369/2021, ha riferito: Testimone_3
«sono dipendente di CT Transport da 10 anni. Prima ero magazziniere, adesso sono all'ufficio traffico. Conosco in quanto lavorava per il . Parte_5 Parte_1
Non so chi gestisse il suo rapporto di lavoro.
Noi organizzavamo i viaggi e la sera prima comunicavamo i viaggi al e Parte_1 all'autista. C'erano due tipi di mezzi e mandavamo il viaggio all'autista per mail. C'è uno specchietto per ogni viaggio con tutte le specifiche. Non conosco PenCar ma il
Pag. 15 di 21 mette a disposizione una serie di mezzi. Per ogni camion erano inviate Parte_1 richieste di trasporto separate. Le richieste erano inviate con il nome dell'autista.
Conosco : lo chiamavamo quando c'erano delle variazioni da fare;
a volte Parte_2 ci diceva di chiamare direttamente l'autista perché era impegnato.
Non so a chi fossero intestati i mezzi messi a disposizione dal ma sicuramente Parte_1 non erano di CT Transport».
30. , escusso nella causa sub n.r.g. 369/2021, ha riferito quanto segue: Parte_10
«sono amministratore del , di cui la FCC srlss è una consorziata. Parte_1
Sono amministratore dalla fine del 2020, mi pare novembre;
quando sono diventato amministratore era già in corso un appalto tra il e la CT. Non ho conoscenza Parte_1 delle modalità con cui era gestito l'appalto prima del momento in cui sono diventato amministratore. Prima di questa data non collaboravo in nessuna qualifica con il
. Parte_1
Da quando sono amministratore, comunque non ho dato direttive ai lavoratori Pt_5
, e;
li conosco in quanto li ho incontrati uno o due
[...] Parte_6 CP_2 volte, quando visitavo la consorziata;
i rapporti con i lavoratori sono gestiti dalle consorziate e io non entro nei dettagli operativi».
31. Il teste escusso nel presente giudizio, ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_4
«Sono stato dipendente di FCC srls da inizio 2019 all'attualità. Faccio il camionista.
Ho lavorato presso l'appalto C.T. fino a ottobre 2023.
I sig. e erano miei colleghi, anche loro camionisti. Non so se Pt_5 Pt_6 CP_2 prendevano disposizioni di lavoro dal . Parte_1
Le ferie le facevamo in base a quello che diceva l'ufficio Traffico di CT, che comunicava a
FCC i giorni in cui saremmo stati in ferie. Quando volevo chiedere altri giorni di ferie mi rivolgevo sempre all'ufficio traffico CT.
Gli ordini dei viaggi ci venivano dati dall'ufficio trasporti di CT, non c'era una persona di
FCC che ci diceva che viaggi fare.
I camion che usavo io erano di proprietà del;
non so se i camion di Parte_1 Pt_11 Pa
e fossero di proprietà di . Pt_6 CP_2
32. Il teste escusso nel presente giudizio, ha riferito quanto segue: Tes_5
Pag. 16 di 21 «Sono dipendente di FCC da circa 6-7 anni, non ricordo l'anno preciso di assunzione.
Faccio l'autista di camion.
Confermo che i signori e erano miei colleghi;
non ricordo il nome di Pt_6 Pt_11
Abbiamo lavorato insieme presso CT Trasporti. CP_2
L'Ufficio Trasporti di CT ci diceva che giro dovevamo fare ogni giorno. Concordavamo con loro le ferie.
Non c'era una persona di FCC che ci dicesse che viaggi fare.
I camion erano intestati a una cooperativa che si chiamava Pencar;
così vedevo sul libretto di circolazione.
Quello che ho detto vale per me;
posso dire che l'organizzazione era fatta da CT in generale;
c'erano 30-40 autisti, quindi non vedevo specificamente se fossero dati giri da fare anche a e ma penso proprio di sì. Pt_6 Pt_11
ADR quando prendevamo gli ordini al mattino era presente solo personale di CT, non c'erano persone del a quanto io so». Parte_1
33. La teste escussa nel presente giudizio, ha reso le seguenti Tes_6
dichiarazioni:
Pa «Ero dipendente di Sra Express, consorziata di sicuramente ho lavorato lì fino al
2021, mi pare di avere iniziato lì nel 2018. Ero impiegata amministrativa.
Con il collaboravo ogni tanto, compilavo contratti di noleggio per il Parte_1 Pa
. Sicuramente c'erano contratti di trasporto tra e CT Trasporti. In teoria i Parte_1 viaggi riguardavano solo colletame: specifico però che ho visto questi contratti ma non ci ho lavorato personalmente quindi non ne conosco i dettagli.
Conosco di vista , A quanto so il non li gestiva Pt_11 Pt_6 CP_2 Parte_1 direttamente in quanto erano dipendenti di FCC che li gestiva.
Non era il a organizzare i loro viaggi, li gestiva invece la consorziata FCC;
lo Parte_1 so in quanto come detto ogni tanto collaboravo direttamente con il ed ero Parte_1 nella stanza insieme a l.r. di FCC, di cognome mi pare faccia . Pt_4 Per_2
Il non gestiva le ferie della FCC. Il non impartiva direttive a Parte_1 Parte_1
e Pt_11 Pt_6 CP_2
ADR non so se presso CT c'era un preposto di FCC che desse direttive ai dipendenti di questa società. I giorni di ferie erano comunicati dalla CT alla FCC che li comunicava ai
Pag. 17 di 21 suoi dipendenti. Le direttive su che viaggi fare ogni giorno erano date da CT. Preciso quindi che quando ho detto che i dipendenti erano gestiti da FCC intendevo che trasmetteva le direttive della CT».
34. Infine, il teste escusso nel presente giudizio, ha riferito quanto segue: Tes_2
«Riconosco come autografe le sottoscrizioni in calce alle mie dichiarazioni in atti.
Confermo integralmente il contenuto delle dichiarazioni. Le dichiarazioni mi furono rilette prima che io le sottoscrivessi».
35. Dalle deposizioni testimoniali escusse in corso di causa è emerso che F.C.C., consorziata di , non ha esercitato in modo effettivo il potere direttivo Parte_1 sui propri dipendenti: la società, infatti, riceveva direttive precise ed articolate sugli spostamenti, gli orari e i mezzi da C.T. Transport, riservandosi unicamente l'inoltro delle stesse ai propri trasportatori e limitandosi a mettere a disposizione di C.T. Transport il personale.
36. Ciò emerge in particolare da quanto riferito dal teste dipendente di C.T. Tes_3
Transport, che ha riferito che – amministratore di – non si Pt_2 Parte_1 occupava di organizzare i viaggi o le tappe degli autisti, in quanto tale incombente era direttamente assolto da C.T. Transport. La committente, peraltro, comunicava un dettagliato specchietto per i diversi tipi di viaggi direttamente all'autista. veniva chiamato solo quando c'erano variazioni da fare e, anche Pt_2 in tal caso, a volte era lo stesso a dire al C.T. di contattare direttamente Pt_2
l'autista.
37. Anche lo stesso ha riferito che, da quando è subentrato alla guida dei Pt_2 Pt_1 nel novembre 2020, non ha impartito alcuna direttiva ai lavoratori
[...] Pt_5
e e di conoscerli solo di vista, non occupandosi dei rapporti CP_2 CP_2 operativi degli appalti gestiti dalle consorziate.
38. Non è emerso che vi fosse una figura all'interno della consorziata F.C.C. che fungesse da effettivo referente dell'appalto e che curasse i rapporti con la committente, trasmettendo poi le istruzioni operative ai lavoratori;
invero, come si è visto, tali istruzioni operative erano direttamente fornite dalla committente.
Pag. 18 di 21 39. Ciò risulta confermato anche da quanto riferito dal lavoratore le Pt_5
dichiarazioni rese in udienza, ove il teste ha dato atto che ” ( ) Pt_2 Pt_2 gestiva gli aspetti amministrativi del rapporto di lavoro e ha genericamente affermato che questi gli desse indicazioni sul lavoro, devono infatti essere lette alla luce delle dichiarazioni che il lavoratore aveva reso in sede ispettiva, che sono state dallo stesso integralmente confermato.
40. In tale sede era stato molto più dettagliato e aveva confermato quanto Pt_5
emerso dalle altre deposizioni in merito al fatto che C.T. Transport preparava e organizzava ogni dettaglio del viaggio;
che egli si recava direttamente presso la sede di C.T. Transport a ricevere l'elenco delle consegne da effettuare, senza alcuna intermediazione da parte di personale di F.C.C.; che le variazioni in corso d'opera venivano comunicate dalla C.T. attraverso o anche direttamente. Pt_2
41. Risulta poi dalle stesse dichiarazioni rese in sede ispettiva da pienamente Tes_2 confermate in sede di escussione testimoniale nel presente giudizio, che i mezzi di trasporto utilizzati dai lavoratori e erano di proprietà Pt_5 CP_2 Pt_6 della C.T. e venivano forniti in comodato alla F.C.C., nonché che il rapporto si sia svolto, sul piano pratico, secondo le modalità operative emerse dalle altre risultanze istruttorie precedentemente esaminate.
42. Anche i testimoni escussi nel presente giudizio (come gli autisti e Tes_4
hanno confermato che le direttive in merito ai viaggi e alle attività Tes_5 lavorative da svolgere provenivano direttamente dall'ufficio Trasporti di C.T., senza intermediazione alcuna di F.C.C.
43. Anche l'assunzione del rischio di impresa non risulta essere in capo al Parte_1
quanto piuttosto a C.T. Transport. Tale circostanza trova conferma nel fatto
[...] che C.T. pagava tutte le spese collegate al trasporto (carburante, assicurazione, etc.) per poi defalcarle dalla fattura emessa per i servizi di C.P.
44. Né può valere a escludere la responsabilità del o dei suoi Parte_1 amministratori il fatto che sia stata la consorziata F.C.C. a non esercitare adeguatamente il potere direttivo sui lavoratori impegnati nell'appalto C.T.; il
Pag. 19 di 21 contratto di appalto è stato infatti stipulato tra C.T. e il , sicché Parte_1 quest'ultimo, nel momento in cui ha delegato la sua esecuzione a una sua consorziata, si è assunto le responsabilità e i rischi derivanti da tale decisione.
45. È infine infondata la domanda, formulata in via di estremo subordine, di riduzione delle sanzioni alla misura indicata nel verbale di accertamento e notificazione: si tratta infatti degli importi corrispondenti alla misura ridotta di pagamento consentita dalla legge (specificamente, dall'art. 16 l. 689/1981) al fine di incentivare l'adempimento spontaneo da parte del trasgressore, che non possono quindi evidentemente essere applicati all'esito di un giudizio di merito resosi necessario proprio a motivo del rifiuto dei soggetti interessati di pagare le sanzioni.
46.
Per questi motivi
, risultano provate le violazioni contestate dall'ITL e i ricorsi devono, pertanto, essere rigettati, con conferma integrale delle ordinanze- ingiunzione opposte.
47. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate separatamente per le due impugnazioni delle due ordinanze-ingiunzione, ciascuna secondo il rispettivo valore;
le condanne sono poste solidalmente a carico del e Parte_1 dell'amministratore pro tempore responsabile. È applicata la riduzione del 20% prevista dall'art. 9, co. 2, terzo periodo d.lgs. 149/2015 per il caso in cui l' sia difeso in giudizio da propri funzionari. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta i ricorsi in opposizione riuniti e, per l'effetto, conferma integralmente le ordinanze-ingiunzione nn. 146/2022 e 147/2022 dell' ; Parte_4
Pag. 20 di 21 2. condanna e , in solido tra loro, alla Parte_2 Parte_1
rifusione delle spese di lite sostenute dall'
[...] in relazione all'opposizione Parte_4 all'ordinanza-ingiunzione n. 146/2022, che liquida in € 1.600,00, oltre
15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge;
3. condanna e , in solido tra loro, Parte_3 Parte_1
alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'
[...] in relazione all'opposizione Controparte_4 all'ordinanza-ingiunzione n. 147/2022, che liquida in € 3.200,00, oltre
15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 01/07/2025
Il giudice
Matteo OV Moresco
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