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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8216/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Caterina CANIATO Presidente rel. dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 09/12/2024, assunto in decisione in data 21/01/2025 e vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
(MB), via Monte Grappa n. 2; e tra
(C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
28/05/1975, residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Fabbri Stefano Ottorino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Milano, Via Fontana n. 17, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025, mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_
2) i figli e , entrambi maggiorenni e non ancora completamente autosufficienti Per_2 economicamente, continueranno ad abitare con la madre, OR alla quale viene Parte_1 assegnata l'abitazione coniugale completa di arredi, sita a Muggiò, via Monte Grappa n. 3;
3) le spese delle utenze relative all'abitazione coniugale saranno integralmente a carico della OR
il mutuo cointestato, sempre relativo alla stessa, continuerà ad essere corrisposto pro quota da Pt_1 ciascuno dei coniugi, che altresì sosterranno pro quota eventuali spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per l'immobile, mentre ogni spesa di manutenzione ordinaria sarà a esclusivo carico della Sig.ra Pt_1 Per_ 4) il Signor erserà alla OR quale contributo per il mantenimento di la somma Pt_2 Pt_1 mensile di €375,00 (trecentosettantacinque/00) e, quale contributo per il mantenimento di , la Per_2 somma mensile di €375,00 (trecentosettantacinque/00), importi che saranno versati anticipatamente, per dodici mensilità, entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di gennaio 2025 e saranno annualmente rivalutati in base agli indici Istat, costo vita, con prima rivalutazione a gennaio 2026;
5) i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, senza necessità del preventivo accordo, previa esibizione della documentazione da parte del genitore che le avrà anticipate, alle spese mediche per: a) visite specialistiche erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
6) i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, previo accordo ed esibizione della documentazione da parte del genitore che le avrà anticipate, alle spese per: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
Sono fatte salve le urgenze;
7) i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, previo accordo ed esibizione della documentazione da parte del genitore che le avrà anticipate, a ogni diversa e ulteriore spesa straordinaria da effettuarsi per i figli;
8) tenuto conto della maggiore età dei figli, questi ultimi incontreranno liberamente il padre;
9) i costi per la gestione ordinaria del cane OD intestato alla OR (a titolo esemplificativo Pt_1 le spese alimentari, veterinarie e di eventuali pensioni) saranno interamente a carico della OR
mentre quelle di natura straordinaria, previo accordo ed esibizione della documentazione da Pt_1 parte del coniuge che le avrà anticipate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
10) il Signor ha già lasciato, in accordo con la moglie, l'abitazione coniugale;
Pt_2
11) le spese del procedimento di separazione si intendono interamente compensate tra le parti.
Motivi della decisione
Premesso che:
-CUSA e hanno contratto matrimonio in data 26/09/2003 a Pt_1 Parte_2
Muggiò (MB); Per_
- Dall'unione sono nati e , oggi maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
Per_2
- L'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 21 gennaio 2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- Spese di lite compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 09/12/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Muggiò (MB) in data 26/09/2003 (Atto n. 20, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Muggiò), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Muggiò (MB), al suo passaggio in giudicato affinché sia annotata ai sensi di legge.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 gennaio 2025
Il Presidente est.
Caterina Caniato
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Caterina CANIATO Presidente rel. dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 09/12/2024, assunto in decisione in data 21/01/2025 e vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
(MB), via Monte Grappa n. 2; e tra
(C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
28/05/1975, residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Fabbri Stefano Ottorino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Milano, Via Fontana n. 17, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025, mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_
2) i figli e , entrambi maggiorenni e non ancora completamente autosufficienti Per_2 economicamente, continueranno ad abitare con la madre, OR alla quale viene Parte_1 assegnata l'abitazione coniugale completa di arredi, sita a Muggiò, via Monte Grappa n. 3;
3) le spese delle utenze relative all'abitazione coniugale saranno integralmente a carico della OR
il mutuo cointestato, sempre relativo alla stessa, continuerà ad essere corrisposto pro quota da Pt_1 ciascuno dei coniugi, che altresì sosterranno pro quota eventuali spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per l'immobile, mentre ogni spesa di manutenzione ordinaria sarà a esclusivo carico della Sig.ra Pt_1 Per_ 4) il Signor erserà alla OR quale contributo per il mantenimento di la somma Pt_2 Pt_1 mensile di €375,00 (trecentosettantacinque/00) e, quale contributo per il mantenimento di , la Per_2 somma mensile di €375,00 (trecentosettantacinque/00), importi che saranno versati anticipatamente, per dodici mensilità, entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di gennaio 2025 e saranno annualmente rivalutati in base agli indici Istat, costo vita, con prima rivalutazione a gennaio 2026;
5) i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, senza necessità del preventivo accordo, previa esibizione della documentazione da parte del genitore che le avrà anticipate, alle spese mediche per: a) visite specialistiche erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
6) i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, previo accordo ed esibizione della documentazione da parte del genitore che le avrà anticipate, alle spese per: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
Sono fatte salve le urgenze;
7) i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, previo accordo ed esibizione della documentazione da parte del genitore che le avrà anticipate, a ogni diversa e ulteriore spesa straordinaria da effettuarsi per i figli;
8) tenuto conto della maggiore età dei figli, questi ultimi incontreranno liberamente il padre;
9) i costi per la gestione ordinaria del cane OD intestato alla OR (a titolo esemplificativo Pt_1 le spese alimentari, veterinarie e di eventuali pensioni) saranno interamente a carico della OR
mentre quelle di natura straordinaria, previo accordo ed esibizione della documentazione da Pt_1 parte del coniuge che le avrà anticipate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
10) il Signor ha già lasciato, in accordo con la moglie, l'abitazione coniugale;
Pt_2
11) le spese del procedimento di separazione si intendono interamente compensate tra le parti.
Motivi della decisione
Premesso che:
-CUSA e hanno contratto matrimonio in data 26/09/2003 a Pt_1 Parte_2
Muggiò (MB); Per_
- Dall'unione sono nati e , oggi maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
Per_2
- L'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 21 gennaio 2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- Spese di lite compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 09/12/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Muggiò (MB) in data 26/09/2003 (Atto n. 20, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Muggiò), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Muggiò (MB), al suo passaggio in giudicato affinché sia annotata ai sensi di legge.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 gennaio 2025
Il Presidente est.
Caterina Caniato