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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/05/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3061/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3061/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASMAHI JAWAD Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ASMAHI JAWAD
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace CP_1
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, nata in [...] il [...], allega di avere Parte_1
convissuto con , nato a [...] il [...]; allega che la convivenza è cessata CP_1
a giugno 2020 e che dalla stessa è nato il figlio in data 29.4.2016. In base a quanto Persona_1 affermato in ricorso e all'udienza di comparizione del 19.9.2024, si apprende che la ricorrente vive col figlio e con la figlia , nata il [...] da precedente relazione, in Anzola Per_1 Persona_2
pagina 1 di 5 dell'Emilia, pagando un canone di euro 710 mensili;
ella lavora con contratto a tempo pieno e indeterminato e percepisce circa 1.900- 2.000 euro mensili netti per 12 mensilità; ha dichiarato di percepire per il 50% dell'assegno unico, per invece lo percepisco al 100%; il totale è di Per_2 Per_1
289 euro, quindi circa in 180-190 euro si ritiene di poter ragionevolmente quantificare l'assegno unico percepito per il figlio . Ella ha altresì dichiarato: Per_1
da quello che so io ha iniziato da poco a fare il corriere, prima lavorava per EL HI CP_1
Autospurghi e prima ancora in nero come tecnico caldaie. che io sappia abita con la nuova compagna e la figlia di EI (che non è figlia sua). CP_1
Io inizialmente mi ero accordata che lui tenesse a weekend alternati, da venerdì fino a Per_1
domenica sera con accompagnamento a scuola il lunedì mattina, e poi nella settimana precedente il mio weekend che lo tenesse anche martedì e giovedì con pernotto e nella settimana precedente il weekend del papà, anche il martedì con pernotto, due settimane a testa nel periodo estivo, a Natale una settimana per ciascuno alternate di anno in anno, a Pasqua lo tengo sempre io secondo quanto ha deciso lui, io avrei voluto le vacanze metà ciascuno, alternando di anno in anno Pasqua e Pasquetta. A parte quest'ultima cosa, il calendario è più o meno rispettato, salvo il fatto che mette sempre al CP_1
primo posto i suoi impegni personali e in tali casi senza preavviso dà da tenere il figlio a me, mettendomi talvolta in difficoltà col lavoro.
Inizialmente io avevo detto a che volevo solo il 50% delle spese straordinarie, ma invece non CP_1 mi sta dando nemmeno quello, mi ha lasciato solo l'assegno unico al 100%.
Va disposto l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, come chiesto dalla ricorrente, nonostante che la contumacia del convenuto possa in ipotesi, unitamente ad altre circostanze, essere sintomo di disinteresse per il figlio;
nel caso di specie, al contrario, è la ricorrente medesima che allega che il padre tenga con sé il figlio con una certa regolarità, mantenendolo quindi in via diretta, e che egli abbia acconsentito a che la stessa percepisca l'assegno unico al 100%; inoltre ella non ha allegato difficoltà ad accordarsi col padre per le decisioni da prendere nell'interesse del minore, pertanto l'affido condiviso si ritiene conforme all'interesse del medesimo.
Quanto alla collocazione prevalente del minore presso di lei e al calendario di visita dalla medesima proposto, la domanda, per quanto detto sopra, va accolta.
Quanto all'importo dalla medesima richiesto a titolo di contributo al mantenimento del minore, ci si riporta alla situazione economica di lei, come sopra descritta, si osserva che il figlio ha nove anni e che il calendario prevede un tempo di permanenza presso il padre piuttosto ampio;
si osserva inoltre che dalle dichiarazioni dei redditi del convenuto relative agli anni di imposta 2020, 2022 e 2023 emerge un imponibile annuo di euro 3.101 nell'a.i.2023, di 1.000 euro nell'a.i.2022, di 18.958 nell'a.i.2020;
pagina 2 di 5 l'Agenzia delle Entrate non pare avere trasmesso la dichiarazione die redditi relativa all'a.i 2021, pertanto deve dedursi che non sia stata presentata;
dall'estratto contributivo emerge CP_2 effettivamente che in quell'anno abbia percepito euro 405 di imponibile da lavoro ed euro CP_1
12.521 di Naspi;
nel corso del 2022, peraltro, emerge dal Mod. Unico PF che egli abbia aperto un'impresa individuale avente codice oggetto corrispondente a “Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)”. Tale elemento, unito alla allegazione della ricorrente che egli abbia acquisito esperienza come installatore di caldaie, lavorando senza dichiarare i proventi, induce a ritenere che i suoi redditi siano superiori a quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi più recenti (quella dell'a.i. 2020 corrisponde a un netto mensile di euro 1.324 e risale quando egli era dipendente della ). Si ritiene congruo, pertanto, porre a suo carico, dalla Controparte_3 data della domanda l'obbligo di versare alla attrice a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di euro 350 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Non possono essere accolte le seguenti domande formulate dalla attrice: 5) Il Sig. dovrà CP_1
prestare il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto del minore oltre che della ricorrente attesa la necessità anche della sua firma;
6) Il Sig. dovrà versare alla Sig.ra CP_1 Parte_1 una somma forfettaria pari ad €.7.000,00 ovvero quella ritenuta congrua dal Giudice atteso che non ha mai versato nulla;
la prima perchè, avendo ella chiesto l'affido condiviso, deve ritenersi che il padre sia collaborativo e solerte anche con riguardo alla necessità di prestare il necessario consenso al rilascio del passaporto per il minore e per la attrice;
la seconda perché, trattandosi di ordinaria domanda di pagamento somma, va proposta con separato giudizio, da trattarsi con rito ordinario.
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella di trattazione e decisoria, dal momento che l'istruttoria è consistita nella sola acquisizione di documenti e, quanto a quella decisoria, la difesa attorea ha depositato solo delle sintetiche note conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - dispone l'affido condiviso del figlio minore nato in data [...], a [...] i Persona_1
genitori; le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno assunte di comune accordo, tenuto pagina 3 di 5 conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha il figlio presso di sé;
2 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
3 – dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
4 - dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio: a weekend alternati, da venerdì fino al lunedì mattina;
nelle giornate di martedì e giovedì con pernottamento, nella settimana che precede il weekend in cui sta con la madre;
nella giornata del martedì con pernottamento, nella settimana che precede il weekend in cui sta col padre;
durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive;
durante le vacanze natalizie, per una settimana consecutiva ciascuno, di anno in anno alternativamente comprensiva del Natale o del Capodanno;
durante le vacanze pasquali, per metà ciascuno, alternando di anno in anno fra i genitori Pasqua e il Lunedì dell'EL;
7 – dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 350 alla madre su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
pagina 4 di 5 • Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Si dà atto che per accordo fra le parti l'assegno unico spetta al 100% alla madre.
8 – respinge le altre domande formulate dalla attrice;
9 - condanna altresì il convenuto a rimborsare alla attrice le spese di lite, che si liquidano in € 50 per spese, € 5.261 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 22.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3061/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASMAHI JAWAD Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ASMAHI JAWAD
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace CP_1
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, nata in [...] il [...], allega di avere Parte_1
convissuto con , nato a [...] il [...]; allega che la convivenza è cessata CP_1
a giugno 2020 e che dalla stessa è nato il figlio in data 29.4.2016. In base a quanto Persona_1 affermato in ricorso e all'udienza di comparizione del 19.9.2024, si apprende che la ricorrente vive col figlio e con la figlia , nata il [...] da precedente relazione, in Anzola Per_1 Persona_2
pagina 1 di 5 dell'Emilia, pagando un canone di euro 710 mensili;
ella lavora con contratto a tempo pieno e indeterminato e percepisce circa 1.900- 2.000 euro mensili netti per 12 mensilità; ha dichiarato di percepire per il 50% dell'assegno unico, per invece lo percepisco al 100%; il totale è di Per_2 Per_1
289 euro, quindi circa in 180-190 euro si ritiene di poter ragionevolmente quantificare l'assegno unico percepito per il figlio . Ella ha altresì dichiarato: Per_1
da quello che so io ha iniziato da poco a fare il corriere, prima lavorava per EL HI CP_1
Autospurghi e prima ancora in nero come tecnico caldaie. che io sappia abita con la nuova compagna e la figlia di EI (che non è figlia sua). CP_1
Io inizialmente mi ero accordata che lui tenesse a weekend alternati, da venerdì fino a Per_1
domenica sera con accompagnamento a scuola il lunedì mattina, e poi nella settimana precedente il mio weekend che lo tenesse anche martedì e giovedì con pernotto e nella settimana precedente il weekend del papà, anche il martedì con pernotto, due settimane a testa nel periodo estivo, a Natale una settimana per ciascuno alternate di anno in anno, a Pasqua lo tengo sempre io secondo quanto ha deciso lui, io avrei voluto le vacanze metà ciascuno, alternando di anno in anno Pasqua e Pasquetta. A parte quest'ultima cosa, il calendario è più o meno rispettato, salvo il fatto che mette sempre al CP_1
primo posto i suoi impegni personali e in tali casi senza preavviso dà da tenere il figlio a me, mettendomi talvolta in difficoltà col lavoro.
Inizialmente io avevo detto a che volevo solo il 50% delle spese straordinarie, ma invece non CP_1 mi sta dando nemmeno quello, mi ha lasciato solo l'assegno unico al 100%.
Va disposto l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, come chiesto dalla ricorrente, nonostante che la contumacia del convenuto possa in ipotesi, unitamente ad altre circostanze, essere sintomo di disinteresse per il figlio;
nel caso di specie, al contrario, è la ricorrente medesima che allega che il padre tenga con sé il figlio con una certa regolarità, mantenendolo quindi in via diretta, e che egli abbia acconsentito a che la stessa percepisca l'assegno unico al 100%; inoltre ella non ha allegato difficoltà ad accordarsi col padre per le decisioni da prendere nell'interesse del minore, pertanto l'affido condiviso si ritiene conforme all'interesse del medesimo.
Quanto alla collocazione prevalente del minore presso di lei e al calendario di visita dalla medesima proposto, la domanda, per quanto detto sopra, va accolta.
Quanto all'importo dalla medesima richiesto a titolo di contributo al mantenimento del minore, ci si riporta alla situazione economica di lei, come sopra descritta, si osserva che il figlio ha nove anni e che il calendario prevede un tempo di permanenza presso il padre piuttosto ampio;
si osserva inoltre che dalle dichiarazioni dei redditi del convenuto relative agli anni di imposta 2020, 2022 e 2023 emerge un imponibile annuo di euro 3.101 nell'a.i.2023, di 1.000 euro nell'a.i.2022, di 18.958 nell'a.i.2020;
pagina 2 di 5 l'Agenzia delle Entrate non pare avere trasmesso la dichiarazione die redditi relativa all'a.i 2021, pertanto deve dedursi che non sia stata presentata;
dall'estratto contributivo emerge CP_2 effettivamente che in quell'anno abbia percepito euro 405 di imponibile da lavoro ed euro CP_1
12.521 di Naspi;
nel corso del 2022, peraltro, emerge dal Mod. Unico PF che egli abbia aperto un'impresa individuale avente codice oggetto corrispondente a “Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)”. Tale elemento, unito alla allegazione della ricorrente che egli abbia acquisito esperienza come installatore di caldaie, lavorando senza dichiarare i proventi, induce a ritenere che i suoi redditi siano superiori a quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi più recenti (quella dell'a.i. 2020 corrisponde a un netto mensile di euro 1.324 e risale quando egli era dipendente della ). Si ritiene congruo, pertanto, porre a suo carico, dalla Controparte_3 data della domanda l'obbligo di versare alla attrice a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di euro 350 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Non possono essere accolte le seguenti domande formulate dalla attrice: 5) Il Sig. dovrà CP_1
prestare il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto del minore oltre che della ricorrente attesa la necessità anche della sua firma;
6) Il Sig. dovrà versare alla Sig.ra CP_1 Parte_1 una somma forfettaria pari ad €.7.000,00 ovvero quella ritenuta congrua dal Giudice atteso che non ha mai versato nulla;
la prima perchè, avendo ella chiesto l'affido condiviso, deve ritenersi che il padre sia collaborativo e solerte anche con riguardo alla necessità di prestare il necessario consenso al rilascio del passaporto per il minore e per la attrice;
la seconda perché, trattandosi di ordinaria domanda di pagamento somma, va proposta con separato giudizio, da trattarsi con rito ordinario.
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella di trattazione e decisoria, dal momento che l'istruttoria è consistita nella sola acquisizione di documenti e, quanto a quella decisoria, la difesa attorea ha depositato solo delle sintetiche note conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - dispone l'affido condiviso del figlio minore nato in data [...], a [...] i Persona_1
genitori; le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno assunte di comune accordo, tenuto pagina 3 di 5 conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha il figlio presso di sé;
2 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
3 – dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
4 - dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio: a weekend alternati, da venerdì fino al lunedì mattina;
nelle giornate di martedì e giovedì con pernottamento, nella settimana che precede il weekend in cui sta con la madre;
nella giornata del martedì con pernottamento, nella settimana che precede il weekend in cui sta col padre;
durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive;
durante le vacanze natalizie, per una settimana consecutiva ciascuno, di anno in anno alternativamente comprensiva del Natale o del Capodanno;
durante le vacanze pasquali, per metà ciascuno, alternando di anno in anno fra i genitori Pasqua e il Lunedì dell'EL;
7 – dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 350 alla madre su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
pagina 4 di 5 • Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Si dà atto che per accordo fra le parti l'assegno unico spetta al 100% alla madre.
8 – respinge le altre domande formulate dalla attrice;
9 - condanna altresì il convenuto a rimborsare alla attrice le spese di lite, che si liquidano in € 50 per spese, € 5.261 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 22.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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