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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/05/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2794/2022 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Ghiotto in virtù di mandato in allegato all'atto di citazione con elezione di domicilio presso il suo studio
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alfredo Bianchini, Francesca Busetto e Giovanni Coli in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, con elezione di domicilio presso il loro studio
CONVENUTA avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
NEL MERITO
In via principale:
1 1) accertarsi e dichiararsi l'operatività della polizza assicurativa a copertura dei danni subìti da come descritti in narrativa;
Parte_2
2) accertarsi e dichiararsi tenuta all'integrale risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali subiti dall'attrice, in conseguenza degli eventi avvenuti in data 27.7.2021 e
28.7.2021;
3) condannarsi al risarcimento in favore di per le Controparte_1 Parte_3
ragioni di cui in premessa, dei danni patrimoniali subiti in conseguenza degli eventi avvenuti in data 27.7.2021 e 28.7.2021, che si quantificano in complessivi euro 40.020,00, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso forfetario spese del 15%.
Per la convenuta:
Nel merito: rigettarsi le domande attoree, siccome inammissibili ed infondate per le ragioni esposte in narrativa.
Vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato promosso dalla la quale ha Parte_4
lamentato l'inadempimento di agli obblighi relativi all'accertamento dei Controparte_1
danni e alla liquidazione dell'indennizzo sanciti dagli artt. da 18 a 21 delle Condizioni generali relative alla polizza n. 000200533800023871, stipulata per l'anno 2021, chiedendone la condanna al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali, quantificati nella somma di €
40.200,00, corrispondente al valore (abbattuto della franchigia prevista dal contratto) dell'80
2 % delle quattro partite di meloni assicurate e andate perdute per effetto di grandine ed eccesso di pioggia verificatisi nelle date 27.07.2021 e 28.07.2021 a Pressana (VR).
In particolare, secondo l'attrice l'inadempimento della sarebbe consistito: CP_2
a) nell'omessa rilevazione del danno da eccesso di pioggia nella prima fase di verifica;
b) nel ritardo nella comunicazione all'assicurata dell'esito negativo della perizia effettuata in data 02.08.2021, tale da impedire all'attrice di avanzare tempestiva richiesta di perizia di appello, vanificandone di fatto lo svolgimento;
c) nel mancato rispetto della disciplina relativa alla fase di appello, dove “preso atto del parere dissenziente del perito di in relazione alla presenza/assenza di campioni Parte_1
rappresentativi, - di fronte ad un caso “di mancato accordo” (cfr. art. 19 CdA) - CP_1
avrebbe dovuto procedere con la nomina di un terzo perito e con la compilazione di un nuovo bollettino di campagna”.
Si è costituita in giudizio la Compagnia convenuta, opponendosi alle domande, negando ogni inadempimento e contestando l'efficacia della perizia prodotta dalla controparte, in quanto predisposta unilateralmente dal tecnico dell'assicurata, nel difetto delle condizioni che consentivano a questa di provvedere ad un'autonoma stima del danno e, in ogni caso, intempestivamente comunicata, dopo in violazione di quanto prescritto dall'art. 18 CGA.
Le domande sono infondate e devono, pertanto, essere respinte.
E' documentalmente provato che in data 27.07.2021 in località Pressana l'accumulo massimo di pioggia in un'ora è stato pari a 31 mm (doc. 10 convenuta) e che, pertanto, vi è stato un evento atmosferico rientrante nella definizione fornita dall'art.
1.2 Condizioni di assicurazione, che considera eccesso di pioggia “(…) anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come nubifragio con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora”.
Dalle allegazioni delle parti e dagli altri documenti riversati nel fascicolo di causa si evincono poi i seguenti elementi:
3 a) a fronte della tempestiva denuncia del sinistro da parte dell'attrice, in data 30.07.2021, alle ore 8.30, eseguiva un primo sopralluogo ai fini della redazione della perizia di Controparte_1
prima fase prevista dall'art. 17.2 delle Condizioni di assicurazione, per il tramite del perito
, il quale, nel Bollettino di constatazione che veniva sottoscritto dal legale Persona_1
rappresentante della società attorea per accettazione (doc. 4 attoreo), attestava “non si rilevano danni diretti da grandine” e, inoltre, che “dai rilievi effettuati alla data odierna risultano essere stati raccolti 3-4 frutti pianta”, mentre, con riguardo all'eccesso di pioggia, evento del pari indicato nella denuncia, si limitava ad apporre la sigla (eccesso di pioggia, per l'appunto) e ciò, secondo la prospettazione della convenuta - confermata poi in sede testimoniale dal perito (“il servizio di radar meteo non aveva evidenziato nei report giornalieri ai periti il superamento del parametro “eccesso di pioggia”, è per questo, non avendo
l'evidenza del superamento dei parametri, che il 30.07.2021 mi sono limitato a fare una fotografia della situazione in campo”) - in quanto non aveva ancora ricevuto i dati metereologici (doc. 4 attoreo);
b) lo stesso giorno, alle ore 12.45, il perito riceveva i dati meteorologici Persona_1
richiesti il giorno precedente al servizio radarmeteo, necessari per verificare l'integrazione degli eventi denunciati (doc. 8 e 9 convenuta) e, a seguito di ciò, in data 02.08.2021, nel rispetto del termine di 5 giorni previsto dalle Condizioni di assicurazione, procedeva ad ulteriore sopralluogo ai fini della redazione perizia definitiva, che dava esito negativo in ragione dell'asserita “insufficienza/assenza/irregolarità dei campioni”; come rimasto incontestato, il Bollettino di campagna, con l'esito suindicato, veniva sottoposto al legale rappresentante della società attrice nell'immediato, il quale rifiutava di sottoscriverlo per accettazione (cfr. pag. 15 della comparsa di costituzione) e, infatti, si determinava a far eseguire, già il giorno successivo, una propria perizia, della quale si dirà oltre (doc. 5 attoreo);
4 d) ricevuta in data 16.08.2021 la formale comunicazione dell'esito negativo della perizia definitiva, la società , con raccomandata pervenuta a il 23.08.2021, Parte_1 CP_1
dichiarava di non accettare la perizia e chiedeva l'espletamento di perizia d'appello (doc. 4 convenuta);
e) il 27.08.2021 i rispettivi periti incaricati dalle parti si incontravano sui luoghi e concordavano sull'impossibilità di procedere ad una revisione della prima perizia e sulla decisione di non nominare un terzo perito (doc. 5, cfr. art. 19 delle Condizioni di assicurazione
“(…) i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito”), sia pure sulla base di motivazioni diverse, ribadendo il perito dell'appellata l'insussistenza dei campioni regolamentari e dichiarando invece il perito di parte appellante “che sono presenti nel campo campioni rappresentativi del prodotto danneggiato, peraltro soggetto per natura a rapido deterioramento;
che sono state condotte dall'assicurato tutte le azioni di cui all'art. 15, punto c), “eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture”, i quali hanno evitato il collasso della coltura. Considerato però che il prodotto in campo è ormai alterato, avariato e marcio, non può procedere alla revisione della perizia”;
f) solo in data 25.08.2021 l'assicurata trasmetteva a mezzo posta alla Compagnia la perizia fatta eseguire dall'esperto il 03.08.2021, ricevuta dalla seconda dopo la Persona_2
redazione del verbale d'incontro nella procedura d'appello, il 30.08.2021, perizia che attestava il danno rilevato all'80 % dell'intera produzione (doc. 6 attoreo).
Posti tali elementi, occorre evidenziare che gli artt. 17-21 delle Condizioni generali di assicurazione prevedono che l'accertamento dei danni e la liquidazione dell'indennizzo avvengano secondo un meccanismo riconducibile alla figura della c.d. perizia contrattuale. Il procedimento prevede che l'assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di 3 giorni dal verificarsi dello stesso, che la Compagnia deve far eseguire da un suo tecnico di fiducia una
5 perizia o più perizie di prima fase al fine di verificare lo stato delle colture, valutare i danni relativi alle produzioni e per escludere eventuali danni dovuti ad eventi non compresi dalla polizza. I risultati tratti, qualora necessario, sono riportati nel bollettino di constatazione, che l'assicurato può sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento. Per quanto attiene alla quantificazione complessiva dei danni alla produzione assicurata, è previsto che la stessa sia effettuata solamente in fase di perizia definitiva e, se l'assicurato non ne accetta l'esito, deve richiedere l'esecuzione di una perizia di appello di cui sono incaricati un tecnico per ciascuna delle parti e, nel caso di mancato accordo, un terzo nominato da entrambi.
Quanto alla controversa presenza dei campioni discussa, rilevano le seguenti disposizioni:
- l'art. 18 delle Condizioni di Assicurazione, il quale dispone che “Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare l'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di
Assicurazione e a mezzo raccomandata, telegramma o fax (…). L'Assicurato Controparte_1
deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.
Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e dovranno essere – a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo – pari almeno al tre percento della partita assicurata (…)”;
- l'art. 20, il quale prevede che “l'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata;
nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 18 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta o dalle Condizioni
6 Speciali. Qualora l' abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al Parte_5
precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 17”.
Orbene, dalle risultanze istruttorie emerge che, al momento dei sopralluoghi eseguiti dai diversi periti incaricati, sia per la perizia di prima fase e la perizia definitiva, sia per la perizia d'appello, non erano presenti i campioni regolamentari per poter procedere alla valutazione ed eventuale quantificazione dei danni.
Invero, l'art. 25 Condizioni di assicurazione stabiliva che per le colture di meloni “il campione dovrà essere costituito dalle due intere file di piante che insistono al centro della partita assicurata” e che l'assicurato abbia contravvenuto a tale prescrizione lo si evince sia dal
Bollettino di prima fase del 30.07.2021 sottoscritto anche dall'assicurato, ove si legge
“risultano essere stati raccolti 3-4 frutti pianta”, sia dal Bollettino di campagna del 02.08.2021, il cui contenuto è già stato innanzi descritto, sia dalle concordi deposizioni dei testi Tes_1
e .
[...] Testimone_2
In particolare, il teste ha riferito di aver riscontrato che “(…) erano stati raccolti in Tes_1
tutto l'appezzamento 3 o 4 frutti per ogni pianta, come specificato nel Bollettino di prima fase del 30.7.2021 (…); ho potuto rilevare che per ogni pianta presente nell'appezzamento (…) erano stati raccolti indicativamente 3 o 4 meloni in quanto c'erano i piccioli recisi” e ancora che “per ognuna delle due strisce centrali di ciascuna partita, comunque, risultavano raccolti mediamente 3 o 4 meloni ed erano invece ancora presenti circa 3 o 4 meloni”.
Il teste perito incaricato dalla Compagnia in fase di appello, ha affermato “ho Tes_2
percorso in lunghezza e larghezza tutto l'appezzamento, (…) non c'era una striscia continua di prodotto passante, mancavano i campioni regolamentari;
la coltura era ancora in atto, con il prodotto residuo, quella parte di prodotto presente, che era in stato di sovramaturazione, se non di marciscenza;
(…) durante la mia visita (…) ho verificato che il prodotto prelevato era anche maggiore rispetto a quanto scritto in questo documento (n.d.r. il Bollettino di prima
7 fase), e questo è quello che ho potuto vedere su tutto il campo, ma io ho cercato di percorrere le file centrali e ho visto che anche lì il prodotto prelevato era maggiore;
visitando l'intero appezzamento ho visto che la situazione era abbastanza uniforme, non c'era una differenza delle file centrali, anche perchè l'appezzamento era suddiviso in più partite e ogni partita andava verificata per le due file centrali;
nelle file centrali c'erano delle piante che non avevano meloni, c'era il pedicello ma non il frutto, e poi c'erano un paio di meloni, un melone, tre meloni ancora lì; “l'assenza” di cui al capitolo che ha letto non c'era, ciò che c'era era la non regolamentarietà dei campioni, in modo tecnico si dice “assenza di campioni regolamentari”, le due strisce non erano rappresentative, e questo al momento del mio accertamento;
(…) la striscia non era continua, erano presenti alcuni meloni, ma il campione non era regolamentare perché non era continuo, non c'era la successione del prodotto come doveva essere in base al contratto, una pianta produce mediamente 7 o 8 meloni, alcuni erano stati raccolti, c'erano i piccioli, altri invece erano marciti ed erano ancora a terra (…)”.
A tali ultime dichiarazioni deve riconoscersi attendibilità dirimente rispetto a quelle del tutto approssimative di ("c'erano queste due file in mezzo che avevano parecchi Testimone_3
meloni, più di quattro o cinque") ed a quelle del consulente aziendale Persona_2
(secondo il quale le due file centrali di ogni partita erano "state lasciate intonse"), non solo perché coincidenti con quanto già attestato dallo stesso teste nell'immediatezza del sopralluogo, nel contraddittorio con il perito indicato dall'attore, nel verbale di primo incontro, ma anche perché connotate da chiarezza e precisione estreme.
Le stesse dimostrano che, al momento dell'incontro tenutosi in fase d'appello, nella zona centrale del fondo v'erano i segni della raccolta di meloni ("alcuni erano stati raccolti, c'erano i piccioli, altri invece erano marciti"), confermando l'insussistenza dei campioni regolamentari già riportata dal teste , smentendo, al contempo, la tesi sostenuta dall'attrice che il Tes_1
8 ritardo nella comunicazione della perizia definitiva abbia interferito con la possibilità di verificare il rispetto della condizione contrattuale relativa ai campioni regolamentari.
A fronte di quanto sopra deve escludersi che vi sia prova di un inadempimento di CP_1
risultando al contrario che questa ha proceduto all'attività di valutazione rimessale dal contratto entro cinque giorni dalla data della denuncia, il 30.07.2021 e il 2.08.2021; che già il
30.07.2021 erano stati raccolti 3-4 frutti per pianta sull'intero appezzamento e che pure in data 27.08.2021, all'incontro svoltosi tra i rispettivi periti, era stata verificata l'assenza di campioni rispondenti ai requisiti richiesti dalle Condizioni di assicurazione, nonostante incombesse sull'assicurata uno specifico obbligo di conservazione delle strisce continue di prodotto, nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, persino qualora si fosse resa necessaria un'attività di raccolta degli stessi, in presenza di contestazioni e della pregressa richiesta di perizia d'appello; che, infine, la mancata nomina del terzo perito, lungi da poter comportare una violazione delle regole della procedura, era stata concordemente decisa dai periti investiti da ciascuna parte, anche dal perito della stessa attrice, dopo che entrambi avevano dichiarato di non poter dar luogo alla revisione della perizia appellata.
Pertanto, alcun inadempimento risulta imputabile alla parte convenuta che, proprio in ragione dell'assenza dei campioni rappresentativi indicati nel contratto, non ha potuto riscontrare il lamentato danno da eccesso di pioggia, né ha potuto procedere, malgrado la richiesta dell'assicurata, alla perizia d'appello, essendole ciò precluso dall'art. 20, punto 2, delle ridette
Condizioni ("Qualora l abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al Parte_5
precedente comma - n.d.r. lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 18 - la perizia d'appello non può avere luogo").
A diverso apprezzamento non conduce l'obiezione che avrebbe dovuto rilevare sin CP_1
dal Bollettino di prima fase la mancanza dei campioni per la valutazione del danno da eccesso di pioggia, dal momento che quel Bollettino, in mancanza dei dati metereologici, si è occupato
9 unicamente del danno da grandine e, lungi dal porsi in termini incompatibili con le conclusioni della perizia definitiva, stesa due giorni dopo, ha comunque attestato che nell'appezzamento erano stati raccolti 3 o 4 frutti per ciascuna pianta.
A quanto sopra si aggiunge che la società attrice, seppur svolgendo una domanda risarcitoria, non ha fornito alcuna prova dei danni subiti.
Invero, nessuna valenza può essere riconosciuta alla perizia fatta eseguire il 03.08.2021 dal consulente , che assertivamente riporta un danno all'80 % delle colture, in Persona_2
quanto l'efficacia di quella perizia, svolta al di fuori del contraddittorio delle parti e fatta pervenire alla Compagnia solo in un momento successivo all'espletamento dell'incontro in cui i periti investiti dell'appello hanno concordato che non vi fosse luogo a revisione della perizia appellata, è subordinata a sensi dell'art. 18, punto 4, delle Condizioni di assicurazione alla violazione dell'obbligo di rilevazione dei danni entro 5 giorni dalla comunicazione dell'evento, violazione che in specie, per quanto innanzi osservato, non si è verificata.
Le domande, pertanto, non possono essere accolte.
In considerazione della difficoltà della ricostruzione in fatto della vicenda oggetto di causa, ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. respinge le domande dell'attrice;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Verona, 26 maggio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2794/2022 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Ghiotto in virtù di mandato in allegato all'atto di citazione con elezione di domicilio presso il suo studio
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alfredo Bianchini, Francesca Busetto e Giovanni Coli in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, con elezione di domicilio presso il loro studio
CONVENUTA avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
NEL MERITO
In via principale:
1 1) accertarsi e dichiararsi l'operatività della polizza assicurativa a copertura dei danni subìti da come descritti in narrativa;
Parte_2
2) accertarsi e dichiararsi tenuta all'integrale risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali subiti dall'attrice, in conseguenza degli eventi avvenuti in data 27.7.2021 e
28.7.2021;
3) condannarsi al risarcimento in favore di per le Controparte_1 Parte_3
ragioni di cui in premessa, dei danni patrimoniali subiti in conseguenza degli eventi avvenuti in data 27.7.2021 e 28.7.2021, che si quantificano in complessivi euro 40.020,00, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso forfetario spese del 15%.
Per la convenuta:
Nel merito: rigettarsi le domande attoree, siccome inammissibili ed infondate per le ragioni esposte in narrativa.
Vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato promosso dalla la quale ha Parte_4
lamentato l'inadempimento di agli obblighi relativi all'accertamento dei Controparte_1
danni e alla liquidazione dell'indennizzo sanciti dagli artt. da 18 a 21 delle Condizioni generali relative alla polizza n. 000200533800023871, stipulata per l'anno 2021, chiedendone la condanna al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali, quantificati nella somma di €
40.200,00, corrispondente al valore (abbattuto della franchigia prevista dal contratto) dell'80
2 % delle quattro partite di meloni assicurate e andate perdute per effetto di grandine ed eccesso di pioggia verificatisi nelle date 27.07.2021 e 28.07.2021 a Pressana (VR).
In particolare, secondo l'attrice l'inadempimento della sarebbe consistito: CP_2
a) nell'omessa rilevazione del danno da eccesso di pioggia nella prima fase di verifica;
b) nel ritardo nella comunicazione all'assicurata dell'esito negativo della perizia effettuata in data 02.08.2021, tale da impedire all'attrice di avanzare tempestiva richiesta di perizia di appello, vanificandone di fatto lo svolgimento;
c) nel mancato rispetto della disciplina relativa alla fase di appello, dove “preso atto del parere dissenziente del perito di in relazione alla presenza/assenza di campioni Parte_1
rappresentativi, - di fronte ad un caso “di mancato accordo” (cfr. art. 19 CdA) - CP_1
avrebbe dovuto procedere con la nomina di un terzo perito e con la compilazione di un nuovo bollettino di campagna”.
Si è costituita in giudizio la Compagnia convenuta, opponendosi alle domande, negando ogni inadempimento e contestando l'efficacia della perizia prodotta dalla controparte, in quanto predisposta unilateralmente dal tecnico dell'assicurata, nel difetto delle condizioni che consentivano a questa di provvedere ad un'autonoma stima del danno e, in ogni caso, intempestivamente comunicata, dopo in violazione di quanto prescritto dall'art. 18 CGA.
Le domande sono infondate e devono, pertanto, essere respinte.
E' documentalmente provato che in data 27.07.2021 in località Pressana l'accumulo massimo di pioggia in un'ora è stato pari a 31 mm (doc. 10 convenuta) e che, pertanto, vi è stato un evento atmosferico rientrante nella definizione fornita dall'art.
1.2 Condizioni di assicurazione, che considera eccesso di pioggia “(…) anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come nubifragio con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora”.
Dalle allegazioni delle parti e dagli altri documenti riversati nel fascicolo di causa si evincono poi i seguenti elementi:
3 a) a fronte della tempestiva denuncia del sinistro da parte dell'attrice, in data 30.07.2021, alle ore 8.30, eseguiva un primo sopralluogo ai fini della redazione della perizia di Controparte_1
prima fase prevista dall'art. 17.2 delle Condizioni di assicurazione, per il tramite del perito
, il quale, nel Bollettino di constatazione che veniva sottoscritto dal legale Persona_1
rappresentante della società attorea per accettazione (doc. 4 attoreo), attestava “non si rilevano danni diretti da grandine” e, inoltre, che “dai rilievi effettuati alla data odierna risultano essere stati raccolti 3-4 frutti pianta”, mentre, con riguardo all'eccesso di pioggia, evento del pari indicato nella denuncia, si limitava ad apporre la sigla (eccesso di pioggia, per l'appunto) e ciò, secondo la prospettazione della convenuta - confermata poi in sede testimoniale dal perito (“il servizio di radar meteo non aveva evidenziato nei report giornalieri ai periti il superamento del parametro “eccesso di pioggia”, è per questo, non avendo
l'evidenza del superamento dei parametri, che il 30.07.2021 mi sono limitato a fare una fotografia della situazione in campo”) - in quanto non aveva ancora ricevuto i dati metereologici (doc. 4 attoreo);
b) lo stesso giorno, alle ore 12.45, il perito riceveva i dati meteorologici Persona_1
richiesti il giorno precedente al servizio radarmeteo, necessari per verificare l'integrazione degli eventi denunciati (doc. 8 e 9 convenuta) e, a seguito di ciò, in data 02.08.2021, nel rispetto del termine di 5 giorni previsto dalle Condizioni di assicurazione, procedeva ad ulteriore sopralluogo ai fini della redazione perizia definitiva, che dava esito negativo in ragione dell'asserita “insufficienza/assenza/irregolarità dei campioni”; come rimasto incontestato, il Bollettino di campagna, con l'esito suindicato, veniva sottoposto al legale rappresentante della società attrice nell'immediato, il quale rifiutava di sottoscriverlo per accettazione (cfr. pag. 15 della comparsa di costituzione) e, infatti, si determinava a far eseguire, già il giorno successivo, una propria perizia, della quale si dirà oltre (doc. 5 attoreo);
4 d) ricevuta in data 16.08.2021 la formale comunicazione dell'esito negativo della perizia definitiva, la società , con raccomandata pervenuta a il 23.08.2021, Parte_1 CP_1
dichiarava di non accettare la perizia e chiedeva l'espletamento di perizia d'appello (doc. 4 convenuta);
e) il 27.08.2021 i rispettivi periti incaricati dalle parti si incontravano sui luoghi e concordavano sull'impossibilità di procedere ad una revisione della prima perizia e sulla decisione di non nominare un terzo perito (doc. 5, cfr. art. 19 delle Condizioni di assicurazione
“(…) i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito”), sia pure sulla base di motivazioni diverse, ribadendo il perito dell'appellata l'insussistenza dei campioni regolamentari e dichiarando invece il perito di parte appellante “che sono presenti nel campo campioni rappresentativi del prodotto danneggiato, peraltro soggetto per natura a rapido deterioramento;
che sono state condotte dall'assicurato tutte le azioni di cui all'art. 15, punto c), “eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture”, i quali hanno evitato il collasso della coltura. Considerato però che il prodotto in campo è ormai alterato, avariato e marcio, non può procedere alla revisione della perizia”;
f) solo in data 25.08.2021 l'assicurata trasmetteva a mezzo posta alla Compagnia la perizia fatta eseguire dall'esperto il 03.08.2021, ricevuta dalla seconda dopo la Persona_2
redazione del verbale d'incontro nella procedura d'appello, il 30.08.2021, perizia che attestava il danno rilevato all'80 % dell'intera produzione (doc. 6 attoreo).
Posti tali elementi, occorre evidenziare che gli artt. 17-21 delle Condizioni generali di assicurazione prevedono che l'accertamento dei danni e la liquidazione dell'indennizzo avvengano secondo un meccanismo riconducibile alla figura della c.d. perizia contrattuale. Il procedimento prevede che l'assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di 3 giorni dal verificarsi dello stesso, che la Compagnia deve far eseguire da un suo tecnico di fiducia una
5 perizia o più perizie di prima fase al fine di verificare lo stato delle colture, valutare i danni relativi alle produzioni e per escludere eventuali danni dovuti ad eventi non compresi dalla polizza. I risultati tratti, qualora necessario, sono riportati nel bollettino di constatazione, che l'assicurato può sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento. Per quanto attiene alla quantificazione complessiva dei danni alla produzione assicurata, è previsto che la stessa sia effettuata solamente in fase di perizia definitiva e, se l'assicurato non ne accetta l'esito, deve richiedere l'esecuzione di una perizia di appello di cui sono incaricati un tecnico per ciascuna delle parti e, nel caso di mancato accordo, un terzo nominato da entrambi.
Quanto alla controversa presenza dei campioni discussa, rilevano le seguenti disposizioni:
- l'art. 18 delle Condizioni di Assicurazione, il quale dispone che “Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare l'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di
Assicurazione e a mezzo raccomandata, telegramma o fax (…). L'Assicurato Controparte_1
deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.
Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e dovranno essere – a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo – pari almeno al tre percento della partita assicurata (…)”;
- l'art. 20, il quale prevede che “l'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata;
nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 18 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta o dalle Condizioni
6 Speciali. Qualora l' abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al Parte_5
precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 17”.
Orbene, dalle risultanze istruttorie emerge che, al momento dei sopralluoghi eseguiti dai diversi periti incaricati, sia per la perizia di prima fase e la perizia definitiva, sia per la perizia d'appello, non erano presenti i campioni regolamentari per poter procedere alla valutazione ed eventuale quantificazione dei danni.
Invero, l'art. 25 Condizioni di assicurazione stabiliva che per le colture di meloni “il campione dovrà essere costituito dalle due intere file di piante che insistono al centro della partita assicurata” e che l'assicurato abbia contravvenuto a tale prescrizione lo si evince sia dal
Bollettino di prima fase del 30.07.2021 sottoscritto anche dall'assicurato, ove si legge
“risultano essere stati raccolti 3-4 frutti pianta”, sia dal Bollettino di campagna del 02.08.2021, il cui contenuto è già stato innanzi descritto, sia dalle concordi deposizioni dei testi Tes_1
e .
[...] Testimone_2
In particolare, il teste ha riferito di aver riscontrato che “(…) erano stati raccolti in Tes_1
tutto l'appezzamento 3 o 4 frutti per ogni pianta, come specificato nel Bollettino di prima fase del 30.7.2021 (…); ho potuto rilevare che per ogni pianta presente nell'appezzamento (…) erano stati raccolti indicativamente 3 o 4 meloni in quanto c'erano i piccioli recisi” e ancora che “per ognuna delle due strisce centrali di ciascuna partita, comunque, risultavano raccolti mediamente 3 o 4 meloni ed erano invece ancora presenti circa 3 o 4 meloni”.
Il teste perito incaricato dalla Compagnia in fase di appello, ha affermato “ho Tes_2
percorso in lunghezza e larghezza tutto l'appezzamento, (…) non c'era una striscia continua di prodotto passante, mancavano i campioni regolamentari;
la coltura era ancora in atto, con il prodotto residuo, quella parte di prodotto presente, che era in stato di sovramaturazione, se non di marciscenza;
(…) durante la mia visita (…) ho verificato che il prodotto prelevato era anche maggiore rispetto a quanto scritto in questo documento (n.d.r. il Bollettino di prima
7 fase), e questo è quello che ho potuto vedere su tutto il campo, ma io ho cercato di percorrere le file centrali e ho visto che anche lì il prodotto prelevato era maggiore;
visitando l'intero appezzamento ho visto che la situazione era abbastanza uniforme, non c'era una differenza delle file centrali, anche perchè l'appezzamento era suddiviso in più partite e ogni partita andava verificata per le due file centrali;
nelle file centrali c'erano delle piante che non avevano meloni, c'era il pedicello ma non il frutto, e poi c'erano un paio di meloni, un melone, tre meloni ancora lì; “l'assenza” di cui al capitolo che ha letto non c'era, ciò che c'era era la non regolamentarietà dei campioni, in modo tecnico si dice “assenza di campioni regolamentari”, le due strisce non erano rappresentative, e questo al momento del mio accertamento;
(…) la striscia non era continua, erano presenti alcuni meloni, ma il campione non era regolamentare perché non era continuo, non c'era la successione del prodotto come doveva essere in base al contratto, una pianta produce mediamente 7 o 8 meloni, alcuni erano stati raccolti, c'erano i piccioli, altri invece erano marciti ed erano ancora a terra (…)”.
A tali ultime dichiarazioni deve riconoscersi attendibilità dirimente rispetto a quelle del tutto approssimative di ("c'erano queste due file in mezzo che avevano parecchi Testimone_3
meloni, più di quattro o cinque") ed a quelle del consulente aziendale Persona_2
(secondo il quale le due file centrali di ogni partita erano "state lasciate intonse"), non solo perché coincidenti con quanto già attestato dallo stesso teste nell'immediatezza del sopralluogo, nel contraddittorio con il perito indicato dall'attore, nel verbale di primo incontro, ma anche perché connotate da chiarezza e precisione estreme.
Le stesse dimostrano che, al momento dell'incontro tenutosi in fase d'appello, nella zona centrale del fondo v'erano i segni della raccolta di meloni ("alcuni erano stati raccolti, c'erano i piccioli, altri invece erano marciti"), confermando l'insussistenza dei campioni regolamentari già riportata dal teste , smentendo, al contempo, la tesi sostenuta dall'attrice che il Tes_1
8 ritardo nella comunicazione della perizia definitiva abbia interferito con la possibilità di verificare il rispetto della condizione contrattuale relativa ai campioni regolamentari.
A fronte di quanto sopra deve escludersi che vi sia prova di un inadempimento di CP_1
risultando al contrario che questa ha proceduto all'attività di valutazione rimessale dal contratto entro cinque giorni dalla data della denuncia, il 30.07.2021 e il 2.08.2021; che già il
30.07.2021 erano stati raccolti 3-4 frutti per pianta sull'intero appezzamento e che pure in data 27.08.2021, all'incontro svoltosi tra i rispettivi periti, era stata verificata l'assenza di campioni rispondenti ai requisiti richiesti dalle Condizioni di assicurazione, nonostante incombesse sull'assicurata uno specifico obbligo di conservazione delle strisce continue di prodotto, nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, persino qualora si fosse resa necessaria un'attività di raccolta degli stessi, in presenza di contestazioni e della pregressa richiesta di perizia d'appello; che, infine, la mancata nomina del terzo perito, lungi da poter comportare una violazione delle regole della procedura, era stata concordemente decisa dai periti investiti da ciascuna parte, anche dal perito della stessa attrice, dopo che entrambi avevano dichiarato di non poter dar luogo alla revisione della perizia appellata.
Pertanto, alcun inadempimento risulta imputabile alla parte convenuta che, proprio in ragione dell'assenza dei campioni rappresentativi indicati nel contratto, non ha potuto riscontrare il lamentato danno da eccesso di pioggia, né ha potuto procedere, malgrado la richiesta dell'assicurata, alla perizia d'appello, essendole ciò precluso dall'art. 20, punto 2, delle ridette
Condizioni ("Qualora l abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al Parte_5
precedente comma - n.d.r. lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 18 - la perizia d'appello non può avere luogo").
A diverso apprezzamento non conduce l'obiezione che avrebbe dovuto rilevare sin CP_1
dal Bollettino di prima fase la mancanza dei campioni per la valutazione del danno da eccesso di pioggia, dal momento che quel Bollettino, in mancanza dei dati metereologici, si è occupato
9 unicamente del danno da grandine e, lungi dal porsi in termini incompatibili con le conclusioni della perizia definitiva, stesa due giorni dopo, ha comunque attestato che nell'appezzamento erano stati raccolti 3 o 4 frutti per ciascuna pianta.
A quanto sopra si aggiunge che la società attrice, seppur svolgendo una domanda risarcitoria, non ha fornito alcuna prova dei danni subiti.
Invero, nessuna valenza può essere riconosciuta alla perizia fatta eseguire il 03.08.2021 dal consulente , che assertivamente riporta un danno all'80 % delle colture, in Persona_2
quanto l'efficacia di quella perizia, svolta al di fuori del contraddittorio delle parti e fatta pervenire alla Compagnia solo in un momento successivo all'espletamento dell'incontro in cui i periti investiti dell'appello hanno concordato che non vi fosse luogo a revisione della perizia appellata, è subordinata a sensi dell'art. 18, punto 4, delle Condizioni di assicurazione alla violazione dell'obbligo di rilevazione dei danni entro 5 giorni dalla comunicazione dell'evento, violazione che in specie, per quanto innanzi osservato, non si è verificata.
Le domande, pertanto, non possono essere accolte.
In considerazione della difficoltà della ricostruzione in fatto della vicenda oggetto di causa, ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. respinge le domande dell'attrice;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Verona, 26 maggio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
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