Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 06/02/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n.22/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del dott. GI LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di pensione in riassunzione, iscritto al n. 35776 del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza del sig.:
xxxxxx, nato a [...] (xx) l’ xxxx (xxxxxx) e ivi residente alla via xxx n. x, rappresentato e difeso dall’Avv. Cosimo Lovelli ([...]) e dall’Avv. Daniele Oliviero ([...]) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Potenza alla Via del Gallitello n. 116/b (lovelli.cosimo@cert.ordineavvocatipotenza.it);
contro:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in proprio;
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ilaria De Leonardis ([...]) ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale in Bari alla via N. Putignani n. 108 (avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 17.12.2025, l’Avv. Adriana Anelli, presente in sostituzione dell’Avv. C. Lovelli e dell'Avv. D. Oliviero, per il ricorrente e l’Avv. I. De Leonardis per l’INPS; nessuno comparso per il Ministero della Difesa.
Ritenuto e considerato quanto segue in FATTO e DIRITTO 1. – Con sentenza n. xxxx del xxxxx questa Sezione giurisdizionale, in composizione monocratica, rigettava il ricorso proposto dal sig. xxxxxx – già dipendente civile del Ministero della Difesa presso l’Arsenale militare marittimo di xxxxx con la qualifica di «Aggiustatore meccanico» dall’ xxxxx al xxxxxxx, collocato a riposo per dimissioni dall’ xxxxx – inteso a ottenere il riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione all’amianto ex art. 13, comma 8, della l. 27.3.1992, n. 257 e la riliquidazione del trattamento pensionistico secondo il moltiplicatore dell’1,50% previsto dall’anzidetta norma, in considerazione dell’esposizione all’amianto per un periodo ultradecennale.
Secondo il giudice di primo grado:
· posto che la domanda per il riconoscimento del beneficio contributivo de quo era stata presentata dall’interessato in via amministrativa all’INPS in data xxxxx, il relativo diritto si sarebbe prescritto per l’operare della prescrizione ordinaria decennale, decorrente dalla consapevolezza, da parte del lavoratore, del rischio di esposizione all’amianto, risalente al xxxx (data di cessazione dell’esposizione);
· la domanda di concessione del contributo sarebbe stata tardiva anche ove si fosse fatto decorrere il dies a quo prescrizionale da altri termini e segnatamente: dall’ xxxxx, data del pensionamento, o dal xxxxx, data di entrata in vigore della norma dell’art. 47 del d.l. 30.9.2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla l. 24.11.2003, n. 326), che ha esteso i benefici contributivi anche ai dipendenti pubblici non soggetti all’assicurazione INAIL (come il ricorrente).
2. – Con sentenza n. xxxx del xxxxx, emessa all’esito del giudizio d’appello promosso dal sig. xxxxx avverso la citata pronuncia n. xxxx, la Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello di questa Corte, premesso che:
· «[…] la sentenza di prime cure presenta una contraddizione in relazione alla decorrenza del termine decennale di prescrizione del diritto invocato. Dopo aver infatti premesso che esso decorre dalla “consapevolezza del lavoratore del rischio di esposizione all’amianto”, nella sentenza di prime cure si identifica detta consapevolezza con la “cessazione dell’esposizione all’amianto”, coincidente con la data indicata nel curriculum rilasciato dall’Amministrazione datoriale del xxxxx, oppure con quella, ancor più certa, dell’avvenuto pensionamento dell’ xxxxxx.
In via subordinata la sentenza di primo grado ha identificato detto termine di prescrizione con la data del 26 novembre 2003, di entrata in vigore dell’art. 47 del D.L. 30.9.2003 n. 269 che ha esteso i benefici contributivi per l’esposizione all’amianto anche ai dipendenti pubblici, tra i quali rientra l’interessato»;
· in senso contrario, «le date prese in considerazione dal primo giudice non determinano, necessariamente, nel lavoratore la “consapevolezza” di essere stato esposto all’amianto, che non si desume neanche dalle ulteriori circostanze richiamate dal giudice monocratico relative al problema dell’amianto nella Marina Militare avvertito già dalla fine degli anni ’70, o concernenti disposizioni specifiche e ordini di servizio emanati dall’Amministrazione già a partire dal 1986, che non risultano tuttavia indirizzati al ricorrente, che, peraltro ha riferito, in assenza di prove contrarie, di essere venuto a conoscenza della problematica solo nel 2014 per effetto del rapporto dell’Inail sugli Arsenali Marittimi di Italia, ovverosia la “Valutazione tecnica della esposizione ad amianto utile ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali per i dipendenti militati e civili” del 17 aprile 2014»;
· secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, a cui quella del giudice contabile si è uniformata, la consapevolezza dell’esposizione all’amianto, quale presupposto per il riconoscimento del diritto de quo, non può ricollegarsi alla data di entrata in vigore della normativa che lo ha contemplato (l. n. 257/1992) e neanche alla data di cessazione dell’attività lavorativa, come pure a quella del d.l. n. 269/2003 che ha introdotto modifiche all’originaria normativa: «Ciò in quanto non sussiste una presunzione semplice ex art.2729 c.c. che a tali epoche l’appellante fosse consapevole del fatto generatore del diritto alla rivalutazione contributiva e quindi in condizione di azionarlo»;
ha ritenuto che, in assenza di prove contrarie, la consapevolezza del sig. xxxxxx di essere stato esposto all’amianto, non potendo ritenersi acquisita alle date indicate dal giudice di primo grado, dovesse essere ricondotta alla data dell’aprile 2014 coincidente con la pubblicazione del rapporto INAIL anzidetto, così che alcuna prescrizione risultava maturata rispetto all’istanza di rivalutazione dei periodi contributivi inoltrata all’INPS nel luglio 2019.
Conseguentemente, la citata sentenza n. xxxxx ha accolto l’appello e per l’effetto, ai sensi dell’art. 199, comma 2, del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 (c.g.c.), rimesso gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d’appello.
3. – Con ricorso depositato il 19.10.2023 il sig. xxxx ha riassunto il giudizio e chiesto di:
· riconoscere il suo diritto alla riliquidazione della pensione con inclusione dell’incremento dell’1,5% dei contributi previsti dalla legge, con riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria nonché delle spese di lite di tutti i gradi da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
· in via istruttoria, acquisire un parere medico legale.
4. – L’INPS si è costituito con memoria depositata il 26.2.2024, chiedendo di:
· in via assolutamente preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto;
· sempre in limine litis, dichiarare inammissibile il ricorso in virtù della decadenza ex art. 47 del dPR 30.4.1970, n. 639;
· in mancanza, sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile, improponibile e improcedibile la richiesta per l’intervenuta decadenza ex art. 47, comma 5, del d.l. n. 269/2003, ossia per non aver presentato la domanda all’INAIL e/o all’INPS entro il 15.06.2005;
· sempre in rito, dichiarare la nullità della domanda attesa l’indeterminatezza della stessa;
· in via preliminare, nel merito, dichiarare prescritto il preteso diritto del ricorrente al riconoscimento della rivalutazione contributiva e, in subordine, quello alla corresponsione degli arretrati richiesti, nonché dei relativi interessi legali e rivalutazione monetaria, afferenti ai periodi precedenti il quinquennio anteriore alla data della diffida prodotta;
· in mancanza, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto;
· in via ulteriormente gradata, in ipotesi di accoglimento della domanda, fare applicazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria; spese rifuse.
5. – Con ordinanza a verbale pronunciata all’udienza pubblica del 5.3.2024 l’allora giudice assegnatario ha:
· assegnato alla difesa del ricorrente termine fino all’11.4.2024 per il deposito di documentazione comprovante la consegna al Ministero della Difesa della p.e.c. di notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione d’udienza;
· ordinato al Ministero della Difesa di depositare, entro la medesima data, una relazione documentata in ordine all’attività lavorativa del sig. xxxxxx e alle modalità di svolgimento della stessa nel periodo 1.12.1964 – 31.12.1975, comprensiva dei prospetti riepilogativi degli incarichi ricoperti nella Marina Militare dal personale civile che svolgeva una delle attività di cui all’art. 2, comma 2, del decreto interministeriale del 27.10.2004 nonché del personale civile che, in relazione al proprio incarico, alla propria mansione o al proprio profilo era potenzialmente esposto all’amianto;
· fissato per il prosieguo del giudizio l’udienza del 19.4.2024.
6. – La difesa del ricorrente e il Ministero della Difesa hanno provveduto agli incombenti istruttori, rispettivamente, in data 13.3.2024 e 3.4.2024.
7. – Con ordinanza a verbale pronunciata all’udienza pubblica del 19.4.2024 l’allora giudice assegnatario ha:
· chiesto all’Ufficio Medico Legale (UML) del Ministero della salute di rendere una relazione tecnica sui seguenti quesiti: «1) se il Sig. xxxxx xxxxxx, nel corso della sua attività lavorativa, sia stato esposto al rischio morbigeno (polveri e fibre di amianto), in base alla specifica lavorazione praticata e all'ambiente ove essa si è svolta, per più di dieci anni (elemento temporale); 2) se la concreta esposizione al detto rischio morbigeno sia stata di intensità non inferiore ai limiti di concentrazione media annua (100 fibre/litro) previsti dalla normativa vigente come valore medio su otto ore al giorno (soglia di rischio), fermo restando che il ricorso alla media ponderata di cui sopra va riferito, su base annuale, alla quantificazione della esposizione quotidiana (calcolata su un periodo di riferimento di otto ore) e non già alla consistenza dell'esposizione complessivamente accertata in tutto l'arco di tempo - ultradecennale - oggetto dell’invocata rivalutazione contributiva; sicché l'anno, nel corso del quale non sia stato superato il valore limite suddetto, non dovrà essere considerato utile ai fini del superamento del decennio occorrente (metodo di calcolo)»;
· assegnato: i) all’UML, il termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per la redazione della relazione scritta e la trasmissione della stessa alle parti costituite; ii) alle parti, il termine dei successivi 15 giorni per far pervenire all’organo di consulenza le proprie eventuali osservazioni sulla relazione; iii) all’UML, il termine dei successivi 30 giorni per la trasmissione, alla Segreteria di questa Sezione, della relazione, delle osservazioni eventualmente formulate dalle parti, di una relazione suppletiva recante la valutazione delle osservazioni stesse, in uno all’eventuale verbale delle operazioni peritali, agli atti di nomina dei consulenti tecnici di parte, alle memorie, alla documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali e alla documentazione relativa agli incombenti espletati.
8. – Con nota del 13.6.2024 prot. n. 12267 l’UML ha prospettato la possibilità di rendere il richiesto parere medico-legale «presumibilmente entro il secondo trimestre 2025».
9. – In relazione a ciò, con ordinanza fuori udienza n. 12 del 31.7.2024 l’allora giudice assegnatario ha:
· revocato l’ordinanza a verbale del 19.4.2024;
· ordinato l’espletamento del menzionato adempimento istruttorio a cura del Collegio Medico Legale (CML) presso la Corte dei conti, con assegnazione dei seguenti termini: i) all’organo di consulenza, 120 giorni per la redazione della relazione; ii) alle parti, successivi 15 giorni per eventuali osservazioni; iii) all’organo di consulenza, successivi 30 giorni per la trasmissione, alla Segreteria della Sezione, della relazione, delle osservazioni eventualmente formulate dalle parti, di una relazione suppletiva recante la sintetica valutazione delle osservazioni stesse, in uno all’eventuale verbale delle operazioni peritali, agli atti di nomina dei consulenti tecnici di parte, alle memorie, alla documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali e alla documentazione relativa agli incombenti espletati.
10. – Con nota depositata il 15.4.2025 il CML ha comunicato di aver fissato l’inizio delle operazioni peritali per il 23.5.2025.
11. – Con nota depositata il 18.4.2025 la difesa del ricorrente, preso atto del mancato espletamento a quella data dell’incombente istruttorio e del notevole lasso di tempo trascorso, ha chiesto a questo giudice di adottare ogni provvedimento utile alla pronta definizione del giudizio.
12. – Con decreto n. 9 del 28.4.2025 è stata quindi fissata l’udienza del 5.6.2025 per il prosieguo della causa.
13. – Con nota prot. n. 21568 del 26.5.2025, depositata in pari data, il Ministero della Difesa, nel confermare quanto già espresso nella comparsa di costituzione relativa al giudizio di primo grado, ha rappresentato che «agli atti di questa Amministrazione Difesa non risulta presentata, da parte del Sig. xxxxxx, alcuna istanza di riliquidazione del trattamento definitivo di pensione mediante valutazione dei benefici previdenziali derivanti dall’esposizione alle fibre d’amianto; non risulta, altresì, alcun certificato INAIL attestante l’eventuale esposizione all’amianto».
14. – Alla pubblica udienza del 5.6.2025, le parti presenti (ricorrente e INPS), considerato l’inizio delle operazioni peritali, hanno chiesto un termine per consentire l’espletamento dell’incombente istruttorio; in accoglimento della richiesta, è stato disposto il rinvio della discussione della causa all’udienza del 17.12.2025.
15. – Con nota depositata il 24.11.2025 il CML ha trasmesso il parere medico legale preliminare; quindi, il successivo 10.12.2025, in assenza di osservazioni critiche formulate dalle parti resistenti, l’organo di consulenza ha depositato il parere medico-legale definitivo.
16. – Alla pubblica udienza del 17.12.2025, nessuno comparso per il Ministero della Difesa, l’Avv. Anelli, nel riportarsi agli scritti difensivi, ha dichiarato di condividere le risultanze del parere medico legale e insistito per l’accoglimento del ricorso, con condanna alle spese per tutti i gradi del giudizio. La difesa dell’INPS ha fatto rinvio alle conclusioni formulate con la memoria di costituzione.
17. – La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.
18. – In via preliminare, devono essere respinte le eccezioni sollevate dalla difesa dell’INPS.
18.1 – Quanto al difetto di legittimazione passiva, sebbene nel caso in esame la liquidazione del trattamento pensionistico competa al Ministero della Difesa (essendo il ricorrente cessato dal servizio in data xxxxx) e l’INPS si limiti – quale successore dell’INPDAP – alla corresponsione di somme già liquidate dal citato Dicastero, deve essere riconosciuto l’interesse dell’Istituto alla partecipazione al giudizio, in quanto tenuto, in qualità di ordinatore secondario di spesa, alla gestione della posizione pensionistica del ricorrente.
18.2 – Infondata è altresì l’eccezione di decadenza sollevata in riferimento all’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970; tale disposizione concerne, infatti, i giudizi da introdurre innanzi al giudice del lavoro (ovverosia le controversie riguardanti le pensioni degli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria) e non è applicabile nell’ambito dei giudizi pensionistici devoluti alla cognizione del giudice contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. II giur. centr. app., sent. 26.8.2014, n. 529).
18.3 – Deve essere respinta anche l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per decadenza ex art. 47 del d.l. n. 269/2003: infatti, il comma 6-bis di tale disposizione fa salve le «previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto [...] abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento».
Il d.l. n. 269/2003 è entrato in vigore il 2.10.2003; a tale data il sig. xxxxx aveva conseguito il pensionamento (oltre che, per le ragioni di cui infra, il diritto ai benefici previsti dall’art. 13, comma 8, della l. n. 257/1992), sicché non è soggetto al termine decadenziale contemplato dalla norma in questione.
18.4 – Non meritevole di accoglimento è poi l’eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda.
In proposito, è appena il caso di evidenziare che l’originario ricorso e l’atto di riassunzione illustrano, seppur in maniera sintetica, gli elementi essenziali per l’individuazione della pretesa fatta valere dal sig. xxxxx, atteso che quest’ultimo ha: i) indicato il periodo in cui, avendo lavorato con la qualifica di «Aggiustatore meccanico», sarebbe stato esposto alle fibre di amianto; ii) argomentato in merito alla sussistenza dei presupposti giuridici per il riconoscimento del beneficio pensionistico de quo.
18.5 – Da ultimo, deve essere respinta anche l’eccezione di prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva.
Sul punto, la sentenza d’appello n. xxxxx ha chiarito che la consapevolezza dell’odierno ricorrente di essere stato esposto all’amianto – non potendo, in assenza di prove contrarie, ritenersi acquisita alle date indicate dal giudice di primo grado, «deve essere ricondotta alla data da esso indicata dell’aprile 2014 -coincidente con la pubblicazione del rapporto INAIL anzidetto-, così che alcuna prescrizione risulta maturata rispetto all’istanza di rivalutazione dei periodi contributivi inoltrata all’INPS dall’interessato nel xxxxxx».
19. – Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
19.1 – Per consentire l’accesso ai benefici previdenziali, l’esposizione all’amianto durante l’attività lavorativa deve essere qualificata, dovendo protrarsi per un determinato periodo (criterio temporale) e superare una specifica soglia (criterio modale).
In dettaglio, l’art. 47, comma 3, del d.l. n. 269/2003 riconosce i benefici previdenziali in esame ai «lavoratori, che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all’amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno».
Tale previsione non ha innovato l’ordinamento, poiché con essa il legislatore ha inteso confermare la validità degli orientamenti giurisprudenziali formatisi nel vigore della l. n. 257/1992, come risulta dimostrato dall’identità tra il valore di concentrazione menzionato nella disposizione richiamata e quello indicato dalla giurisprudenza precedente, seppur espressi con diverse unità di misura (v. Corte dei conti, Sez. giur. reg. Sardegna, sent. 21.3.2016, n. 36).
Ai fini della decisione della causa occorre, quindi, verificare se l’interessato sia stato esposto, per un periodo ultradecennale e per ciascuno degli anni da prendere in considerazione, a una concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno.
19.2 – Con il citato parere medico-legale del 10.12.2025 il CML, dopo aver evidenziato che:
· il curriculum lavorativo rilasciato dall’Amministrazione (prot. xxxxxxxx), comprovante il servizio svolto presso l’Arsenale militare marittimo di xxxxx dall’ xxxxx al xxxxx (fatto salvo il periodo dal xxxxx al xxxxxx, interessato dall’assolvimento degli obblighi di leva), «attesta, al di là di ogni ragionevole dubbio, che lo xxxxxx è stato esposto in quanto adibito, quale “aggiustatore meccanico” in modo diretto ed abituale, alle attività lavorative previste dalle norme di attuazione dell’art.47 del decreto-legge n.269/2003, per il periodo da dicembre xxxx a dicembre xxxxxxx»;
· tale affermazione trova fondamento nel documento INAIL dell’aprile 2014 recante «Valutazione tecnica della esposizione ad amianto utile ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali per i dipendenti militari e civili» (prot. n. xxxxxxxx), in cui vengono elencati «molteplici elementi idonei a provare che il ricorrente è stato esposto a polveri di amianto in misura ultradecennale e con valore superiore persino a quello previsto dal D.L. n. 269/2003»;
· in particolare, il citato documento – nel dare conto delle metodologie di valutazione utilizzate e nel prendere in esame, tra gli altri, l’Arsenale militare marittimo di xxxxxx in riferimento a personale sia militare sia civile – sostiene che per il personale civile l’esposizione qualificata vada riconosciuta alle figure professionali elencate in tabella 3, tra cui figura espressamente quella di aggiustatore meccanico;
ha ritenuto che nella fattispecie possano essere validati sia la concreta esposizione a polveri di amianto in misura superiore a quanto previsto dal d.l. n. 269/2003 (criterio modale) sia la durata di esposizione ultradecennale (criterio temporale), esprimendo parere che: «1) il Sig. xxxxxxxxx, nel corso della sua attività lavorativa, sia stato esposto al rischio morbigeno (polveri e fibre di amianto), in base alla specifica lavorazione praticata e all’ambiente ove essa si è svolta, per più di dieci anni (elemento temporale); 2) la concreta esposizione al detto rischio morbigeno sia stata di intensità non inferiore ai limiti di concentrazione media annua di 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno (soglia di rischio) oggetto dell’invocata rivalutazione contributiva».
20. – Le conclusioni raggiunte dall’organo di consulenza appaiono immuni da carenze e/o vizi logici, nella misura in cui risultano formulate all’esito di un percorso argomentativo chiaro e motivato. In particolare, il CML – con approccio valutativo che questo giudice condivide – ha fatto puntuale governo delle più recenti acquisizioni tecnico-scientifiche, operando un’accurata analisi della specifica situazione dell’odierno ricorrente.
21. – Sussistono, pertanto, i presupposti per l’accoglimento del ricorso e per il conseguente riconoscimento del diritto del sig. xxxxxx alla rivalutazione contributiva prevista dall’art. 13, comma 8, della l. n. 257/1992, in relazione al servizio prestato dall’ xxxxx al xxxxx, al netto (per le ragioni innanzi indicate) del periodo xxxx – xxxxx.
Detta rivalutazione deve essere riconosciuta – nei limiti utili ai fini del conseguimento della massima anzianità di servizio nell’ordinamento di appartenenza (cfr. Corte di cassazione, Sez. Lav., sent. 17.1.2005, n. 757) – con l’applicazione del coefficiente di 1,50. Ciò in quanto la relativa domanda, sebbene formulata dopo la modifica introdotta dall’art. 47 del d.l. n. 269/2003 («A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25»), è stata presentata da un soggetto che ha maturato il diritto ai benefici in questione prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge (cfr. Corte dei conti, Sez. II giur. centr. app., sent. 20.5.2019, n. 148).
Infatti, con decreto del xxxxx il sig. xxxxx è stato collocato a riposo con decorrenza xxxxx e con successivo decreto n. xxxxxx del Comando in capo del Dipartimento M.M. dello Jonio e del Canale d’Otranto gli è stata conferita una pensione normale con la citata decorrenza.
Va, altresì, riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire – in forza della rivalutazione suddetta e all’esito della conseguente riliquidazione del trattamento di quiescenza – le differenze dei ratei pregressi, maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT, in conformità all’indirizzo espresso dall’organo nomofilattico di questa Corte (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite, sent. 18.10.2002, n. 10).
La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite anche con riferimento al grado d’appello definito con la citata sentenza n. xxxxxx.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 35776, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, all’esito della pubblica udienza del 17.12.2025.
Il Giudice
(GI LI)
Depositata il 6.2.2026 (f.to digitalmente)
Il Funzionario
(FR IA NO)
(f.to digitalmente)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi causa.
Il Giudice
(GI LI)
Depositata il 6.2.2026 (f.to digitalmente)
Il Funzionario
(FR IA NO)
(f.to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Bari 6.2.2026 Il Funzionario
(FR IA NO)
(f.to digitalmente)