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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/06/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1105/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Filomena Girardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1105 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione il 05.12.2024, avente ad oggetto: Opposizione avverso decreto ingiuntivo, promossa da:
nato a [...] il [...], residente a [...](CB) Parte_1
in Vico Via Cirillo, 7, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv C.F._1
Ornella Palmieri C.F. C.F._2
Opponente -
Contro con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 Controparte_1
(C.F. - P.IVA ), già e per essa - la mandataria P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1
(già denominata rappr.ta e difesa dall'Avv. Controparte_2 CP_3
Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F. ), con domicilio eletto C.F._3
presso l'Avv. Mauro Luciani (C.F. nello studio Fuschino, in via C.F._4
Cardarelli 23 Campobasso
Opposta Oggetto : opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 283/2021 (R.G. n. 762/2021) pubblicato il 05/05/2021 e notificato il 19/05/2022 del Tribunale di Campobasso
Concise Ragioni Di Fatto E Di Diritto Della Decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con decreto ingiuntivo n. 283/2021 (R.G. n. 762/2021) pubblicato il 05/05/2021 e notificato il 19/05/2022 a seguito di ordinanza di rimessione in termini del 13/04/2022, il
Tribunale di CAMPOBASSO ha ingiunto al sig. e alla sig.ra Parte_1
di pagare in solido, alla parte ricorrente, per le causali di cui al Parte_2
ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto: 1) la somma di € 14.972,61; 2) gli ulteriori interessi moratori al tasso contrattualmente previsto;
3) le spese della procedura di ingiunzione, oltre Spese Generali, I.V.A. e Cassa Avvocati come per legge.
, con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC in Parte_1 data 28/06/2022, ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio, avanti a codesto Ill.mo Tribunale, Controparte_1
per ivi sentir dichiarare: “la nullità ovvero la revoca del decreto ingiuntivo oggi opposto”.
Con comparsa depositata telematicamente in data 13.02.2023 , si e' costituita in giudizio l'opposta chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “… In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.;- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 delD.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per
l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 14.972,61, oltre interessi di mora da calcolarsi Controparte_1 al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.…“
Alla prima udienza veniva rigettata l'istanza cautelare ex art. 648 cpc formulata da parte opposta e rilevato il mancato assolvimento della condizione di procedibilita' veniva disposta la mediazione obbligatoria delegata dal Tribunale e la causa veniva rinviata al
21.09.2023. Alla predetta udienza, tenutasi a trattazione scritta, verificato l'assolvimento della condizione di procedibilita', attesa la produzione del verbale negativo di conclusione della mediazione, la causa ,su richiesta delle parti veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Alla udienza del 05.12.2024, precisate le conclusioni, venivano concessi i chiesti termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche e la causa veniva trattenuta in decisione.
******
All'esito dell'istruttoria meramente documentale svolta, l'opposizione non e' risultata fondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Invero, risulta documentalmente provato che il sig. , in data Parte_1
20/06/2015, si rivolgeva a Compass Banca S.p.A. con cui stipulava un contratto di finanziamento per ottenere un prestito di Euro 15.333,67 da rimborsare in n. 84 rate mensili da Euro 271,54 ciascuna.
E' bene evidenziare fin da subito che l'opponente, , non contesta sia di Parte_1
aver sottoscritto il contratto sia l'erogazione delle somme ricevute.
In merito alla documentazione prodotta, parte opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente ed infatti ha depositato: (i) il contratto di prestito n. 15060479 sottoscritto il 20.06.2015 dal sig. , nella qualita' di richiedente il Parte_1
finanziamento e da , nella qualita' di coobbligata, con Compass spa e non Parte_2
CP disconosciuto;
(ii) l'atto di cessione del credito da Compass a (Cfr. All. n.5 produzione parte opposta); (iii) l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti ove vi e' il contratto dello
Cfr. All. n.6 produzione di parte opposta); (iv) l'estratto conto certificato ex art. Parte_1
50 T.U.B. (cfr. DOCC.
3-9 fascicolo monitorio).
La predetta documentazione e' sufficiente a fondare la richiesta creditoria azionata monitoriamente, in quanto attesta sia la sussistenza del rapporto contrattuale sottostante, sia del credito maturato nell'ambito dell'operatività dello stesso.
Pertanto, sulla base della stessa giurisprudenza invocata dalla opposta, le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Sez. Un., 30/10/2001, n.13533): “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore … deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. ” (cfr. Cass., SS. UU., 30-10-2001, n.
13533. Nello stesso senso: Cass., 11-04-2013, n. 8901; Trib. Messina, 06-02-2014, n. 271; Trib.
Messina, n. 952/2014; Trib. Perugia, n. 879/2017; Trib. Agrigento, 23-02-2015, n. 352; Trib.
Milano, 20-01-2017, n. 739; Trib. Palermo, Sez. III, 06.06.2018, n. 2755 – causa R.G. n.
6566/2014).
Cio' detto, quantunque il decreto ingiuntivo risultasse emesso in assenza od in difetto delle condizioni di ammissibilita' e/o risultasse inefficace per essere stato notificato oltre i termini prescritti di cui all'art. 644 cpc, persino laddove non fosse intervenuto, come nel caso di specie, il provvedimento di remissione in termini, andrebbe, in ogni caso, esaminato il merito.
Cio' in quanto, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio oppure se sia divenuto inefficace per essere stato notificato oltre il termine ex art. 644 cpc ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulta fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria ed anche l'inefficacia per notifica fuori termine che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (cfr. Cass. n. 10704 del 27.09.1999; Cass. n. 4974 del 18.04.2000; Cass. n. 6663 del 09.05.2002). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite per il procedimento monitorio (Cass. n. 15702 del 12.08.2004) o se sia divenuto inefficace per essere stato notificato oltre il termine di cui all'art. 644 cpc.
L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, difatti, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (Cass. n. 3984 del 18.03.2003;
Cass. Sez. Unite n. 7447 del 07.07.1993).
In merito alla doglianza di parte opponente circa la notifica del decreto ingiuntivo oltre il termine di cui all'art.644 cpc con contestuale richiesta di revoca del provvedimento di rimessione in termini si osserva quanto segue:
Nel caso di specie vi e' un provvedimento di remissione in termini, ma anche laddove lo stesso manchi, e' stato confermato, dalla sentenza n. 21050 del 28-09-2006 della Corte di
Cassazione, il principio secondo cui il debitore opponente, che si limiti ad eccepire solo l'inefficacia del titolo tardivamente notificato, non può impedire, in caso di costituzione e di riproposizione della domanda da parte dell'opposto creditore, che all'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto già fatto valere con il ricorso per ingiunzione. In altri termini, se il creditore notifica il decreto ingiuntivo oltre il termine dei sessanta giorni ed il debitore eccepisce, nelle forme ordinarie del giudizio di opposizione ex art.645 cpc, l'inefficacia ex art.644 il Giudice dichiarerà sì – verificatane la fondatezza –
l'inefficacia del provvedimento monitorio, ma non potrà sottrarsi all'obbligo di pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, se adeguatamente sollecitato dal creditore opposto. E ciò perché, ha chiarito la Cassazione, con la sentenza n.951 del 16.01.2013, la dichiarazione di inefficacia del provvedimento non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr., e plurimis, Cass. nn. 5055/1999, 11915/1990, 7234/1987,
4668/1986, 668/1986, 528/1979).
L'opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Ciò detto in via generale sulla eccezione sollevata dall' opponente va' evidenziato che la opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante e cio' sia in ordine al difetto di legittimazione di essa opposta in relazione alla titolarita' del diritto di credito, sia anche per l'accertamento della sussistenza del credito stesso.
Entrando nel merito dell'accertamento del credito azionato monitoriamente, come noto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza della domanda azionata in via monitoria incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore “sostanziale”. Invero, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: parte opposta ha dimostrato gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria e cio' si evince gia' dal fascicolo monitorio.
Quanto, poi, all'eccezione formulata dall'opponente con l'atto di opposizione in relazione all'estratto ex art. 50 TUB, si osserva quanto segue.
Sull'efficacia probatoria della lista movimenti certificata ex art. 50 TUB prodotta dalla società opposta già nella fase monitoria (cfr. DOC. 9 fascicolo monitorio), si evidenzia che:
(i) “ L'estratto conto, non trattandosi di apertura di credito in conto corrente – nella quale il saldo
debitore dipende dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente ricavabile solo ex post
dagli estratti conto – e non essendo contestata l'effettiva erogazione del finanziamento, ha una mera
funzione rappresentativa del piano di ammortamento e dei pagamenti eseguiti dal debitore, e che pertanto, al di là della sua efficacia probatoria ex art. 50 TUB, è carico del debitore l'onere di
formulare contestazioni specifiche e quello di allegare l'esistenza di pagamenti ulteriori oltre a quelli
ivi risultanti” ( cfr. Trib. Roma, ord. del 08-09-2021); (ii) “L'estratto conto conforme alla
previsione di cui all'art. 50 del T.U. bancario e creditizio che sia ricognitivo delle partite di dare ed
avere intervenute nel periodo tra le parti, una volta trascorso il periodo di tempo dalla sua
comunicazione al correntista senza essere oggetto di contestazione o impugnazione, costituisce
prova del credito anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr. Trib. Bologna, Sez.
IV, 21-03-2013, Estensore Dr. Liccardo, in expartecreditoris.it); (iii) “le risultanze dell'estratto di
conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi legittimano l'emissione di
decreto ingiuntivo e,nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria,
potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero
rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere.” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 15-09- 2000,
n. 12169. Conf. ex multis Cass. 21-07-2000, n. 9579; Cass. 18-04-2001, n. 5675 e Cass. 25-02-
2002, n. 2751. Per la giurisprudenza di merito: Trib. Bari, 14-11- 2006, in Massima
Redazionale 2006; Trib. Bari, 04-12-2007, in Massima Redazionale 2008 e Trib. Monza, 05-
03-2008, in Guida al diritto 2008, 44, 70).
Trasponendo i sovraesposti principi al caso in esame consegue che la societa' cessionaria,
odierna opposta, ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente,
dimostrando sia l'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione da Compass spa
CP ad (Cfr. contratto di cessione All.n.5 alla produzione di parte opposta) e, quindi,
l'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo, sia la riconducibilità, con certezza, del credito in contestazione tra quelli compresi nell'operazione di cess, in base alle ionesue caratteristiche concrete(Cfr. All. n.6 elenco crediti ceduti) . Tanto premesso in diritto, alla luce degli elementi fattuali e documentali emersi in giudizio,l'opposizione proposta non merita accoglimento ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e ne deve essere dichiarata la esecutorieta'.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del D.M. 55/2014 e 147/22
e s. m. e i., applicati i parametri medi, in relazione allo scaglione di valore della causa,
sulla base dell'attivita' effettivamente svolta dalle parti, applicata una congrua riduzione del 50% per l'accoglimento in mero rito della opposizione e per l'assenza di particolari difficolta' oltreche' per la limitazione della fase istruttoria alla mera produzione documentale
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando,
ogni altra eccezione e domanda assorbita e /o respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la esecutorieta' del decreto ingiuntivo n.
283/2021 (R.G. n. 762/2021) pubblicato il 05/05/2021 e notificato il 19/05/2022 del
Tribunale di Campobasso;
Condanna l' opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta,
[...]
, in persona del leg. Rappr.te p.t., che liquida in euro 2.540,00 per Controparte_1
compenso professionale oltre 15% di rimborso forfetario nonche' accessori se dovuti come per legge .
Così deciso in Campobasso il 23 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Filomena Girardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Filomena Girardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1105 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione il 05.12.2024, avente ad oggetto: Opposizione avverso decreto ingiuntivo, promossa da:
nato a [...] il [...], residente a [...](CB) Parte_1
in Vico Via Cirillo, 7, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv C.F._1
Ornella Palmieri C.F. C.F._2
Opponente -
Contro con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 Controparte_1
(C.F. - P.IVA ), già e per essa - la mandataria P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1
(già denominata rappr.ta e difesa dall'Avv. Controparte_2 CP_3
Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F. ), con domicilio eletto C.F._3
presso l'Avv. Mauro Luciani (C.F. nello studio Fuschino, in via C.F._4
Cardarelli 23 Campobasso
Opposta Oggetto : opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 283/2021 (R.G. n. 762/2021) pubblicato il 05/05/2021 e notificato il 19/05/2022 del Tribunale di Campobasso
Concise Ragioni Di Fatto E Di Diritto Della Decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con decreto ingiuntivo n. 283/2021 (R.G. n. 762/2021) pubblicato il 05/05/2021 e notificato il 19/05/2022 a seguito di ordinanza di rimessione in termini del 13/04/2022, il
Tribunale di CAMPOBASSO ha ingiunto al sig. e alla sig.ra Parte_1
di pagare in solido, alla parte ricorrente, per le causali di cui al Parte_2
ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto: 1) la somma di € 14.972,61; 2) gli ulteriori interessi moratori al tasso contrattualmente previsto;
3) le spese della procedura di ingiunzione, oltre Spese Generali, I.V.A. e Cassa Avvocati come per legge.
, con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC in Parte_1 data 28/06/2022, ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio, avanti a codesto Ill.mo Tribunale, Controparte_1
per ivi sentir dichiarare: “la nullità ovvero la revoca del decreto ingiuntivo oggi opposto”.
Con comparsa depositata telematicamente in data 13.02.2023 , si e' costituita in giudizio l'opposta chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “… In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.;- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 delD.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per
l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 14.972,61, oltre interessi di mora da calcolarsi Controparte_1 al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.…“
Alla prima udienza veniva rigettata l'istanza cautelare ex art. 648 cpc formulata da parte opposta e rilevato il mancato assolvimento della condizione di procedibilita' veniva disposta la mediazione obbligatoria delegata dal Tribunale e la causa veniva rinviata al
21.09.2023. Alla predetta udienza, tenutasi a trattazione scritta, verificato l'assolvimento della condizione di procedibilita', attesa la produzione del verbale negativo di conclusione della mediazione, la causa ,su richiesta delle parti veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Alla udienza del 05.12.2024, precisate le conclusioni, venivano concessi i chiesti termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche e la causa veniva trattenuta in decisione.
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All'esito dell'istruttoria meramente documentale svolta, l'opposizione non e' risultata fondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Invero, risulta documentalmente provato che il sig. , in data Parte_1
20/06/2015, si rivolgeva a Compass Banca S.p.A. con cui stipulava un contratto di finanziamento per ottenere un prestito di Euro 15.333,67 da rimborsare in n. 84 rate mensili da Euro 271,54 ciascuna.
E' bene evidenziare fin da subito che l'opponente, , non contesta sia di Parte_1
aver sottoscritto il contratto sia l'erogazione delle somme ricevute.
In merito alla documentazione prodotta, parte opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente ed infatti ha depositato: (i) il contratto di prestito n. 15060479 sottoscritto il 20.06.2015 dal sig. , nella qualita' di richiedente il Parte_1
finanziamento e da , nella qualita' di coobbligata, con Compass spa e non Parte_2
CP disconosciuto;
(ii) l'atto di cessione del credito da Compass a (Cfr. All. n.5 produzione parte opposta); (iii) l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti ove vi e' il contratto dello
Cfr. All. n.6 produzione di parte opposta); (iv) l'estratto conto certificato ex art. Parte_1
50 T.U.B. (cfr. DOCC.
3-9 fascicolo monitorio).
La predetta documentazione e' sufficiente a fondare la richiesta creditoria azionata monitoriamente, in quanto attesta sia la sussistenza del rapporto contrattuale sottostante, sia del credito maturato nell'ambito dell'operatività dello stesso.
Pertanto, sulla base della stessa giurisprudenza invocata dalla opposta, le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Sez. Un., 30/10/2001, n.13533): “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore … deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. ” (cfr. Cass., SS. UU., 30-10-2001, n.
13533. Nello stesso senso: Cass., 11-04-2013, n. 8901; Trib. Messina, 06-02-2014, n. 271; Trib.
Messina, n. 952/2014; Trib. Perugia, n. 879/2017; Trib. Agrigento, 23-02-2015, n. 352; Trib.
Milano, 20-01-2017, n. 739; Trib. Palermo, Sez. III, 06.06.2018, n. 2755 – causa R.G. n.
6566/2014).
Cio' detto, quantunque il decreto ingiuntivo risultasse emesso in assenza od in difetto delle condizioni di ammissibilita' e/o risultasse inefficace per essere stato notificato oltre i termini prescritti di cui all'art. 644 cpc, persino laddove non fosse intervenuto, come nel caso di specie, il provvedimento di remissione in termini, andrebbe, in ogni caso, esaminato il merito.
Cio' in quanto, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio oppure se sia divenuto inefficace per essere stato notificato oltre il termine ex art. 644 cpc ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulta fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria ed anche l'inefficacia per notifica fuori termine che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (cfr. Cass. n. 10704 del 27.09.1999; Cass. n. 4974 del 18.04.2000; Cass. n. 6663 del 09.05.2002). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite per il procedimento monitorio (Cass. n. 15702 del 12.08.2004) o se sia divenuto inefficace per essere stato notificato oltre il termine di cui all'art. 644 cpc.
L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, difatti, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (Cass. n. 3984 del 18.03.2003;
Cass. Sez. Unite n. 7447 del 07.07.1993).
In merito alla doglianza di parte opponente circa la notifica del decreto ingiuntivo oltre il termine di cui all'art.644 cpc con contestuale richiesta di revoca del provvedimento di rimessione in termini si osserva quanto segue:
Nel caso di specie vi e' un provvedimento di remissione in termini, ma anche laddove lo stesso manchi, e' stato confermato, dalla sentenza n. 21050 del 28-09-2006 della Corte di
Cassazione, il principio secondo cui il debitore opponente, che si limiti ad eccepire solo l'inefficacia del titolo tardivamente notificato, non può impedire, in caso di costituzione e di riproposizione della domanda da parte dell'opposto creditore, che all'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto già fatto valere con il ricorso per ingiunzione. In altri termini, se il creditore notifica il decreto ingiuntivo oltre il termine dei sessanta giorni ed il debitore eccepisce, nelle forme ordinarie del giudizio di opposizione ex art.645 cpc, l'inefficacia ex art.644 il Giudice dichiarerà sì – verificatane la fondatezza –
l'inefficacia del provvedimento monitorio, ma non potrà sottrarsi all'obbligo di pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, se adeguatamente sollecitato dal creditore opposto. E ciò perché, ha chiarito la Cassazione, con la sentenza n.951 del 16.01.2013, la dichiarazione di inefficacia del provvedimento non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr., e plurimis, Cass. nn. 5055/1999, 11915/1990, 7234/1987,
4668/1986, 668/1986, 528/1979).
L'opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Ciò detto in via generale sulla eccezione sollevata dall' opponente va' evidenziato che la opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante e cio' sia in ordine al difetto di legittimazione di essa opposta in relazione alla titolarita' del diritto di credito, sia anche per l'accertamento della sussistenza del credito stesso.
Entrando nel merito dell'accertamento del credito azionato monitoriamente, come noto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza della domanda azionata in via monitoria incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore “sostanziale”. Invero, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: parte opposta ha dimostrato gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria e cio' si evince gia' dal fascicolo monitorio.
Quanto, poi, all'eccezione formulata dall'opponente con l'atto di opposizione in relazione all'estratto ex art. 50 TUB, si osserva quanto segue.
Sull'efficacia probatoria della lista movimenti certificata ex art. 50 TUB prodotta dalla società opposta già nella fase monitoria (cfr. DOC. 9 fascicolo monitorio), si evidenzia che:
(i) “ L'estratto conto, non trattandosi di apertura di credito in conto corrente – nella quale il saldo
debitore dipende dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente ricavabile solo ex post
dagli estratti conto – e non essendo contestata l'effettiva erogazione del finanziamento, ha una mera
funzione rappresentativa del piano di ammortamento e dei pagamenti eseguiti dal debitore, e che pertanto, al di là della sua efficacia probatoria ex art. 50 TUB, è carico del debitore l'onere di
formulare contestazioni specifiche e quello di allegare l'esistenza di pagamenti ulteriori oltre a quelli
ivi risultanti” ( cfr. Trib. Roma, ord. del 08-09-2021); (ii) “L'estratto conto conforme alla
previsione di cui all'art. 50 del T.U. bancario e creditizio che sia ricognitivo delle partite di dare ed
avere intervenute nel periodo tra le parti, una volta trascorso il periodo di tempo dalla sua
comunicazione al correntista senza essere oggetto di contestazione o impugnazione, costituisce
prova del credito anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr. Trib. Bologna, Sez.
IV, 21-03-2013, Estensore Dr. Liccardo, in expartecreditoris.it); (iii) “le risultanze dell'estratto di
conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi legittimano l'emissione di
decreto ingiuntivo e,nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria,
potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero
rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere.” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 15-09- 2000,
n. 12169. Conf. ex multis Cass. 21-07-2000, n. 9579; Cass. 18-04-2001, n. 5675 e Cass. 25-02-
2002, n. 2751. Per la giurisprudenza di merito: Trib. Bari, 14-11- 2006, in Massima
Redazionale 2006; Trib. Bari, 04-12-2007, in Massima Redazionale 2008 e Trib. Monza, 05-
03-2008, in Guida al diritto 2008, 44, 70).
Trasponendo i sovraesposti principi al caso in esame consegue che la societa' cessionaria,
odierna opposta, ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente,
dimostrando sia l'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione da Compass spa
CP ad (Cfr. contratto di cessione All.n.5 alla produzione di parte opposta) e, quindi,
l'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo, sia la riconducibilità, con certezza, del credito in contestazione tra quelli compresi nell'operazione di cess, in base alle ionesue caratteristiche concrete(Cfr. All. n.6 elenco crediti ceduti) . Tanto premesso in diritto, alla luce degli elementi fattuali e documentali emersi in giudizio,l'opposizione proposta non merita accoglimento ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e ne deve essere dichiarata la esecutorieta'.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del D.M. 55/2014 e 147/22
e s. m. e i., applicati i parametri medi, in relazione allo scaglione di valore della causa,
sulla base dell'attivita' effettivamente svolta dalle parti, applicata una congrua riduzione del 50% per l'accoglimento in mero rito della opposizione e per l'assenza di particolari difficolta' oltreche' per la limitazione della fase istruttoria alla mera produzione documentale
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando,
ogni altra eccezione e domanda assorbita e /o respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la esecutorieta' del decreto ingiuntivo n.
283/2021 (R.G. n. 762/2021) pubblicato il 05/05/2021 e notificato il 19/05/2022 del
Tribunale di Campobasso;
Condanna l' opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta,
[...]
, in persona del leg. Rappr.te p.t., che liquida in euro 2.540,00 per Controparte_1
compenso professionale oltre 15% di rimborso forfetario nonche' accessori se dovuti come per legge .
Così deciso in Campobasso il 23 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Filomena Girardi