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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/07/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Oneto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 876/2023 promossa da:
(P.I. ), corrente presso la sede municipale in Parte_1 P.IVA_1
piazza Vittorio Emanuele II n. 2, in persona del Sindaco e legale Parte_1 rappresentante pro tempore
Rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Guarnaschelli (C.F. ) C.F._1 indirizzo pec ed ivi elettivamente domiciliato presso il Email_1 suo studio,in Pavia, piazza Dante Alighieri n. 3 ATTORE IN OPPOSIZIONE E RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
contro
, c.f. , p. iva CP_1 C.F._2 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Antonio Bonadio indirizzo pec ed ivi domiciliata presso il suo studio in Email_2
10131 Torino, corso Moncalieri, 23
CONVENUTA OPPOSTA E ATTRICE IN RICONVENZIONALE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2334/2022, del Tribunale di Pavia
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva nei Parte_1 confronti dell'Architetto opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe indicato CP_1 col cui gli veniva intimato di pagare alla controparte per prestazioni professionali asseritamente rese, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 88.712,00; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per compensi, in € 379,50 per spese esenti, oltre 15% rimborso forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge;
Parte opponente a sostegno dell'impugnazione esponeva quanto segue: la pretesa avversaria si fondava sull'affidamento di plurimi incarichi alla convenuta, da parte dell'opponente, nel quadro dell'adeguamento ai bisogni della P.A., dell'immobile attualmente sede del Comune, da quest'ultimo parzialmente acquisito per ivi collocare gli uffici municipali. –
Nello specifico, la convenuta veniva incaricata dei rilievi propedeutici alla realizzazione dei progetti preliminare e definitivo, della predisposizione di questi ultimi e di quello esecutivo, nonché della direzione dei lavori. – L'emergere di vistosi errori progettuali e di mancanze nell'operato della Direzione Lavori così designata come in atti meglio specificato portavano alla revoca degli incarichi affidati all'arch. . CP_1 Le avversarie pretese non si fondavano su contratti scritti come richiesto in materia di obbligazioni della P.A. ma su inefficaci atti unilaterali quali erano le parcelle non autorizzate. Chiedeva pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto ed ccertare l'ammontare del credito legittimamente vantato da parte convenuta in euro 987,30. In via riconvenzionale chiedeva di condannare parte opposta al risarcimento dei danni subiti dalla P.A. attrice e derivanti da errori progettuali e nello svolgimento della funzione di D.L. da parte della convenuta per conto dell'Amministrazione, nella misura risultante dall'espletanda istruttoria. Si costituiva l'opposta contestando gli assunti avversari ed osservando come nelle dinamiche contrattuali con la Pubblica Amministrazione rilevassero i “facta concludentia” nel caso di specie realizzati nell'assoluta e piena consapevolezza del che Pt_1 manifestava non solo la propria volontà ma lo faceva anche con comportamenti sul mercato e quindi esternamente all'amministrazione stessa all'esterno, avvalendosi di figure dedicate e che validamente manifestavano espressamente ed attuavano la volontà del quali Pt_1 il Responsabile Unico del Procedimento che intratteneva un costante e continuativo rapporto con l'Architetto in relazione a tutte le fasi progettuali ed esecutive delle CP_1 opere.
pagina 2 di 4 Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione ed in via riconvenzionale accertarsi le maggiori somme dovute all'Architetto dal Comune di in CP_1 Parte_1 ragione dei rapporti intercorsi. Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto,espletata CTU, scambiate le memorie di rito e precisate le conclusioni la causa,ritenuta dal Giudice documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione in data 3 aprile 2025.
Motivi della decisione
L'opposizione al decreto ingiuntivo è fondata e deve essere accolta dovendo ridursi la somma dovuta dal ad € 11.808,95 oltre accessori di legge. Pt_1
Il Giudice si rifà sul punto alle risultanze del CTU Arch. che Persona_1 così ha quantificato la somma rispondendo al seguente quesito: «il C.T.U., letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti, i loro consulenti e i loro difensori, acquisita presso le pubbliche amministrazioni competenti la documentazione necessaria all'evasione del quesito (alle quali sin da ora si ordina di consentire al nominato ctu l'accesso agli atti e l'estrazione di copia), a) descriva l'attività eseguita dalla parte convenuta;
b) quantifichi per la stessa i compensi maturati sulla base della documentazione contrattuale rinvenuta ovvero, in subordine, sulla base dei parametri tecnici normativi applicabili come il D.M. 140 del 2012; c) accerti l'esistenza degli inadempimenti allegati dall'attore nei propri atti e verifichi se gli stessi siano ascrivibile ad una non esatta esecuzione della prestazione da parte della convenuta;
d) in caso di risposta anche parzialmente positiva evidenzi in base alla documentazione presente agli atti quali danni si sono verificati a causa degli inadempimenti riscontrati;
e) all'esito determini i rapporti dare/avere tra le parti tentando anche la conciliazione della lite.”. Le motivazioni e conclusioni della perizia suddetta ,che già hanno tenuto conto delle osservazioni presentate dalle parti e pertanto non necessitano di autonoma valutazione da parte di questo Giudice (Cfr. in motivazione Cass. Sentenza n. 4206 del 20 febbraio 2013) , vengono pienamente condivise in quanto coerenti con la documentazione in atti e con la necessità di forma scritta per i contratti della P.A.( Cfr. da ultimo il comma 1, dell'art. 18del d.lgs. n. 36/2023 a conferma del principio ex art. 3 D. Lgs. 50/2016, vigente all'epoca dei fatti di causa). , Le ulteriori contestazioni di non si fondano su contratti scritti del CP_1 Comune e non possono pertanto essere coltivate. La domanda di indebito arricchimento proposta dall'Architetto risulta CP_1 tardiva posto che andava posta nella comparsa di costituzione e risposta e,stante il rifiuto del Comune di accettare il contraddittorio, non può essere esaminata. Le ulteriori domande proposte dalle parti risultano non provate e vanno rigettate. In ragione dei ripetuti rifiuti dell'Arch. ,anche in sede di CTU,di rifiutare la CP_1 somma di € 15.000,00 offerta dal Comune in via transattiva, le spese di giudizio vengono compensate tra le parti.
pagina 3 di 4 La Suprema Corte ha più volte ribadito il principio secondo il quale l'obbligo di pagare la prestazione eseguita dal consulente tecnico d'ufficio, quale ausiliario del giudice, ha natura solidale ex art. 1294 c.c., dal momento che la sua prestazione viene svolta nell'interesse di tutte le parti del giudizio (Cass, n. 6199/96 ed altre ivi citate;
2262/04; 17953/05; 20314/06; 23586/08). Le spese di CTU vengono pertanto poste per l'intero in via solidale a carico di entrambe le parti nella misura in atti liquidata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ,contrariis reiectis,
REVOCA il decreto opposto n. 2334/2022, del Tribunale di Pavia
DICHIARA Tenuto per la causale di cui in motivazione e conseguentemente
DA Il a corrispondere a € 11.808,95 oltre Parte_1 CP_1 accessori di legge oltre interessi dal dovuto al saldo.
COMPENSA Fra le parti le spese di giudizio
PONE In via definitiva le spese di CTU nella misura in atti liquidata in via solidale e per l'intero a carico di entrambe le parti. Pavia, 24 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Donatella Oneto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Oneto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 876/2023 promossa da:
(P.I. ), corrente presso la sede municipale in Parte_1 P.IVA_1
piazza Vittorio Emanuele II n. 2, in persona del Sindaco e legale Parte_1 rappresentante pro tempore
Rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Guarnaschelli (C.F. ) C.F._1 indirizzo pec ed ivi elettivamente domiciliato presso il Email_1 suo studio,in Pavia, piazza Dante Alighieri n. 3 ATTORE IN OPPOSIZIONE E RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
contro
, c.f. , p. iva CP_1 C.F._2 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Antonio Bonadio indirizzo pec ed ivi domiciliata presso il suo studio in Email_2
10131 Torino, corso Moncalieri, 23
CONVENUTA OPPOSTA E ATTRICE IN RICONVENZIONALE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2334/2022, del Tribunale di Pavia
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva nei Parte_1 confronti dell'Architetto opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe indicato CP_1 col cui gli veniva intimato di pagare alla controparte per prestazioni professionali asseritamente rese, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 88.712,00; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per compensi, in € 379,50 per spese esenti, oltre 15% rimborso forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge;
Parte opponente a sostegno dell'impugnazione esponeva quanto segue: la pretesa avversaria si fondava sull'affidamento di plurimi incarichi alla convenuta, da parte dell'opponente, nel quadro dell'adeguamento ai bisogni della P.A., dell'immobile attualmente sede del Comune, da quest'ultimo parzialmente acquisito per ivi collocare gli uffici municipali. –
Nello specifico, la convenuta veniva incaricata dei rilievi propedeutici alla realizzazione dei progetti preliminare e definitivo, della predisposizione di questi ultimi e di quello esecutivo, nonché della direzione dei lavori. – L'emergere di vistosi errori progettuali e di mancanze nell'operato della Direzione Lavori così designata come in atti meglio specificato portavano alla revoca degli incarichi affidati all'arch. . CP_1 Le avversarie pretese non si fondavano su contratti scritti come richiesto in materia di obbligazioni della P.A. ma su inefficaci atti unilaterali quali erano le parcelle non autorizzate. Chiedeva pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto ed ccertare l'ammontare del credito legittimamente vantato da parte convenuta in euro 987,30. In via riconvenzionale chiedeva di condannare parte opposta al risarcimento dei danni subiti dalla P.A. attrice e derivanti da errori progettuali e nello svolgimento della funzione di D.L. da parte della convenuta per conto dell'Amministrazione, nella misura risultante dall'espletanda istruttoria. Si costituiva l'opposta contestando gli assunti avversari ed osservando come nelle dinamiche contrattuali con la Pubblica Amministrazione rilevassero i “facta concludentia” nel caso di specie realizzati nell'assoluta e piena consapevolezza del che Pt_1 manifestava non solo la propria volontà ma lo faceva anche con comportamenti sul mercato e quindi esternamente all'amministrazione stessa all'esterno, avvalendosi di figure dedicate e che validamente manifestavano espressamente ed attuavano la volontà del quali Pt_1 il Responsabile Unico del Procedimento che intratteneva un costante e continuativo rapporto con l'Architetto in relazione a tutte le fasi progettuali ed esecutive delle CP_1 opere.
pagina 2 di 4 Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione ed in via riconvenzionale accertarsi le maggiori somme dovute all'Architetto dal Comune di in CP_1 Parte_1 ragione dei rapporti intercorsi. Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto,espletata CTU, scambiate le memorie di rito e precisate le conclusioni la causa,ritenuta dal Giudice documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione in data 3 aprile 2025.
Motivi della decisione
L'opposizione al decreto ingiuntivo è fondata e deve essere accolta dovendo ridursi la somma dovuta dal ad € 11.808,95 oltre accessori di legge. Pt_1
Il Giudice si rifà sul punto alle risultanze del CTU Arch. che Persona_1 così ha quantificato la somma rispondendo al seguente quesito: «il C.T.U., letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti, i loro consulenti e i loro difensori, acquisita presso le pubbliche amministrazioni competenti la documentazione necessaria all'evasione del quesito (alle quali sin da ora si ordina di consentire al nominato ctu l'accesso agli atti e l'estrazione di copia), a) descriva l'attività eseguita dalla parte convenuta;
b) quantifichi per la stessa i compensi maturati sulla base della documentazione contrattuale rinvenuta ovvero, in subordine, sulla base dei parametri tecnici normativi applicabili come il D.M. 140 del 2012; c) accerti l'esistenza degli inadempimenti allegati dall'attore nei propri atti e verifichi se gli stessi siano ascrivibile ad una non esatta esecuzione della prestazione da parte della convenuta;
d) in caso di risposta anche parzialmente positiva evidenzi in base alla documentazione presente agli atti quali danni si sono verificati a causa degli inadempimenti riscontrati;
e) all'esito determini i rapporti dare/avere tra le parti tentando anche la conciliazione della lite.”. Le motivazioni e conclusioni della perizia suddetta ,che già hanno tenuto conto delle osservazioni presentate dalle parti e pertanto non necessitano di autonoma valutazione da parte di questo Giudice (Cfr. in motivazione Cass. Sentenza n. 4206 del 20 febbraio 2013) , vengono pienamente condivise in quanto coerenti con la documentazione in atti e con la necessità di forma scritta per i contratti della P.A.( Cfr. da ultimo il comma 1, dell'art. 18del d.lgs. n. 36/2023 a conferma del principio ex art. 3 D. Lgs. 50/2016, vigente all'epoca dei fatti di causa). , Le ulteriori contestazioni di non si fondano su contratti scritti del CP_1 Comune e non possono pertanto essere coltivate. La domanda di indebito arricchimento proposta dall'Architetto risulta CP_1 tardiva posto che andava posta nella comparsa di costituzione e risposta e,stante il rifiuto del Comune di accettare il contraddittorio, non può essere esaminata. Le ulteriori domande proposte dalle parti risultano non provate e vanno rigettate. In ragione dei ripetuti rifiuti dell'Arch. ,anche in sede di CTU,di rifiutare la CP_1 somma di € 15.000,00 offerta dal Comune in via transattiva, le spese di giudizio vengono compensate tra le parti.
pagina 3 di 4 La Suprema Corte ha più volte ribadito il principio secondo il quale l'obbligo di pagare la prestazione eseguita dal consulente tecnico d'ufficio, quale ausiliario del giudice, ha natura solidale ex art. 1294 c.c., dal momento che la sua prestazione viene svolta nell'interesse di tutte le parti del giudizio (Cass, n. 6199/96 ed altre ivi citate;
2262/04; 17953/05; 20314/06; 23586/08). Le spese di CTU vengono pertanto poste per l'intero in via solidale a carico di entrambe le parti nella misura in atti liquidata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ,contrariis reiectis,
REVOCA il decreto opposto n. 2334/2022, del Tribunale di Pavia
DICHIARA Tenuto per la causale di cui in motivazione e conseguentemente
DA Il a corrispondere a € 11.808,95 oltre Parte_1 CP_1 accessori di legge oltre interessi dal dovuto al saldo.
COMPENSA Fra le parti le spese di giudizio
PONE In via definitiva le spese di CTU nella misura in atti liquidata in via solidale e per l'intero a carico di entrambe le parti. Pavia, 24 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Donatella Oneto
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