CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6881 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile così composta:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente estensore
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Renato Castaldo Consigliere ha presentato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II° grado iscritta al n. 2776 del 2020 Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 89/2020 e vertente
Tra
(C.F. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Parte_1 C.F._1 Cimino e Rosario Mannino appellante
e
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola CP_1 C.F._2
Pirozzi appellata
IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
-Il giudizio di cui in epigrafe è stato interrotto da questa Corte con ordinanza del 6 luglio 2023;
-Non è stato riassunto;
Ritenuto che:
-i procedimenti civili interrotti ai sensi degli art. 299 ss c.p.c. e non riassunti nel termine perentorio di tre mesi, ex art. 305 c.p.c., devono considerarsi, ai sensi dell'art. cit. irreversibilmente estinti;
-l'estinzione “opera di diritto” e pertanto può e deve essere dichiarata anche d'ufficio, v. l'art. 307 u.c. c.p.c. (nel testo novellato dalla l. 69\09, art. 46, comma 15, lett. c), che ha soppresso la previgente disposizione, nella parte in cui disponeva che l'estinzione “deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”);
-più di preciso l'estinzione deve essere sempre dichiarata anche d'ufficio dal giudice, una volta verificata la sussistenza dei presupposti di legge, anche in caso di istanza di riassunzione tardiva;
tuttavia, nella gran parte dei casi, le parti non sollecitano una tale misura;
da qui la pendenza in senso tecnico- giuridico di procedimenti (solo) formalmente non estinti;
-l'art. 307 u.c. c.p.c. cit. dispone che l'estinzione va dichiarata dal Collegio con sentenza;
-al riguardo, trattandosi di misura che- come detto- opera “di diritto” e “d'ufficio” non è indispensabile la fissazione di udienza, tenuto anche conto delle stesse peculiarità delle diverse fattispecie di estinzione;
-in ogni caso, prudenzialmente, anche al fine di consentire l'eventuale interlocuzione con le parti ancora costituite, va fissata, come avvenuto nella specie udienza con discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita da note scritte, contenenti richieste e conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c. (come da generale provvedimento organizzativo del rito cartolare di questo Presidente, successivo a Cass. SU 17603\25);
- ritenuto che nella specie sono state depositate le note solo da parte del difensore di parte appellata e che comunque, con tali note, viene chiesta l'estinzione del giudizio;
P.Q.M
Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Roma, 20/11/2025
Il presidente est.
(dott.ssa Silvia Di Matteo)