Articolo 31 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865
Articolo 30Articolo 32
Versione
31 ottobre 1971
Art. 31.

La percentuale del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa di cui all'articolo 29 della presente legge si applica anche nei casi in cui i comuni o loro consorzi procedono all'aggiornamento dei piani di zona gia' approvati.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1971
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