Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona del dr. Paolo Andrea Vassallo ha emesso la seguente
ORDINANZA sul ricorso per sospensione ex art. 2378 comma III c.c., iscritto al n. 25610 del
R.G.A.C.C. dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...], e , Parte_2
nata a [...] il [...], ( ) ed ivi CodiceFiscale_2 domiciliata alla Via Aldo Moro n. 19 rappresentati e difesi, per procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Genoveffa Sellitti ( con studio in Napoli, C.F._3
al Centro Direzionale Isola E/3.
- RICORRENTI -
E
( , nato a AN EP AN (NA) in [...] CP_1 C.F._4
30.11.1964, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Severino (Cod. Fisc.:
con studio sito in Marano di Napoli (NA) alla Via Piave n. 25, C.F._5
come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito.
- RESISTENTE -
FUTON S.R.L., con sede legale in Marcianise (CE), Via A. Meucci (zona industriale
ASI), C.F. e P.IVA in persona del curatore speciale ex art. 78, comma P.IVA_1
2, c.p.c., Avv. Mario Oliviero (C.F. ), con studio in Napoli alla C.F._6
Via Agostino Depretis n. 51, giusta provvedimento di nomina del Presidente del
Tribunale di Napoli, pubblicato in data 13 gennaio 2025, che la rappresenta e difende ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
- RESISTENTE -
1.1. Con atto di citazione notificato in data 22/11/2024, e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio la FUTON S.r.l., il IG. e il Parte_2 CP_2 IG. , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole CP_1
Tribunale adito:
1. previa all'occorrenza la nomina di un curatore speciale della
FUTON srl ex art 78 cpc e la sospensione della efficacia delle delibere del 23/09/2024
e 30/09/2024, accertare e dichiarare, per tutti i motivi suesposti, la inopponibilità e/o invalidità, sub specie inesistenza, nullità e annullabilità, delle delibere di cui ai verbali di assemblea della FUTON srl del 23/09/2024 e 30/09/2024 con tutte le conseguenze di legge anche ripristinatorie;
2. accertare e dichiarare la nullità per genericità dell'oggetto, comunque, la sopravvenuta inefficacia per revoca della procura del
19/7/2015 e la nullità/ inefficacia ex artt 1394 e 1395 cc della cessione del 2/9/2024, in subordine pronunziarne l'annullamento;
3. accertare e dichiarare la responsabilità dei IG. e , in solido ex artt 2043 e 2476 c.c., per la illegittime CP_2 CP_1 condotte descritte in avanti e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni in favore degli attori in misura non inferiore ad € 596.022,32 per fatti di sottrazione e pagamenti indebiti, € 48.864,00 per vendite sotto costo oltre al danno per la mancata riscossione dei crediti nei confronti della e per il blocco dei conti CP_3
correnti, che saranno meglio specificati e quantificati nel corso della causa , oltre interessi e rivalutazione, nonché i danni subiti dalla profssa per la Parte_2
diminuzione di valore della partecipazione nella FUTON srl che saranno comunque accertati in rapporto al decremento del patrimonio della FUTON ed a mezzo ctu che si richiede nonchè dal IG per la revoca dalla carica di Parte_1
amministratore, che, in denegata ipotesi la delibera del 23/9/2024 non venisse annullata, si quantificano questi ultimi in un importo non inferiore ad € 86.400,00 oltre all'indennizzo per mancato preavviso come innanzi illustrato ed agli interessi e rivalutazione;
4. emettere ogni conseguenziale pronunzia ripristinatoria e di condanna;
5. condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio, ivi comprese quelle generali del 15%”.
1.2. Con ricorso cautelare depositato in data 02/12/2024, e Parte_1
hanno chiesto ai sensi degli artt. 669 quater c.p.c. e/o art. 2378, Parte_2 comma 3, c.c., la sospensione dell'esecuzione: “a. della delibera assunta in data 23 settembre 2024 dalla Assemblea della FUTON srl, con la quale la predetta Assemblea ha disposto la revoca ad nutum del IG. da amministratore unico Parte_1
ed ha nominato in sua sostituzione il IG. ; b. della delibera assunta in CP_2
data 30 settembre 2024 dalla Assemblea della FUTON srl, con la quale la predetta
Assemblea ha disposto di revocare con effetto immediato ogni precedente delibera/e di distribuzioni di utili e/o di riserva/e disponibili”.
1.3. In data 13/01/2025, si è costituito in giudizio il IG. , rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “in via principale: - dichiarare l'inammissibilità anche per carenza di legittimazione del IG. , dell'istanza di sospensione Parte_1 dell'esecuzione delle delibere impugnate;
in via subordinata: - rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione delle delibere impugnate in quanto totalmente infondata per tutto quanto argomentato nella presente memoria e comunque in quanto totalmente assenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. In ogni caso con vittoria delle competenze e spese del presente procedimento da attribuirsi al procuratore anticipatario”.
1.4. Con comunicazione a mezzo pec del 16/01/2025, il difensore della ricorrente ha trasmesso la dichiarazione di rinuncia all'azione e agli atti dei giudizi da parte della IG.ra . Parte_2
1.5. In data 17/01/2025, il convenuto ha depositato formale atto di CP_1 accettazione della rinuncia all'azione e agli atti dei giudizi da parte della IG.ra
[...]
Parte_2
1.6. In data 22/01/2025 si è costituita la società FUTON s.r.l. a mezzo curatore speciale chiedendo “il rigetto delle istanze cautelari formulate, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite”.
2.1. Va preliminarmente dichiarata l'estinzione parziale del presente giudizio cautelare ai sensi dell'art. 306 c.p.c. limitatamente alla posizione di Parte_2
.
[...]
2.2. Ciò posto, si osserva che il ricorso non può trovare accoglimento. È noto che i presupposti (concorrenti) della tutela cautelare prevista dall'art. 2378 c.p.c. sono il fumus boni iuris, ovvero la probabile esistenza del diritto fatto valere ed il periculum in mora, vale a dire il pericolo di un pregiudizio ad un tale diritto, avente i caratteri
3 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35,
co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209). dell'imminenza e della irreparabilità, che potrebbe verificarsi per il ritardo del provvedimento definitivo a causa della lentezza del procedimento ordinario.
2.3. L'art. 2378 c.c. richiede poi, al comma 4, un ulteriore requisito, imponendo al giudice di accertare, con una valutazione comparativa, che il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall'esecuzione del provvedimento impugnato sia maggiore rispetto a quello che subirebbe la società dalla sua sospensione. La ratio di tale norma - che deroga al generale principio secondo cui nel procedimento cautelare il presupposto di pericolo deve essere parametrato sul ricorrente - risiede nel favore del legislatore societario per la stabilità degli atti della società (e quindi dei rimedi personali rispetto a quelli reali), ritenuto elemento di buon funzionamento dell'impresa sul mercato
(così, Trib. Roma 3 settembre 2004).
2.4. Nel caso in esame è proprio il presupposto appena menzionato che viene a mancare.
2.5. La deliberazione impugnata è stata assunta con il voto favorevole del socio di maggioranza che rappresenta il 90% del capitale sociale della FUTON s.r.l. CP_1
Inoltre, nel rinunciare agli atti anche del giudizio di merito Parte_2
(rubricato al n. 25583/2024 R.G. Tribunale di Napoli), ha rinunziato a far valere l'inefficacia della procura del 19/07/2015 e l'azione di invalidità dell'atto di cessione delle quote del 02/09/2024 (oltre che all'accertamento di responsabilità e risarcimento danni nei confronti di e ) con ciò confermando la volontà di CP_2 CP_1
fuoriuscire dalla compagine sociale a beneficio del socio CP_1
2.6. L'invocata sospensione cagionerebbe pertanto un notevole pregiudizio per la società. Tale pregiudizio, invero, si concretizzerebbe nel rimettere in carica un amministratore privo di quella fiducia che deve caratterizzare il rapporto tra la società ed i suoi amministratori, con le intuibili conseguenze in ordine alla serena attività gestionale della società stessa. Inoltre, la gestione della società subirebbe, sotto il profilo della continuità, un vulnus cagionato dal ravvicinato e reiterato avvicendamento di amministratori.
A fronte di ciò, risulta di minore rilevanza il danno - per lo più patrimoniale - derivabile al ricorrente dalla mancata sospensione, sol che si pensi che l' potrebbe, Pt_1 comunque, essere rimosso in qualunque momento attraverso l'adozione di una delibera priva di vizi (salva la possibilità di attivare la tutela risarcitoria ex art. 2383 c.c. e
4 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35,
co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209). quindi, riscontrata l'assenza di una giusta causa di revoca, ottenere adeguato ristoro).
Pertanto, pur riconoscendosi il potenziale pregiudizio di natura professionale e reputazionale che potrebbe derivare al ricorrente dall'immediata esecuzione della delibera di revoca, occorre considerare che la sospensione della stessa comporterebbe il ripristino nella carica di un amministratore revocato, potenzialmente in contrasto con la volontà assembleare e con il nuovo assetto societario.
Né nella presente fase cautelare risulta provato il danno all'interesse della società direttamente derivante dalla revoca dell'amministratore ricorrente, tenuto altresì conto che dalle visura depositata dallo stesso questi risultava nominato in data Pt_1
12/08/2024 e dunque poco prima della revoca.
2.7. Appare poi difficilmente concepibile un danno che deriverebbe dalla esecuzione della delibera del 30 settembre 2024 della assemblea della FUTON srl, con la quale la predetta assemblea ha disposto di revocare ogni precedente delibera/e di distribuzioni di utili e/o di riserva/e disponibili.
Invero, anche volendo ammettere la legittimazione attiva dell'amministratore ormai revocato all'impugnazione della suddetta delibera (evidentemente quale conseguenza della sospensione della delibera di revoca dalla carica) deve osservarsi che, per un verso, l'esecuzione della delibera alcun pregiudizio arrecherebbe al ricorrente. Per altro verso, la sospensione causerebbe un pregiudizio per la società, consistente nella fuoriuscita di risorse finanziarie che potrebbero essere reinvestite. A fronte di tale pregiudizio non risulta neanche prospettato quale possa essere l'interesse della società
a mantenere le delibere di distribuzione di utili o riserve.
2.8. Alla luce della valutazione comparativa dei pregiudizi, si ritiene che, allo stato, il pregiudizio che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione delle delibere appaia prevalente rispetto a quello che subirebbe il ricorrente dalla mancata sospensione, ferma restando la possibilità per quest'ultimo di far valere le proprie ragioni nel giudizio di merito, ivi compresa l'eventuale richiesta di risarcimento danni ex art. 2383, co. 3, e 2043 c.c.
3.1. Le suesposte considerazioni impongono, di per sé, il rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 2378, comma 3, c.c., rimanendo assorbite le ulteriori questioni sollevate dal ricorrente (ivi comprese quelle relative al fumus).
3.2. Alla sentenza definitiva va invece rimesso il governo delle spese del presente subprocedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli sezione specializzata in materia di d'impresa, pronunciando sul ricorso ex art. art. 2378 c.c. proposto da e Parte_1 Parte_2
così provvede:
1) DICHIARA l'estinzione del procedimento limitatamente al ricorso proposto da;
Parte_2
2) RIGETTA il ricorso proposto da;
Parte_1
3) RIMETTE al merito ogni determinazione in ordine alle spese del presente procedimento cautelare.
Napoli, lì 26/03/2025
Il Giudice
dr. Paolo Andrea Vassallo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35,
co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
2 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35,
co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
5 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35,
co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
6 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35,
co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).