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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 100/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di ST, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 100/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.AMERUSO ROBERTO
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
AMERUSO ROBERTO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 17/1/2025 e esponevano Parte_1 CP_1
di avere contratto, in data 5/8/2010, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati i figli , ed e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1 Per_2 Per_3
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
a) affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso
la madre nell'abitazione sita in Tarsia (CS) in C.da Ferramonti n. 17;
b) il sig. avrà facoltà, salvo differente accordo fra le parti, di vedere e tenere Parte_1
con sé i figli nei giorni da Lunedì dalle 16,00 alle 18,00 e sabato dalle 16:00 alle 20:00; il
giorno di Domenica dalle ore 10:00 alle 18:00 una domenica si ed una no.
c) ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere
concordati, di volta in volta, tra i genitori;
d) porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra Parte_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 quale CP_1
contributo al mantenimento dei minori, tramite accredito su conto corrente postale Poste
Italiane - codice IBAN: [...], oltre rivalutazione annuale ISTAT
ed il 50% delle spese straordinarie;
e) le somme assegno unico/assegni familiari saranno interamente corrisposte alla IG.ra
; CP_1 f) Le festività verranno in maniera alterna trascorse con i minori da entrambi i genitori, e per
anni alterni;
così come i compleanni.
g) Eventuali espatri con contestuale rilascio di documentazione necessaria, dovrà avvenire
con il consenso di entrambi i genitori;
h) Le scelte di istruzione così come quelle sportive o ricreative, considerando le attitudini
del minore, dovranno essere condivise da entrambi i genitori;
i) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e
sottoscrivono”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte CP_1
motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
ST , 13 marzo 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di ST, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 100/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.AMERUSO ROBERTO
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
AMERUSO ROBERTO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 17/1/2025 e esponevano Parte_1 CP_1
di avere contratto, in data 5/8/2010, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati i figli , ed e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1 Per_2 Per_3
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
a) affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso
la madre nell'abitazione sita in Tarsia (CS) in C.da Ferramonti n. 17;
b) il sig. avrà facoltà, salvo differente accordo fra le parti, di vedere e tenere Parte_1
con sé i figli nei giorni da Lunedì dalle 16,00 alle 18,00 e sabato dalle 16:00 alle 20:00; il
giorno di Domenica dalle ore 10:00 alle 18:00 una domenica si ed una no.
c) ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere
concordati, di volta in volta, tra i genitori;
d) porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra Parte_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 quale CP_1
contributo al mantenimento dei minori, tramite accredito su conto corrente postale Poste
Italiane - codice IBAN: [...], oltre rivalutazione annuale ISTAT
ed il 50% delle spese straordinarie;
e) le somme assegno unico/assegni familiari saranno interamente corrisposte alla IG.ra
; CP_1 f) Le festività verranno in maniera alterna trascorse con i minori da entrambi i genitori, e per
anni alterni;
così come i compleanni.
g) Eventuali espatri con contestuale rilascio di documentazione necessaria, dovrà avvenire
con il consenso di entrambi i genitori;
h) Le scelte di istruzione così come quelle sportive o ricreative, considerando le attitudini
del minore, dovranno essere condivise da entrambi i genitori;
i) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e
sottoscrivono”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte CP_1
motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
ST , 13 marzo 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento