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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1258/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IA Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente e Relatore
GRECHI CATERINA, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3706/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AL IA S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8637/2024 emessa dalla Corte di IA Tributaria Primo grado ROMA sez. 40
e pubblicata il 28/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230194637816000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 658/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l'impugnazione di una cartella di pagamento con la quale l'DE richiedeva il pagamento della somma di € 151,76, per CUT che doveva essere pagato per una causa iscritta davanti al tribunale di Roma.
Il ricorrente deduceva l'infondatezza della pretesa, perché il contributo unificato era stato pagato nei termini, una volta ricevuto l'avviso di pagamento, come da modello F23 in atti, e l'adempimento dell'obbligazione era stato comunicato ad AL IA nei dieci giorni successivi.
L'DE, pur ritualmente intimata, non si costituiva.
La CGT I° di Roma, in composizione monocratica accoglieva il ricorso, annullava l'atto impugnato, ma compensava le spese.
Avverso tale sentenza, il Ricorrente_1 ha proposto appello davanti a questa CGT II° del Lazio, censurando la compensazione delle spese di lite di primo grado, in quanto totalmente vittorioso.
AL IA spa ha resistito con controdeduzione e il Ricorrente_1 ha prodotto memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto.
Va, in via preliminare, precisato che la condanna alle spese non ha una natura sanzionatoria né costituisce un risarcimento del danno, ma è un'applicazione del principio di causalità, in altre parole,
l'onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo.
Il principio cardine che regola la materia è quindi il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. quando la parte risultata vincitrice sia venuta meno ai doveri di lealtà e probità, imposti dall'articolo 88 c.p.c., oppure per reciproca soccombenza, oppure per gravi ed eccezionali ragioni. In questi casi il giudice può disporre la irripetibilità delle spese sostenute e/o la loro compensazione. Pertanto, se la parte è pienamente vittoriosa – come nel caso di specie - non sussistono ragioni per non seguire il principio della soccombenza e, pertanto, il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza ed in base alle tariffe professionali, gli onorari previsti per la sua prestazione
( Cass. civ., sez. II, 9 gennaio 2017, n. 189).
Pertanto, avuto riguardo al valore della controversia, alla necessità di attestarsi sui minimi, attesa la semplicità della causa di sicura e pronta spedizione, tenuto conto che vanno liquidate le fasi: di studio della controversia, introduttiva del giudizio e fase decisionale (in quanto nel giudizio tributario, attesa la sua specificità rispetto al giudizio ordinario di cognizione civile – trattandosi di controversia essenzialmente documentale -la fase istruttoria o di trattazione dell'istruttoria viene liquidata solo se effettivamente compiuta), si reputa di liquidare l'importo di € 250,00, oltre accessori e spese vive documentate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
ACCOGLIE L'APPELLO NEI SENSI DI CUI IN PARTE MOTIVA. Condanna l'DE a pagare le spese del grado che liquida nell'importo di € 250,00, oltre accessori, da distrarsi.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IA Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente e Relatore
GRECHI CATERINA, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3706/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AL IA S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8637/2024 emessa dalla Corte di IA Tributaria Primo grado ROMA sez. 40
e pubblicata il 28/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230194637816000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 658/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l'impugnazione di una cartella di pagamento con la quale l'DE richiedeva il pagamento della somma di € 151,76, per CUT che doveva essere pagato per una causa iscritta davanti al tribunale di Roma.
Il ricorrente deduceva l'infondatezza della pretesa, perché il contributo unificato era stato pagato nei termini, una volta ricevuto l'avviso di pagamento, come da modello F23 in atti, e l'adempimento dell'obbligazione era stato comunicato ad AL IA nei dieci giorni successivi.
L'DE, pur ritualmente intimata, non si costituiva.
La CGT I° di Roma, in composizione monocratica accoglieva il ricorso, annullava l'atto impugnato, ma compensava le spese.
Avverso tale sentenza, il Ricorrente_1 ha proposto appello davanti a questa CGT II° del Lazio, censurando la compensazione delle spese di lite di primo grado, in quanto totalmente vittorioso.
AL IA spa ha resistito con controdeduzione e il Ricorrente_1 ha prodotto memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto.
Va, in via preliminare, precisato che la condanna alle spese non ha una natura sanzionatoria né costituisce un risarcimento del danno, ma è un'applicazione del principio di causalità, in altre parole,
l'onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo.
Il principio cardine che regola la materia è quindi il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. quando la parte risultata vincitrice sia venuta meno ai doveri di lealtà e probità, imposti dall'articolo 88 c.p.c., oppure per reciproca soccombenza, oppure per gravi ed eccezionali ragioni. In questi casi il giudice può disporre la irripetibilità delle spese sostenute e/o la loro compensazione. Pertanto, se la parte è pienamente vittoriosa – come nel caso di specie - non sussistono ragioni per non seguire il principio della soccombenza e, pertanto, il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza ed in base alle tariffe professionali, gli onorari previsti per la sua prestazione
( Cass. civ., sez. II, 9 gennaio 2017, n. 189).
Pertanto, avuto riguardo al valore della controversia, alla necessità di attestarsi sui minimi, attesa la semplicità della causa di sicura e pronta spedizione, tenuto conto che vanno liquidate le fasi: di studio della controversia, introduttiva del giudizio e fase decisionale (in quanto nel giudizio tributario, attesa la sua specificità rispetto al giudizio ordinario di cognizione civile – trattandosi di controversia essenzialmente documentale -la fase istruttoria o di trattazione dell'istruttoria viene liquidata solo se effettivamente compiuta), si reputa di liquidare l'importo di € 250,00, oltre accessori e spese vive documentate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
ACCOGLIE L'APPELLO NEI SENSI DI CUI IN PARTE MOTIVA. Condanna l'DE a pagare le spese del grado che liquida nell'importo di € 250,00, oltre accessori, da distrarsi.