Art. 3. Campagne di pulizia 1. I rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), possono essere raccolti anche mediante sistemi di cattura degli stessi, purche' non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'autorita' competente ovvero su istanza presentata all'autorita' competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalita' individuate con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, l'attivita' oggetto dell'istanza puo' essere iniziata trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva, per l'autorita' competente, la possibilita' di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attivita' medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate dalle stesse nonche' le modalita' di raccolta dei rifiuti.
3. Sono soggetti promotori delle campagne di pulizia di cui al comma 1 gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di pesca, nonche' i loro consorzi, le associazioni di pescatori sportive e ricreative, le associazioni sportive di subacquei e diportisti, le associazioni di categoria, i centri di immersione e di addestramento subacqueo nonche' i gestori degli stabilimenti balneari. Sono altresi' soggetti promotori gli enti del Terzo settore nonche', fino alla completa operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni con finalita' di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli altri soggetti individuati dall'autorita' competente. Gli enti gestori delle aree protette possono altresi' realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione delle campagne di cui al presente articolo.
((3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attivita', possono svolgere in prossimita' delle stesse attivita' periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalita' appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'Autorita' di bacino, che individui: c) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione. Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui al presente comma nonche' dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario)) 4. Ai rifiuti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, l'attivita' oggetto dell'istanza puo' essere iniziata trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva, per l'autorita' competente, la possibilita' di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attivita' medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate dalle stesse nonche' le modalita' di raccolta dei rifiuti.
3. Sono soggetti promotori delle campagne di pulizia di cui al comma 1 gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di pesca, nonche' i loro consorzi, le associazioni di pescatori sportive e ricreative, le associazioni sportive di subacquei e diportisti, le associazioni di categoria, i centri di immersione e di addestramento subacqueo nonche' i gestori degli stabilimenti balneari. Sono altresi' soggetti promotori gli enti del Terzo settore nonche', fino alla completa operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni con finalita' di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli altri soggetti individuati dall'autorita' competente. Gli enti gestori delle aree protette possono altresi' realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione delle campagne di cui al presente articolo.
((3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attivita', possono svolgere in prossimita' delle stesse attivita' periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalita' appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'Autorita' di bacino, che individui: c) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione. Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui al presente comma nonche' dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario)) 4. Ai rifiuti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2.