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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/11/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 648/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 648/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. ultimo comma all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 07.10.2025, vertente
TRA
, in persona del curatore Parte_1 del fallimento dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Iannucci, giusta Parte_2 procura in calce all'atto di citazione ex art. 395 c. 1 n. 4 e n. 5 c.p.c. e giusta autorizzazione del Giudice delegato al fallimento del Tribunale di Pescara, elettivamente domiciliato in
Pescara, presso e nello studio del predetto legale
ATTORE IN REVOCAZIONE
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Elio Di Filippo del foro di Pescara presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di risposta.
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
OGGETTO: revocazione ex art. 395 comma 1 n. 4 e n.5 c.p.c. della sentenza n. 745/2024 della Corte di appello di L'Aquila.
Conclusioni:
Per l'attore in revocazione: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento della domanda di revocazione proposta e dei suesposti motivi, previa sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata n.745/2024
e previ gli incombenti del rito con la positiva escussione della doppia fase, così giudicare:
- Accogliere il presente atto di citazione proposto ex art. 395 e 398 c.p.c. per revocazione della sentenza impugnata n.745/2024 del 3 giugno 2024 emessa dalla Corte di Appello de
L'Aquila nel giudizio di appello iscritto al RG 1111/2022 e, per l'effetto, per tutti i motivi innanzi specificati e che si abbiano qui ritrascritti:
A) revocare e/o dichiarare la nullità e/o annullamento della sentenza impugnata n.745/2024 per i seguenti motivi di revocazione: errore dispercettivo di cui all'art. 395 n. 4 cpc nella parte in cui afferma:
-alle pagg. 15 e 16 che: a) “In data 6 maggio 2015 il G.E. del Tribunale di Chieti disponeva il trasferimento dei diritti derivanti dalla concessione portuale e della proprietà superficiaria dell'intero cantiere di in favore della Parte_1 Pt_3
-alla pag. 16: che b) “In esecuzione di tale decreto, in data 26 – 28 agosto 2015 l'Ufficiale
Giudiziario UNEP di , redigendo il relativo verbale, eseguiva il rilascio in favore della Pt_1 degli immobili oggetto del decreto di trasferimento, con l'intimazione ad Parte_3 Pt_1 di provvedere entro tre mesi all'asporto dei soli beni mobili di sua proprietà;
[...] nell'occasione veniva redatto l'inventario dei beni mobili ivi presenti ed appartenenti a terzi, tra cui l'imbarcazione in refitting (sistemazione o ristrutturazione) EL C. di proprietà della ” CP_1
-alle pagg. 13 e 14: che: c) “non va sottaciuto doversi ritenere la carenza di interesse degli stessi creditori intervenuti ad una loro partecipazione all'odierno giudizio, emergendo dagli atti la circostanza che essi avevano ricevuto dalla debitrice quanto loro spettante: ciò in quanto la allegava alle note scritte del 6.04.2023 copia raccomandata a/r del CP_1
12.1.23 spedita agli avvocati er il saldo del credito di cui agli interventi CP_2 CP_3 nella procedura esecutiva de qua (la n. 50000334/2015), nonché copia di ricevuta della relativa spedizione e ritiro. Quindi, l'asserito difetto di instaurazione del contraddittorio, anche a volerlo ritenere per assurdo sussistente ab initio, sarebbe venuto indubbiamente meno, dato che i soggetti asseritamente pretermessi dal giudizio non avrebbero più alcun interesse a parteciparvi, essendo stati soddisfatti dei propri crediti.”
B) revocare e/o dichiarare la nullità e/o annullamento della sentenza impugnata n.745/2024 per i seguenti motivi di revocazione ex artt. 395 n. 4 e 5 cpc: - errore dispercettivo e contrarietà della sentenza impugnata a quella precedente
n.132/2019 del Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, resa nel giudizio iscritto al
RG n. 599/2017, avente fra le parti autorità di giudicato.
C) Nel merito, per effetto della revocazione,
Voglia pronunciare nuova sentenza che accolga le domande della odierna parte istante come formulate negli atti introduttivi del giudizio di primo e di secondo grado, e quindi Voglia rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 54/2022, emessa Controparte_1 dal Tribunale di Chieti Sez. Distaccata di Ortona – GI dr. Turco - in data 9/5/2022, disponendo nel contempo la restituzione di ciò che siasi eventualmente medio tempore conseguito con la sentenza revocata.”
Per la convenuta in revocazione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di L'Aquila, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile ovvero rigettare nel merito la domanda di revocazione proposta da controparte. Con vittoria delle spese di lite e distrazione delle stesse ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché con condanna di controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, c. 3°, c.p.c.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. All'esito del procedimento di appello n. 1111/2022 R.G.C. -vertente tra l'appellante
[...] ed il la Corte di Appello di L'Aquila con CP_1 Parte_1 sentenza n. 745/2024 ha così statuito: “- in accoglimento dell'appello ed a parziale riforma della sentenza gravata, eppertanto in accoglimento totale dell'opposizione formulata da in primo grado, dichiara insussistente il diritto Controparte_1 dell'opposta-appellata a procedere all'esecuzione forzata intrapresa e, per l'effetto, annulla la vendita impugnata;
- condanna la parte appellata alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi, liquidate quali compensi professionali per il primo grado in € 5.810,00 e per il secondo grado in € 6.946,00 oltre rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge, nonché per esborsi in € 160,00 per il primo grado e in € 777,00 per il secondo grado.”
1.1. La Corte ha dato preliminarmente atto: - che la (che aveva Controparte_1 precedentemente impugnato ex art. 617 comma 2 c.p.c. il provvedimento del G.E. del
18.06.2020 di disposizione della vendita al prezzo di stima di € 400.000,00 della nave
EL C consegnata per interventi manutentivi e migliorativi alla Parte_1 in bonis in virtù di contratto del 03.09.2013) aveva proposto appello avverso la
[...] sentenza n. 54/2022 del Tribunale di Chieti-Sez. distaccata di Ortona, che, pronunciando nel merito, aveva dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza di vendita nella parte in cui aveva fissato l'importo in € 400.000,00 e rimesso al G.E. il compimento dell'attività di rinnovazione, compensando le spese tra le parti;
- che a sostegno del ricorso in opposizione l'opponente aveva dedotto: la non debenza di alcuna ulteriore somma alla Parte_1 che legittimasse la vendita poiché il residuo credito vantato in ordine al risarcimento e alla penale per l'inadempimento nella rimozione della nave dal cantiere non era assistito da privilegio ex art. 2756 c.c.; l'erroneità del prezzo indicato come base d'asta essendo decorsi molti anni dal sopralluogo e l'imbarcazione sottoposta ad ingenti lavori;
che l'opponente aveva chiesto di lasciare il bene presso il cantiere (nel frattempo divenuto della Parte_3 in virtù di provvedimento del G.E. del Tribunale di Chieti del 06.05.2015 di trasferimento dei diritti di concessione portuale e proprietà superficiaria dell'intero cantiere di
[...]
anziché disporne il trasporto presso la sede dell' - che con Parte_1 CP_4 ordinanza del 09.10.2020 il G.E. aveva rigettato l'istanza di sospensione e che a seguito di reclamo il Collegio aveva sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza data la nuova stima del bene eseguita dal TU (€ 4.000.000,00 anziché € 400.000,00); che, reintrodotto il giudizio in sede di cognizione, l'opponente aveva riproposto le stesse doglianze ad eccezione dell'istanza relativa allo spostamento della nave;
- che nel corso del giudizio si era costituita la contestando l'opposizione ed eccependo Parte_1
l'inammissibilità della domanda;
che il Tribunale, parzialmente accogliendo l'opposizione (in particolare quanto all'aggiornamento della stima del bene in € 4.000.000,00 al momento del sopralluogo del 01.12.2021), ritenendo comunque sussistente il privilegio ex art. 2756 c.c. in favore della aveva dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza Parte_1 del G.E. del 18.06.2020 solo nella parte in cui fissava come prezzo di vendita l'importo di €
400.000,00, compensando le spese.
1.2. Ha rappresentato che l'appello proposto dalla era basato sui seguenti Controparte_1 motivi di gravame: 1. Illegittimità della procedura di vendita a causa del difetto del possesso del bene da parte della ed insussistenza del diritto di Parte_1 ritenzione;
2. Inesistenza del privilegio con conseguente illegittimità sopravvenuta della procedura esecutiva;
3. Insussistenza del credito residuo.
1.3. Ciò detto la Corte, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata in via pregiudiziale dalla parte appellata in ordine alla esclusiva ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. del provvedimento impugnato da qualificarsi quale atto di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (al riguardo richiamava i principi affermati dalla Suprema Corte nelle pronunce n. 6262/2014 e n. 13459/2011 in ordine alla corretta qualificazione della domanda giudiziale) nonché
l'eccezione di inammissibilità per difetto di integrazione del contraddittorio nel giudizio cautelare e di merito nei confronti dei creditori intervenuti in sede esecutiva per omessa notifica dell'opposizione e della citazione (ritenendo la loro partecipazione al giudizio non essenziale trattandosi di vendita ex art. 2756 comma 3 c.c. ed essendo gli stessi privi di interesse in quanto già soddisfatti dei loro crediti) passava ad esaminare i motivi di gravame.
1.3.1. In particolare, accoglieva il primo motivo d'impugnazione con il quale l'appellante aveva lamentato la mancanza del possesso del bene in capo ad Parte_1
e, dunque, il difetto del presupposto necessario per l'esercizio del diritto di ritenzione
[...] con conseguente illegittimità della procedura di vendita in danno (da intendersi quale vendita prevista dall'art. 2756 comma 3 c.c. con richiamo alle norme sulla vendita del pegno non preceduta da pignoramento ma da mera intimazione di pagamento ex art. 2797 c.c.).
Al riguardo rilevava che dalla ricostruzione in ordine cronologico della vicenda risultava: - che con provvedimento del 06.05.2015 il G.E. del Tribunale di Chieti aveva disposto il trasferimento dei diritti derivanti dalla concessione portuale e della proprietà superficiaria dell'intero cantiere di in favore della - che in esecuzione di tale Parte_1 Parte_3 decreto l'ufficiale giudiziario, in data 26-28 agosto 2015, aveva eseguito il rilascio in favore della degli immobili oggetto del decreto di trasferimento con l'intimazione ad Parte_3 di provvedere entro tre mesi all'asporto dei soli beni mobili di sua proprietà Parte_1
(nell'occasione era stato redatto l'inventario dei beni presenti appartenenti a terzi tra cui l'imbarcazione in refitting EL C di proprietà della;
- che in data Controparte_1
19.09.2015 la aveva ricevuto dall'ufficiale giudiziario la notifica Controparte_1 dell'intimazione a rimuovere l'imbarcazione dal cantiere navale della - che la Parte_3 aveva affidato alla nuova società titolare del cantiere la custodia e la Controparte_1 prosecuzione dei lavori di refitting, come risultante dello scambio di pec del 29/30.09.2015;
- che in data 10.10.2015 aveva notificato a Parte_1 Controparte_1 atto di intimazione ex art. 2797 c.c. per i lavori effettuati sulla nave EL C cui aveva fatto seguito il 19.10.2015 l'istanza di vendita della stessa.
Ne deduceva che aveva perduto la detenzione Parte_1 dell'imbarcazione il 28.08.2015, dunque in data precedente all'intimazione ad adempiere ex art. 2797 c.c. notificata il 10.10.2015 alla Controparte_1
1.3.2. Riteneva, altresì, fondato il secondo motivo con il quale l'appellante aveva denunciato l'inesistenza del privilegio, ulteriore presupposto necessario per la vendita, ritenendo errata l'interpretazione fornita dal primo giudice secondo cui il privilegio discenderebbe dalla penale prevista in contratto.
Al riguardo, rilevava che dal dato testuale del negozio emergeva la previsione di una penale da ritardo, non idonea, tuttavia, ad integrare un'obbligazione contrattuale inerente il miglioramento e/o la conservazione del bene assistito da privilegio ex art. 2756 c.c. che, essendo normativa speciale se non addirittura eccezionale, non è suscettibile di applicazione analogica o estensiva.
1.3.3. Rilevava la fondatezza anche del terzo motivo con il quale l'appellante aveva lamentato l'insussistenza del credito residuo considerando che i lavori inizialmente pattuiti per la manutenzione ordinaria ammontavano a circa € 35.000,00 cui si erano aggiunte opere supplementari per cui la aveva proceduto esecutivamente Parte_1 per l'importo di € 162.819,14.
Richiamava sul punto giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 8405/2019 e n.
20484/2011) che ritiene caducati sia il termine di consegna che la penale per il ritardo qualora ai lavori pattuiti se ne siano aggiunti altri in corso d'opera.
2. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione per revocazione ex art. 395 comma 1
n. 4 e n. 5 c.p.c. il con richiesta di accoglimento Parte_1 delle conclusioni in epigrafe trascritte.
2.1. A sostegno dell'impugnazione l'attore in revocazione deduce che la sentenza impugnata è inficiata da “errore dispercettivo di cui all'art. 395 n. 4 cpc e contrarietà della pronuncia ad altra precedente avente tra le parti efficacia di giudicato ex art. 395 n. 5 cpc”
I profili di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., articolati in 4 punti, sono relativi alle pagine 13, 14, 15 e
16 della sentenza gravata, mentre la censura di cui all'art. 395 n. 5 c.p.c. riguarda la pag.
18 della motivazione.
2.1.1. Quanto ai primi due punti, l'attore in revocazione lamenta un errore dispercettivo della
Corte territoriale per aver ritenuto che la in bonis avesse Parte_1 perduto la detenzione dell'area su cui si trovava la nave in data 28.08.2015 (quindi in data antecedente alla notificazione dell'intimazione ex art. 2797 c.c.), omettendo di considerare che l'immissione in possesso della era, invece, limitata alla sola area su cui Parte_3 insisteva il capannone (area nella quale non era ricoverata l'imbarcazione).
Specifica che il decreto del 06.05.2015 (all. O memoria 183 n. 3 c.p.c.) aveva, invero, disposto il trasferimento in favore della dei diritti derivanti dalla concessione Parte_3 demaniale n. 14/2011 cointestata alla e alla So.Ge.Nav. S.r.l. Parte_1 solo in relazione al mappale n. 65 sub 1, 2 e 3, area sulla quale insisteva appunto il capannone (all.8 fascicolo I grado).
Aggiunge che entrambe le società sono state concessionarie pro-indiviso di tutta l'area demaniale (comprensiva dei mappali 4225 e 65) sino al maggio 2019 (all. L memoria 183
c.p.c.) ovvero sino all'espressa autorizzazione dell'autorità demaniale al subingresso di in linea con la sentenza del Consiglio di Stato del 05.10.2017 emessa a Parte_3 definizione del contenzioso che aveva inibito il subingresso ipso iure. CP_5
Così delineato il contenuto del decreto di trasferimento, spiega che nell'agosto del 2015 era stata avviata la procedura di immissione in possesso della unicamente in Parte_3 relazione al capannone insistente sul mappale 65 sub 1, 2 e 3 come da verbali dell'ufficiale giudiziario (all. 5 fascicolo di parte).
Ribadisce che la nave EL C era invece posizionata in area esterna al capannone (di cui era stata trasferita la sola proprietà superficiaria e la cui liberazione doveva avvenire entro la fine del 2015 come da ingiunzione ex art. 609 c.p.c.) e ciò a dimostrazione che la
[...] era ancora in possesso dell'area ove era posizionato il bene. Parte_1
A conferma indica provvedimento dell'11.11.2017 del G.E. Tribunale di Chieti – Sez. di
Ortona procedura esecutiva di rilascio RG 50000253/2017 (all. 9 fasc. I Grado), provvedimento del G.E. procedura esecutiva RG 50000334/2015 (all. 15 fasc. I grado) e ordinanza di rigetto del reclamo proposto da del Tribunale di Chieti (all. 10 Controparte_1 fasc. I grado).
2.1.2. Quanto al terzo punto, lamenta errore dispercettivo delle produzioni documentali, con conseguente erronea decisione in punto di rigetto dell'eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio.
Al riguardo deduce come risulti inequivocabilmente dagli atti che i creditori (Avv. CP_2
Avv. precedenti procuratori della in bonis) non CP_3 Parte_1 sono stati soddisfatti come erroneamente dedotto dal giudice e la loro omessa citazione, sia in primo che in secondo grado, avrebbe dovuto portare ad una declaratoria di nullità della sentenza e di entrambi i gradi di giudizio.
Rileva che la raccomandata a.r. del 12.01.2023 non costituisce prova Controparte_1 dell'avvenuto pagamento degli stessi mentre dalle produzioni documentali della Curatela in grado di appello (All. 3 provvedimento del G.E. del 17.10.2023 e all.5 nota di precisazione del credito del 10.11.2023 dei creditori intervenuti) emerge che, alla data del 07.07.2023,
l'Avv ra ancora creditore della somma di € 68.094,54, da cui detrarre l'acconto di CP_2
€ 22.500,00, e l'Avv. della somma di € 68.094,54. CP_3 Evidenzia che dalla corretta ricostruzione dei documenti emerge, inoltre, che gli atti di intervento dei due professionisti nella procedura esecutiva RG 50000334/2015 sono datati
12.12.2019 (all. 30 fascicolo I grado) e 12.02.2020 (all. 31 fasc. I grado); il ricorso in opposizione avverso l'ordinanza del 18.06.2020 è del 03.09.2020 e la notifica dell'atto di citazione del 09.12.2020 mentre le raccomandate indirizzate agli stessi, oltre ad essere successive (poiché datate 12.01.2023), non provano affatto l'avvenuto pagamento considerando che una delle missive è altresì sfornita di ricevuta di ritorno.
2.1.3. Con l'ultimo punto lamenta sia un errore dispercettivo ex art. 395 n. 4 c.p.c. che la contrarietà della decisione rispetto ad un precedente giudicato ex art. 395 n. 5 c.p.c., data l'errata considerazione della sentenza n. 132/2019 resa dal Tribunale di Chieti-Sez. distaccata di Ortona pronunciata tra le medesime parti (all. 27 alle note 183 n. 2) a definizione della fase di merito di precedente identica opposizione all'esecuzione RG
50000334/2015 promossa dalla con ricorso del 03.04.2017 avverso Controparte_1
l'ordinanza di rigetto del 12-16/09.2017 con cui il Tribunale ha ritenuto la domanda inammissibile poiché, al fine di far valere l'insussistenza del diritto di ritenzione ex art. 2756
c.c., anziché spiegare opposizione agli atti esecutivi, la avrebbe dovuto CP_1 presentare opposizione ex art. 2797 c.c.; il passaggio in giudicato di detta pronuncia avrebbe precluso del tutto la riproposizione del medesimo tema.
Spiega che il primo giudice invece, travisando il contenuto della sentenza, ha affermato, a pag. 18, non esservi stata nei precedenti giudizi intercorsi tra le parti alcuna pronuncia sulla pertinenza del credito residuo vantato dalla al privilegio ex Parte_1 art. 2756 c.c..
3. La convenuta in revocazione si è costituita nel presente procedimento rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi.
Quanto ai primi due, relativi alla corretta interpretazione del contenuto del decreto di trasferimento, ne contesta l'ammissibilità poiché incentrati su una presunta ed erronea interpretazione delle prove e non su un errore di fatto come richiesto dalla norma, non rinvenibile nel caso in cui il giudice abbia eseguito un'attività valutativa e da escludersi anche in forza della circostanza che la ricostruzione del fatto ha costituito un punto controverso del giudizio.
Nel merito, rileva il difetto di interesse ad agire dato che l'imbarcazione è detenuta esclusivamente da terzi e non dai creditori (nello specifico da , circostanza Parte_3 pacifica che impedisce la vendita del bene;
rileva che tale passaggio a pag 17 non è stato impugnato. Quanto al terzo motivo, relativo alla mancata integrazione del contraddittorio, spiega che la sentenza ha rigettato espressamente l'eccezione -anch'essa punto controverso- motivandola e superandola, con conseguente inammissibilità della impugnazione per revocazione.
Sottolinea peraltro che tale eccezione, già rigettata in primo grado, non è stata riproposta in appello dal fallimento cosicché deve ritenersi che la decisione sul punto sia coperta da giudicato interno.
Rileva inoltre, quanto alla terza censura, che il diritto di difesa degli avv.ti e CP_2 non è stato in alcun modo pregiudicato, essendo stati destinatari dell'atto CP_3 introduttivo, sia nella fase davanti al G.E. che nella fase di merito, ed essendosi persino costituiti in giudizio nell'interesse di in bonis, pertanto, posti Parte_1 in condizione di spiegare pienamente le proprie difese.
Ritiene incontrovertibile la circostanza che i due professionisti siano stati soddisfatti mediante l'invio a mezzo posta degli assegni bancari, circostanza valutata positivamente dal giudice.
Da ultimo, sostiene l'inammissibilità anche del quarto motivo formulato ex art. 395 n. 4 e 5
c.p.c. ritenendo la sentenza del Tribunale di Chieti n.132/2019 RG 599/2017 inidonea alla formazione del giudicato essendo una pronuncia di inammissibilità - fondata sulla tardiva produzione in giudizio della prova della tempestività dell'introduzione del giudizio di merito - la cui motivazione consiste in un mero obiter dictum non incidente sul dispositivo.
Aggiunge che non vi è, inoltre, possibilità di far valere l'esistenza di un giudicato esterno poiché la relativa eccezione è stata già sollevata, con contestuale deposito della sentenza stessa sia in primo che in secondo grado da parte di e, Parte_1 dunque, non risulta rispettato il requisito di cui all'art. 395 n. 5 c.p.c.
Spiega che tale doglianza risulta infondata anche nel merito dal momento che non vi è identità dell'oggetto tra i due giudizi, atteso che il tema dell'illegittimità della ritenzione, dell'inesistenza del privilegio e del credito (che ha costituito il secondo motivo di appello e che viene risolto a pag. 18 della motivazione) viene considerato dal Tribunale di Chieti nella sentenza n. 132/2019 un tema nuovo, non esaminabile ed in quanto tale inammissibile.
Rileva, pertanto, la mancata formazione del giudicato sul punto.
Da ultimo, richiede la condanna per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c. data la manifesta infondatezza ed inammissibilità dei motivi di gravame proposti, parallelamente, anche dinanzi alla Suprema Corte (ricorso per cassazione all. alla comparsa in revocazione). 4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto del 23.01.2025 (svolta in relazione all'udienza, sostituita con il deposito di note, del 21.01.2025), il Collegio, ritenuta la rinuncia implicita dell'attore in revocazione alla richiesta di sospensione, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 07.10.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.) con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni, nonché a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 07.10.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
9.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Rileva il Collegio che l'impugnazione è inammissibile.
5.1. Giova preliminarmente ricordare che, secondo l'indirizzo ermeneutico costantemente seguito dalla giurisprudenza di vertice (recentemente ribadito da Cass. 16439/2021; Cass.
21974/2022), l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa.
5.2. In applicazione di tali criteri, deve innanzitutto rilevarsi l'inconfigurabilità dell'errore revocatorio nella parte della sentenza in cui il primo giudice, interpretando il decreto del G.E. del Tribunale di Chieti del 06.05.2015 (dalla cui disamina emerge che oggetto del trasferimento in Parte favore di sono stati i seguenti diritti immobiliari: “1) Diritti derivanti dalla cointestazione di Concessione
Demaniale rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Rep n. 331/2011 del 31.10.2011, di durata dal Pt_1
1.06.2011 al 31.12.2014 per una superficie concessa di mq. 13.198,08 (composta da area coperta mq.
2.037,15; specchio d'acqua mq. 1.049,0; superficie scoperta mq. 10.111,83) – Concessione cointestata alla
“Ortona Navi Inernational S.r.l.” e alla Società “So.Ge.Nav.” S.r.l.”…”situata nell'area del Porto di , allo Pt_1 scopo di mantenere un cantiere navale (Rif.to Catastale: Fg. 26, Particella 65; 2) Proprietà superficiaria di una struttura che viene così a rappresentarsi: - capannone/opificio ad uso carpenteria ed allestimento scafi, con annessa officina, per mq. 1.554 ..”, oltre ad una serie di ulteriori pertinenze, servizi, stanze, piccoli uffici e magazzini meglio ivi indicati;
censito al catasto fabbricati al foglio 26, particella 65, subalterni 1 – 2 – 3)) ha ritenuto che vi fosse stato il trasferimento dei diritti derivanti dalla concessione portuale e della proprietà superficiaria dell'intero cantiere di in favore di Parte_1
dovendo peraltro evidenziarsi sia che l'espressione “Intero Cantiere di Ortona Parte_3
Navi International S.r.l.” si riferisce evidentemente al cantiere nella disponibilità di questa, sia, ad ogni modo, che ciò che rilevava e rileva ai fini della decisione della causa
(sussistenza o meno del diritto di ritenzione in capo a era proprio la Parte_1 perdita di disponibilità dei luoghi in capo a per effetto del decreto di Parte_1 trasferimento e del rilascio forzoso dei luoghi da parte dell'ufficiale giudiziario.
Neanche si ravvisa errore revocatorio nella parte della sentenza in cui la Corte ha ritenuto che, a seguito del rilascio forzoso dei luoghi effettuati dall'Ufficiale Giudiziario (verbali del 26
e 28 agosto 2015), la avesse perso, con l'immissione della Parte_1 nel possesso del cantiere navale, la disponibilità dei luoghi e quindi anche Pt_3 dell'imbarcazione My EL C.
5.2.1. Nella specie l'attore in revocazione denuncia sostanzialmente l'erronea interpretazione del decreto di trasferimento del 6.05.2015 e del verbale dell'Ufficiale
Giudiziario del 26-28.08.2015, alla luce delle risultanze documentali relative alla Parte cointestazione pro indiviso (tra la bonis e la Sogenav) della concessione di tutta l'area demaniale esistente al momento dell'emissione del decreto di trasferimento e della pronuncia del Consiglio di Stato del 5.10.2017 (relativamente alla titolarità del diritto alla concessione demaniale), che, a dire dell'attore in impugnazione, deponevano nel senso che la Sogenav era rimasta unica concessionaria fino al rilascio della nuova concessione alla avvenuto nel maggio 2019, nonché alla luce del contenuto dei verbali integrali Pt_3 dell'Ufficiale Giudiziario (riguardanti il solo capannone con ingiunzione di liberazione riguardante la Parte EL C, scadente nel dicembre 2015, che dimostrava che la ra in possesso dell'area, esterna al capannone, ove era stata posizionata la EL).
5.2.2. Come detto, l'errore revocatorio consiste in una falsa rappresentazione della realtà, in un errore obiettivamente rilevabile, che deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta riscontrabilità senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o, meno che mai, come nel caso in esame, di indagini o procedimenti ermeneutici;
sicché l'errore revocatorio non può articolarsi nella deduzione di un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali;
del resto, una valutazione implica di per sé sola una decisione e, dunque, una ponderazione o scelta tra più possibilità ed alternative, tanto escludendo la configurabilità dell'errore revocatorio dato che l'errore di percezione deve riguardare un fatto, vale a dire un evento esterno al processo e che deve essere rappresentato e ricostruito all'interno di questo come elemento di una fattispecie da sussumere nel successivo giudizio di diritto (Cass. SS.UU. 23306/2016).
Peraltro, nel verbale l'uff. giudiziario attesta la presenza in cantiere e nelle parti rilasciate della ON EL.
5.2.3 Decisivo poi, al fine di escludere l'errore revocatorio di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. relativamente ai primi due punti sino ad ora esaminati, è il rilievo che lo stesso, ove anche ricorrente, non sarebbe essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa.
Va invero evidenziato che la Corte di Appello ha comunque escluso il diritto di ritenzione in capo alla odierna appellante sulla barca in contestazione sui seguenti (ulteriori) rilievi da soli idonei a sorreggere la decisione: - in data 19.09.2015 l'Ufficiale Giudiziario aveva notificato a intimazione a rimuovere l'imbarcazione dal cantiere navale;
- in data 29- CP_1
30.09.2015 stante lo stato arretrato di avanzamento dei lavori sulla nave CP_1
EL C e la sua impossibile rimozione dal cantiere, aveva affidato la custodia e la prosecuzione di lavori di refitting alla nuova società titolare del cantiere ( Parte_3 evitando di spostare la nave;
- solo in data successiva (cioè in data 10.10.2015), quando ormai l'imbarcazione era nella detenzione della che aveva poi continuato ad Parte_3 eseguire le lavorazioni di refitting su commissione di aveva CP_1 Parte_1 notificato a a mezzo di ufficiale giudiziario, atto di intimazione ex art. 1797 per CP_1 il pagamento di crediti aventi ad oggetto i lavori effettuati sulla nave GA C.
5.3. Anche il terzo errore dedotto dall'attore in revocazione non integra gli estremi dell'errore revocatorio.
5.3.1. L'esclusione dei diritti e dell'interesse dei creditori intervenuti, denunciata come erronea in questa sede, operata dalla sentenza quale rigetto dell'eccezione sollevata dall'appellata in ordine alla nullità della sentenza e dell'intero procedimento di primo e secondo grado, in relazione all'omessa citazione dei creditori intervenuti avv.ti e CP_2
costituisce anch'essa all'evidenza frutto di una valutazione delle risultanze CP_3 probatorie, la cui eventuale erroneità, sulla base di una diversa lettura e valutazione degli elementi documentali disponibili, non può essere fatta valere in questa sede.
5.3.2. Anche in questo caso decisivo si rivela ad ogni modo il rilievo, anch'esso da solo idoneo a sorreggere la decisione sul punto, che “la procedura esecutiva de qua, definita dall'appellante quale vendita in danno –rectius, vendita prevista dall'art. 2756 comma terzo
c.c. con richiamo alle norme sulla vendita del pegno, non preceduta dal pignoramento ma dalla mera intimazione di pagamento di cui all'art. 2797 c.c.- diversamente dalla procedura esecutiva ordinaria, come esattamente rilevato dall'appellante, non prevede alcun potere di impulso o prosecuzione in capo ai creditori, una volta che per qualsiasi motivo venga meno il diritto del creditore in possesso del diritto di ritenzione;
ragione per cui la loro partecipazione al giudizio non può considerarsi essenziale…”.
5.4. Con riferimento ai primi tre errori dedotti dall'attore in impugnazione va infine rilevato, quale motivo comune di esclusione della ravvisabilità dell'errore revocatorio, che l'art. 395
n. 4 c.p.c., nel dare la definizione di errore di fatto, indica che questo ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, mentre nella specie l'avvenuto trasferimento o meno della detenzione del bene nonché la legittimità della mancata partecipazione al giudizio dei creditori intervenuti sono stati punti controversi su cui la sentenza, in questa sede impugnata, si è espressamente pronunciata.
Sul punto le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che "Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c.,
a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale" (sentenza n. 5792 del 5 marzo 2024).”
(Cass 4656/2025).
5.5. Inoltre, con riferimento ai primi tre errori dedotti dall'attore in revocatoria, va rilevata un'ulteriore (rispetto a quelle analiticamente valutate al punto 5.2.3., con riferimento ai primi due errori, ed al punto 5.3.2., con riferimento al terzo) ragione ( questa volta comune a tutti e tre) di esclusione della natura revocatoria degli errori, rappresentata dal fatto che la Corte di Appello ha accolto il gravame e dichiarato l'illegittimità della vendita “in danno” non solo in relazione al fatto che, al momento della intimazione di cui all'art. 2797 c.c. , la creditrice non aveva più il possesso della nave, ma anche perché, in Parte_1 accoglimento del secondo motivo di appello, ha ritenuto l'inesistenza del privilegio per il presunto credito derivante dalla penale prevista in contratto, ed, in accoglimento del terzo motivo di appello, ha affermato l'insussistenza di ogni credito residuo. 5.5. Privo di pregio si rivela anche l'ultimo motivo di revocazione dedotto dall'attore in revocazione sia in relazione ad asserito un errore dispercettivo ex art. 395 n. 4 c.p.c. che in relazione all'asserito contrasto di giudicati tra la sentenza revocanda e la richiamata sentenza del Tribunale di Chieti n. 132/2019.
5.5.1. In primo luogo occorre chiarire che esula dal novero dell'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione, come prevista dall'attuale sistema processuale, ogni valutazione od omessa valutazione sulla sussistenza di un giudicato perché quest'ultimo - sia esso interno od esterno - costituisce la «regola del caso concreto» e partecipa della qualità dei comandi giuridici, sicché l'erronea presupposizione della sua inesistenza, equivalendo ad ignoranza della regula juris, rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto (Cass. SS.UU.,
16 novembre 2004, n. 21639; Cass 11186/2018) inidoneo, come tale, ad integrare gli estremi dell'errore revocatorio contemplato dall'art. 395 n. 4 c.p.c. essendo, in sostanza, assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua diretta disciplina e, quindi, ad una falsa applicazione di norma di diritto (Cass. SS.UU. 5105/2003, Cass. 10930/2017).
5.5.2. Quanto al dedotto vizio di contrarietà a precedente giudicato ex art. 395 n. 5 c.p.c. si premette che la Suprema Corte a Sezioni Unite nella pronuncia n. 226/2001 ha precisato che “l'esistenza di un giudicato esterno è, al pari di quella di giudicato interno, rilevabile
d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi –nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile- per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, in quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati alle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e grado del giudizio di merito. Da ciò consegue che, in mancanza di pronuncia o nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell'allegazione –e la relativa pronuncia sia stata impugnata- il giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito”.
Corollario del principio della rilevabilità d'ufficio, a prescindere dalla relativa eccezione, della questione del giudicato esterno è che, quando la sentenza anteriore sia presente agli atti di causa e sia quindi stata conoscibile dal giudice, deve ritenersi preclusa la possibilità di proporre impugnazione per revocazione.
Più recentemente invero la Corte di cassazione (Cass. n. 38230/2021)ha affermato che “in tema di revocazione, il contrasto tra giudicati previsto dall'art. 395, n. 5, c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie si sia stata identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, sempre che la relativa eccezione di giudicato non sia stata proposta innanzi al giudice del secondo giudizio, giacché, in caso contrario, non si verte in tema di contrasti tra giudicati, ma ricorre un vizio di motivazione denunciabile ex artò 360, comma1,
n.5.”
5.5.3. Nella specie, oltre ad essere stata sollevata eccezione di giudicato in primo grado, la sentenza del Tribunale di Chieti n. 132/2019 risulta depositata sia in primo che in secondo grado sicché deve escludersi che il possa oggi fondarvi una domanda di Parte_1 revocazione lamentando il mancato rilievo dell'esistenza della precedente sentenza risultante dagli atti di causa.
6. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per revocazione consegue la condanna dell'attore al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo (ex D.M. 147/2022, con riferimento allo scaglione relativo al valore della causa, indicato come indeterminato e con scaglione di riferimento valore da 26.000,00 a 52.000,00) con applicazione dei parametri medi, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione, il tutto con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
7. Non meritevole di accoglimento appare invece la richiesta di risarcimento per lite temeraria avanzata dalla convenuta in revocazione ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Deve, al riguardo, osservarsi che, per costante indirizzo giurisprudenziale e come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n.22405/2018) “la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con l'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte” con conseguente necessità di “accertamento in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione a titolo esemplificativo la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. S.U. n. 22405 del 13 settembre 2018).
Nel caso di specie non emerge l'abuso del diritto e la colpa grave invocata, né la citazione in giudizio per fini diversi da quello per il quale la lite è preordinata, non potendosi argomentare in senso diverso unicamente in base all'infondatezza della domanda azionata.
8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA l'inammissibilità dell'impugnazione;
2) NA l'attore in revocazione al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 6.946,00 per competenze, oltre ad accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'attore in revocazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 21.10.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott.ssa Nicoletta Orlandi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 648/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. ultimo comma all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 07.10.2025, vertente
TRA
, in persona del curatore Parte_1 del fallimento dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Iannucci, giusta Parte_2 procura in calce all'atto di citazione ex art. 395 c. 1 n. 4 e n. 5 c.p.c. e giusta autorizzazione del Giudice delegato al fallimento del Tribunale di Pescara, elettivamente domiciliato in
Pescara, presso e nello studio del predetto legale
ATTORE IN REVOCAZIONE
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Elio Di Filippo del foro di Pescara presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di risposta.
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
OGGETTO: revocazione ex art. 395 comma 1 n. 4 e n.5 c.p.c. della sentenza n. 745/2024 della Corte di appello di L'Aquila.
Conclusioni:
Per l'attore in revocazione: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento della domanda di revocazione proposta e dei suesposti motivi, previa sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata n.745/2024
e previ gli incombenti del rito con la positiva escussione della doppia fase, così giudicare:
- Accogliere il presente atto di citazione proposto ex art. 395 e 398 c.p.c. per revocazione della sentenza impugnata n.745/2024 del 3 giugno 2024 emessa dalla Corte di Appello de
L'Aquila nel giudizio di appello iscritto al RG 1111/2022 e, per l'effetto, per tutti i motivi innanzi specificati e che si abbiano qui ritrascritti:
A) revocare e/o dichiarare la nullità e/o annullamento della sentenza impugnata n.745/2024 per i seguenti motivi di revocazione: errore dispercettivo di cui all'art. 395 n. 4 cpc nella parte in cui afferma:
-alle pagg. 15 e 16 che: a) “In data 6 maggio 2015 il G.E. del Tribunale di Chieti disponeva il trasferimento dei diritti derivanti dalla concessione portuale e della proprietà superficiaria dell'intero cantiere di in favore della Parte_1 Pt_3
-alla pag. 16: che b) “In esecuzione di tale decreto, in data 26 – 28 agosto 2015 l'Ufficiale
Giudiziario UNEP di , redigendo il relativo verbale, eseguiva il rilascio in favore della Pt_1 degli immobili oggetto del decreto di trasferimento, con l'intimazione ad Parte_3 Pt_1 di provvedere entro tre mesi all'asporto dei soli beni mobili di sua proprietà;
[...] nell'occasione veniva redatto l'inventario dei beni mobili ivi presenti ed appartenenti a terzi, tra cui l'imbarcazione in refitting (sistemazione o ristrutturazione) EL C. di proprietà della ” CP_1
-alle pagg. 13 e 14: che: c) “non va sottaciuto doversi ritenere la carenza di interesse degli stessi creditori intervenuti ad una loro partecipazione all'odierno giudizio, emergendo dagli atti la circostanza che essi avevano ricevuto dalla debitrice quanto loro spettante: ciò in quanto la allegava alle note scritte del 6.04.2023 copia raccomandata a/r del CP_1
12.1.23 spedita agli avvocati er il saldo del credito di cui agli interventi CP_2 CP_3 nella procedura esecutiva de qua (la n. 50000334/2015), nonché copia di ricevuta della relativa spedizione e ritiro. Quindi, l'asserito difetto di instaurazione del contraddittorio, anche a volerlo ritenere per assurdo sussistente ab initio, sarebbe venuto indubbiamente meno, dato che i soggetti asseritamente pretermessi dal giudizio non avrebbero più alcun interesse a parteciparvi, essendo stati soddisfatti dei propri crediti.”
B) revocare e/o dichiarare la nullità e/o annullamento della sentenza impugnata n.745/2024 per i seguenti motivi di revocazione ex artt. 395 n. 4 e 5 cpc: - errore dispercettivo e contrarietà della sentenza impugnata a quella precedente
n.132/2019 del Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, resa nel giudizio iscritto al
RG n. 599/2017, avente fra le parti autorità di giudicato.
C) Nel merito, per effetto della revocazione,
Voglia pronunciare nuova sentenza che accolga le domande della odierna parte istante come formulate negli atti introduttivi del giudizio di primo e di secondo grado, e quindi Voglia rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 54/2022, emessa Controparte_1 dal Tribunale di Chieti Sez. Distaccata di Ortona – GI dr. Turco - in data 9/5/2022, disponendo nel contempo la restituzione di ciò che siasi eventualmente medio tempore conseguito con la sentenza revocata.”
Per la convenuta in revocazione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di L'Aquila, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile ovvero rigettare nel merito la domanda di revocazione proposta da controparte. Con vittoria delle spese di lite e distrazione delle stesse ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché con condanna di controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, c. 3°, c.p.c.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. All'esito del procedimento di appello n. 1111/2022 R.G.C. -vertente tra l'appellante
[...] ed il la Corte di Appello di L'Aquila con CP_1 Parte_1 sentenza n. 745/2024 ha così statuito: “- in accoglimento dell'appello ed a parziale riforma della sentenza gravata, eppertanto in accoglimento totale dell'opposizione formulata da in primo grado, dichiara insussistente il diritto Controparte_1 dell'opposta-appellata a procedere all'esecuzione forzata intrapresa e, per l'effetto, annulla la vendita impugnata;
- condanna la parte appellata alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi, liquidate quali compensi professionali per il primo grado in € 5.810,00 e per il secondo grado in € 6.946,00 oltre rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge, nonché per esborsi in € 160,00 per il primo grado e in € 777,00 per il secondo grado.”
1.1. La Corte ha dato preliminarmente atto: - che la (che aveva Controparte_1 precedentemente impugnato ex art. 617 comma 2 c.p.c. il provvedimento del G.E. del
18.06.2020 di disposizione della vendita al prezzo di stima di € 400.000,00 della nave
EL C consegnata per interventi manutentivi e migliorativi alla Parte_1 in bonis in virtù di contratto del 03.09.2013) aveva proposto appello avverso la
[...] sentenza n. 54/2022 del Tribunale di Chieti-Sez. distaccata di Ortona, che, pronunciando nel merito, aveva dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza di vendita nella parte in cui aveva fissato l'importo in € 400.000,00 e rimesso al G.E. il compimento dell'attività di rinnovazione, compensando le spese tra le parti;
- che a sostegno del ricorso in opposizione l'opponente aveva dedotto: la non debenza di alcuna ulteriore somma alla Parte_1 che legittimasse la vendita poiché il residuo credito vantato in ordine al risarcimento e alla penale per l'inadempimento nella rimozione della nave dal cantiere non era assistito da privilegio ex art. 2756 c.c.; l'erroneità del prezzo indicato come base d'asta essendo decorsi molti anni dal sopralluogo e l'imbarcazione sottoposta ad ingenti lavori;
che l'opponente aveva chiesto di lasciare il bene presso il cantiere (nel frattempo divenuto della Parte_3 in virtù di provvedimento del G.E. del Tribunale di Chieti del 06.05.2015 di trasferimento dei diritti di concessione portuale e proprietà superficiaria dell'intero cantiere di
[...]
anziché disporne il trasporto presso la sede dell' - che con Parte_1 CP_4 ordinanza del 09.10.2020 il G.E. aveva rigettato l'istanza di sospensione e che a seguito di reclamo il Collegio aveva sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza data la nuova stima del bene eseguita dal TU (€ 4.000.000,00 anziché € 400.000,00); che, reintrodotto il giudizio in sede di cognizione, l'opponente aveva riproposto le stesse doglianze ad eccezione dell'istanza relativa allo spostamento della nave;
- che nel corso del giudizio si era costituita la contestando l'opposizione ed eccependo Parte_1
l'inammissibilità della domanda;
che il Tribunale, parzialmente accogliendo l'opposizione (in particolare quanto all'aggiornamento della stima del bene in € 4.000.000,00 al momento del sopralluogo del 01.12.2021), ritenendo comunque sussistente il privilegio ex art. 2756 c.c. in favore della aveva dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza Parte_1 del G.E. del 18.06.2020 solo nella parte in cui fissava come prezzo di vendita l'importo di €
400.000,00, compensando le spese.
1.2. Ha rappresentato che l'appello proposto dalla era basato sui seguenti Controparte_1 motivi di gravame: 1. Illegittimità della procedura di vendita a causa del difetto del possesso del bene da parte della ed insussistenza del diritto di Parte_1 ritenzione;
2. Inesistenza del privilegio con conseguente illegittimità sopravvenuta della procedura esecutiva;
3. Insussistenza del credito residuo.
1.3. Ciò detto la Corte, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata in via pregiudiziale dalla parte appellata in ordine alla esclusiva ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. del provvedimento impugnato da qualificarsi quale atto di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (al riguardo richiamava i principi affermati dalla Suprema Corte nelle pronunce n. 6262/2014 e n. 13459/2011 in ordine alla corretta qualificazione della domanda giudiziale) nonché
l'eccezione di inammissibilità per difetto di integrazione del contraddittorio nel giudizio cautelare e di merito nei confronti dei creditori intervenuti in sede esecutiva per omessa notifica dell'opposizione e della citazione (ritenendo la loro partecipazione al giudizio non essenziale trattandosi di vendita ex art. 2756 comma 3 c.c. ed essendo gli stessi privi di interesse in quanto già soddisfatti dei loro crediti) passava ad esaminare i motivi di gravame.
1.3.1. In particolare, accoglieva il primo motivo d'impugnazione con il quale l'appellante aveva lamentato la mancanza del possesso del bene in capo ad Parte_1
e, dunque, il difetto del presupposto necessario per l'esercizio del diritto di ritenzione
[...] con conseguente illegittimità della procedura di vendita in danno (da intendersi quale vendita prevista dall'art. 2756 comma 3 c.c. con richiamo alle norme sulla vendita del pegno non preceduta da pignoramento ma da mera intimazione di pagamento ex art. 2797 c.c.).
Al riguardo rilevava che dalla ricostruzione in ordine cronologico della vicenda risultava: - che con provvedimento del 06.05.2015 il G.E. del Tribunale di Chieti aveva disposto il trasferimento dei diritti derivanti dalla concessione portuale e della proprietà superficiaria dell'intero cantiere di in favore della - che in esecuzione di tale Parte_1 Parte_3 decreto l'ufficiale giudiziario, in data 26-28 agosto 2015, aveva eseguito il rilascio in favore della degli immobili oggetto del decreto di trasferimento con l'intimazione ad Parte_3 di provvedere entro tre mesi all'asporto dei soli beni mobili di sua proprietà Parte_1
(nell'occasione era stato redatto l'inventario dei beni presenti appartenenti a terzi tra cui l'imbarcazione in refitting EL C di proprietà della;
- che in data Controparte_1
19.09.2015 la aveva ricevuto dall'ufficiale giudiziario la notifica Controparte_1 dell'intimazione a rimuovere l'imbarcazione dal cantiere navale della - che la Parte_3 aveva affidato alla nuova società titolare del cantiere la custodia e la Controparte_1 prosecuzione dei lavori di refitting, come risultante dello scambio di pec del 29/30.09.2015;
- che in data 10.10.2015 aveva notificato a Parte_1 Controparte_1 atto di intimazione ex art. 2797 c.c. per i lavori effettuati sulla nave EL C cui aveva fatto seguito il 19.10.2015 l'istanza di vendita della stessa.
Ne deduceva che aveva perduto la detenzione Parte_1 dell'imbarcazione il 28.08.2015, dunque in data precedente all'intimazione ad adempiere ex art. 2797 c.c. notificata il 10.10.2015 alla Controparte_1
1.3.2. Riteneva, altresì, fondato il secondo motivo con il quale l'appellante aveva denunciato l'inesistenza del privilegio, ulteriore presupposto necessario per la vendita, ritenendo errata l'interpretazione fornita dal primo giudice secondo cui il privilegio discenderebbe dalla penale prevista in contratto.
Al riguardo, rilevava che dal dato testuale del negozio emergeva la previsione di una penale da ritardo, non idonea, tuttavia, ad integrare un'obbligazione contrattuale inerente il miglioramento e/o la conservazione del bene assistito da privilegio ex art. 2756 c.c. che, essendo normativa speciale se non addirittura eccezionale, non è suscettibile di applicazione analogica o estensiva.
1.3.3. Rilevava la fondatezza anche del terzo motivo con il quale l'appellante aveva lamentato l'insussistenza del credito residuo considerando che i lavori inizialmente pattuiti per la manutenzione ordinaria ammontavano a circa € 35.000,00 cui si erano aggiunte opere supplementari per cui la aveva proceduto esecutivamente Parte_1 per l'importo di € 162.819,14.
Richiamava sul punto giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 8405/2019 e n.
20484/2011) che ritiene caducati sia il termine di consegna che la penale per il ritardo qualora ai lavori pattuiti se ne siano aggiunti altri in corso d'opera.
2. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione per revocazione ex art. 395 comma 1
n. 4 e n. 5 c.p.c. il con richiesta di accoglimento Parte_1 delle conclusioni in epigrafe trascritte.
2.1. A sostegno dell'impugnazione l'attore in revocazione deduce che la sentenza impugnata è inficiata da “errore dispercettivo di cui all'art. 395 n. 4 cpc e contrarietà della pronuncia ad altra precedente avente tra le parti efficacia di giudicato ex art. 395 n. 5 cpc”
I profili di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., articolati in 4 punti, sono relativi alle pagine 13, 14, 15 e
16 della sentenza gravata, mentre la censura di cui all'art. 395 n. 5 c.p.c. riguarda la pag.
18 della motivazione.
2.1.1. Quanto ai primi due punti, l'attore in revocazione lamenta un errore dispercettivo della
Corte territoriale per aver ritenuto che la in bonis avesse Parte_1 perduto la detenzione dell'area su cui si trovava la nave in data 28.08.2015 (quindi in data antecedente alla notificazione dell'intimazione ex art. 2797 c.c.), omettendo di considerare che l'immissione in possesso della era, invece, limitata alla sola area su cui Parte_3 insisteva il capannone (area nella quale non era ricoverata l'imbarcazione).
Specifica che il decreto del 06.05.2015 (all. O memoria 183 n. 3 c.p.c.) aveva, invero, disposto il trasferimento in favore della dei diritti derivanti dalla concessione Parte_3 demaniale n. 14/2011 cointestata alla e alla So.Ge.Nav. S.r.l. Parte_1 solo in relazione al mappale n. 65 sub 1, 2 e 3, area sulla quale insisteva appunto il capannone (all.8 fascicolo I grado).
Aggiunge che entrambe le società sono state concessionarie pro-indiviso di tutta l'area demaniale (comprensiva dei mappali 4225 e 65) sino al maggio 2019 (all. L memoria 183
c.p.c.) ovvero sino all'espressa autorizzazione dell'autorità demaniale al subingresso di in linea con la sentenza del Consiglio di Stato del 05.10.2017 emessa a Parte_3 definizione del contenzioso che aveva inibito il subingresso ipso iure. CP_5
Così delineato il contenuto del decreto di trasferimento, spiega che nell'agosto del 2015 era stata avviata la procedura di immissione in possesso della unicamente in Parte_3 relazione al capannone insistente sul mappale 65 sub 1, 2 e 3 come da verbali dell'ufficiale giudiziario (all. 5 fascicolo di parte).
Ribadisce che la nave EL C era invece posizionata in area esterna al capannone (di cui era stata trasferita la sola proprietà superficiaria e la cui liberazione doveva avvenire entro la fine del 2015 come da ingiunzione ex art. 609 c.p.c.) e ciò a dimostrazione che la
[...] era ancora in possesso dell'area ove era posizionato il bene. Parte_1
A conferma indica provvedimento dell'11.11.2017 del G.E. Tribunale di Chieti – Sez. di
Ortona procedura esecutiva di rilascio RG 50000253/2017 (all. 9 fasc. I Grado), provvedimento del G.E. procedura esecutiva RG 50000334/2015 (all. 15 fasc. I grado) e ordinanza di rigetto del reclamo proposto da del Tribunale di Chieti (all. 10 Controparte_1 fasc. I grado).
2.1.2. Quanto al terzo punto, lamenta errore dispercettivo delle produzioni documentali, con conseguente erronea decisione in punto di rigetto dell'eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio.
Al riguardo deduce come risulti inequivocabilmente dagli atti che i creditori (Avv. CP_2
Avv. precedenti procuratori della in bonis) non CP_3 Parte_1 sono stati soddisfatti come erroneamente dedotto dal giudice e la loro omessa citazione, sia in primo che in secondo grado, avrebbe dovuto portare ad una declaratoria di nullità della sentenza e di entrambi i gradi di giudizio.
Rileva che la raccomandata a.r. del 12.01.2023 non costituisce prova Controparte_1 dell'avvenuto pagamento degli stessi mentre dalle produzioni documentali della Curatela in grado di appello (All. 3 provvedimento del G.E. del 17.10.2023 e all.5 nota di precisazione del credito del 10.11.2023 dei creditori intervenuti) emerge che, alla data del 07.07.2023,
l'Avv ra ancora creditore della somma di € 68.094,54, da cui detrarre l'acconto di CP_2
€ 22.500,00, e l'Avv. della somma di € 68.094,54. CP_3 Evidenzia che dalla corretta ricostruzione dei documenti emerge, inoltre, che gli atti di intervento dei due professionisti nella procedura esecutiva RG 50000334/2015 sono datati
12.12.2019 (all. 30 fascicolo I grado) e 12.02.2020 (all. 31 fasc. I grado); il ricorso in opposizione avverso l'ordinanza del 18.06.2020 è del 03.09.2020 e la notifica dell'atto di citazione del 09.12.2020 mentre le raccomandate indirizzate agli stessi, oltre ad essere successive (poiché datate 12.01.2023), non provano affatto l'avvenuto pagamento considerando che una delle missive è altresì sfornita di ricevuta di ritorno.
2.1.3. Con l'ultimo punto lamenta sia un errore dispercettivo ex art. 395 n. 4 c.p.c. che la contrarietà della decisione rispetto ad un precedente giudicato ex art. 395 n. 5 c.p.c., data l'errata considerazione della sentenza n. 132/2019 resa dal Tribunale di Chieti-Sez. distaccata di Ortona pronunciata tra le medesime parti (all. 27 alle note 183 n. 2) a definizione della fase di merito di precedente identica opposizione all'esecuzione RG
50000334/2015 promossa dalla con ricorso del 03.04.2017 avverso Controparte_1
l'ordinanza di rigetto del 12-16/09.2017 con cui il Tribunale ha ritenuto la domanda inammissibile poiché, al fine di far valere l'insussistenza del diritto di ritenzione ex art. 2756
c.c., anziché spiegare opposizione agli atti esecutivi, la avrebbe dovuto CP_1 presentare opposizione ex art. 2797 c.c.; il passaggio in giudicato di detta pronuncia avrebbe precluso del tutto la riproposizione del medesimo tema.
Spiega che il primo giudice invece, travisando il contenuto della sentenza, ha affermato, a pag. 18, non esservi stata nei precedenti giudizi intercorsi tra le parti alcuna pronuncia sulla pertinenza del credito residuo vantato dalla al privilegio ex Parte_1 art. 2756 c.c..
3. La convenuta in revocazione si è costituita nel presente procedimento rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi.
Quanto ai primi due, relativi alla corretta interpretazione del contenuto del decreto di trasferimento, ne contesta l'ammissibilità poiché incentrati su una presunta ed erronea interpretazione delle prove e non su un errore di fatto come richiesto dalla norma, non rinvenibile nel caso in cui il giudice abbia eseguito un'attività valutativa e da escludersi anche in forza della circostanza che la ricostruzione del fatto ha costituito un punto controverso del giudizio.
Nel merito, rileva il difetto di interesse ad agire dato che l'imbarcazione è detenuta esclusivamente da terzi e non dai creditori (nello specifico da , circostanza Parte_3 pacifica che impedisce la vendita del bene;
rileva che tale passaggio a pag 17 non è stato impugnato. Quanto al terzo motivo, relativo alla mancata integrazione del contraddittorio, spiega che la sentenza ha rigettato espressamente l'eccezione -anch'essa punto controverso- motivandola e superandola, con conseguente inammissibilità della impugnazione per revocazione.
Sottolinea peraltro che tale eccezione, già rigettata in primo grado, non è stata riproposta in appello dal fallimento cosicché deve ritenersi che la decisione sul punto sia coperta da giudicato interno.
Rileva inoltre, quanto alla terza censura, che il diritto di difesa degli avv.ti e CP_2 non è stato in alcun modo pregiudicato, essendo stati destinatari dell'atto CP_3 introduttivo, sia nella fase davanti al G.E. che nella fase di merito, ed essendosi persino costituiti in giudizio nell'interesse di in bonis, pertanto, posti Parte_1 in condizione di spiegare pienamente le proprie difese.
Ritiene incontrovertibile la circostanza che i due professionisti siano stati soddisfatti mediante l'invio a mezzo posta degli assegni bancari, circostanza valutata positivamente dal giudice.
Da ultimo, sostiene l'inammissibilità anche del quarto motivo formulato ex art. 395 n. 4 e 5
c.p.c. ritenendo la sentenza del Tribunale di Chieti n.132/2019 RG 599/2017 inidonea alla formazione del giudicato essendo una pronuncia di inammissibilità - fondata sulla tardiva produzione in giudizio della prova della tempestività dell'introduzione del giudizio di merito - la cui motivazione consiste in un mero obiter dictum non incidente sul dispositivo.
Aggiunge che non vi è, inoltre, possibilità di far valere l'esistenza di un giudicato esterno poiché la relativa eccezione è stata già sollevata, con contestuale deposito della sentenza stessa sia in primo che in secondo grado da parte di e, Parte_1 dunque, non risulta rispettato il requisito di cui all'art. 395 n. 5 c.p.c.
Spiega che tale doglianza risulta infondata anche nel merito dal momento che non vi è identità dell'oggetto tra i due giudizi, atteso che il tema dell'illegittimità della ritenzione, dell'inesistenza del privilegio e del credito (che ha costituito il secondo motivo di appello e che viene risolto a pag. 18 della motivazione) viene considerato dal Tribunale di Chieti nella sentenza n. 132/2019 un tema nuovo, non esaminabile ed in quanto tale inammissibile.
Rileva, pertanto, la mancata formazione del giudicato sul punto.
Da ultimo, richiede la condanna per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c. data la manifesta infondatezza ed inammissibilità dei motivi di gravame proposti, parallelamente, anche dinanzi alla Suprema Corte (ricorso per cassazione all. alla comparsa in revocazione). 4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto del 23.01.2025 (svolta in relazione all'udienza, sostituita con il deposito di note, del 21.01.2025), il Collegio, ritenuta la rinuncia implicita dell'attore in revocazione alla richiesta di sospensione, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 07.10.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.) con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni, nonché a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 07.10.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
9.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Rileva il Collegio che l'impugnazione è inammissibile.
5.1. Giova preliminarmente ricordare che, secondo l'indirizzo ermeneutico costantemente seguito dalla giurisprudenza di vertice (recentemente ribadito da Cass. 16439/2021; Cass.
21974/2022), l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa.
5.2. In applicazione di tali criteri, deve innanzitutto rilevarsi l'inconfigurabilità dell'errore revocatorio nella parte della sentenza in cui il primo giudice, interpretando il decreto del G.E. del Tribunale di Chieti del 06.05.2015 (dalla cui disamina emerge che oggetto del trasferimento in Parte favore di sono stati i seguenti diritti immobiliari: “1) Diritti derivanti dalla cointestazione di Concessione
Demaniale rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Rep n. 331/2011 del 31.10.2011, di durata dal Pt_1
1.06.2011 al 31.12.2014 per una superficie concessa di mq. 13.198,08 (composta da area coperta mq.
2.037,15; specchio d'acqua mq. 1.049,0; superficie scoperta mq. 10.111,83) – Concessione cointestata alla
“Ortona Navi Inernational S.r.l.” e alla Società “So.Ge.Nav.” S.r.l.”…”situata nell'area del Porto di , allo Pt_1 scopo di mantenere un cantiere navale (Rif.to Catastale: Fg. 26, Particella 65; 2) Proprietà superficiaria di una struttura che viene così a rappresentarsi: - capannone/opificio ad uso carpenteria ed allestimento scafi, con annessa officina, per mq. 1.554 ..”, oltre ad una serie di ulteriori pertinenze, servizi, stanze, piccoli uffici e magazzini meglio ivi indicati;
censito al catasto fabbricati al foglio 26, particella 65, subalterni 1 – 2 – 3)) ha ritenuto che vi fosse stato il trasferimento dei diritti derivanti dalla concessione portuale e della proprietà superficiaria dell'intero cantiere di in favore di Parte_1
dovendo peraltro evidenziarsi sia che l'espressione “Intero Cantiere di Ortona Parte_3
Navi International S.r.l.” si riferisce evidentemente al cantiere nella disponibilità di questa, sia, ad ogni modo, che ciò che rilevava e rileva ai fini della decisione della causa
(sussistenza o meno del diritto di ritenzione in capo a era proprio la Parte_1 perdita di disponibilità dei luoghi in capo a per effetto del decreto di Parte_1 trasferimento e del rilascio forzoso dei luoghi da parte dell'ufficiale giudiziario.
Neanche si ravvisa errore revocatorio nella parte della sentenza in cui la Corte ha ritenuto che, a seguito del rilascio forzoso dei luoghi effettuati dall'Ufficiale Giudiziario (verbali del 26
e 28 agosto 2015), la avesse perso, con l'immissione della Parte_1 nel possesso del cantiere navale, la disponibilità dei luoghi e quindi anche Pt_3 dell'imbarcazione My EL C.
5.2.1. Nella specie l'attore in revocazione denuncia sostanzialmente l'erronea interpretazione del decreto di trasferimento del 6.05.2015 e del verbale dell'Ufficiale
Giudiziario del 26-28.08.2015, alla luce delle risultanze documentali relative alla Parte cointestazione pro indiviso (tra la bonis e la Sogenav) della concessione di tutta l'area demaniale esistente al momento dell'emissione del decreto di trasferimento e della pronuncia del Consiglio di Stato del 5.10.2017 (relativamente alla titolarità del diritto alla concessione demaniale), che, a dire dell'attore in impugnazione, deponevano nel senso che la Sogenav era rimasta unica concessionaria fino al rilascio della nuova concessione alla avvenuto nel maggio 2019, nonché alla luce del contenuto dei verbali integrali Pt_3 dell'Ufficiale Giudiziario (riguardanti il solo capannone con ingiunzione di liberazione riguardante la Parte EL C, scadente nel dicembre 2015, che dimostrava che la ra in possesso dell'area, esterna al capannone, ove era stata posizionata la EL).
5.2.2. Come detto, l'errore revocatorio consiste in una falsa rappresentazione della realtà, in un errore obiettivamente rilevabile, che deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta riscontrabilità senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o, meno che mai, come nel caso in esame, di indagini o procedimenti ermeneutici;
sicché l'errore revocatorio non può articolarsi nella deduzione di un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali;
del resto, una valutazione implica di per sé sola una decisione e, dunque, una ponderazione o scelta tra più possibilità ed alternative, tanto escludendo la configurabilità dell'errore revocatorio dato che l'errore di percezione deve riguardare un fatto, vale a dire un evento esterno al processo e che deve essere rappresentato e ricostruito all'interno di questo come elemento di una fattispecie da sussumere nel successivo giudizio di diritto (Cass. SS.UU. 23306/2016).
Peraltro, nel verbale l'uff. giudiziario attesta la presenza in cantiere e nelle parti rilasciate della ON EL.
5.2.3 Decisivo poi, al fine di escludere l'errore revocatorio di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. relativamente ai primi due punti sino ad ora esaminati, è il rilievo che lo stesso, ove anche ricorrente, non sarebbe essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa.
Va invero evidenziato che la Corte di Appello ha comunque escluso il diritto di ritenzione in capo alla odierna appellante sulla barca in contestazione sui seguenti (ulteriori) rilievi da soli idonei a sorreggere la decisione: - in data 19.09.2015 l'Ufficiale Giudiziario aveva notificato a intimazione a rimuovere l'imbarcazione dal cantiere navale;
- in data 29- CP_1
30.09.2015 stante lo stato arretrato di avanzamento dei lavori sulla nave CP_1
EL C e la sua impossibile rimozione dal cantiere, aveva affidato la custodia e la prosecuzione di lavori di refitting alla nuova società titolare del cantiere ( Parte_3 evitando di spostare la nave;
- solo in data successiva (cioè in data 10.10.2015), quando ormai l'imbarcazione era nella detenzione della che aveva poi continuato ad Parte_3 eseguire le lavorazioni di refitting su commissione di aveva CP_1 Parte_1 notificato a a mezzo di ufficiale giudiziario, atto di intimazione ex art. 1797 per CP_1 il pagamento di crediti aventi ad oggetto i lavori effettuati sulla nave GA C.
5.3. Anche il terzo errore dedotto dall'attore in revocazione non integra gli estremi dell'errore revocatorio.
5.3.1. L'esclusione dei diritti e dell'interesse dei creditori intervenuti, denunciata come erronea in questa sede, operata dalla sentenza quale rigetto dell'eccezione sollevata dall'appellata in ordine alla nullità della sentenza e dell'intero procedimento di primo e secondo grado, in relazione all'omessa citazione dei creditori intervenuti avv.ti e CP_2
costituisce anch'essa all'evidenza frutto di una valutazione delle risultanze CP_3 probatorie, la cui eventuale erroneità, sulla base di una diversa lettura e valutazione degli elementi documentali disponibili, non può essere fatta valere in questa sede.
5.3.2. Anche in questo caso decisivo si rivela ad ogni modo il rilievo, anch'esso da solo idoneo a sorreggere la decisione sul punto, che “la procedura esecutiva de qua, definita dall'appellante quale vendita in danno –rectius, vendita prevista dall'art. 2756 comma terzo
c.c. con richiamo alle norme sulla vendita del pegno, non preceduta dal pignoramento ma dalla mera intimazione di pagamento di cui all'art. 2797 c.c.- diversamente dalla procedura esecutiva ordinaria, come esattamente rilevato dall'appellante, non prevede alcun potere di impulso o prosecuzione in capo ai creditori, una volta che per qualsiasi motivo venga meno il diritto del creditore in possesso del diritto di ritenzione;
ragione per cui la loro partecipazione al giudizio non può considerarsi essenziale…”.
5.4. Con riferimento ai primi tre errori dedotti dall'attore in impugnazione va infine rilevato, quale motivo comune di esclusione della ravvisabilità dell'errore revocatorio, che l'art. 395
n. 4 c.p.c., nel dare la definizione di errore di fatto, indica che questo ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, mentre nella specie l'avvenuto trasferimento o meno della detenzione del bene nonché la legittimità della mancata partecipazione al giudizio dei creditori intervenuti sono stati punti controversi su cui la sentenza, in questa sede impugnata, si è espressamente pronunciata.
Sul punto le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che "Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c.,
a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale" (sentenza n. 5792 del 5 marzo 2024).”
(Cass 4656/2025).
5.5. Inoltre, con riferimento ai primi tre errori dedotti dall'attore in revocatoria, va rilevata un'ulteriore (rispetto a quelle analiticamente valutate al punto 5.2.3., con riferimento ai primi due errori, ed al punto 5.3.2., con riferimento al terzo) ragione ( questa volta comune a tutti e tre) di esclusione della natura revocatoria degli errori, rappresentata dal fatto che la Corte di Appello ha accolto il gravame e dichiarato l'illegittimità della vendita “in danno” non solo in relazione al fatto che, al momento della intimazione di cui all'art. 2797 c.c. , la creditrice non aveva più il possesso della nave, ma anche perché, in Parte_1 accoglimento del secondo motivo di appello, ha ritenuto l'inesistenza del privilegio per il presunto credito derivante dalla penale prevista in contratto, ed, in accoglimento del terzo motivo di appello, ha affermato l'insussistenza di ogni credito residuo. 5.5. Privo di pregio si rivela anche l'ultimo motivo di revocazione dedotto dall'attore in revocazione sia in relazione ad asserito un errore dispercettivo ex art. 395 n. 4 c.p.c. che in relazione all'asserito contrasto di giudicati tra la sentenza revocanda e la richiamata sentenza del Tribunale di Chieti n. 132/2019.
5.5.1. In primo luogo occorre chiarire che esula dal novero dell'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione, come prevista dall'attuale sistema processuale, ogni valutazione od omessa valutazione sulla sussistenza di un giudicato perché quest'ultimo - sia esso interno od esterno - costituisce la «regola del caso concreto» e partecipa della qualità dei comandi giuridici, sicché l'erronea presupposizione della sua inesistenza, equivalendo ad ignoranza della regula juris, rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto (Cass. SS.UU.,
16 novembre 2004, n. 21639; Cass 11186/2018) inidoneo, come tale, ad integrare gli estremi dell'errore revocatorio contemplato dall'art. 395 n. 4 c.p.c. essendo, in sostanza, assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua diretta disciplina e, quindi, ad una falsa applicazione di norma di diritto (Cass. SS.UU. 5105/2003, Cass. 10930/2017).
5.5.2. Quanto al dedotto vizio di contrarietà a precedente giudicato ex art. 395 n. 5 c.p.c. si premette che la Suprema Corte a Sezioni Unite nella pronuncia n. 226/2001 ha precisato che “l'esistenza di un giudicato esterno è, al pari di quella di giudicato interno, rilevabile
d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi –nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile- per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, in quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati alle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e grado del giudizio di merito. Da ciò consegue che, in mancanza di pronuncia o nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell'allegazione –e la relativa pronuncia sia stata impugnata- il giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito”.
Corollario del principio della rilevabilità d'ufficio, a prescindere dalla relativa eccezione, della questione del giudicato esterno è che, quando la sentenza anteriore sia presente agli atti di causa e sia quindi stata conoscibile dal giudice, deve ritenersi preclusa la possibilità di proporre impugnazione per revocazione.
Più recentemente invero la Corte di cassazione (Cass. n. 38230/2021)ha affermato che “in tema di revocazione, il contrasto tra giudicati previsto dall'art. 395, n. 5, c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie si sia stata identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, sempre che la relativa eccezione di giudicato non sia stata proposta innanzi al giudice del secondo giudizio, giacché, in caso contrario, non si verte in tema di contrasti tra giudicati, ma ricorre un vizio di motivazione denunciabile ex artò 360, comma1,
n.5.”
5.5.3. Nella specie, oltre ad essere stata sollevata eccezione di giudicato in primo grado, la sentenza del Tribunale di Chieti n. 132/2019 risulta depositata sia in primo che in secondo grado sicché deve escludersi che il possa oggi fondarvi una domanda di Parte_1 revocazione lamentando il mancato rilievo dell'esistenza della precedente sentenza risultante dagli atti di causa.
6. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per revocazione consegue la condanna dell'attore al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo (ex D.M. 147/2022, con riferimento allo scaglione relativo al valore della causa, indicato come indeterminato e con scaglione di riferimento valore da 26.000,00 a 52.000,00) con applicazione dei parametri medi, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione, il tutto con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
7. Non meritevole di accoglimento appare invece la richiesta di risarcimento per lite temeraria avanzata dalla convenuta in revocazione ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Deve, al riguardo, osservarsi che, per costante indirizzo giurisprudenziale e come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n.22405/2018) “la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con l'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte” con conseguente necessità di “accertamento in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione a titolo esemplificativo la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. S.U. n. 22405 del 13 settembre 2018).
Nel caso di specie non emerge l'abuso del diritto e la colpa grave invocata, né la citazione in giudizio per fini diversi da quello per il quale la lite è preordinata, non potendosi argomentare in senso diverso unicamente in base all'infondatezza della domanda azionata.
8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA l'inammissibilità dell'impugnazione;
2) NA l'attore in revocazione al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 6.946,00 per competenze, oltre ad accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'attore in revocazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 21.10.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott.ssa Nicoletta Orlandi