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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/10/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4159/2023 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. S. DE Parte_1
SANTIS;
Ricorrente
E in persona del Sindaco p.t. rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. C. TRIULCIO;
Resistente
OGGETTO: rimborso spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.10.2023 il sig. Pt_1 conveniva in giudizio il affinché venisse Controparte_1 condannato al pagamento della complessiva somma di €
11.194,44 (di cui € 10.937,56 a titolo di rimborso spese legali, € 32,00 a titolo di rimborso bolli ed € 224,88 a titolo di rimborso tassa liquidazione) oltre rivalutazione monetaria ed interessi e con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Esponeva in punto di fatto:
- di essere stato dirigente del a far data Controparte_1 dal 5.5.1980 sino al 30.6.2019 (data del pensionamento);
- di aver assunto, in data 1.1.2015, l'incarico di vice segretario generale vicario in considerazione della collocazione in quiescenza del segretario generale titolare avv. ; Persona_1
- di aver svolto tale incarico sino ai primi giorni di maggio
2015 allorquando veniva nominato il nuovo segretario generale nella persona dell'avv. CP_2
- di aver assistito, in qualità di segretario generale vicario, all'adozione della delibera di giunta n. 22/2015;
- di essere stato condannato per danno erariale dalla Corte dei Conti per la Regione Calabria con sentenza n. 72/2020 depositata il 2.3.2020 in considerazione dell'adozione della suindicata delibera di Giunta e condannato a pagare la somma pari ad € 19.918,88 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- di aver proposto appello avverso tale sentenza;
- di essere stato assolto dalla sezione III giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, con sentenza n. 69/2022 pubblicata in data 22.2.2022 con cui veniva liquidata la somma pari ad € 1.000,00 a titolo di spese di giustizia e compensi per il primo ed il secondo grado di giudizio;
- di aver corrisposto il compenso legale al proprio procuratore pari ad € 10.937,56 (€ 5.619,07 per il primo grado di giudizio ed € 5.318,49 per il secondo grado di giudizio);
- di aver richiesto il rimborso del compenso legale all'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 3, co.
2-bis del D.L. n. 543/1996;
- di non aver ottenuta alcun rimborso da parte del CP_1
;
[...]
- di aver richiesto la liquidazione dei compensi al competente consiglio dell'Ordine degli Avvocati di il quale CP_1 liquidava la somma pari ad € 7.496,00 (di cui € 3.851,00 per il primo grado di giudizio ed € 3.645,00 per il secondo grado di giudizio) afferente ai soli compensi essendo gli accessori dovuti ex lege;
- di aver pagato la tassa pari ad € 224,88 nonché l'imposta di bollo pari a € 32,00 al fine di ottenere la suindicata liquidazione.
Tardivamente costituito in giudizio, il Controparte_1 eccepiva - in via preliminare - l'inammissibilità della domanda giudiziale per mancata allegazione e produzione del
CCNL applicabile alla vicenda in esame e - nel merito – la competenza dell'Organismo straordinario di liquidazione al rimborso dei suddetti compensi legali attesa la declaratoria di dissesto finanziario dell'ente resistente. In ogni caso contestava il quantum richiesto attesa la statuizione del giudice contabile in punto di spese legali pari ad € 1.000,00 per entrambi i gradi di giudizio. Concludeva, dunque, per il rigetto in fatto ed in diritto dell'avverso ricorso.
Istruita documentalmente la causa, le parti – con note depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – insistevano nelle conclusioni rese ed all'esito il procedimento veniva definito con sentenza.
In via preliminare, dev'essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata allegazione del CCNL applicabile alla vicenda in esame.
Secondo un consolidato indirizzo della Suprema Corte, nel rito del lavoro, persino la mancata o errata indicazione del contratto collettivo da parte dell'istante che ne invochi l'applicazione non induce la nullità del ricorso introduttivo del giudizio ex art. 414 c.p.c. (cfr., tra le altre, Cass.
n. 3143/2019).
E, in proposito, mette conto aggiungere che, per altro costante indirizzo di legittimità, l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi è imposto a pena di improcedibilità del ricorso dall'art. 369, co. 2, n. 4, c.p.c. con esclusivo riferimento al giudizio di cassazione (v. Cass.
n. 4350/2015; Cass., n. 6255/2019) e detto onere può dirsi soddisfatto solo dalla produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione e necessario per l'applicazione del canone ermeneutico previsto dall'art. 1363
c.c. (si v. anche Cass., n. 10434/2006; Cass., n. 14461/2006;
Cass., n. 8037/2007; Cass., n. 3027/2009; Cass., n.
16295/2010 in motivazione); mentre un analogo onere non è imposto nel giudizio di merito nel quale - ove si ritenesse indispensabile l'acquisizione del testo integrale del contratto collettivo - si potrebbe fare ricorso all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio (si v. Cass. n. 14527/2021, in motivazione).
Neppure la mancata produzione del testo integrale delle cennate fonti collettive può far concludere che l'attore non abbia assolto gli oneri probatori a suo carico. Per quanto sopra detto, infatti, è rimessa al discrezionale apprezzamento officioso del giudice di merito ex art. 421
c.p.c. verificare se, in rapporto a quanto allegato e provato dalle parti, è indispensabile l'acquisizione del testo integrale del CCNL applicabile al rapporto lavorativo.
Per tali motivi, dunque, l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'ente resistente non può trovare accoglimento.
Venendo al merito della controversia, parte ricorrente deduce di essere stato sottoposto a giudizio contabile innanzi alla
Corte dei Conti e di essere stato condannato in primo grado
(con sentenza n. 72/2020 pubblicata in data 2.3.2020) ed assolto in secondo grado nel merito (con sentenza n. 69/2022 pubblicata in data 22.2.2022). Allega di aver corrisposto al proprio difensore i compensi legali per l'attività professionale svolta ivi deducendo di aver richiesto - in conseguenza dell'avvenuta assoluzione da ogni addebito contestatogli - il rimborso delle spese legali sostenute all'ente resistente/amministrazione di appartenenza (pari ad
€ 10.937,56, di cui € 5.619,07 per il primo grado di giudizio ed € 5.318,49 per il secondo grado di giudizio). Rimborso che il negava. Controparte_1
Costituito in giudizio, l'ente resistente eccepisce la propria incompetenza in ordine alla liquidazione del rimborso delle spese legali in favore dell'incolpato assolto nel giudizio contabile per essere competente l'organismo straordinario di liquidazione nonché la notevole sproporzione fra il quantum richiesto dall'avv. e la statuizione Pt_1 del giudice contabile in ordine alla liquidazione delle spese di lite in favore dell'odierno ricorrente per il doppio grado di giudizio (i.e.: € 1.000,00 omnicomprensivi).
Ciò posto, il tema del rimborso delle spese legali sostenute da un pubblico dipendente per la sua difesa davanti alla Corte dei conti, in caso di definitivo proscioglimento, necessita del preventivo richiamo alle disposizioni normative in materia.
L'art. 3, co. 2 bis del D.L. n. 543/1996 (conv. in L. n.
639/1996) ha disposto che “in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza”.
Successivamente l'art. 18, co. 1 del D.L. n. 67/1997 (conv. in L. n. 135/1197) ha previsto, ai fini del suddetto rimborso, la necessità di un parere di congruità da parte dell'Avvocatura dello Stato.
Il legislatore è nuovamente intervenuto con l'art. 10 bis, co. 10 del D.L. n. 203/2005 (conv. in L. n. 248/2005), secondo cui le disposizioni in precedenza citate si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 c.p.c., liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza.
Occorre, infine, ricordare la previsione dell'art. 31, co. 2 del codice di giustizia contabile, secondo il quale con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo e della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.
Tale apparato normativo, secondo la Corte Costituzionale
(cfr. C.Cost. n. 189/2020) risponde all'interesse generale di sollevare i dipendenti pubblici che abbiano agito in nome, per conto e nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento delle loro attività istituzionali.
L'esito assolutorio, nei giudizi di responsabilità amministrativa, costituisce l'an dal quale deriva diritto al rimborso, in quanto è proprio la mancanza di un attuale pregiudizio all'erario che determina, specularmente, il diritto del dipendente ad aver riconosciuto il rimborso delle spese sofferte per la difesa legale a fronte di un addebito risultato, all'esito del giudizio, infondato.
Per ciò che concerne i requisiti richiesti per l'ottenimento del rimborso delle spese legali (cfr. Consiglio di Stato n.
8167/2019), è necessario che l'istante sia dipendente della PA;
che il fatto o l'atto da cui dipende il giudizio di responsabilità contabile sia connesso con l'espletamento del servizio o l'assolvimento degli obblighi istituzionali
(sicché il diritto al rimborso non sussiste allorché il rapporto di lavoro abbia costituito una mera occasione per la commissione dei fatti imputati al dipendente: cfr. Cass.
n. 28597/2018); che il giudizio amministrativo si sia concluso con provvedimento giurisdizionale assolutorio
(rectius: di esclusione della responsabilità del dipendente).
Tali requisiti devono essere – tutti - dimostrati da parte ricorrente ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Il ricorrente, inoltre, è tenuto a dimostrare la prova dell'avvenuto pagamento dei compensi legali atteso che la giurisprudenza è costante nel ritenere che, per ottenere il rimborso, è necessario provare l'effettivo esborso (cfr.
Cass. n. 5980/2022; Cass. n. 2448/2013).
Così ricostruite le coordinate normative di riferimento, pacifica ed incontestata inter partes è la circostanza secondo cui il ricorrente è stato dirigente (ora in quiescenza) dell' resistente. CP_3
Inoltre, risulta documentalmente dimostrato che il fatto oggetto di contestazione contabile attenga all'espletamento degli obblighi istituzionali incombenti sul ricorrente e che il giudizio innanzi alla Corte dei Conti si sia concluso, in grado di appello, con provvedimento di assoluzione relativamente agli addebiti ad egli ascritti (si v. sentenza n. 69/2022 pubblicata in data 22.2.2022 resa dalla III sez. giurisdizionale centrale di Appello della Corte dei Conti).
Risulta, infine, documentalmente dimostrato che il ricorrente ha corrisposto al proprio procuratore le somme ad egli spettanti a titolo di compensi per l'attività defensionale prestata per i due giudizi innanzi alla Corte dei Conti (si v. fatture e le corrispondenti copie dei bonifici bancari depositate in atti).
Assolti gli oneri probatori incombenti su parte ricorrente,
l'eccezione di incompetenza sollevata dall'ente resistente non può trovare accoglimento.
Invero, la formulazione dell'art. 248, co. 2 TUEL (D. Lgs.
n. 267/2000) secondo cui “dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione” è pressoché identica a quella dell'art. 81, co.
2 D. Lgs. n. 77/1995 (come sostituito dall'art. 21 D. Lgs.
n. 336/1996) che è stato interpretato dalla suprema Corte con la sentenza n. 1191/2001, la quale ha statuito che, se è pur vero che dopo la dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione,
“nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale del né alcuna CP_1 sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente”.
Peraltro, nella parte motiva, la suprema Corte ha precisato che, come anche rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 242/1994, la dichiarazione di dissesto dell'ente territoriale non lo spoglia della sua capacità processuale, né, tantomeno, pone in posizione antitetica i suoi organi istituzionali ed il liquidatore. Parte_2
Il presente giudizio, introdotto dall'avv. per Pt_1 ottenere la condanna dal al rimborso dei Controparte_1 compensi legali sostenuti per il doppio grado di giudizio innanzi alla Corte dei Conti per la Regione Calabria, non è certo un giudizio esecutivo bensì un giudizio ordinario di cognizione, sicché, correttamente, è stato convenuto in giudizio del il quale non ha perso la capacità CP_1 processuale per effetto della dichiarazione di dissesto.
In ordine al tema della configurabilità o meno del diritto del dipendente pubblico, che sia stato prosciolto nel merito all'esito di giudizio per responsabilità amministrativo- contabile, di ottenere il rimborso da parte della amministrazione di appartenenza di tutte le spese legali sostenute per la difesa nel giudizio davanti alla Corte dei conti eventualmente anche in misura superiore a quella liquidata a carico della medesima amministrazione dal giudice contabile, con conseguente possibilità di adire il giudice ordinario in caso di rifiuto, le SS.UU. della Suprema Corte hanno recentemente risolto un contrasto interpretativo ivi statuendo che il dipendente pubblico prosciolto ha diritto all'intero esborso delle spese legali di difesa sostenute, la cui liquidazione non è riservata al giudice contabile e non si esaurisce con la pronuncia da questi adottata (cfr.
Cass., n. 18046/2022). In particolare, è stato ritenuto coerente con l'impianto normativo il sistema del “doppio binario” che consente la statuizione sulle spese processuali nel giudizio contabile (riguardante le parti di quel processo) ed il diritto sostanziale del dipendente al rimborso integrale che nasce dal suo rapporto di servizio con l'amministrazione di appartenenza. Diritto che può essere fatto valere autonomamente davanti al giudice ordinario.
Più precisamente, “il rapporto, che si instaura fra
l'incolpato, poi assolto, e l'amministrazione di appartenenza, nulla ha a che vedere con quello che ha per oggetto il giudizio di responsabilità contabile. Il primo, infatti, si riferisce al rimborso delle spese sopportate dall'incolpato, poi, assolto e si costituisce tra
l'interessato e l'amministrazione di appartenenza. A questo rapporto è estraneo quello relativo al giudizio di responsabilità contabile. Tra i due rapporti non vi sono elementi di connessione, in ragione della diversità del loro oggetto [Cass. SS.UU. n. 17014/2003]. Ora, mentre sul giudizio contabile la regolamentazione delle spese spetta appunto al giudice contabile, la statuizione sulle spese relative al rapporto sostanziale che intercorre fra amministrazione di appartenenza e dipendente - e sulla base del quale l'amministrazione è onerata ex lege del suo rimborso in favore del dipendente prosciolto - esula dalla giurisdizione contabile e appartiene a quella del giudice del rapporto di lavoro - da cui il diritto al rimborso promana -
, con la conseguenza che essa deve ritenersi attribuita, di norma, al giudice ordinario [Cass., SS.UU. n. 69969/2010]”
(Cass., SS.UU. n. 31137/2024).
Pertanto, il rimborso delle spese legali per l'attività defensionale svolta dal procuratore del dipendente pubblico nel giudizio per responsabilità amministrativo-contabile non può subire limitazioni derivanti dalla liquidazione delle spese di lite per come operata dal giudice contabile atteso che tale indirizzo non tiene conto della considerazione, di matrice costituzionale, secondo cui il giudice dei diritti soggettivi è il giudice ordinario, mentre la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materia di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge, tra le quali non rientra quella relativa al rimborso delle spese legali.
Tutto ciò premesso, in considerazione dell'orientamento interpretativo suindicato ed alla luce della documentazione versata in atti, il dev'essere condannato Controparte_1
a rimborsare al ricorrente le spese legali sostenute per il giudizio amministrativo-contabile innanzi alla Corte dei
Conti pari ad € 10.937,56 (di cui € 5.619,07 a titolo di rimborso compensi per attività defensionale svolta nel giudizio di primo grado ed € 5.318,49 a titolo di rimborso compensi per attività defensionale svolta nel giudizio di secondo grado).
Di contro, non può riconoscersi alcun rimborso delle tasse e delle imposte sostenute per la liquidazione dei compensi da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati di in CP_1 quanto trattasi di voci di spesa estranee al disposto di cui all'art. 3, co. 2 bis del D.L. n. 543/1996.
Le spese di lite, compensate per metà attesa novità della questione sottoposta al vaglio dell'odierno giudicante, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il CP_1
a rimborsare le spese legali sostenute dal ricorrente
[...] per il giudizio innanzi alla Corte dei Conti e pari ad €
10.937,56.
Condanna il alla refusione delle spese di Controparte_1 lite che, compensate per metà, liquida in € 1.347,50 oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Cosenza, 22/10/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino