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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 2815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2815 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3133/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 18/09/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 3133 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
n.q. di eredi di rappresentati e difesi dall'avv. Ester Ferrari Persona_1
Morandi giusta procura in atti
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Daniela Maria CP_1
Giuseppina Adimari che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Oggetto: riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 22755/2024, pubblicata in data 13/08/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Tivoli in funzione di giudice del lavoro,
[...] chiedeva l'accertamento del proprio diritto all'assegno sociale ex art. Per_1
3, comma 6, L. n. 335/95 con conseguente condanna dell' al pagamento CP_1 dei ratei maturati e maturandi a tale titolo. A sostegno della domanda la Per_1 esponeva di aver presentato domanda di assegno sociale in data 17.11.2015, che veniva respinta dall' poiché in sede di separazione aveva rinunciato CP_1 alla corresponsione dell'assegno di mantenimento.
L' resisteva al ricorso eccependo la carenza di allegazione e CP_1 documentazione fiscale della situazione reddituale nonché delle condizioni dell'intervenuta separazione coniugale, peraltro avvenuta meno di due mesi prima della data di presentazione della domanda amministrativa e con conservazione della residenza nella casa coniugale. Nel merito ribadiva le motivazioni già espresse in sede amministrativa, poste alla base del provvedimento di diniego.
Il Tribunale rigettava il ricorso e, dando atto dei precedenti contrasti giurisprudenziali sul tema, compensava le spese tra le parti. In particolare, il Tribunale rilevava che la ricorrente non aveva prodotto, neppure in sede amministrativa, documentazione attestante le condizioni della separazione, essendo in atti il solo estratto dell'atto di matrimonio con l'annotazione dell'intervenuta separazione, mentre l' aveva documentato che il coniuge CP_1 della ricorrente, , era titolare di diversi trattamenti pensionistici Persona_2
(il cui ammontare nel 2016 era di € 25.310,00), che i coniugi, sebbene legalmente separati, avevano la stessa residenza, che la domanda era stata presentata poco tempo dopo la separazione. Riteneva comunque il Tribunale che la mancata richiesta in sede di separazione dell'assegno di mantenimento consentisse di presumere l'autosufficienza economica della ricorrente e che la rinuncia al mantenimento fosse funzionale all'ottenimento dell'assegno sociale.
Avverso tale decisione proponeva appello e, in riforma Persona_1 della sentenza gravata, chiedeva l'accoglimento della domanda originaria. 3
Nel contraddittorio con l' che resisteva al gravame, questa Corte CP_1 respingeva l'appello e, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., dichiarava irripetibili le spese del grado. Richiamandosi ad analoghi precedenti, ritenuta assorbita ogni altra considerazione, questa Corte territoriale osservava che: la separazione fra i coniugi era stata conclusa il 29.9.2015 e la domanda di assegno sociale era stata presentata il 17.11.2015; non erano stati allegati elementi dimostrativi che, in tale breve lasso di tempo, fosse intervenuta una mutazione della situazione reddituale dell'appellante; che il coniuge della percepiva più trattamenti pensionistici e continuava a Per_1 convivere con l'appellante nell'abitazione coniugale, con conseguente incidenza favorevole dei suoi redditi. Tale sentenza veniva impugnata dalla con ricorso in Cassazione Per_1 fondato su un unico motivo di doglianza, ulteriormente sviluppato con successiva memoria;
l' resisteva con controricorso. La ricorrente CP_1 eccepiva violazione di legge per avere la Corte territoriale escluso lo “stato di bisogno” sul mero presupposto che ella non si era preventivamente attivata nei confronti dell'ex coniuge, sul quale grava uno specifico obbligo di solidarietà che origina dal vincolo familiare, prima ancora di spostarsi sul versante “dell'assistenza pubblica”.
La Cassazione ha ritenuto fondato tale motivo di censura osservando che
“il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole”. Rilevato che la sentenza impugnata non si era conformata ai suddetti principi, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per i necessari ulteriori accertamenti in fatto e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
, e , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
deceduta il 4.6.2024, hanno tempestivamente riassunto il Persona_1 giudizio chiedendo il riconoscimento del diritto della defunta madre all'assegno sociale a far data dal 17.11.2015 sino al 31.12.2019, avendo la de cuius ottenuto la pensione di reversibilità a decorrere da febbraio 2020, con 4
conseguente superamento del limite reddituale a decorrere dall'anno 2020. Hanno rilevato che la era in possesso dei requisiti reddituali, come Per_1 risultante dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate allegata alle note autorizzate depositate il 27.11.2018; che la non aveva volontariamente Per_1 rinunciato all'assegno di mantenimento, essendo stato questo sostituito dalla possibilità di rimanere nell'abitazione coniugale;
che il coniuge separato era incapiente, essendo precettore di pensione di invalidità oltre ad un altro trattamento pensionistico ammontante a circa 12.000 € annui;
che il permanere della coabitazione non era sufficiente a far ritenere cessato lo stato di separazione. Hanno concluso chiedendo di “dichiarare il diritto della compianta
, nata a [...] il [...] e deceduta il 04/06/2024, Persona_1 all'assegno sociale con decorrenza dal 17.11.2015 e sino al 31.12.2019, o per il periodo ritenuto di Giustizia. Di conseguenza: CONDANNARE l' al pagamento, iure hereditatis, in favore di CP_1 Pt_1 nato il [...] a [...] e res.te a AP (RM) in Via
[...]
Lombardia n. 26 C.F. (figlio), C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] e res.te a AP (RM) in Via Lombardia n. 20 C.F.
(figlia), nato il [...] a [...]F._2 Parte_3
CH (RI) e res.te a Fiano Romano (RI) in Via Treves C.F.
(figlio), in qualità di eredi di , nata a [...]F._3 Persona_1
CH (RI) il 27/03/1946 e deceduta il 04/06/2024 dei ratei maturati sul diritto riconosciuto, con interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio di primo grado avente n.r.g. 342/2018; del giudizio di appello avente
n.r.g. 3400/2019; del giudizio di Cassazione avente n.r.g. 15008/2021 e infine del presente giudizio di riassunzione, il tutto da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”. L' si è costituito eccependo preliminarmente il difetto di CP_1 legittimazione dei ricorrenti in riassunzione, difettando l'accettazione di eredità e la denuncia di successione, nonché la difformità della prospettazione, avendo per la prima volta dedotto che la coabitazione fosse stata concordata in sede di separazione, il cui accordo non è mai stato prodotto in atti. Ha poi ribadito l'inammissibilità della certificazione reddituale tardivamente prodotta nel corso del giudizio di primo grado e rilevato la totale carenza di documentazione fiscale in relazione agli anni successivi al 2015-2017. Ha 5
concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ovvero respingerlo.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità per difetto di legittimazione è infondata, avendo i ricorrenti in riassunzione prodotto le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti che la made è morta ab Persona_1 intestato e la loro qualità di eredi.
La S.C., ribadito che l'unico requisito per l'assegno sociale è “… lo stato di bisogno effettivo del titolare …”, ha evidenziato che “… il riferimento contenuto nell'art.3 della legge n.335/1995 cit., ai redditi effettivamente percepiti, non implica che il legislatore abbia, per ciò solo, inteso legittimare comportamenti posti in essere per dar luogo ad una situazione sulla quale fondare il diritto reclamato, per cui l'eventuale intento fraudolento dev'essere oggetto di accertamento giudiziale, nel rispetto degli oneri circolari di allegazione e deduzione (per tutte, v. Cass.,Sez.Un., n. 11353 del 2004)” ed ha rinviato a questa Corte per i necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Nell'ambito di quanto devoluto è stata disposta l'acquisizione dell'atto di separazione dal quale emerge che i coniugi e si sono accordati per Pt_1 Per_1 la separazione senza concordare fra loro “… alcun patto di trasferimento patrimoniale” in data 29.9.2015 e tale separazione è stata poi confermata con atto dell'ufficiale dello Stato civile datato 5.11.2015. A distanza di pochi giorni dalla convalida, in data 17.11.2015 la de cuius ha poi presentato domanda di assegno sociale.
Osserva la Corte che, sebbene l'intervallo fra la separazione consensuale dei coniugi e la presentazione della domanda amministrativa sia pressoché nullo e non sia mai cessata la convivenza fra i coniugi separati, in applicazione dei principi formulati dalla pronuncia rescindente, non risultano dedotte né ravvisabili condotte fraudolente poste in essere dalla per simulare la Per_1 situazione di bisogno, talché deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti in riassunzione, quali eredi, al pagamento dei ratei di assegno sociale maturati dalla de cuius dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (17.11.2015) al 31.12.2019, oltre alla maggior 6
somma fra interessi e rivalutazione dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m. in relazione al valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, primo comma, c.p.c., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo (cfr. Cass. 10206/2021), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nei limiti del devoluto, così provvede: condanna l' al pagamento in favore di , e CP_1 Parte_1 Parte_3
, n.q. di eredi, dei ratei di assegno sociale maturati da Parte_2 [...] dal 1.12.2015 al 31.12.2019, oltre alla maggior somma fra interessi e Per_1 rivalutazione dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida quanto al CP_1 primo grado in € 1.865,00, quanto all'appello in € 1.984,00, quanto al giudizio in Cassazione in € 974,00 e quanto al presente giudizio in € 1.984,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 18/09/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3133/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 18/09/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 3133 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
n.q. di eredi di rappresentati e difesi dall'avv. Ester Ferrari Persona_1
Morandi giusta procura in atti
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Daniela Maria CP_1
Giuseppina Adimari che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Oggetto: riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 22755/2024, pubblicata in data 13/08/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Tivoli in funzione di giudice del lavoro,
[...] chiedeva l'accertamento del proprio diritto all'assegno sociale ex art. Per_1
3, comma 6, L. n. 335/95 con conseguente condanna dell' al pagamento CP_1 dei ratei maturati e maturandi a tale titolo. A sostegno della domanda la Per_1 esponeva di aver presentato domanda di assegno sociale in data 17.11.2015, che veniva respinta dall' poiché in sede di separazione aveva rinunciato CP_1 alla corresponsione dell'assegno di mantenimento.
L' resisteva al ricorso eccependo la carenza di allegazione e CP_1 documentazione fiscale della situazione reddituale nonché delle condizioni dell'intervenuta separazione coniugale, peraltro avvenuta meno di due mesi prima della data di presentazione della domanda amministrativa e con conservazione della residenza nella casa coniugale. Nel merito ribadiva le motivazioni già espresse in sede amministrativa, poste alla base del provvedimento di diniego.
Il Tribunale rigettava il ricorso e, dando atto dei precedenti contrasti giurisprudenziali sul tema, compensava le spese tra le parti. In particolare, il Tribunale rilevava che la ricorrente non aveva prodotto, neppure in sede amministrativa, documentazione attestante le condizioni della separazione, essendo in atti il solo estratto dell'atto di matrimonio con l'annotazione dell'intervenuta separazione, mentre l' aveva documentato che il coniuge CP_1 della ricorrente, , era titolare di diversi trattamenti pensionistici Persona_2
(il cui ammontare nel 2016 era di € 25.310,00), che i coniugi, sebbene legalmente separati, avevano la stessa residenza, che la domanda era stata presentata poco tempo dopo la separazione. Riteneva comunque il Tribunale che la mancata richiesta in sede di separazione dell'assegno di mantenimento consentisse di presumere l'autosufficienza economica della ricorrente e che la rinuncia al mantenimento fosse funzionale all'ottenimento dell'assegno sociale.
Avverso tale decisione proponeva appello e, in riforma Persona_1 della sentenza gravata, chiedeva l'accoglimento della domanda originaria. 3
Nel contraddittorio con l' che resisteva al gravame, questa Corte CP_1 respingeva l'appello e, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., dichiarava irripetibili le spese del grado. Richiamandosi ad analoghi precedenti, ritenuta assorbita ogni altra considerazione, questa Corte territoriale osservava che: la separazione fra i coniugi era stata conclusa il 29.9.2015 e la domanda di assegno sociale era stata presentata il 17.11.2015; non erano stati allegati elementi dimostrativi che, in tale breve lasso di tempo, fosse intervenuta una mutazione della situazione reddituale dell'appellante; che il coniuge della percepiva più trattamenti pensionistici e continuava a Per_1 convivere con l'appellante nell'abitazione coniugale, con conseguente incidenza favorevole dei suoi redditi. Tale sentenza veniva impugnata dalla con ricorso in Cassazione Per_1 fondato su un unico motivo di doglianza, ulteriormente sviluppato con successiva memoria;
l' resisteva con controricorso. La ricorrente CP_1 eccepiva violazione di legge per avere la Corte territoriale escluso lo “stato di bisogno” sul mero presupposto che ella non si era preventivamente attivata nei confronti dell'ex coniuge, sul quale grava uno specifico obbligo di solidarietà che origina dal vincolo familiare, prima ancora di spostarsi sul versante “dell'assistenza pubblica”.
La Cassazione ha ritenuto fondato tale motivo di censura osservando che
“il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole”. Rilevato che la sentenza impugnata non si era conformata ai suddetti principi, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per i necessari ulteriori accertamenti in fatto e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
, e , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
deceduta il 4.6.2024, hanno tempestivamente riassunto il Persona_1 giudizio chiedendo il riconoscimento del diritto della defunta madre all'assegno sociale a far data dal 17.11.2015 sino al 31.12.2019, avendo la de cuius ottenuto la pensione di reversibilità a decorrere da febbraio 2020, con 4
conseguente superamento del limite reddituale a decorrere dall'anno 2020. Hanno rilevato che la era in possesso dei requisiti reddituali, come Per_1 risultante dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate allegata alle note autorizzate depositate il 27.11.2018; che la non aveva volontariamente Per_1 rinunciato all'assegno di mantenimento, essendo stato questo sostituito dalla possibilità di rimanere nell'abitazione coniugale;
che il coniuge separato era incapiente, essendo precettore di pensione di invalidità oltre ad un altro trattamento pensionistico ammontante a circa 12.000 € annui;
che il permanere della coabitazione non era sufficiente a far ritenere cessato lo stato di separazione. Hanno concluso chiedendo di “dichiarare il diritto della compianta
, nata a [...] il [...] e deceduta il 04/06/2024, Persona_1 all'assegno sociale con decorrenza dal 17.11.2015 e sino al 31.12.2019, o per il periodo ritenuto di Giustizia. Di conseguenza: CONDANNARE l' al pagamento, iure hereditatis, in favore di CP_1 Pt_1 nato il [...] a [...] e res.te a AP (RM) in Via
[...]
Lombardia n. 26 C.F. (figlio), C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] e res.te a AP (RM) in Via Lombardia n. 20 C.F.
(figlia), nato il [...] a [...]F._2 Parte_3
CH (RI) e res.te a Fiano Romano (RI) in Via Treves C.F.
(figlio), in qualità di eredi di , nata a [...]F._3 Persona_1
CH (RI) il 27/03/1946 e deceduta il 04/06/2024 dei ratei maturati sul diritto riconosciuto, con interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio di primo grado avente n.r.g. 342/2018; del giudizio di appello avente
n.r.g. 3400/2019; del giudizio di Cassazione avente n.r.g. 15008/2021 e infine del presente giudizio di riassunzione, il tutto da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”. L' si è costituito eccependo preliminarmente il difetto di CP_1 legittimazione dei ricorrenti in riassunzione, difettando l'accettazione di eredità e la denuncia di successione, nonché la difformità della prospettazione, avendo per la prima volta dedotto che la coabitazione fosse stata concordata in sede di separazione, il cui accordo non è mai stato prodotto in atti. Ha poi ribadito l'inammissibilità della certificazione reddituale tardivamente prodotta nel corso del giudizio di primo grado e rilevato la totale carenza di documentazione fiscale in relazione agli anni successivi al 2015-2017. Ha 5
concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ovvero respingerlo.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità per difetto di legittimazione è infondata, avendo i ricorrenti in riassunzione prodotto le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti che la made è morta ab Persona_1 intestato e la loro qualità di eredi.
La S.C., ribadito che l'unico requisito per l'assegno sociale è “… lo stato di bisogno effettivo del titolare …”, ha evidenziato che “… il riferimento contenuto nell'art.3 della legge n.335/1995 cit., ai redditi effettivamente percepiti, non implica che il legislatore abbia, per ciò solo, inteso legittimare comportamenti posti in essere per dar luogo ad una situazione sulla quale fondare il diritto reclamato, per cui l'eventuale intento fraudolento dev'essere oggetto di accertamento giudiziale, nel rispetto degli oneri circolari di allegazione e deduzione (per tutte, v. Cass.,Sez.Un., n. 11353 del 2004)” ed ha rinviato a questa Corte per i necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Nell'ambito di quanto devoluto è stata disposta l'acquisizione dell'atto di separazione dal quale emerge che i coniugi e si sono accordati per Pt_1 Per_1 la separazione senza concordare fra loro “… alcun patto di trasferimento patrimoniale” in data 29.9.2015 e tale separazione è stata poi confermata con atto dell'ufficiale dello Stato civile datato 5.11.2015. A distanza di pochi giorni dalla convalida, in data 17.11.2015 la de cuius ha poi presentato domanda di assegno sociale.
Osserva la Corte che, sebbene l'intervallo fra la separazione consensuale dei coniugi e la presentazione della domanda amministrativa sia pressoché nullo e non sia mai cessata la convivenza fra i coniugi separati, in applicazione dei principi formulati dalla pronuncia rescindente, non risultano dedotte né ravvisabili condotte fraudolente poste in essere dalla per simulare la Per_1 situazione di bisogno, talché deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti in riassunzione, quali eredi, al pagamento dei ratei di assegno sociale maturati dalla de cuius dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (17.11.2015) al 31.12.2019, oltre alla maggior 6
somma fra interessi e rivalutazione dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m. in relazione al valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, primo comma, c.p.c., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo (cfr. Cass. 10206/2021), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nei limiti del devoluto, così provvede: condanna l' al pagamento in favore di , e CP_1 Parte_1 Parte_3
, n.q. di eredi, dei ratei di assegno sociale maturati da Parte_2 [...] dal 1.12.2015 al 31.12.2019, oltre alla maggior somma fra interessi e Per_1 rivalutazione dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida quanto al CP_1 primo grado in € 1.865,00, quanto all'appello in € 1.984,00, quanto al giudizio in Cassazione in € 974,00 e quanto al presente giudizio in € 1.984,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 18/09/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)