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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 08/05/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 143/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott.ssa Elisabetta Massini Giudice rel.
Dott. Alberto Cappellini Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 143/2024, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 5.02.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 24.07.1971, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. TOMASI Patrizia e dall'Avv. GECELE Christian ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Trento, Via G. Grazioli n. 75, presso i Difensori;
- RICORRENTE –
e
nata a [...] il [...], c.f. ), CP_1 C.F._2 residente in [...]
- RESISTENTE CONTUMACE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 23.01.2024, ha adito il Tribunale di Spoleto Parte_1 chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto con CP_1 in data 22.11.2011 in Marocco (Mohammedia) e trascritto nel Registro dello Stato civile degli Atti di Matrimonio del Comune di Modena dell'anno 2011 n. 184 p. 2 s. C.
In particolare, ha esposto:
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- di essersi separati con sentenza n. 1173/2023 del Tribunale di Modena del
28.06.2023;
pag. 1/2 - che dalla data di separazione i coniugi avevano vissuto separati e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione tra gli stessi. La parte ha quindi concluso affinché il Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio contratto tra le Parti.
Dopo plurimi rinvii concessi, su istanza di parte Ricorrente, per rinnovare la notifica al Resistente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale all'udienza del 5.02.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art 127 ter cpc.
Quindi, con ordinanza del 5.02.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM in sede.
Considerato in diritto
Nulla osta all'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che il matrimonio per cui è causa, celebrato in
2011 in Marocco (Mohammedia) e trascritto nel Registro dello Stato civile degli Atti di Matrimonio del Comune di Modena dell'anno 2011 n. 184 p. 2 s. C e che con sentenza n. 1173/2023 del 28.06.2023 il Tribunale di Modena ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Il lasso di tempo trascorso dalla intervenuta separazione in assenza di riconciliazione e la volontà della parte di porre fine all'unione matrimoniale, unitamente al contegno processuale di parte Resistente disinteressatasi del giudizio, dimostrano che la comunione materiale e morale tra i coniugi è ormai venuta meno senza possibilità di ricostruzione del vincolo familiare.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Le spese di lite devono essere compensate, considerata la mancata opposizione della Resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 n data 22.11.2011 in Marocco (Mohammedia) e trascritto nel CP_1 Registro dello Stato civile degli Atti di Matrimonio del Comune di Modena dell'anno 2011 n. 184 p. 2 s. C;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Modena di procedere alla annotazione della presente sentenza nel Registro dello Stato civile degli Atti di matrimonio;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 12.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Elisabetta Massini dott.ssa Claudia Matteini
pag. 2/2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott.ssa Elisabetta Massini Giudice rel.
Dott. Alberto Cappellini Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 143/2024, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 5.02.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 24.07.1971, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. TOMASI Patrizia e dall'Avv. GECELE Christian ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Trento, Via G. Grazioli n. 75, presso i Difensori;
- RICORRENTE –
e
nata a [...] il [...], c.f. ), CP_1 C.F._2 residente in [...]
- RESISTENTE CONTUMACE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 23.01.2024, ha adito il Tribunale di Spoleto Parte_1 chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto con CP_1 in data 22.11.2011 in Marocco (Mohammedia) e trascritto nel Registro dello Stato civile degli Atti di Matrimonio del Comune di Modena dell'anno 2011 n. 184 p. 2 s. C.
In particolare, ha esposto:
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- di essersi separati con sentenza n. 1173/2023 del Tribunale di Modena del
28.06.2023;
pag. 1/2 - che dalla data di separazione i coniugi avevano vissuto separati e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione tra gli stessi. La parte ha quindi concluso affinché il Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio contratto tra le Parti.
Dopo plurimi rinvii concessi, su istanza di parte Ricorrente, per rinnovare la notifica al Resistente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale all'udienza del 5.02.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art 127 ter cpc.
Quindi, con ordinanza del 5.02.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM in sede.
Considerato in diritto
Nulla osta all'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che il matrimonio per cui è causa, celebrato in
2011 in Marocco (Mohammedia) e trascritto nel Registro dello Stato civile degli Atti di Matrimonio del Comune di Modena dell'anno 2011 n. 184 p. 2 s. C e che con sentenza n. 1173/2023 del 28.06.2023 il Tribunale di Modena ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Il lasso di tempo trascorso dalla intervenuta separazione in assenza di riconciliazione e la volontà della parte di porre fine all'unione matrimoniale, unitamente al contegno processuale di parte Resistente disinteressatasi del giudizio, dimostrano che la comunione materiale e morale tra i coniugi è ormai venuta meno senza possibilità di ricostruzione del vincolo familiare.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Le spese di lite devono essere compensate, considerata la mancata opposizione della Resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 n data 22.11.2011 in Marocco (Mohammedia) e trascritto nel CP_1 Registro dello Stato civile degli Atti di Matrimonio del Comune di Modena dell'anno 2011 n. 184 p. 2 s. C;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Modena di procedere alla annotazione della presente sentenza nel Registro dello Stato civile degli Atti di matrimonio;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 12.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Elisabetta Massini dott.ssa Claudia Matteini
pag. 2/2