TRIB
Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/08/2025, n. 3422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3422 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
n. 1159/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Luce Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino Giudice rel. all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe indicato, riservato in decisione in data 11.07.2025, avente ad oggetto:
l'accertamento del diritto alla protezione speciale ex art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998, promosso
DA
nato il [...] in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Gioiello e Parte_1 dall'Avv. Marianna Gambardella in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pontecagnano Faiano (SA) alla via Calabria n. 9
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore p.t. Controparte_1
RESISTENTE
, in persona del Ministro p.t. Controparte_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI
Le parti concludevano come da note in atti (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022).
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 9 Con ricorso depositato in data 16.02.2025, ha adito questo Tribunale Parte_1 esponendo: che aveva proposto istanza al fine di ottenere il riconoscimento della protezione speciale prevista dall'art. 19 D. Lgs. 286/1998 nella sua formulazione precedente all'entrata in vigore del
Decreto Cutro;
che, in data 14/12/2023 la Questura procedeva alla formalizzazione della domanda;
che l'istante, in attesa di regolarizzare il permesso di soggiorno, aveva intrapreso un significativo percorso di inserimento socio-lavorativo in Italia;
che sin dal suo arrivo aveva lavorato per diverse aziende;
che attualmente lavorava come bracciante agricolo alle dipendenze società agricola Ortoveg di LE
NO & C. s.s. in forza di regolare contratto di lavoro, percependo un reddito capace di assicurargli stabilità e indipendenza economica come dimostrato dalle buste paga, dalle dichiarazioni dei redditi e dall'estratto contributivo (allegato 4); che aveva frequentato un corso di apprendimento della lingua italiana come provato dall'attestato rilasciato il 23/03/2023 (allegato 5); che attualmente risiedeva a
Pontecagnano Faiano (SA) alla via Magellano n. 203 come dimostrato dal certificato di residenza
(allegato 2); che aveva ottenuto il rilascio della carta di identità e l'attribuzione del codice fiscale
(allegato 3) ed era titolare di un conto postale e di un conto bancario (allegato 6); che la richiesta di protezione speciale ex art. 19 D. Lgs. 286/1998, non aveva avuto alcun riscontro;
che la condotta della parte resistente configurava gli estremi del cd. "silenzio inadempimento"; che sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda ed il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
Chiedeva di “accertare il diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173; per l'effetto di quanto sopra ordinare al Ministero dell'Interno - Questura di
, l'emissione del permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del CP_1
2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173”, con vittoria delle spese di lite.
Parte resistente si costituiva in giudizio con comparsa in data 05.05.2025, deducendo che il procedimento amministrativo era nella fase istruttoria, in attesa del parere richiesto alla Commissione
Territoriale di Salerno a mezzo nota del 28.4.2025. Chiedeva declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già formulate.
All'esito della trattazione dinanzi al Collegio ai sensi degli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., come novellati dal d.lgs. 149/2022 (in vigore dal 28.02.2023), la causa veniva quindi riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
pagina 2 di 9 Preliminarmente va evidenziato che il silenzio serbato dall'amministrazione resistente a seguito della presentazione della domanda di permesso “per protezione speciale”, rappresenta un silenzio non qualificato non facendo da esso discendere l'ordinamento alcuna conseguenza giuridica (a differenza dei casi di silenzio-assenso o silenzio-rifiuto): trattasi, dunque, di silenzio-inadempimento che, in considerazione della particolare natura del diritto soggettivo leso, rientra nella competenza del
Tribunale ordinario e non del Giudice amministrativo (cfr. TAR Veneto, Venezia, Sezione III,
Sentenza del 6 novembre 2008, n. 3455; Consiglio di Stato, Sez. V, 11 dicembre 2007 , n. 6378; .
Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 marzo 2003, n. 1480; Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 18 giugno 2004, n.
2466; Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 31 maggio 2007 n. 780; Tar Veneto, III, n. 122/02).
Alla luce della giurisprudenza della Sezioni Unite della Cassazione, allorquando si fuoriesca dalla giurisdizione del giudice amministrativo, vertendosi in materia di diritti soggettivi di pertinenza del giudice ordinario non è utilizzabile lo strumento processuale dell'azione sul silenzio- inadempimento. Le Sezioni Unite hanno, infatti, chiarito che “l'azione avverso il silenzio volta a chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio
2010, n. 104, art. 31 (cod. proc. amm.), da proporre nelle forme di cui all'art. 117 cod. proc. amm., presuppone (oltre che la sussistenza dell'obbligo di provvedere in capo all'amministrazione ed il decorso dei termini di conclusione del procedimento) comunque la configurabilità della giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla pretesa sottostante” e che l'azione sul silenzio “ha, dunque, natura meramente processuale, ed è perciò ammissibile solo in presenza di una posizione di interesse legittimo connessa all'esercizio in via autoritativa di un potere pubblico discrezionale, essendo volta ad accertare la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere su un'istanza del privato.
Tale strumento non è invece compatibile con pretese che, pur ricollegandosi apparentemente ad una situazione di inerzia provvedimentale (cui si correla una posizione di interesse legittimo), concernono piuttosto diritti soggettivi, la cui eventuale lesione è direttamente accertabile dall'autorità giurisdizionale” (Cass., sez. un., 21 dicembre 2020, n. 29178). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che il diritto alla protezione umanitaria ha consistenza di diritto soggettivo e rientra tra i diritti umani fondamentali, godendo di una tutela assoluta e non suscettibile di essere degradata a interesse legittimo soggetto a valutazioni discrezionali dell'amministrazione (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I - 22/11/2024, n. 30137).
Di conseguenza il Tribunale deve ritenersi investito del potere di esaminare il proposto ricorso, malgrado l'assenza di un formale provvedimento di diniego, in quanto in caso contrario la parte si pagina 3 di 9 vedrebbe nell'oggettiva impossibilità di vedere tutelare in giudizio le proprie ragioni per un tempo indefinito (ovvero fino all'adozione di un provvedimento formale da parte dell'amministrazione).
In rito, va poi rilevato che le controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario (oggi protezione speciale) sono disciplinate dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011.
In proposito si evidenzia che il D.L. n. 113 del 2018, modificando il D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, sulla competenza delle sezioni specializzate, ha riformulato la lett. d) (da "per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n.
25, art. 32, comma 3", a "per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n.
25, art. 32, comma 3") e ha introdotto nel medesimo comma la lett. D bis), che prevede la competenza delle sezioni specializzate "per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n.
286, artt. 18 e 18 bis, art. 19, comma 2, lett. d) e d-bis), art. 20 bis, art. 22, comma 12 quater".
Con ciò il legislatore mostra chiaramente che ha inteso tenere distinti i ricorsi impugnatori dei provvedimenti delle commissioni territoriali, contemplati all'art. 1, comma 3, lett. c), cit., dagli altri ricorsi non consistenti in impugnazioni dei detti provvedimenti, bensì intesi a richiedere direttamente al tribunale, senza passare per la commissione territoriale, le forme di tutela umanitaria previste alla lett.
d), come riformulata, e alla lett. d-bis) introdotta ex novo, prevedendo per queste ultime l'adozione del rito sommario di cognizione come disciplinato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 ter, introdotto dallo stesso D.L. n. 11 del 2018, peraltro davanti al tribunale in composizione collegiale.
Recentemente anche la Suprema Corte ha chiarito che: “Il rito applicabile alle controversie che hanno ad oggetto esclusivamente la domanda di protezione umanitaria, presentate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile
2017, n. 46 e prima dell'entrata in vigore del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge l dicembre 2018, n. 132, è quello ordinario di cui agli artt. 281 bis e segg. cod. proc. civ. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento sommario di cognizione di cui agli arti. 702 bis e segg. cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. 18430/2020).
Pertanto, alla luce di tali principi sanciti anche da più recente giurisprudenza, la presente causa, essendo stata iscritta a ruolo dopo l'entrata in vigore del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, va decisa dal Tribunale in composizione collegiale. Inoltre, a seguito della novella degli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., ad pagina 4 di 9 opera del d.lgs. 149/2022 (in vigore dal 28.02.2023), la causa deve essere decisa con sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nel merito, va osservato che risulta provato che il ricorrente ha proposto alla resistente CP_1 una domanda di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2 D. L.vo 25 luglio 1998 n.
286 (cfr. all 1 in atti). Parte resistente non ha poi contestato che la domanda sia stata proposta prima dell'entrata in vigore del Decreto Cutro.
Per quanto attiene ai termini di conclusione del procedimento amministrativo, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, i procedimenti “riguardanti l'immigrazione” devono essere chiusi nel termine di 180 giorni, e ciò in quanto ai sensi dell'art. 2, comma 4, l. 7 agosto 1990, n.
241, la materia deve ritenersi esclusa dall'intero sistema dei termini per il procedimento amministrativo previsto dai tre commi dell'art. 2 e, a maggior ragione, dal termine più breve previsto dal relativo comma 2. (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 09/05/2022, n.3578; Cons. Stato, sez. III, n. 1425 del 2016).
L'art. 5 comma 9 TUI prevede, inoltre, che “Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”, ma che “In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno..”.
Considerati, quindi, i termini in precedenza indicati, da intendersi quali parametri orientativi di ragionevolezza temporale per la definizione del procedimento amministrativo (cfr. in tal senso Trib.
Roma 19.7.24 r.g. n.17086/24; Trib. Napoli 8.8.24 sez. XII r.g. 9221/21; Trib. Ancona 5.5.23 r.g.
5486/22), va evidenziato che nella fattispecie in esame risulta non contestato che la domanda di permesso di soggiorno è stata proposta dal ricorrente in data anteriore al 14.12.2023 (data di formalizzazione), con un significativo superamento dei termini di cui sopra ai fini della definizione del procedimento.
Ritiene il Collegio che tale situazione legittimi la domanda sotto il profilo dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., in quanto il protrarsi in modo non ragionevole del procedimento amministrativo volto al riconoscimento del diritto soggettivo in oggetto rappresenta un'ingiusta compressione del diritto stesso e giustifica l'insorgenza, in capo al richiedente, dell'interesse concreto ed attuale, ex art. 100 pagina 5 di 9 c.p.c., a proporre la domanda giudiziale di accertamento del diritto soggettivo non ancora riconosciuto in sede amministrativa.
Venendo al merito, in virtù della normativa applicabile ratione temporis al caso in esame, ritiene il Collegio che la domanda vada accolta.
Sul punto si osserva come l'abrogazione del terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. del
D.Lgs. 286/1998, non esclude automaticamente la rilevanza della vita privata e familiare eventualmente costruita dal ricorrente nel Paese ospitante ai fini della concessione della protezione in esame.
Invero, l'attuale assetto normativo della materia si fonda, in ogni caso, sulla norma di cui al primo periodo dell'art. 19, comma 1.1, che non consente il respingimento o l'espulsione, “qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”, ossia gli “obblighi costituzionali o internazionali” assunti dallo Stato italiano.
Orbene, tra siffatti obblighi vi è senza dubbio quello imposto dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, il quale stabilisce che “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza” e pone il divieto d'ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto, salve le ipotesi previste dalla legge o imposte dalla necessità di tutela d'interessi superindividuali o dei diritti altrui (“Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”).
Come noto, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Per_1 Per_2
Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e
c. Regno Unito [GC]). ( e LL c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita Per_3 CP_3 privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le Per_1 Per_5
pagina 6 di 9 attività professionali c. Spagna [GC], § 110; BU c. Romania [GC], § 71; Parte_2
e c. , § 42) o commerciali ( e Satamedia Per_6 Per_7 Per_8 Parte_3
Oy c. Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”.
Dunque, nella giurisprudenza della Corte EDU è emerso il convincimento secondo cui l'art. 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno.
In tale prospettiva, tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8 (Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo Sez. I, Sent., (ud. 22 gennaio 2019) 14 febbraio 2019, n. 57433/15; Ü. c.
Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Il diritto di cui all'art. 8 CEDU, "alla vita privata e familiare" non è, però, assoluto e deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati: sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute, e della morale protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Ritiene il Collegio che nella fattispecie sussistono i presupposti il riconoscimento della protezione speciale, in quanto risulta allegato e documentato un significativo percorso di inserimento socio-lavorativo nel Paese d'accoglienza, avendo il ricorrente documentato diversi rapporti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal mese di novembre del 2022 ed ancora in essere ad aprile 2025 (cfr. unilav, CUD e buste paga, in atti), la disponibilità di un alloggio privato e la frequenza di corsi di lingua italiana.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di protezione speciale, il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1.1, seconda parte come modificato dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con L. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine” (v. Cass. N. 36789/22). Inoltre, con riguardo al nuovo strumento di tutela si è affermato, che “in tema di protezione speciale, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo
pagina 7 di 9 conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia” (v. Cass. 8373/2022).
Dunque, considerate le obiettive difficoltà di reinserimento che il richiedente incontrerebbe nel
Paese di origine in caso di rimpatrio, valutata, altresì, la durata della permanenza in Italia e l'assenza di ragioni di sicurezza pubblica ostative, ritiene il Collegio che il suo allontanamento comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, cui si accompagnerebbe l'esposizione al grave rischio di essere immesso, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, emergono i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1., primo periodo,
t.u. imm. ratione temporis applicabile al caso in esame.
Il ricorso va pertanto accolto.
In ordine alle spese processuali, si provvede alla loro compensazione tenuto conto della novità e della controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, manda gli atti al Questore competente per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il decreto-legge n. 130 del
2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173;
• COMPENSA le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio in data 02.08.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Iervolino Dott. Andrea Luce
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Luce Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino Giudice rel. all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe indicato, riservato in decisione in data 11.07.2025, avente ad oggetto:
l'accertamento del diritto alla protezione speciale ex art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998, promosso
DA
nato il [...] in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Gioiello e Parte_1 dall'Avv. Marianna Gambardella in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pontecagnano Faiano (SA) alla via Calabria n. 9
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore p.t. Controparte_1
RESISTENTE
, in persona del Ministro p.t. Controparte_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI
Le parti concludevano come da note in atti (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022).
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 9 Con ricorso depositato in data 16.02.2025, ha adito questo Tribunale Parte_1 esponendo: che aveva proposto istanza al fine di ottenere il riconoscimento della protezione speciale prevista dall'art. 19 D. Lgs. 286/1998 nella sua formulazione precedente all'entrata in vigore del
Decreto Cutro;
che, in data 14/12/2023 la Questura procedeva alla formalizzazione della domanda;
che l'istante, in attesa di regolarizzare il permesso di soggiorno, aveva intrapreso un significativo percorso di inserimento socio-lavorativo in Italia;
che sin dal suo arrivo aveva lavorato per diverse aziende;
che attualmente lavorava come bracciante agricolo alle dipendenze società agricola Ortoveg di LE
NO & C. s.s. in forza di regolare contratto di lavoro, percependo un reddito capace di assicurargli stabilità e indipendenza economica come dimostrato dalle buste paga, dalle dichiarazioni dei redditi e dall'estratto contributivo (allegato 4); che aveva frequentato un corso di apprendimento della lingua italiana come provato dall'attestato rilasciato il 23/03/2023 (allegato 5); che attualmente risiedeva a
Pontecagnano Faiano (SA) alla via Magellano n. 203 come dimostrato dal certificato di residenza
(allegato 2); che aveva ottenuto il rilascio della carta di identità e l'attribuzione del codice fiscale
(allegato 3) ed era titolare di un conto postale e di un conto bancario (allegato 6); che la richiesta di protezione speciale ex art. 19 D. Lgs. 286/1998, non aveva avuto alcun riscontro;
che la condotta della parte resistente configurava gli estremi del cd. "silenzio inadempimento"; che sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda ed il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
Chiedeva di “accertare il diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173; per l'effetto di quanto sopra ordinare al Ministero dell'Interno - Questura di
, l'emissione del permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del CP_1
2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173”, con vittoria delle spese di lite.
Parte resistente si costituiva in giudizio con comparsa in data 05.05.2025, deducendo che il procedimento amministrativo era nella fase istruttoria, in attesa del parere richiesto alla Commissione
Territoriale di Salerno a mezzo nota del 28.4.2025. Chiedeva declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già formulate.
All'esito della trattazione dinanzi al Collegio ai sensi degli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., come novellati dal d.lgs. 149/2022 (in vigore dal 28.02.2023), la causa veniva quindi riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
pagina 2 di 9 Preliminarmente va evidenziato che il silenzio serbato dall'amministrazione resistente a seguito della presentazione della domanda di permesso “per protezione speciale”, rappresenta un silenzio non qualificato non facendo da esso discendere l'ordinamento alcuna conseguenza giuridica (a differenza dei casi di silenzio-assenso o silenzio-rifiuto): trattasi, dunque, di silenzio-inadempimento che, in considerazione della particolare natura del diritto soggettivo leso, rientra nella competenza del
Tribunale ordinario e non del Giudice amministrativo (cfr. TAR Veneto, Venezia, Sezione III,
Sentenza del 6 novembre 2008, n. 3455; Consiglio di Stato, Sez. V, 11 dicembre 2007 , n. 6378; .
Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 marzo 2003, n. 1480; Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 18 giugno 2004, n.
2466; Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 31 maggio 2007 n. 780; Tar Veneto, III, n. 122/02).
Alla luce della giurisprudenza della Sezioni Unite della Cassazione, allorquando si fuoriesca dalla giurisdizione del giudice amministrativo, vertendosi in materia di diritti soggettivi di pertinenza del giudice ordinario non è utilizzabile lo strumento processuale dell'azione sul silenzio- inadempimento. Le Sezioni Unite hanno, infatti, chiarito che “l'azione avverso il silenzio volta a chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio
2010, n. 104, art. 31 (cod. proc. amm.), da proporre nelle forme di cui all'art. 117 cod. proc. amm., presuppone (oltre che la sussistenza dell'obbligo di provvedere in capo all'amministrazione ed il decorso dei termini di conclusione del procedimento) comunque la configurabilità della giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla pretesa sottostante” e che l'azione sul silenzio “ha, dunque, natura meramente processuale, ed è perciò ammissibile solo in presenza di una posizione di interesse legittimo connessa all'esercizio in via autoritativa di un potere pubblico discrezionale, essendo volta ad accertare la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere su un'istanza del privato.
Tale strumento non è invece compatibile con pretese che, pur ricollegandosi apparentemente ad una situazione di inerzia provvedimentale (cui si correla una posizione di interesse legittimo), concernono piuttosto diritti soggettivi, la cui eventuale lesione è direttamente accertabile dall'autorità giurisdizionale” (Cass., sez. un., 21 dicembre 2020, n. 29178). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che il diritto alla protezione umanitaria ha consistenza di diritto soggettivo e rientra tra i diritti umani fondamentali, godendo di una tutela assoluta e non suscettibile di essere degradata a interesse legittimo soggetto a valutazioni discrezionali dell'amministrazione (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I - 22/11/2024, n. 30137).
Di conseguenza il Tribunale deve ritenersi investito del potere di esaminare il proposto ricorso, malgrado l'assenza di un formale provvedimento di diniego, in quanto in caso contrario la parte si pagina 3 di 9 vedrebbe nell'oggettiva impossibilità di vedere tutelare in giudizio le proprie ragioni per un tempo indefinito (ovvero fino all'adozione di un provvedimento formale da parte dell'amministrazione).
In rito, va poi rilevato che le controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario (oggi protezione speciale) sono disciplinate dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011.
In proposito si evidenzia che il D.L. n. 113 del 2018, modificando il D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, sulla competenza delle sezioni specializzate, ha riformulato la lett. d) (da "per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n.
25, art. 32, comma 3", a "per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n.
25, art. 32, comma 3") e ha introdotto nel medesimo comma la lett. D bis), che prevede la competenza delle sezioni specializzate "per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n.
286, artt. 18 e 18 bis, art. 19, comma 2, lett. d) e d-bis), art. 20 bis, art. 22, comma 12 quater".
Con ciò il legislatore mostra chiaramente che ha inteso tenere distinti i ricorsi impugnatori dei provvedimenti delle commissioni territoriali, contemplati all'art. 1, comma 3, lett. c), cit., dagli altri ricorsi non consistenti in impugnazioni dei detti provvedimenti, bensì intesi a richiedere direttamente al tribunale, senza passare per la commissione territoriale, le forme di tutela umanitaria previste alla lett.
d), come riformulata, e alla lett. d-bis) introdotta ex novo, prevedendo per queste ultime l'adozione del rito sommario di cognizione come disciplinato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 ter, introdotto dallo stesso D.L. n. 11 del 2018, peraltro davanti al tribunale in composizione collegiale.
Recentemente anche la Suprema Corte ha chiarito che: “Il rito applicabile alle controversie che hanno ad oggetto esclusivamente la domanda di protezione umanitaria, presentate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile
2017, n. 46 e prima dell'entrata in vigore del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge l dicembre 2018, n. 132, è quello ordinario di cui agli artt. 281 bis e segg. cod. proc. civ. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento sommario di cognizione di cui agli arti. 702 bis e segg. cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. 18430/2020).
Pertanto, alla luce di tali principi sanciti anche da più recente giurisprudenza, la presente causa, essendo stata iscritta a ruolo dopo l'entrata in vigore del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, va decisa dal Tribunale in composizione collegiale. Inoltre, a seguito della novella degli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., ad pagina 4 di 9 opera del d.lgs. 149/2022 (in vigore dal 28.02.2023), la causa deve essere decisa con sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nel merito, va osservato che risulta provato che il ricorrente ha proposto alla resistente CP_1 una domanda di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2 D. L.vo 25 luglio 1998 n.
286 (cfr. all 1 in atti). Parte resistente non ha poi contestato che la domanda sia stata proposta prima dell'entrata in vigore del Decreto Cutro.
Per quanto attiene ai termini di conclusione del procedimento amministrativo, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, i procedimenti “riguardanti l'immigrazione” devono essere chiusi nel termine di 180 giorni, e ciò in quanto ai sensi dell'art. 2, comma 4, l. 7 agosto 1990, n.
241, la materia deve ritenersi esclusa dall'intero sistema dei termini per il procedimento amministrativo previsto dai tre commi dell'art. 2 e, a maggior ragione, dal termine più breve previsto dal relativo comma 2. (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 09/05/2022, n.3578; Cons. Stato, sez. III, n. 1425 del 2016).
L'art. 5 comma 9 TUI prevede, inoltre, che “Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”, ma che “In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno..”.
Considerati, quindi, i termini in precedenza indicati, da intendersi quali parametri orientativi di ragionevolezza temporale per la definizione del procedimento amministrativo (cfr. in tal senso Trib.
Roma 19.7.24 r.g. n.17086/24; Trib. Napoli 8.8.24 sez. XII r.g. 9221/21; Trib. Ancona 5.5.23 r.g.
5486/22), va evidenziato che nella fattispecie in esame risulta non contestato che la domanda di permesso di soggiorno è stata proposta dal ricorrente in data anteriore al 14.12.2023 (data di formalizzazione), con un significativo superamento dei termini di cui sopra ai fini della definizione del procedimento.
Ritiene il Collegio che tale situazione legittimi la domanda sotto il profilo dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., in quanto il protrarsi in modo non ragionevole del procedimento amministrativo volto al riconoscimento del diritto soggettivo in oggetto rappresenta un'ingiusta compressione del diritto stesso e giustifica l'insorgenza, in capo al richiedente, dell'interesse concreto ed attuale, ex art. 100 pagina 5 di 9 c.p.c., a proporre la domanda giudiziale di accertamento del diritto soggettivo non ancora riconosciuto in sede amministrativa.
Venendo al merito, in virtù della normativa applicabile ratione temporis al caso in esame, ritiene il Collegio che la domanda vada accolta.
Sul punto si osserva come l'abrogazione del terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. del
D.Lgs. 286/1998, non esclude automaticamente la rilevanza della vita privata e familiare eventualmente costruita dal ricorrente nel Paese ospitante ai fini della concessione della protezione in esame.
Invero, l'attuale assetto normativo della materia si fonda, in ogni caso, sulla norma di cui al primo periodo dell'art. 19, comma 1.1, che non consente il respingimento o l'espulsione, “qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”, ossia gli “obblighi costituzionali o internazionali” assunti dallo Stato italiano.
Orbene, tra siffatti obblighi vi è senza dubbio quello imposto dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, il quale stabilisce che “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza” e pone il divieto d'ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto, salve le ipotesi previste dalla legge o imposte dalla necessità di tutela d'interessi superindividuali o dei diritti altrui (“Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”).
Come noto, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Per_1 Per_2
Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e
c. Regno Unito [GC]). ( e LL c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita Per_3 CP_3 privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le Per_1 Per_5
pagina 6 di 9 attività professionali c. Spagna [GC], § 110; BU c. Romania [GC], § 71; Parte_2
e c. , § 42) o commerciali ( e Satamedia Per_6 Per_7 Per_8 Parte_3
Oy c. Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”.
Dunque, nella giurisprudenza della Corte EDU è emerso il convincimento secondo cui l'art. 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno.
In tale prospettiva, tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8 (Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo Sez. I, Sent., (ud. 22 gennaio 2019) 14 febbraio 2019, n. 57433/15; Ü. c.
Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Il diritto di cui all'art. 8 CEDU, "alla vita privata e familiare" non è, però, assoluto e deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati: sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute, e della morale protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Ritiene il Collegio che nella fattispecie sussistono i presupposti il riconoscimento della protezione speciale, in quanto risulta allegato e documentato un significativo percorso di inserimento socio-lavorativo nel Paese d'accoglienza, avendo il ricorrente documentato diversi rapporti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal mese di novembre del 2022 ed ancora in essere ad aprile 2025 (cfr. unilav, CUD e buste paga, in atti), la disponibilità di un alloggio privato e la frequenza di corsi di lingua italiana.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di protezione speciale, il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1.1, seconda parte come modificato dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con L. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine” (v. Cass. N. 36789/22). Inoltre, con riguardo al nuovo strumento di tutela si è affermato, che “in tema di protezione speciale, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo
pagina 7 di 9 conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia” (v. Cass. 8373/2022).
Dunque, considerate le obiettive difficoltà di reinserimento che il richiedente incontrerebbe nel
Paese di origine in caso di rimpatrio, valutata, altresì, la durata della permanenza in Italia e l'assenza di ragioni di sicurezza pubblica ostative, ritiene il Collegio che il suo allontanamento comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, cui si accompagnerebbe l'esposizione al grave rischio di essere immesso, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, emergono i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1., primo periodo,
t.u. imm. ratione temporis applicabile al caso in esame.
Il ricorso va pertanto accolto.
In ordine alle spese processuali, si provvede alla loro compensazione tenuto conto della novità e della controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, manda gli atti al Questore competente per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il decreto-legge n. 130 del
2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173;
• COMPENSA le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio in data 02.08.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Iervolino Dott. Andrea Luce
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9