CA
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/12/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.936/2024 R.G., avverso la sentenza n.1536/2024 emessa il
4.6.24 dal Tribunale di Foggia tra
e , elettivamente domiciliati in Bari presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
Paolo Campanozzi, che li rappresenta e difende come da procura speciale allegata all'atto di citazione in appello
Appellanti principali
e
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Fabio Pozzi, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Catelli come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
Appellante incidentale
, e , tutti CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 elettivamente domiciliati in Foggia presso lo studio dell'avv. Vincenzo D'Isidoro, che li rappresenta e difende come da procure speciali allegate alle rispettive comparse di costituzione e risposta in grado di appello
Appellati
CONCLUSIONI: la parte costituita ha concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
, , e rispettivamente madre, Controparte_5 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 fratello e sorelle del defunto , hanno promosso innanzi al Tribunale di Foggia due Persona_1 distinti giudizi (poi riuniti) esponendo che alle ore 23,00 circa del 3.1.14 la Hyundai Atos tg.BS742HD condotta dal loro congiunto, nell'uscire dal distributore Agip ubicato in Foggia al km 1,000 di via Manfredonia ed immettersi su quest'ultima via dopo aver dato la dovuta precedenza ad auto in transito provenienti dalla sua sinistra, era stata violentemente attinta, sulla fiancata sinistra, da un altro veicolo proveniente da quella direzione, ossia dall'Audi TT tg. BG276TT condotta ad altissima velocità dal proprietario in Parte_3 condizioni di positività all'alcol e ai cannabinoidi, e a ciò era conseguito il decesso sul colpo dell'unico passeggero dell'Audi Pontone Romeo, nonché il successivo decesso dei conducenti di entrambe le vetture, pur estratti vivi dalle lamiere.
1 Tanto premesso, i predetti attori hanno evocato in giudizio la (quale assicuratrice per Controparte_1 la R.C. dell'Audi) nonchè e (quali genitori succeduti per via Parte_1 Parte_2 ereditaria nelle obbligazioni risarcitorie del proprietario/conducente di tale veicolo) per sentire dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente dell'Audi per la verificazione del sinistro mortale e, per l'effetto, sentirli condannare in solido a risarcire i danni – patrimoniali e non – loro cagionati dalla perdita del rapporto parentale e dell'apporto economico del defunto , con vittoria di spese. CP_2
Si è costituita la e, pur non negando la colpa del conducente dell'Audi assicurata nella causazione CP_1 del sinistro, ha invocato una corresponsabilità anche del conducente del veicolo antagonista il quale, nell'occasione, stava tagliando trasversalmente via Manfredonia con l'intento di imboccare via De Stefano
(una traversa posta quasi di fronte al varco di uscita del distributore Agip) e, avendo calcolato male la distanza dell'Audi che sopraggiungeva (e che era ben visibile alla luce della conformazione dei luoghi e delle condizioni di tempo), non aveva concesso a quest'ultima la dovuta precedenza.
Nel costituirsi in giudizio, anche i convenuti hanno dedotto, per le ragioni evidenziate Parte_4 dall'altra convenuta, la configurabilità quanto meno di una quota di responsabilità in capo al conducente Per della Hyundai DI IU , chiedendo comunque di essere manlevati dalla dalle CP_1 conseguenze di un'eventuale soccombenza.
Istruita la causa mediante alcune prove testimoniali, con la sentenza appellata il Tribunale di Foggia ha ritenuto nella specie superata la presunzione ex lege di pari responsabilità dei due veicoli ex art.2054 co.2
c.c. e positivamente provata la responsabilità esclusiva del conducente dell'Audi; sicchè, rigettata perché indimostrata la pretesa di risarcimento dei danni patrimoniali da perdita dell'apporto economico del congiunto, ha condannato i convenuti, in solido tra loro, a risarcire agli attori i danni non patrimoniali da perdita del rapporto parentale, liquidati nelle diverse misure indicate in sentenza, nonché a rifondere loro le spese di giudizio, distratte in favore del difensore anticipatario.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello i per chiedere, in riforma della stessa, Parte_4
l'accertamento della responsabilità esclusiva o comunque concorrente del conducente della con CP_6 conseguente rigetto della domanda risarcitoria o, in subordine, rideterminazione in senso riduttivo delle somme dovute, ferma restando la richiesta di essere manlevati dall'assicurazione dalle conseguenze della soccombenza.
Anche la nel costituirsi, ha proposto in via incidentale appello, per contestare la declaratoria di CP_1 responsabilità esclusiva del conducente dell'Audi e chiedere, in riforma della sentenza di primo grado,
l'accertamento di una corresponsabilità anche del nel sinistro, con ogni conseguenza in punto di CP_2 somme da pagare agli attori a titolo di ristoro e di spese di giudizio.
Con comparse distinte ma di identico contenuto si sono costituiti gli appellati per chiedere Controparte_7 il rigetto degli avversi gravami e la conferma integrale della sentenza appellata, con vittoria delle spese del grado.
All'udienza del 26.11.25 – previa assegnazione di termini per scritti conclusivi – la causa è stata riservata per la decisione ex art.281 sexies cpc.
*****
Con i rispettivi motivi di appello, suscettibili di esame unitario, sia i sia la Parte_4 CP_1 censurano la sentenza impugnata laddove, dopo avere correttamente richiamato la presunzione di pari responsabilità prevista in via sussidiaria dall'art.2054 co.2 per l'ipotesi di scontro tra veicoli, ritiene ravvisabili, nel materiale probatorio in atti, elementi tali da consentire il superamento di tale presunzione e la declaratoria di responsabilità esclusiva dell'Audi, in quanto l'altissima velocità di quest'ultimo mezzo, legata alla condizione di intossicazione del suo conducente non avrebbe consentito al di percepirne Pt_1 CP_2
l'arrivo e avrebbe reso quindi inesigibile la condotta alternativa – prescritta dall'art.145 co.6 C.d.S. – di concedere la precedenza.
2 Deducono in proposito gli appellanti che tale ultima conclusione, implicitamente fondata su di un'arbitraria graduazione di disvalore sociale tra due condotte pur entrambe colpose ed efficienti sul piano causale, troverebbe in realtà oggettiva smentita nelle risultanze istruttorie e, in particolare, nelle osservazioni svolte dal perito dell'assicurazione dott. nonché nell'informativa resa dalla Polizia Municipale di Persona_2
Foggia sulla scorta dei rilievi fatti nell'immediatezza e delle riprese delle telecamere di sorveglianza della zona, concordando i redattori di tali documenti nel ravvisare un tragico errore, da parte del conducente della
Hyundai, nel calcolare la distanza dell'Audi in arrivo con il diritto di precedenza.
Concludono pertanto gli appellanti nel senso che vada riconosciuta in capo al quanto meno una CP_2 quota di responsabilità per l'accaduto, con il conseguente ridimensionamento degli importi riconosciuti agli appellati a titolo risarcitorio (la cui quantificazione da parte del primo giudice viene contestata dai soli appellanti ) e un nuovo regolamento delle spese processuali. Parte_4
Tali doglianze sono fondate.
Ed invero il giorno del sinistro il conducente della Hyundai stava compiendo una manovra di attraversamento trasversale di via Manfredonia, finalizzata a transitare dall'uscita della stazione di servizio Agip sino all'imbocco della frontistante via De Stefano;
manovra consentita dalla segnaletica del luogo ma comunque, nel comportare il passaggio trasversale su entrambe le carreggiate di via Manfredonia, più rischiosa rispetto alla semplice svolta a destra per immettersi nel flusso veicolare di quella via (a senso unico).
Dunque, nell'uscire dalla stazione di servizio e procedere ad una siffatta manovra, il era gravato CP_2 non soltanto dall'obbligo specifico di dare la precedenza ai veicoli che arrivavano dalla sua sinistra, ma anche da un dovere di generica prudenza particolarmente intenso, vista la rischiosità dell'attraversamento da lui tentato.
Stante ciò, potrebbero ritenersi adempiuti da parte del gli stringenti doveri sopra richiamati CP_2 soltanto qualora emergesse positivamente dagli atti che il medesimo, al momento di inizio dell'attraversamento, non fosse in grado di avvistare l'Audi o comunque di percepirne l'arrivo.
Ed invece dal materiale probatorio in atti non soltanto non si ricavano concreti elementi in tal senso, ma addirittura si evince il contrario, giacchè la documentazione fotografica allegata alla perizia del dott. ostra una strada ampia, rettilinea e priva di ostacoli visivi;
così come il rapporto di incidente Persona_3 stradale redatto dalla Polizia Municipale di Foggia nell'immediatezza del sinistro e allegato all'informativa conclusiva riferisce di condizioni atmosferiche serene, condizioni di strada asciutta e illuminazione pubblica sufficiente;
tutti elementi convergenti nel far presumere che il , nel momento in cui decise di CP_2 impegnare la strada, fosse assolutamente in grado di avvistare l'Audi in arrivo o, meglio, il fascio di luci proveniente dalla stessa, e ciò quand'anche quest'ultimo si fosse trovato a notevole distanza.
Se dunque il era in grado di avvistare l'auto in arrivo, era senz'altro esigibile da parte sua, CP_2 contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, un atteggiamento improntato a particolare prudenza, consistente nell'astenersi dall'attraversare la strada prima del passaggio di quel veicolo, o comunque prima di poter escludere con assoluta certezza ogni rischio di collisione, in modo da prevenire anche eventuali comportamenti imprudenti dell'altro mezzo.
Ed invece il conducente della Hyundai, nonostante l'avvistamento dell'Audi, ha deciso comunque di impegnare la strada, così esponendosi colposamente alle conseguenze fatali dell'altrui condotta, a sua volta connotata da grave imprudenza sia per l'altra velocità tenuta nell'occasione dall'Audi, sia per la condizione di intossicazione in cui versava il conducente.
Vi è dunque senz'altro un contributo causale della condotta del nella verificazione del sinistro con CP_2
l'auto condotta dal contributo che, in mancanza di univoci elementi di ponderazione delle rispettive Pt_1 quote di responsabilità, non può che essere determinato in misura paritaria, in applicazione della regola sussidiaria prevista, proprio in relazione a simili ipotesi, dall'art.2054 co.2 c.c..
3 All'accertamento del concorso paritario di colpa del consegue che, in accoglimento per quanto di CP_2 ragione degli appelli principale e incidentale, e in riforma della sentenza impugnata, gli importi liquidati in primo grado in favore delle vittime secondarie vadano ridotti nella corrispondente misura.
Non possono invece essere accolte le ulteriori censure mosse dagli appellanti in ordine alla Parte_4 quantificazione delle poste risarcitorie, e ciò in quanto la contestazione da loro mossa ai criteri di liquidazione utilizzati dal primo giudice è del tutto generica e quindi inidonea a demolire le argomentazioni svolte sul punto dalla sentenza appellata, mentre la doglianza secondo cui il giudicante avrebbe liquidato un importo addirittura maggiore di quello richiesto dagli attori trova oggettiva smentita nel contenuto dei rispettivi atti introduttivi, i quali non pongono un limite massimo alla pretesa risarcitoria.
Alla luce di quanto sopra, gli importi che i convenuti vanno condannati in solido a pagare agli attori a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali da perdita del rapporto parentale con il defunto congiunto vanno rideterminati come segue: 1) in favore di € 104.205,00; 2) in favore di e di Controparte_5 CP_2
€ 16.377 per ciascuno;
3) in favore di 17.838,2. Controparte_3 Controparte_4
Tali importi vanno maggiorati degli interessi nella misura indicata dalla sentenza appellata (interessi compensativi del 2,5% annuo dal momento del sinistro, da calcolarsi sugli importi svalutati a quel momento e progressivamente rivalutati, di anno in anno, secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro sino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino al soddisfo).
A quanto sopra consegue l'accoglimento della domanda, avanzata dalla di ripetizione in suo CP_1 favore, da parte degli appellati , di quanto eventualmente versato, in eccedenza rispetto ai Controparte_7 predetti importi, in esecuzione delle statuizioni di condanna contenute nella sentenza di primo grado.
Quanto alle spese di difesa relative al rapporto processuale tra appellanti (principali e incidentale) e appellati, la riforma della sentenza di primo grado ne impone un nuovo regolamento per entrambi i gradi.
In proposito, valutata la soccombenza alla luce dell'esito complessivo della lite, si ritiene di condannare e , in solido tra loro, a rifondere a , CP_1 Parte_1 Parte_2 Controparte_5
, e concetta la metà delle spese sostenute in entrambi i CP_2 Controparte_3 Controparte_4 gradi (liquidate nelle misure già dimidiate di cui al dispositivo e distratte in favore dei rispettivi difensori anticipatari), con compensazione tra tali parti della restante metà.
Resta da valutare la domanda, avanzata da e sin dalla comparsa Parte_1 Parte_2 di costituzione e risposta in primo grado, di essere manlevati dalla ai sensi dell'art.1917 c.c., da CP_1 ogni conseguenza derivante dalla soccombenza;
domanda che non risulta essere stata esaminata dal primo giudice, ma che è stata espressamente riproposta dai , agli effetti dell'art.346 c.p.c., con Parte_4
l'atto di appello.
Premesso che – in mancanza di documentazione circa gli importi effettivamente versati dall' in CP_1 favore dei danneggiati – persiste a tutt'oggi l'interesse dei ad una pronuncia su tale Parte_4 domanda, la stessa va senz'altro accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art.1917 c.c..
Va anche precisato, al riguardo, che la manleva deve ritenersi estesa ad ogni conseguenza della soccombenza,
e quindi anche, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'assicurazione, alla condanna al pagamento di metà delle spese del presente grado, non essendovi ragioni giuridicamente apprezzabili per escluderle, avendo i legittimamente proposto appello per far valere – peraltro con esito Parte_4 vittorioso per quanto di ragione – le proprie ragioni di censura della decisione di primo grado.
Le spese di difesa sopportate in entrambi i gradi dai in relazione al rapporto processuale da Parte_4 ultimo esaminato, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, vanno poste integralmente a carico della in base al criterio della soccombenza. CP_1
P.Q.M.
4 La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e , nonché sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Parte_2
, avverso la sentenza n.1536/2024 emessa dal Tribunale di Foggia il 4.6.2024, Controparte_1 disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento per quanto di ragione dell'appello principale e dell'appello incidentale, accerta nella misura del 50% la responsabilità del defunto per il sinistro stradale di cui è Persona_1 causa e, per l'effetto, condanna in solido tra loro , e la Parte_1 Parte_2
a pagare, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, gli importi Controparte_1 così rideterminati: in favore di € 104.205,00; in favore di e di Controparte_5 CP_2 CP_3
€ 16.377 per ciascuno;
in favore di 17.838,2; oltre interessi
[...] Controparte_4 compensativi del 2,5% annuo dal momento del sinistro, da calcolarsi sugli importi svalutati a quel momento e progressivamente rivalutati, di anno in anno, secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro sino alla pubblicazione della sentenza, nonchè interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino al soddisfo;
2) condanna in solido tra loro , e la Parte_1 Parte_2 Controparte_1
[...
a rifondere a , , e Controparte_5 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 metà delle spese di difesa del doppio grado di giudizio;
spese che liquida, in misura già dimidiata: per il primo grado in favore di in € 7.000,00 da distrarsi in favore del difensore Controparte_5 anticipatario avv. Alessandra Valente;
per il primo grado in favore di , CP_2 Controparte_3
[...
e n € 3.800,00 da distrarsi in favore del difensore anticipatario avv. Controparte_4
Vincenzo D'Isidoro; per il secondo grado in favore di , , Controparte_5 CP_2 Controparte_3
[...
e n € 4.500,00 da distrarsi in favore del difensore anticipatario avv. Controparte_4
Vincenzo D'Isidoro; oltre esborsi, RSG, CPA e IVA come per legge;
con compensazione tra tutte le predette parti dell'altra metà;
3) condanna in solido tra loro , , e Controparte_5 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
ripetere in favore della le eventuali somme ricevute in eccedenza
[...] Controparte_1 rispetto a quelli di cui ai capi che precedono;
4) dichiara il diritto di e di ad essere manlevati dalla Parte_1 Parte_2
di tutto quanto da loro dovuto in favore di , Controparte_1 Controparte_5 CP_2
, e ll'esito del presente giudizio;
[...] Controparte_3 Controparte_4
5) condanna la a rifondere a e a Controparte_1 Parte_1 Parte_2 le spese di difesa relative alla domanda di cui al capo che precede;
spese che liquida per il primo grado in € 3.500,00 e per il secondo grado in € 3.500,00, oltre esborsi, RSG, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 3 dicembre 2025
Il Consigliere relatore
Dott. Riccardo Leonetti
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
5