Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 09/12/2025, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02698/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00710/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 710 del 2025, proposto da ER EN, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino e Gloria Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv.ssa Francesca Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso la sede aziendale in Palermo, via Pindemonte, n. 88;
- la Commissione esaminatrice, non costituita;
nei confronti
- di ST LA, non costituito;
per l’annullamento
- del verbale n. 2 del 10.02.2025 della Commissione esaminatrice per il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Operatore Socio Sanitario (Area degli Operatori – Categoria BS) indetto con delibera del Direttore Generale dell’A.S.P. Palermo n. 727 del 20.11.2024, nella parte in cui la Commissione ha determinato i criteri e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove concorsuali, e della “tabella 1” ivi riportata;
- del verbale n. 3 del 03.03.2025 della medesima Commissione, nella parte recante: a) la valutazione delle prove pratiche; b) la graduatoria dei soggetti ammessi alla prova orale, nella parte in cui non figura la ricorrente; c) l’elenco dei candidati che non hanno superato la prova, nella parte in cui vi è inserita la ricorrente;
- della nota trasmessa a mezzo p.e.c. in data 04.03.2025, a firma del Presidente e del segretario della Commissione esaminatrice, con la quale è stato comunicato alla ricorrente il mancato superamento della prova pratica;
- del verbale n. 4 del 10.03.2025 della suddetta Commissione, con il quale è stata approvata la graduatoria finale provvisoria del concorso, nella parte in cui non figura la ricorrente;
- della delibera del Direttore Generale dell’A.S.P. di Palermo n. 546 del 24.04.2025 avente ad oggetto “Procedura finalizzata alla stabilizzazione del personale precario secondo le previsioni di cui all’art. 20 comma 2 del D.l.vo n. 75/2017 per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno per n. 1 posto di Operatore Socio Sanitario (Area degli Operatori). Approvazione atti concorsuali e presa atto graduatoria – Nomina ed assunzione vincitore”;
Visti il ricorso e i relativi allegati,
Vista la memoria di costituzione con i relativi allegati dell’ASP di Palermo;
Vista l’ordinanza collegiale cautelare n. 285 del 29 maggio 2025;
Viste le memorie difensive e di replica;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatrice la dott.ssa Anna AR;
Uditi, nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2025, i difensori delle parti presenti come da verbale;
FATTO
Con ricorso notificato nei giorni 28-30 aprile 2025 e depositato il 5 maggio 2025, la sig.ra ER EN, operatrice socio sanitaria già titolare di contratti a tempo determinato presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, ha chiesto l’annullamento degli atti della procedura di stabilizzazione indetta dall’ASP di Palermo con delibera n. 727 del 20 novembre 2024, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Operatore Socio Sanitario (cat. BS), ai sensi dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017.
La ricorrente, dopo avere conseguito il punteggio massimo (15/15) nella valutazione dei titoli, ha partecipato alla prova pratica del 3 marzo 2025, predisposta dalla Commissione esaminatrice nominata con delibera n. 136 del 6 febbraio 2025.
Con verbale n. 2 del 10 febbraio 2025, la Commissione aveva stabilito che la prova consistesse nella redazione di un elaborato scritto avente ad oggetto l’applicazione di tecniche proprie della figura professionale, con valutazione secondo tre parametri: aderenza alla traccia, appropriatezza metodologica e tecnico-professionale, chiarezza espositiva e proprietà terminologica.
La ricorrente ha conseguito un punteggio di 10,32/30, insufficiente per l’ammissione alla prova orale, come comunicatole con nota PEC del 4 marzo 2025.
Con verbale n. 3 del medesimo giorno, la Commissione ha approvato l’elenco degli ammessi alla prova orale (11 candidati) e dei non idonei, tra i quali la ricorrente.
Con successivo verbale n. 4 del 10 marzo 2025, è stata redatta la graduatoria provvisoria nella quale è stato collocato al primo posto il candidato ST LA, poi assunto con delibera n. 546 del 24 aprile 2025 del Direttore generale di approvazione degli atti e stabilizzazione del vincitore.
Avverso tali provvedimenti la ricorrente ha dedotto l’illegittimità per i motivi di:
- violazione e falsa applicazione della lex specialis e del D.P.R. n. 220/2001, poichè la Commissione avrebbe sostituito la prova pratica manuale, consistente nell’esecuzione di tecniche proprie del profilo professionale, con la redazione di un elaborato scritto;
- eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e sviamento, stante che i criteri di valutazione fissati sarebbero incoerenti rispetto alla natura della prova pratica, volta a testare abilità operative.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente l’improcedibilità/inammissibilità del ricorso nei confronti della Commissione esaminatrice in quanto organo privo di legittimazione passiva autonoma e, nel merito, l’infondatezza delle censure.
Ha evidenziato che la scelta dello svolgimento della prova pratica in forma scritta rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione, essendo conforme alla normativa di settore (art. 27, D.P.R. n. 487/1994) e alla giurisprudenza che ammette prove pratiche “descrittive”.
Ha inoltre contestato il mancato superamento della prova di resistenza, rilevando che la ricorrente, anche con il massimo punteggio nei titoli, non avrebbe conseguito con certezza un utile collocamento in graduatoria.
Con ordinanza collegiale cautelare n. 285/2025 del 29 maggio 2025, ravvisata la necessità di approfondimento nel merito della questione relativa alla natura della prova pratica, la Sezione ha disposto la sollecita fissazione del ricorso all’udienza pubblica del 22 ottobre 2025 ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
In prossimità dell’udienza, in data 8 settembre 2025, l’ASP ha depositato memoria difensiva, ribadendo le proprie eccezioni e difese.
La ricorrente ha replicato con memoria di depositata il 29 settembre 2025.
All’udienza pubblica del 22 ottobre 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La questione sottoposta al Collegio concerne la qualificazione della prova pratica e la sua compatibilità con una modalità di svolgimento per iscritto.
Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, la “prova pratica” non coincide necessariamente con una esercitazione materiale o manuale, potendo consistere anche in una simulazione descrittiva o applicativa, purché il contenuto dell’elaborato consenta di accertare la capacità del candidato di tradurre in comportamenti operativi le conoscenze professionali acquisite.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza che ha escluso che la sola forma scritta muti la natura della prova pratica, qualora resti intatta la sua finalità applicativa e verificabile l’attitudine del candidato a operare in contesti concreti (Cons. Stato, III, 14 novembre 2017, n. 5238).
La stessa impostazione è accolta dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che la “prova pratica” non si identifica con quella “manuale”, potendo consistere in un elaborato descrittivo e argomentativo volto a misurare l’attitudine all’applicazione di procedure operative, essendo il discrimine tra prova teorica e pratica dato dal contenuto delle domande e delle risposte richieste, non dal mezzo impiegato (Cass., Sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22907; id., 8 luglio 2021, n. 19521).
Applicando tali principi al caso concreto, emerge che la traccia sottoposta ai candidati ha riguardato aree operative tipiche della figura dell’operatore socio-sanitario (trasporto del paziente, rilevazione dei parametri vitali, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, gestione dei rifiuti sanitari, preparazione del carrello dialisi).
La Commissione esaminatrice ha inoltre predeterminato criteri di valutazione fondati sull’aderenza alla traccia, sull’appropriatezza metodologica e sulla correttezza procedurale, con indicatori di chiarezza espositiva e coerenza logica che – lungi dal trasformare la prova in esercizio teorico – garantiscono la comparabilità e l’intelligibilità delle soluzioni, aspetti funzionali alla valutazione omogenea dei candidati.
In assenza di macroscopica illogicità o travisamento, il sindacato del giudice amministrativo non può sostituirsi alle valutazioni tecniche della Commissione, cui spetta la discrezionalità nella scelta delle modalità di verifica delle competenze professionali, purché non si traducano in manifesta incongruenza rispetto all’obiettivo del bando. La discrezionalità dell’agire della Commissione emerge plasticamente dall’art. 14 del D.P.R. 220/2001 ( Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale ), laddove stabilisce che “ Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalità ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. ”.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito elementi idonei a superare la presunzione di legittimità dell’operato della Commissione, né ha prospettato una concreta prova di resistenza, cioè l’evidenza che, in diverso assetto della prova, avrebbe conseguito un punteggio idoneo all’ammissione o alla nomina.
Nel contenzioso concorsuale l’onere di allegare e provare la c.d. prova di resistenza incombe sul ricorrente; in difetto, la domanda si risolve in una mera pretesa all’astratta regolarità della procedura, priva di interesse giuridicamente rilevante (v. TAR Sicilia, Palermo, II, 3 febbraio 2025, n. 283; id. IV, 31 luglio 2025, n. 1596).
Ebbene, parte ricorrente non ha dedotto, né documentato, elementi oggettivi idonei a dimostrare che, in diverso assetto della prova o in presenza di criteri valutativi differenti, avrebbe conseguito un punteggio utile all’idoneità o comunque a modificarne l’esito: la mera prospettazione di una diversa impostazione della traccia o di criteri più favorevoli non integra, di per sé, la prova dell’utilità dell’annullamento richiesto.
In definitiva, non risultando vizi sostanziali o procedimentali idonei a inficiarne la legittimità degli atti impugnati, il ricorso va rigettato, con salvezza degli atti impugnati.
Quanto alle spese di lite, si ritiene che la peculiarità della vicenda, la novità e complessità delle questioni giuridiche relative alla qualificazione della prova pratica e alla sua compatibilità con la forma scritta, nonché la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali sul punto, integrino giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti costituite, mentre nulla va disposto nei confronti di ST LA, non costituitosi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con salvezza degli atti impugnati.
Spese di lite compensate tra le parti costituite; nulla per le spese nei confronti di ST LA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FR NO, Presidente
Anna AR, Consigliere, Estensore
NN EL, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna AR | FR NO |
IL SEGRETARIO