Sentenza 13 maggio 2011
Massime • 1
È legittima la notifica, nella specie del decreto di citazione per il giudizio d'appello, presso il difensore in ragione dell'impossibilità di procedere presso il domicilio dichiarato, pur se agli atti risulti la nuova residenza indicata dallo stesso imputato, nel caso in cui questi non ne abbia fatto oggetto di espressa comunicazione per la variazione del domicilio. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta legittima la notifica presso il difensore, pur avendo l'imputato, nella nomina di un nuovo difensore, dichiarato di risiedere in altro luogo, senza, però, manifestare la volontà di variare il domicilio precedentemente indicato ai fini delle notificazioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/05/2011, n. 31056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31056 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 13/05/2011
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1465
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 45851/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BAKU Alma n. Elbasan (Albania) il 1 gennaio 1972;
avverso la sentenza emessa il 24 maggio 2010 dalla Corte di appello di Brescia;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. Dott. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
OSSERVA
Con sentenza in data 24 maggio 2010 la Corte di appello di Brescia riformava la sentenza emessa in data 20 settembre 2004 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia con la quale Baku Alma, all'esito del giudizio abbreviato, era stata assolta dal reato di ricettazione, accertato il 6 marzo 1997 e avente ad oggetto un passaporto macedone, per insussistenza del fatto con contestuale dichiarazione di estinzione per prescrizione del concorrente reato di falso (artt. 477 e 482 c.p.). La Corte territoriale, in accoglimento dell'appello del Procuratore generale, dichiarava l'imputata colpevole del delitto di ricettazione e la condannava, riconosciuta l'attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 4, alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 300,00 di multa, confermando le restanti statuizioni.
Avverso la predetta sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
Con il ricorso si deduce:
1) la violazione di legge per l'omessa notifica del decreto di citazione all'imputata per il giudizio di appello;
la notifica era stata infatti eseguita presso il difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4 per essere stato erroneamente ritenuto inidoneo il domicilio dichiarato (Milano, via Romolo Bitti 32), mentre sin dal 17 marzo 2009, quindi circa un anno prima dell'emissione del decreto di citazione (11 marzo 2010), era stata depositata in cancelleria la nomina del nuovo difensore contenente la variazione del domicilio dichiarato indicato in Legnano, corso Italia 57;
2) la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio tra le parti (art. 111 Cost.) essendo stata rigettata dal presidente della 1^ sezione penale della Corte di appello di Brescia l'istanza di differimento dell'udienza presentata il 14 maggio 2010 dal difensore, impedito a comparire il 24 maggio successivo perché già impegnato in altre udienze presso il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Savona e presso il Tribunale per i minorenni di Genova;
si era ritenuto che, trattandosi di udienza camerale, secondo la giurisprudenza prevalente non rilevasse l'impedimento del difensore;
il ricorrente sostiene che, essendo stato nel caso concreto l'appello proposto dal Procuratore Generale avverso una sentenza assolutoria, il rigetto dell'istanza di rinvio avrebbe comportato una lesione del diritto di difesa, essendo stato reso impossibile al difensore impedito di replicare alle richieste conclusive della pubblica accusa;
3) la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, pur in mancanza di specifiche deduzioni della difesa, all'imputata incensurata;
4) la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice di merito cita la giurisprudenza della Corte di cassazione nella quale la volontà di occultamento del bene viene ritenuta indice dell'elemento psicologico del reato di ricettazione, mentre l'imputata nel caso di specie aveva esibito tranquillamente il passaporto di origine delittuosa ignorandone la provenienza. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il primo motivo è infondato.
Nel decreto di citazione per il giudizio di appello l'imputata risultava difesa di fiducia dall'avv. Formentini Wilma e dall'avv. Patrizia Termini e il suo domicilio dichiarato era indicato in Milano, via Romolo Bitti 32.
La notifica del decreto ex art. 157 c.p.p. all'imputata nel domicilio dichiarato aveva esito negativo poiché dall'avviso di ricevimento della raccomandata in data 19 marzo 2010 la Baku risultava "sconosciuta alla custode". Correttamente pertanto la notifica era stata eseguita ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4 presso l'avv. Termini e presso l'avv. Formentini (che, tuttavia, in data 16 marzo 2010 aveva rinunciato al mandato).
Deve infatti ritenersi legittima la notifica eseguita ex art. 161 c.p.p., comma 4, presso il difensore qualora l'imputato non sia stato reperito al domicilio dichiarato e non abbia comunicato il diverso domicilio, ancorché questo risulti dagli atti, in quanto non è consentita alcuna deroga all'espressa previsione dell'art. 161 c.p.p., comma 1 che impone l'obbligo di "comunicare" ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto stabilendo che, in caso contrario, la notifica sia eseguita mediante consegna al difensore. Quanto all'asserita variazione del domicilio dichiarato contenuta nella nomina dell'avv. Patrizia Termini, depositata in cancelleria il 17 marzo 2009, la Corte rileva che l'imputata contestualmente alla nomina dell'avv. Termini si era limitata a dichiarare di essere residente in Legnano, corso Italia 57, senza manifestare la volontà di variare il domicilio precedentemente indicato ai fini delle notificazioni.
La Corte osserva al riguardo che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 6^ 19 novembre 2010 nn. 42916, Saad;
sez. 4^ 29 gennaio 2008 n. 13934, Giordano), la mera indicazione da parte dell'imputato o indagato del proprio domicilio all'interno di un atto del processo o del procedimento non è da sola sufficiente a modificare una dichiarazione o elezione di domicilio effettuata in precedenza, occorrendo a tal fine che dalla nuova dichiarazione emerga, anche solo implicitamente, la volontà dello stesso imputato o indagato di ricevere le successive notificazioni nel luogo indicato.
La variazione del domicilio dichiarato richiede, in sostanza, una precisa e inequivoca volontà di mutare il luogo indicato per le notificazioni, equiparabile a quella espressa nella forma prevista dall'art. 162 c.p.p., comma 1 (Cass. sez. 2^ 16 novembre 2004 n. 47210, Amoruso;
sez. 2^ 3 luglio 2008 n. 35191, Stagno;
sez. 5^ 18 settembre 2009 n. 42399, Dona). Del resto le Sezioni unite hanno affermato che, con la dichiarazione di domicilio, l'indagato (o l'imputato) non si limita ad una manifestazione di scienza o di semplice verità, ma opera una "vera e propria scelta" tra i luoghi indicati nell'art. 157 c.p.p. con la consapevolezza degli effetti processuali di tale scelta (Cass. Sez. Un. 17 ottobre 2006 n. 41280, Clemenzi), come si desume dall'avvertimento che precede l'elezione o la dichiarazione di domicilio, previsto dall'art. 161 c.p.p., diretto proprio all'espressione di una scelta consapevole.
Pertanto la semplice indicazione nella nomina del difensore del luogo di residenza dell'imputato non può costituire espressione inequivoca della volontà di mutare il domicilio precedentemente dichiarato per le notificazioni.
Il secondo motivo è del pari infondato.
L'istituto dell'impedimento a comparire del difensore, previsto dall'art. 420 ter c.p.p. in relazione all'udienza preliminare, è infatti applicabile, ai sensi dell'art. 441 c.p.p., nel giudizio abbreviato di primo grado, e non anche nel giudizio camerale di appello (Cass. Sez. 5^ 16 luglio 2010 n. 36623, Borra) in cui la presenza delle parti è facoltativa e solo per l'imputato è espressamente previsto - dall'art. 599 c.p.p., comma 2, e art. 127 c.p.p., comma 4 - che, ove abbia manifestato la volontà di presenziare alla udienza, questa debba essere rinviata in caso di suo legittimo impedimento (Cass. Sez. Un. 27 giugno 2006 n. 31461, Passamani;
sez. 4^ 24 maggio 2006 n. 23778, Guarino;
sez. 6^ 20 febbraio 2007 n. 34462, De Martino;
sez. 4^ 14 luglio 2008 n. 33392, Menoni;
sez. 6^ 19 febbraio 2009 n. 14396, Leoni). Infatti anche successivamente all'entrata in vigore della L. n. 479 del 1999 di riforma del giudizio abbreviato e della L. n. 63 del 2001
attuativa dei principi del giusto processo, la disciplina prevista per il giudizio di appello dal combinato disposto dell'art. 443 c.p.p., comma 4 e art. 599 c.p.p. è rimasta immutata.
Nè la circostanza che nel caso in esame l'appello fosse stato proposto dal Procuratore generale avverso la sentenza (parzialmente) assolutoria di primo grado muta i termini della questione, non potendo le norme processuali applicarsi in maniera diversa secondo il ricorrente o il contenuto del ricorso.
Va peraltro rilevato che per l'udienza del 24 maggio 2010 il difensore dell'imputata, pur impedito a comparire, aveva esercitato il diritto di difesa presentando una memoria diretta a contrastare le ragioni dell'impugnazione del Procuratore generale. Infondato è anche il terzo motivo.
Ritiene infatti il Collegio di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. sez. 5^ 24 settembre 1984 n. 9455, Soppesa;
sez. 4^ 24 settembre 1991 n. 11941, Nannavecchia;
sez. 1^ 3 novembre 1992 n. 11642, Lo Giudice;
sez. 1^ 5 aprile 1993 n. 4977, Costantini;
sez. 5^ 24 settembre 2001 n. 41126, Casamassima;
sez. 6^ 28 ottobre 2008 n. 4374, Maugliani) secondo il quale il giudice non è tenuto a motivare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena se nessuna richiesta è stata formulata nel giudizio. Deve ritenersi infatti che, in mancanza di espressa richiesta, formulata nell'atto di appello o anche oralmente in udienza dal difensore, nessun obbligo di motivazione incombe in capo al giudice di appello in merito alla mancata applicazione del beneficio in questione.
Del resto l'art. 597 c.p.p., comma 5, pur prevedendo espressamente la possibilità dell'applicazione di ufficio della sospensione condizionale della pena, della non menzione della condanna nel certificato del casellario e di una o più circostanze attenuanti, non pone alcun onere di motivazione al riguardo e il mancato esercizio di un potere discrezionale, come quello attribuito dalla norma ora menzionata, non si traduce - come più volte affermato anche con riferimento alle circostanze attenuanti in astratto applicabili (Cass. sez. 6^ 27 gennaio 2010 n. 6880, Merini;
sez. 6^ 26 gennaio 2004 n. 7960, Calluso;
sez. 5^ 17 novembre 1998 n. 496, Bonotti;
sez. 1^ 12 ottobre 1995 n. 4978, Schirripa) - in vizio di violazione di legge o di motivazione anche nel caso particolare, come quello in esame in cui il giudice di appello, su impugnazione del pubblico ministero, riformi la sentenza assolutoria di primo grado e condanni l'imputato in mancanza di qualsiasi subordinata deduzione di parte (nella memoria difensiva si chiedeva la mera conferma della decisione assolutoria del primo giudice).
Manifestamente infondato è il quarto motivo.
Corretti sono i riferimenti giurisprudenziali in tema di elemento psicologico del reato di ricettazione fatti nella sentenza impugnata, avendo il giudice di appello posto in evidenza che l'imputata (albanese) si era limitata a sostenere di aver ricevuto in regalo il passaporto (macedone) esibito alla polizia di frontiera (che era risultato falso nel supporto cartaceo sul quale il documento era stampato e solo successivamente contraffatto dalla stessa imputata con l'applicazione della propria fotografia e l'inserimento di generalità inventate) da una non meglio precisata persona quando era giunta a Brescia dopo l'ingresso clandestino in Italia. La Corte territoriale si è infatti adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto.
Questa Corte ha più volte, del resto, affermato che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Cass. sez. 2^ 11 giugno 2008 n. 25756, Nardino;
sez. 2^ 27 febbraio 1997 n. 2436, Savic).
Nella sentenza impugnata l'assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione del passaporto falso si pone come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito del documento, che per sua natura non è peraltro suscettibile di cessione lecita. Ed in tema di reato presupposto deve rilevarsi che, ai fini dell'accertamento della responsabilità per il delitto di ricettazione, non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione dello stesso ne' l'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove coerenti e logiche. Peraltro, come questa Corte ha recentemente affermato (Cass. Sez. Un.26 novembre 2009 n. 12433, Nocera;
sez. 1^ 17 giugno 2010 n. 27548,
Screti) l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011