Sentenza 29 gennaio 2008
Massime • 2
In tema di omessa esecuzione di lavori in edifici che minacciano rovina, destinatario dell'obbligo di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo è il proprietario dell'immobile o colui che, per fonte legale o convenzionale, sia tenuto alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio, ma non l'amministratore del condominio, sul quale non incombono obblighi di questo genere essendogli attribuita soltanto la gestione delle cose comuni.
La mera indicazione da parte dell'imputato o indagato del proprio domicilio all'interno di un atto del processo o del procedimento non è da sola sufficiente a modificare una dichiarazione o elezione di domicilio effettuata in precedenza, occorrendo a tal fine che dalla nuova dichiarazione emerga, anche solo implicitamente, la volontà dello stesso imputato o indagato di ricevere le successive notificazioni nel luogo indicato. (Fattispecie relativa alla indicazione da parte dell'indagato in un verbale di dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria del luogo in cui esercitava la propria attività lavorativa, ritenuta inidonea a variare l'elezione di domicilio presso il difensore effettuata in precedenza dallo stesso indagato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2008, n. 13934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13934 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2008 |
Testo completo
13934 /08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 29/01/2008
SENTENZA
N. 127, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MORGIGNI ANTONIO PRESIDENTE
CONSIGLIERE1. Dott. MARZANO FRANCESCO REGISTRO GENERALE
N. 018541/2006 2. Dott. BRUSCO CARLO EP "
3. Dott. GALBIATI RUGGERO
4. Dott. BRICCHETTI RENATO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 01/08/1957 1) DA EP
N. IL 31/08/1965 2) DA EL
N. IL 19/08/1958 3) DA SS
4) DA LO NI N. IL 30/09/1930
avverso SENTENZA del 22/12/2005
CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
BRUSCO CARLO EP
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che ha concluso per l'ann llamento xure rinvio della senterica impuguete per enere reati estinti per qemizione Udito, per la parte civile, l'Avv. Vittorio NG che ha concluse per il rigetto dei ricorsi
Udito il difensore Avv. Agostino GUARDAmagna per pli imputati, che lia concluso per l'accopliments dei ricorsi proporti ટ h La Corte osserva:
I) Le sentenze di merito. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza 22 dicembre 2005 giudicando sull'appello proposto contro la sentenza 28 ottobre 2003 del Tribunale di Napoli che
DA EP, DA EL, DA aveva condannato
SS e DA LO NI alla pena di euro 200,00 di multa ciascuno per i reati di cui agli artt. 677 (capo B) e 590
(capo C) cod. pen. unificati dal vincolo della continuazione ha confermato la sentenza di primo grado nonché le statuizioni civili favore della parte civile. Il primo giudice aveva assolto gli a imputati dal reato di cui all'art. 388 cod. pen. (capo A) con la formula perché il fatto non sussiste.
I giudici di merito hanno ritenuto accertato che gli imputati, comproprietari di un edificio sito in Napoli, via Belsito n. 19, omesso gli interventi necessari laper garantire avessero conservazione in condizioni di sicurezza dell'edificio che minacciava rovina e dal quale cadevano calcinacci che, il 16 gennaio 2000, colpivano il minore UI RE provocandogli lesioni giudicate guaribili in giorni cinque.
II) I ricorsi proposti dagli imputati. Contro la sentenza
d'appello sono stati proposti tre separati ricorsi dal contenuto in larga parte coincidente: uno da parte di GIORDANO NICA
LO; uno da parte di DA EP;
uno congiunto da parte di DA EL e DA SS.
Con i motivi comuni a tutti i ricorrenti si deducono i seguenti vizi della sentenza impugnata:
la violazione di norme processuali perché i giudici di merito avrebbero ritenuto l'esistenza delle lesioni cagionate al minore sulla base di una certificazione medica dalla quale è ricavabile soltanto l'esistenza di una contusione e non di una malattia peraltro confermata soltanto dalle inattendibili dichiarazioni della madre del bambino;
la violazione degli artt. 157 e 158 cod. pen. perché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che la cod. pen. fosse del reato di cui all'art. 677 permanenza cessata il 28 giugno 2001 senza spiegare le ragioni di tale convincimento ed essendo provato che nel febbraio 2001 gli imputati avevano appaltato i lavori per l'esecuzione dei lavori;
la violazione di legge con riferimento all'individuazione del tenuto, in 677 c.p., alla base all'art. soggetto identificarsi conservazione da dell'edificio del condominio di via Belsito 19; la nell'amministratore
3 sentenza impugnata non avrebbe poi dellatenuto conto circostanza che solo due degli imputati (DA NICA e si LO e DA EL godevano dell'edificio erano assunti tutti gli obblighi connessi alla custodia, alla conservazione e tanto vero che il alla vigilanza;
è provvedimento cautelare del Pretore civile di Napoli in data 1° marzo 1994 era stato emesso solo nei confronti di DA
NI LO e così le diffide del Comune di Napoli mai nei diconfronti DA EP e state emesse erano
DA SS;
la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al reato di lesioni colpose. I ricorrenti ribadiscono che non gravava su di essi l'obbligo di provvedere ai lavori di conservazione bensì all'amministratore del condominio per cui l'evento non può essere ad essi oggettivamente addebitato. Inoltre le prove acquisite al processo non avrebbe affatto dimostrato che la checaduta dei calcinacci avrebbe provocato le lesioni al minore fosse ricollegabile alle infiltrazioni che avevano dato luogo al contenzioso tra proprietari ed inquilini;
la violazione di legge con riferimento alla mancanza di
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motivazione sulla concedibilità del beneficio della non menzione senza si sia conto dellatenuto che neppure diversità di posizioni tra i vari imputati;
il vizio di motivazione con riferimento alla conferma delle statuizioni civili senza alcuna motivazione "sulla valutazione dell'evento pregiudizievole, del nesso eziologico tra lo stesso e la condotta del danneggiante e della colpa di questi".
Con il ricorso proposto da DA GIUSEPPE si deduce un altro motivo di censura riguardante la nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione in appello. Malgrado nel corso del giudizio di primo grado il ricorrente, nel rilasciare spontanee dichiarazioni, avesse indicato il proprio domicilio in
Milano, via Manzoni n. 20, la notificazione era avvenuta, senza esito, presso la residenza in Bobbio e successivamente presso il difensore.
Con il ricorso proposto da DA NICA BARCELLONA si eccepisce invece che, essendo stato l'avviso di conclusione delle indagini notificato in Bobbio il 18 maggio 2002 a mani del figlio, tutte le successive notificazioni avrebbero dovuto essere eseguite nel medesimo luogo, cosa che non è avvenuta.
4 Con memoria depositata il 3 gennaio 2008 le parti civili
UI EN e NG RI hanno eccepito che il ricorso per cassazione non era mai stato loro notificato e hanno dedotto la nullità ex art. 178 lett. c del cod. proc. pen.
III) Le eccezioni preliminari;
a) Va preliminarmente esaminata la l'eccezione preliminare formulata dalle parti civili con ricordata memoria con la quale è stata eccepita la violazione dell'art. 584 cod.proc.pen. l'omessa per notificazione dell'appello degli imputati alle parti civili.
L'eccezione è infondata. E' infatti orientamento uniforme della giurisprudenza di legittimità che l'omissione della notificazione alle parti private dell'impugnazione del pubblico ministero o di altra parte privata non sia causa di nullità o di inammissibilità dell'impugnazione; ciò sia perché una tale conseguenza non è prevista dalla norma in esame e, per il principio di tassatività delle nullità, non può essere ricavata aliunde;
sia perché l'inammissibilità non prevista tra quelle indicate nell'art. 591 c.p.p.
Questo orientamento trova conferma nella considerazione che lo scopo perseguito dalla norma contenuta nell'art. 584 è quello di consentire la proposizione dell'impugnazione incidentale conseguenza che l'omissione non può che comportare L'unica conseguenza del mancato decorso del termine per proporre questa impugnazione (in questo senso da ultimo, Cass., sez. II, 11 V.1 aprile 2007 n. 16891, Paglino, rv. 236657; sez. VI, febbraio
2007 n. 30980, Mostacciolo, rv. 237416; sez. V, 4 giugno 2004 n.
31408, Melloni, rv. 229276; sez. I, 24 ottobre 2003 n. 48900,
Baiocchi, rv. 227008; sez. VI, 25 marzo 2003 n. 24184, Lorenzi, rv. 225568; sez. un. 29 gennaio 2003 n. 12878, Innocenti, rv.
223724).
b) La seconda eccezione preliminare è quella proposta da
DA EP che lamenta che il decreto di citazione in appello gli sia stato notificato presso il difensore, dopo che aveva avuto esito negativo la notificazione eseguita presso la residenza nel comune di Bobbio;
secondo il ricorrente la notificazione sarebbe nulla perché egli avrebbe dichiarato il proprio domicilio in Milano nel corso delle dichiarazioni spontanee rese nel giudizio di primo grado.
è infondata. La dichiarazione e l'elezione di L'eccezione domicilio costituiscono infatti atti processuali o procedimentali di natura negoziale e quindi presuppongono l'esistenza di una manifestazione di volontà diretta a richiedere che le notificazioni avvengano presso un determinato luogo o presso una determinata persona.
5 La sola indicazione di un domicilio all'interno di un atto del vale da sola a modificare о del procedimento non una processo
○ elezione di domicilio precedente dichiarazione comunque a о modificare l'individuazione del luogo delle notificazioni, occorrendo che da questa dichiarazione possa trarsi, anche implicitamente, la volontà che le successive notificazioni avvengano nel luogo dichiarato.
Dalla semplice enunciazione del motivo si ricava invece che implicitamente volontà sia stata manifestataquesta neppure essendosi il ricorrente limitato ad indicare il luogo dove professionale senza alcuna esercitava la propria attività manifestazione di volontà che le successive notificazioni avvenissero in quel luogo.
c) Manifestamente infondata è infine l'eccezione proposta da DA NI LO che, come si è già accennato, lamenta che, essendo stato l'avviso di conclusione delle indagini notificato in Bobbio il 18 maggio 2002 a mani del figlio, tutte le successive notificazioni avrebbero dovuto essere eseguite nel medesimo luogo, cosa che non è avvenuta.
Orbene una notificazione non per eccepire la nullità di è sufficiente l'affermazione che la medesima è avvenuta in modo difforme da effettuataprecedente regolarmente ma occorre una indicare, ciascuna di esse,per le modalità con cui la notificazione è avvenuta ed eccepirne specificamente le nullità
○ irregolarità per ciascuna di esse verificatesi.
Così come formulata l'eccezione deve pertanto ritenersi generica e quindi inammissibile.
IV) Le censure riguardanti l'imputazione di cui all'art. 677 cod. pen. (capo B). In merito a questa imputazione va premesso che risulta ampiamente decorso il termine massimo di prescrizione del reato contestato, nel capo d'imputazione, come commesso fino al 28 giugno 2001, anche tenendo conto dei periodi sospensione del decorso della prescrizione ai quali si accennerà più avanti sono ormai decorsi ben oltre i quattro anni e mezzo previsti.
Le censure proposte dagli imputati vanno dunque esaminate, ai fini penali, sotto l'esclusivo profilo della eventuale immediata applicazione dell'art. diin presenza 129 comma 2° c.p.p. una causa estintiva del reato.
Com'è noto il presupposto per l'applicazione della norma costituito dall'evidenza della prova dell'innocenza indicata dell'imputato. In questo caso la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla di estinzione del reato ed è fatto causa obbligo al giudice di pronunziare la sentenza. relativa I presupposti per dell'immediato proscioglimento (l'inesistenza fatto, l'irrilevanza penale, il non averlo l'imputato commesso) devono però risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale.
In presenza di una causa estintiva del reato non è quindi più applicabile la regola probatoria, prevista dall'art. 530 comma 2° da adottarec.p.p., quando il giudizio sfoci nel suo esito ordinario, ma è necessario che emerga "positivamente" dagli atti, e Oley senza necessità di ulteriori accertamenti, la prova dell'innocenza dell utato (cfr. Cass., sez. V, 2 dicembra Hope? n. 1460, Fratucello;
sez. I, 30 giugno 1993 n. 8859, Mussone). E' stato affermato che, in questi casi, il giudice procede, più che ad un “apprezzamento", ad constatazione" (Cass., sez. VI, 25 marzo 1999 n. 3945, Di Pinto: 25 novembre 1998 n. 12320, Maccan(V.212320) они
Da ciò consegue altresì che non consentito al giudice di è applicare l'art. 129 c.p.p. in casi di incertezza probatoria o di contradditorietà degli elementi di prova acquisiti al processo anche se, in tali casi, ben potrebbe pervenirsi all'assoluzione dell'imputato per avere, il quadro probatorio, caratteristiche di ambivalenza probatoria.
Coerente con questa impostazione anche la uniforme giurisprudenza di legittimità che, fondandosi anche sull'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, esclude che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre all'annullamento con rinvio, possa essere rilevato dal giudice di legittimità che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato (cfr. la citata sentenza
Maccan della V sezione ed inoltre sez. I, 7 luglio 1994 n. 10822,
Boiani).
Questi principi sono applicabili, per quanto attiene alla responsabilità penale dell'imputato nei casi in cui sia stata proposta l'azione civile nel processo penale, solo nel giudizio di primo grado all'esito del quale non può il giudice dichiarare estinto il reato e pronunziarsi sull'azione civile (cfr. Cass., Они sez. IV, 1° ottobre 1993 n. 10471XV 195462)
Nel giudizio d'impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunziata dal primo giudice (o dal giudice d'appello) ed essendo ancora pendente l'azione civile, il giudice penale, secondo il disposto dell'art. 578 c.p.p., è tenuto, quando accerti l'estinzione del reato per amnistia o prescrizione, ad esaminare il fondamento della medesima azione. In questi casi la cognizione del giudice penale, sia pure ai soli effetti civili, rimane integra e il giudice dell'impugnazione deve interamente verificare l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna alle restituzioni o al risarcimento pronunziata dal primo giudice (o dal giudice d'appello nel caso in
7 cui l'estinzione del reato venga pronunziata dalla Corte di cassazione).
Deve essere ritenuta l'esistenza di un principio inderogabile del processo penale, quello secondo cui la condanna al risarcimento o alle restituzioni può essere pronunziata solo se il giudice penale ritenga accertata la responsabilità penale dell'imputato; anche se l'estinzione del reato non gli consente di pronunziare condanna penale.
Ciò premesso va rilevato che delle due censure formulate in merito all'ipotesi di reato in questione una riguarda l'intervenuta prescrizione che i ricorrenti ritengono essersi verificata prima della pronunzia della sentenza di primo grado e trova quindi la sua soluzione nella dichiarazione di estinzione del reato che viene pronunziata in questo giudizio cui consegue l'eliminazione dell'aumento di pena applicato dal primo giudice (euro 50,00 di multa). L'altra censura verrà invece di seguito esaminata insieme a quelle che riguardano la diversa ipotesi di reato ritenuta in sentenza.
V) Le censure riguardanti la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito. Fatte queste premesse sull'ipotesi di reato concernente la violazione di cui all'art. 677 cod. pen. in relazione alle ulteriori censure proposte dai ricorrenti, riguardanti sia il reato estinto per prescrizione che le lesioni subite dal minore UI RE, è da osservare che le medesime sono in gran parte inammissibili e in minor misura infondate e possono essere esaminate congiuntamente in considerazione della stretta connessione tra di esse.
la tesi dei ricorrenti che gli interventi Infondata è manutentivi richiesti e non eseguiti dovessero essere disposti dall'amministrazione del condominio. L'ipotesi di reato in esame ha infatti caratteristiche di reato "proprio” ed è la qualità di proprietario dei beni che minacciavano rovina non posta in
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discussione dai ricorrenti e comunque incensurabilmente accertata nei giudizi di merito che consente di attribuire all'agente l'omissione da cui è derivato, come nel caso in esame, il pericolo per le persone (sulla natura di reato "proprio" dell'ipotesi di reato prevista dall'art. 677 cod. pen. la giurisprudenza di legittimità è uniforme: da ultimo, Cass., sez. I, 7 luglio V.1
2005 n. 25255, Cimino, rv. 231996; 10 ottobre 2003 n. 4032,
Conforti, rv. 227823; 5 novembre 2002 n. 41709, Vommaro, rv.
222950; 19 giugno 1996 n. 7764, Vitale, rv. 205533).
Né può dirsi che vi fossero altri che, per fonte legale о convenzionale, fossero tenuti alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio perché neppure i ricorrenti riescono ad individuare fosse questa persona essendosi limitati all'indicazione chi
8 R dell'amministratore del condominio su cui peraltro. E' peraltro da osservare che sull'amministrazione del condominio non incombono obblighi di questo genere essendogli attribuita (art. 1130 cod. civ.) soltanto la gestione delle cose comuni;
del resto anche gli atti conservativi che l'amministratore del condominio può compiere
(v. il n. 4 della norma indicata) sono previsti per la tutela dei diritti inerenti le parti comuni.
Inammissibili nel giudizio di legittimità, perché dirette ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella incensurabilmente compiuta dai giudici di merito, sono invece: 1) le censure che si riferiscono all'esistenza delle lesioni subite dal minore che era stato investito dalla caduta dei calcinacci (lesioni la cui esistenza e durata, anche per la loro modestia erano state giudicate guaribili in giorni cinque ben poteva trarsi anche dal www solo esame del certificato del pronto soccorso dell'ospedale); 2) quelle che si riferiscono alla attendibilità della versione dei fatti fornita dalla madre del bambino incensurabilmente ritenuta dai giudici di merito e alla quale comunque gli imputati mai hanno contrapposto una diversa versione degli avvenimenti (in particolare non è contestata la caduta dei calcinacci); 3) quelle, peraltro generiche, riguardanti la riconducibilità dell'evento dannoso alla mancata esecuzione delle opere peraltro oggetto di ampia e certo non illogica motivazione nelle sentenze di merito.
Né rileva, per le considerazioni già svolte e per la natura di reato proprio dell'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 677 cod. pen., che solo alcuni dei proprietari dell'edificio ne godessero e che solo nei confronti di alcuni di essi fossero stati emessi provvedimenti in sede civile per la tutela dei beni in di obblighi chequestione, trattandosi incombono su tutti i proprietari e non essendo stata acquisita alcuna prova di una diversa ripartizione convenzionale degli obblighi di conservazione dell'edificio.
VI) Le conclusioni anche sul piano civilistico. Dalle considerazioni svolte consegue la conferma delle statuizioni civili sia per l'ipotesi di reato prevista dall'art. 590 cod. pen. sia per l'ipotesi di reato (art. 677 comma 3° cod. pen.) per il quale è intervenuta la causa di estinzione del reato. Le censure proposte nell'ultimo motivo di ricorso, che si riferiscono alla conferma delle statuizioni civili, sono invece prive di pregio perché, una volta accertata ai fini penali l'esistenza del rapporto di causalità e della colpa, non si richiedeva un'autonoma valutazione dei medesimi elementi ai fini della responsabilità civile.
Va invece confermata la sentenza impugnata per quanto riguarda reato di lesioni colpose per le ragioni già indicate e non il potendosi, per questo reato, ritenere decorso il termine di prescrizione come ritenuto dal Procuratore generale. Il reato contestato è stato infatti commesso il 16 gennaio 2000 e quindi il termine di prescrizione doveva ordinariamente maturare il 16 luglio 2007. Senonchè risulta dagli atti che il processo subì due rinvii: dall'11 dicembre 2002 al 19 febbraio 2003 per impedimento del difensore;
dal 20 febbraio al 24 settembre 2003 sempre su richiesta del difensore degli imputati. Considerando questi periodi di sospensione del dibattimento quali periodi di sospensione del decorso della prescrizione il termine per l'estinzione del reato non ancora, alla data odierna, interamente decorso.
E' stato infatti affermato dalle sezioni unite di questa Corte
(sentenza 28 novembre 2001 n. 1021 depositata l'11 gennaio 2002,
Cremonese) che "l'art. 159 comma 1 c.p. deve essere interpretato nel senso che la sospensione o il rinvio del procedimento o del dibattimento hanno effetti sospensivi della prescrizione, anche se l'imputato non è detenuto, in ogni caso in cui siano disposti per impedimento dell'imputato del suo difensore ovvero su loro о richiesta, salvo quando siano disposti per esigenze di acquisizione della prova in seguito al riconoscimento di un termine a difesa."
Poiché, nel caso in esame, non si rientra in questi ultimi due casi la conseguenza già indicata è che il decorso della prescrizione, nei periodi in questione, era sospeso e che il relativo termine per l'estinzione del reato non è ad oggi ancora maturato.
VII) Il trattamento sanzionatorio. Inammissibile è anche la censura dei ricorrenti che si riferisce alla mancata concessione del beneficio della non menzione.
Il giudice di merito è infatti tenuto a motivare il diniego di concedere ii beneficio in questione all'imputato ma questa valutazione si sottrae a censura in sede di legittimità ogni volta che sia data adeguata giustificazione delle ragioni ostative alla concessione ed in particolare delle ragioni che l'hanno indotto a formulare la prognosi sfavorevole ostativa della concessione.
Nel caso in esame il giudice d'appello ha fatto riferimento, per confermare la decisione sul punto del primo giudice, alla
"perdurante violazione degli obblighi che incombono sugli sulla possibilità che imputati" e ad una prognosi sfavorevole degli imputati. Tale vengano commessi altri reati da parte decisione non appare sindacabile in sede di legittimità perché adeguatamente e logicamente motivata.
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto degli ulteriori motivi di ricorso;
consegue altresì la condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che si liquidano come in dispositivo.
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P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, annulla la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui all'art. 677 cod. pen. (capo B della rubrica) perché il reato è estinto per prescrizione;
rigetta nel resto il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese in favore delle parti civili liquida le stesse in euro 2.075,00 oltre IVA, CPA e spese e generali come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 29 gennaio 2008.
IL PRESIDENTSIDEW Mordigni(dr. Antonio Morgigni) IL CONSIGLIERE RELATORE
(dr. Carlo Brusco)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 3 APR. 2008
CASSAR IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Angelilli E
T
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