Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2008, n. 13934
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Sentenza 29 gennaio 2008

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In tema di omessa esecuzione di lavori in edifici che minacciano rovina, destinatario dell'obbligo di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo è il proprietario dell'immobile o colui che, per fonte legale o convenzionale, sia tenuto alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio, ma non l'amministratore del condominio, sul quale non incombono obblighi di questo genere essendogli attribuita soltanto la gestione delle cose comuni.

La mera indicazione da parte dell'imputato o indagato del proprio domicilio all'interno di un atto del processo o del procedimento non è da sola sufficiente a modificare una dichiarazione o elezione di domicilio effettuata in precedenza, occorrendo a tal fine che dalla nuova dichiarazione emerga, anche solo implicitamente, la volontà dello stesso imputato o indagato di ricevere le successive notificazioni nel luogo indicato. (Fattispecie relativa alla indicazione da parte dell'indagato in un verbale di dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria del luogo in cui esercitava la propria attività lavorativa, ritenuta inidonea a variare l'elezione di domicilio presso il difensore effettuata in precedenza dallo stesso indagato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2008, n. 13934
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13934
    Data del deposito : 29 gennaio 2008

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