Sentenza 19 novembre 2010
Massime • 1
La mera enunciazione da parte dell'imputato del proprio domicilio nell'intestazione dell'atto di nomina del difensore di fiducia non costituisce indice della sua volontà di dichiarare il proprio domicilio presso l'indirizzo indicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2010, n. 42916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42916 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 19/11/2010
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1989
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 35101/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AA EL AT, nato a *Assiut (Egitto) il 06/04/1953*;
avverso la sentenza del 04/05/2010 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 maggio 2010, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del 23 maggio 2007 con la quale il Tribunale della stessa città, Sezione di Jesi, aveva condannato AA EL AT alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di simulazione di reato.
2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore fiduciario dell'imputato, articolando quattro motivi di gravame. Con il primo motivo, denuncia l'inosservanza degli artt. 162 e 601 c.p.p., in quanto la Corte di appello con ordinanza aveva rigettato l'eccezione di nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello perché notificato in luogo diverso da quello dichiarato successivamente alla sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo, lamenta l'inosservanza di norme processuali, per l'omessa od irregolare notifica all'imputato dell'avviso di garanzia e dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., in quanto la Corte di appello ha disatteso la relativa eccezione di nullità del giudizio di primo grado, ritenendo regolari le notifiche effettuate a norma dell'art. 161 c.p.p.. Il ricorrente rileva al riguardo che l'imputato ha sempre dichiarato una propria residenza e la dichiarazione di non avere una stabile dimora non sarebbe incompatibile con la manifestazione di volontà di ricevere la notificazione degli atti presso la propria residenza o il domicilio dichiarato.
Con il terzo motivo, eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 546 c.p.p., sul rilievo che la motivazione sarebbe del tutto assente e redatta con motivazione illeggibile.
Il ricorrente evidenzia che la Corte di appello, sul punto, si sarebbe limitata ad affermare la leggibilità e l'esaustività del discorso giustificativo, omettendo peraltro di fornire adeguata spiegazione.
Con l'ultimo motivo, il ricorrente censura la mancata assunzione di una prova decisiva, in quanto la Corte di appello non avrebbe dato ingresso alla richiesta di effettuazione di una perizia calligrafica, onde stabilire con certezza la provenienza della querela che si assume a firma dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso appaiono manifestamente infondati.
2. Quanto al primo motivo, dall'esame degli atti risulta che in data 11 agosto 2007, l'imputato eleggeva formalmente domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio e che il successivo 26 marzo 2008 veniva depositata presso l'autorità giudiziaria la nomina del difensore fiduciario, nella quale, nell'intestazione, si indicavano le generalità dell'imputato con la dicitura "residente in [...]*, ma di fatto domiciliato in *Senigallia (An), p.zza della Vittoria n. 23*, presso il Centro di prima accoglienza della Caritas Diocesana".
Sul punto va rilevato che, ancorché si ritenga - quanto alla forma della dichiarazione di domicilio - che tale dichiarazione possa essere espressa anche in un atto diverso da quelli indicati nell'art.162 c.p.p., purché idoneo a raggiungere lo scopo (Sez. 1^, n. 35438
del 219/2006, dep. 23/10/2006, Corsaro, Rv. 234900), le Sezioni unite hanno affermato che, con la dichiarazione di domicilio, l'indagato (o l'imputato), non si limita ad una manifestazione di scienza o di semplice verità, cioè a "comunicare" un dato di fatto o il proprio pensiero su di esso, ma opera una "vera e propria scelta" tra i luoghi indicati nell'art. 157 c.p.p. con la consapevolezza degli effetti processuali di tale scelta.
Ne costituisce riprova l'avvertimento che precede l'elezione o la dichiarazione di domicilio, previsto dall'art. 161 c.p.p., che è volto proprio a fondare una scelta consapevole: il dichiarante, attraverso l'elezione o la dichiarazione di domicilio, "sa" e "vuole" che gli atti vengano notificati in un determinato luogo. Quindi con la dichiarazione di domicilio, al pari dell'elezione di domicilio, l'imputato compie un atto di volontà (Sez. U, n. 41280 del 17/10/2006, dep. 18/12/2006, Clemenzi, Rv. 234905). Pertanto, l'aver semplicemente indicato nell'intestazione della nomina del difensore il proprio domicilio non può costituire valida dichiarazione di domicilio, proprio perché manca la manifestazione di un consapevole atto di volontà volto ad effettuare una scelta tra i luoghi indicati nell'art. 157 c.p.p.. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto assume il ricorrente l'imputato non ha "sempre" dichiarato la propria residenza.
Risulta infatti che in data 2 marzo 2005, l'imputato, invitato dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 1, a dichiarare od eleggere domicilio per le notificazioni, dichiarava di non avere fissa dimora, ricevendo puntuale avvertimento che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni sarebbero state eseguite mediante consegna al difensore.
3. Anche il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. È stato invero affermato dalle Sezioni unite che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, n. 0 3287 del 27/11/2008, dep. 23/01/2009, R., Rv. 244118).
Nel caso in esame, i giudici di appello hanno escluso che la sentenza fosse illeggibile e priva di motivazione, in quanto il giudice di primo grado, con motivazione scritta a mano leggibile e succinta, ma esaustiva, aveva dato atto, a sostegno della colpevolezza dell'imputato, delle prove emergenti, integrando l'apparato argomentativo con ulteriori considerazioni sollecitate dal gravame. Il discorso giustificativo su cui riposa la sentenza impugnata ha forza persuasiva, è immune da vizi logici e non è, pertanto, censurabile sotto il profilo della legittimità.
Ed invero, quanto alla leggibilità della sentenza, la sentenza di primo grado appare solo di difficile lettura, agevolmente superabile, mentre, relativamente alla motivazione, i giudici di appello hanno dato atto che la sussistenza del reato è stata fondata sulle risultanze della comunicazione di reato e della falsa denunzia, entrambe acquisite agli atti del dibattimento sull'accordo delle parti, aggiungendo altresì che la riferibilità soggettiva all'imputato dell'azione illecita di cui si discute è stata ritenuta alla luce sia delle generalità declinate dal dichiarante, escludendo ogni dubbio di errore o sostituzione di persona, sia della firma apposta sull'atto di denuncia, corrispondente a quella emergente da altri atti sicuramente attribuibili all'imputato.
4. Va dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato, anche l'ultimo motivo.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la perizia, per il suo carattere "neutro" sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto giudizio di fatto, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione (ex multis, Sez. 4^, n. 14130 del 22/01/2007, dep. 05/04/2007, Pastorelli, Rv. 236191).
Nel caso in esame, i giudici di appello hanno ritenuto superflua l'indagine peritale, ricavando la prova della riferibilità all'imputato della firma apposta in calce alla falsa denuncia da altri documenti ufficiali agli atti (quali il passaporto, la carta di identità e la nomina del difensore).
3. Pertanto il ricorso, sulla base di quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2010