Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2006, n. 23778
CASS
Sentenza 24 maggio 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, è inapplicabile al giudizio camerale di appello (nella specie avverso sentenza pronunciata con il rito abbreviato) la disciplina dettata dall'art. 420 ter cod. proc. pen. per l'udienza preliminare, considerato che, anche successivamente all'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 (di riforma del giudizio abbreviato) e della legge n. 63 del 2001 (attuativa dei principi del giusto processo di cui al novellato art. 111 Cost.), la disciplina prevista per il giudizio di appello dal combinato disposto degli articoli 443, comma quarto e 599 cod. proc. pen. è rimasta immutata, con la conseguenza che, in tal caso, il rinvio è consentito solo se sussista un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero abbia, comunque, manifestato la volontà di comparire, secondo quanto previsto, rispettivamente dall'art. 127, comma quarto, e dall'art. 599, comma secondo, cod. proc. pen..

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2006, n. 23778
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23778
    Data del deposito : 24 maggio 2006

    Testo completo