Sentenza 24 maggio 2006
Massime • 1
In tema di impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, è inapplicabile al giudizio camerale di appello (nella specie avverso sentenza pronunciata con il rito abbreviato) la disciplina dettata dall'art. 420 ter cod. proc. pen. per l'udienza preliminare, considerato che, anche successivamente all'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 (di riforma del giudizio abbreviato) e della legge n. 63 del 2001 (attuativa dei principi del giusto processo di cui al novellato art. 111 Cost.), la disciplina prevista per il giudizio di appello dal combinato disposto degli articoli 443, comma quarto e 599 cod. proc. pen. è rimasta immutata, con la conseguenza che, in tal caso, il rinvio è consentito solo se sussista un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero abbia, comunque, manifestato la volontà di comparire, secondo quanto previsto, rispettivamente dall'art. 127, comma quarto, e dall'art. 599, comma secondo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2006, n. 23778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23778 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 24/05/2006
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 703
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 16517/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO TO;
avverso la sentenza in data 16.11.2004 della Corte di appello di Bologna;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Ambrosio Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Leonida Carnevale, in sostituzione dell'avv. Fiorenzo Alessi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. FATTO
1. NO TO ricorre per Cassazione avverso la sentenza in data 16.11.2004 della Corte di appello di Bologna che - in riforma della sentenza emessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Rimini il 6.6.2003 - lo ha dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 385 c.p. e lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione.
2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta che la Corte di appello abbia rigettato, sostanzialmente omettendo di valutarla, la motivata e documentata istanza di rinvio avanzata dal difensore per legittimo impedimento;
e ciò in violazione dell'art. 420 ter c.p.p., art. 484 c.p.p., comma 2 bis e art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c).
3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce che la Corte di appello ha errato nel ritenere sussistente il reato di cui all'art. 385 c.p., in quanto la mera condotta di allontanamento (peraltro in presenza di una ampia autorizzazione ad assentarsi dall'abitazione) non costituisce "figura sintomatica" della volontà di sottrarsi alla misura cautelare e non integra perciò gli estremi del reato di evasione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo di ricorso - con il quale si lamenta l'immotivato ed ingiustificato rigetto della istanza di rinvio avanzata dal difensore per legittimo impedimento - il collegio ricorda che, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, la disciplina in materia di impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, dettata per l'udienza preliminare dall'art. 420 ter c.p.p., pur trovando applicazione, per il richiamo contenuto nell'art. 441 c.p.p., comma 1, anche nel giudizio abbreviato di primo grado, non è, invece, da considerare applicabile al giudizio camerale d'appello previsto dal combinato disposto dell'art. 443 c.p.p., comma 4, e art. 599 c.p.p., atteso che tali articoli sono rimasti immutati pur dopo l'entrata in vigore della L. 16 dicembre 1999, n. 479 (di riforma del giudizio abbreviato), e della L. 1 marzo 2001, n. 63 (attuativa dei principi del "giusto processo" di cui al novellato art. 111 Cost.), per cui è da ritenere che l'udienza camerale di discussione del suddetto giudizio d'appello continui ad essere soggetta alla regola secondo la quale essa può essere rinviata solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero abbia manifestato la volontà di comparire, giusta quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 127 c.p.p., comma 4, e dall'art. 599 c.p.p., comma 2; e ciò senza che si realizzi alcuna disparità di trattamento suscettibile di costituire violazione dell'art. 3 Cost. (Cass. 1^, n. 46871 del 2.10.2001 e succ. conformi).
2. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso nel quale si sostiene che la Corte di appello ha errato nel ritenere sussistente il reato di cui all'art. 385 c.p. (in quanto la mera condotta di allontanamento, in presenza di una ampia autorizzazione ad assentarsi dall'abitazione, non costituisce " figura sintomatica" della volontà di sottrarsi alla misura cautelare e non integra perciò gli estremi del reato di evasione).
Al ricorrente, infatti, era stato concesso di allontanarsi dalla propria abitazione in orario compreso tra le ore 7.20 e le ore 12.40, al solo fine di recarsi al lavoro presso l'officina Bernabè, mentre nel giudizio è stato accertato che egli non aveva mai lavorato presso la suddetta officina e che si trovava al di fuori della propria abitazione alla guida di una autovettura con a bordo sette trasportati. Correttamente, dunque, il giudice di appello ha ritenuto l'assenza di ogni nesso tra l'autorizzazione a recarsi al lavoro e la condotta tenuta in concreto dal NO, ravvisando nell'arbitrario allontanamento dell'imputato dalla propria abitazione gli estremi del reato di evasione. Il ricorso va pertanto respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2006