Sentenza 17 giugno 2010
Massime • 1
L'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione, da parte dell'agente, della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi esso desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto.
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di G. Danilo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 14 marzo 2025
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di G. Danilo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2010, n. 27548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27548 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/06/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 639
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 6757/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI UG, N. IL 08/04/1940;
avverso la sentenza n. 227/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del 15/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO O., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 15 giugno 2009 la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza emessa il 18 novembre 2008 dal Tribunale di Brindisi in composizione monocratica che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato UG ET colpevole dei reati di detenzione illegale di un fucile, ricettazione della stessa arma e detenzione abusiva di munizioni per arma comune da sparo e, ritenuta la continuazione e con la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di due anni di reclusione e seicento euro di multa.
2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, ET, il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione e al trattamento sanzionatorio.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. In merito alla prima doglianza occorre sottolineare che le Sezioni Unite di questa Corte, con una recente decisione condivisa dal Collegio (Cass., Sez. Un. 26 novembre 2009, n. 12433, rv. 246324), hanno stabilito che l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, ne' potendo consistere in un mero sospetto. Il dolo eventuale riguarda, oltre alla verificazione dell'evento, il presupposto della condotta, consistendo, in questo caso, nella rappresentazione della possibilità dell'esistenza del presupposto stesso e nell'accettazione dell'eventualità di tale esistenza. La sentenza impugnata è esente dai vizi denunciati, in quanto, con iter argomentativo correttamente sviluppato, ha precisato che, rispetto alla ricettazione, il dolo eventuale è ravvisabile quando l'agente, rappresentandosi, come nel caso in esame, l'eventualità della provenienza delittuosa dell'arma, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza.
2. Non fondata è anche la seconda censura.
I giudici di merito, infatti ai fini del trattamento sanzionatorio, hanno valorizzato la gravità del fatto (detenzione illegale di un fucile di provenienza delittuosa e del relativo munizionamento) e la negativa personalità dell'imputato gravato da numerosi e allarmanti precedenti anche specifici.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, 17 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010