Sentenza 24 marzo 1995
Massime • 1
Qualora il termine finale di applicazione del trattamento carcerario differenziato, disposto ai sensi dell'art. 41 bis, secondo comma, ord. pen., sia interamente decorso al momento della decisione sull'impugnazione del relativo decreto, si deve ritenere venuto meno l'interesse del ricorrente al gravame del quale, pertanto, va dichiarata la sopravvenuta inammissibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/03/1995, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 24 marzo 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza C.C.
Dott.Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente del 24.3.1995
1.Dott.Gaetano LO COCO Componente SENTENZA N. 10
2. " GI AR " REGISTRO GENERALE
3. " OL LI " N. 28807/94
4. " RI D. PI "
5. " SC LL "
6. " GI AT "
7. " GI LV "
8. " Adalberto ALBAMONTE "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL RI nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 14 giugno 1994 dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto dal LI contro il decreto del Ministro di Grazia e Giustizia in data 30 gennaio 1994, che aveva disposto l'applicazione nei suoi confronti del regime di detenzione differenziato, ex art. 41 bis comma 2 Ord. pen., fino al 29 gennaio 1995.
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Adalberto Albamonte;
Udito il pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Claudio Aponte che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 14 giugno 1994 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettò il reclamo proposto da LI RI avverso il decreto del Ministero di Grazia e Giustizia in data 30 gennaio 1994, che aveva disposto l'applicazione nei suoi confronti del regime di detenzione differenziato, ex art. 41 bis, comma 2, Ord. pen., fino al 29 gennaio 1995.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il LI, deducendo la mancanza di motivazione in ordine all'accertamento di una sua specifica ed attuale pericolosità sociale.
La Prima Sezione di questa Corte, alla quale il ricorso era stato assegnato per la decisione, ha ritenuto di rimettere il ricorso stesso alle Sezioni Unite, a norma dell'art. 618 c.p.p., ravvisando un contrasto giurisprudenziale riguardo alla necessità o meno che il provvedimento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 41 bis comma 2 Ord. pen. sia fondato sull'accertamento in concreto della persistente pericolosità sociale del soggetto detenuto, per taluno dei reati indicati nell'art. 4 bis comma 1 Ord. pen.
2. Ciò premesso, osservano queste Sezioni Unite che il decreto ministeriale del 30 gennaio 1994, oggetto del presente giudizio, contiene come termine finale di applicazione del trattamento carcerario differenziato la data del 29 gennaio 1995.
Orbene, essendo decorso detto termine, si deve ritenere venuto meno l'interesse processuale del ricorrente alla proposta impugnazione. Deve essere rilevato che il decreto ministeriale datato 1 febbraio 1995, con il quale è stato rinnovato il trattamento differenziato in esame al ricorrente, a decorrere dalla data stessa di emissione, è del tutto autonomo rispetto a quello rimasto privo di efficacia. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, e trattandosi di inammissibilità sopravvenuta il ricorrente non può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria da devolversi alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di interesse. Così deciso in Camera di consiglio il 24 marzo 1995.