Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/1998, n. 5926
CASS
Sentenza 15 aprile 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Per il riconoscimento della refurtiva da parte del derubato non devono essere necessariamente osservate le formalità stabilite per la ricognizione di cose; in questo caso, infatti, il derubato, avendo avuto il possesso delle cose rubate, è in grado di identificarle direttamente, come chiunque altro ne avesse avuto per ragioni analoghe personale conoscenza, e, quindi, la relativa operazione, costituendo un mero accertamento di fatto e non un atto processuale formale, può essere liberamente utilizzato dal giudice nella formazione del suo convincimento.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/1998, n. 5926
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5926
    Data del deposito : 15 aprile 1998

    Testo completo