Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2000, n. 8089
CASS
Sentenza 13 giugno 2000

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La riconosciuta possibilità "ex lege" n. 479 del 1999 di ammettere il giudizio abbreviato anche per reati punibili con l'ergastolo non determina alcuna deroga alla regola interpretativa generale "tempus regit actum" vigente in materia processuale, in riferimento a giudizi di merito svoltisi nella vigenza della disciplina conseguita alla declaratoria di illegittimità costituzionale "in parte qua" dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. intervenuta con sentenza n. 176 del 1991 della Corte costituzionale; sicché la circostanza che l'istituto del giudizio abbreviato presenti una connotazione di carattere premiale di indubbia valenza sostanziale non vale a mutarne la natura processuale o a farne venir meno la correlazione con scelte di strategia processuale che si ispirano a un principio diverso da quello regolante la successione nel tempo delle leggi penali sostanziali. (Fattispecie relativa a delitto punibile con l'ergastolo, in relazione alla quale, per effetto della legge n. 479 del 1999, era caduto, nelle more del giudizio di cassazione, il divieto di accesso al rito abbreviato e alla conseguente riduzione di pena. Nel rigettare, sulla base del principio sopra enunciato, la richiesta di riduzione formulata in sede di legittimità, la S.C. ha posto in evidenza che, a conferma dell'interpretazione fornita, la legge 5 giugno 2000 n. 144, di conversione del D.L. 7 aprile 2000 n. 82, ha previsto una disposizione transitoria che limita la possibilità di avanzare richiesta di giudizio abbreviato alle sole fasi di merito, escludendo quella del giudizio di cassazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2000, n. 8089
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8089
    Data del deposito : 13 giugno 2000

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