Sentenza 13 giugno 2000
Massime • 1
La riconosciuta possibilità "ex lege" n. 479 del 1999 di ammettere il giudizio abbreviato anche per reati punibili con l'ergastolo non determina alcuna deroga alla regola interpretativa generale "tempus regit actum" vigente in materia processuale, in riferimento a giudizi di merito svoltisi nella vigenza della disciplina conseguita alla declaratoria di illegittimità costituzionale "in parte qua" dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. intervenuta con sentenza n. 176 del 1991 della Corte costituzionale; sicché la circostanza che l'istituto del giudizio abbreviato presenti una connotazione di carattere premiale di indubbia valenza sostanziale non vale a mutarne la natura processuale o a farne venir meno la correlazione con scelte di strategia processuale che si ispirano a un principio diverso da quello regolante la successione nel tempo delle leggi penali sostanziali. (Fattispecie relativa a delitto punibile con l'ergastolo, in relazione alla quale, per effetto della legge n. 479 del 1999, era caduto, nelle more del giudizio di cassazione, il divieto di accesso al rito abbreviato e alla conseguente riduzione di pena. Nel rigettare, sulla base del principio sopra enunciato, la richiesta di riduzione formulata in sede di legittimità, la S.C. ha posto in evidenza che, a conferma dell'interpretazione fornita, la legge 5 giugno 2000 n. 144, di conversione del D.L. 7 aprile 2000 n. 82, ha previsto una disposizione transitoria che limita la possibilità di avanzare richiesta di giudizio abbreviato alle sole fasi di merito, escludendo quella del giudizio di cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2000, n. 8089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8089 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI PIERO Presidente del 13/06/2000
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA " N.679
3. Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N.01369/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GN LL n. il 21.04.1965
avverso sentenza del 14.10.1999 C. ASS. APP. di CATANIA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Gianfranco Iodesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore Avv.ssa Maria Loreta Rao.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con sentenza del 14 ottobre 1999, la corte di assise di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza emessa il 7 dicembre 1998 dalla corte di assise della stessa città, condannava GN RC alla pena di anni ventotto di reclusione per essersi reso responsabile dell'omicidio del fratello IC AL, avvenuto in Bronte il 24 marzo 1994, facendo ripetutamente fuoco contro di lui con una pistola e dandogli il colpo di grazia alla testa. Nel rideterminare la pena, il giudice di appello escludeva l'aggravante dei motivi abietti e revocava la pena accessoria della pubblicazione della sentenza, confermando per il resto le statuizioni della decisione di primo grado.
In risposta alla tesi difensiva volta ad individuare nel movente familiare l'unica spinta al delitto, così da far meritare all'imputato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della provocazione, la corte territoriale insiste sulle menomate condizioni di intendere e di volere della vittima per escludere che alcune sue azioni provocatorie scandite nel tempo nei confronti dei familiari (come le avance verso la cognata, moglie dello stesso imputato, e l'aggressione fisica del padre) potessero aver scatenato il proposito di vendetta di OG RC, affermando che il movente dell'omicidio andava rinvenuto piuttosto nella necessità di impedire che la vittima, aderente con i fratelli al gruppo mafioso dei Bronte e da tempo orientata a fare rivelazioni agli inquirenti da collaborante, potesse coinvolgere pesantemente l'imputato, con conseguenze per lui sia sul piano giudiziario che sul versante dell'ambiente delinquenziale di appartenenza, i cui personaggi avrebbero potuto addebitargli uno scarso controllo sullo stato di labilità psichica del fratello, se non sospettarlo addirittura di averlo manovrato. Il fatto di non poter fare più affidamento sulla solidarietà familiare (i due OG condividevano tra l'altro la gestione di un autosalone e i rapporti tra loro erano sempre stati ottimi, almeno fino al febbraio 1994: testimonianza di LL OL, moglie separata dell'ucciso), a seguito dell'improvviso stato di esaltazione della vittima manifestatosi con connotazioni inaspettate (consegna ai CC. di nastri registrati, ferma risoluzione a collaborare con loro, rifiuto di contatti coi familiari, il timore divenuto sempre più concreto che il fratello rivelasse fatti illeciti commessi nell'ambito del sodalizio criminoso del quale entrambi avevano fatto parte), avevano determinato OG RC al delitto, facendogli perdere ogni freno inibitorio derivante dal rapporto di sangue.
Così ricostruito l'iter della volontà omicida e dei suoi presupposti, la corte faceva rilevare come correttamente non fosse stata ravvisata dai primi giudici nella condotta dell'imputato la reazione ad una provocazione e lo stesso non fosse stato ritenuto meritevole di attenuanti generiche, non potendosi attribuire valore di attenuante alle sue preoccupazioni tanto peculiari quanto personali. Parimenti giustificata appariva l'esclusione dell'applicazione della diminuente del rito abbreviato, dal momento che, nella fase conclusiva delle indagini preliminari, il reato contestato all'OG era punibile con la pena dell'ergastolo (inflittagli peraltro dai giudici di primo grado) e solo a seguito del dibattimento, con l'escussione di tutti i testi ed in esito alla valutazione globale delle loro deposizioni, era stato possibile focalizzare in maniera più precisa i contorni della vicenda. II. Ricorre per cassazione l'OG, deducendo, sotto vari profili (contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione della provocazione e delle circostanze attenuanti generiche, violazione di legge in riferimento alla omessa applicazione della diminuente del rito abbreviato) che i passaggi logici della sentenza erano palesemente viziati, avendo i giudici di merito ipotizzato che la vittima era una persona fuori di senno e come tale non poteva "provocare" con il suo comportamento l'azione dell'imputato, ma il suo disturbo psicologico di tipo dissociativo costituiva contemporaneamente un serio concreto ed immediato pericolo, quale ipotetica ed eventuale fonte di propalazione, tale da provocare in modo incontinente e decisivo l'impeto omicidiario. Secondo il ricorrente, la corte distrettuale aveva affermato in modo del tutto illogico che un soggetto con patologie psichiatriche o gravi disturbi della personalità non potesse compiere condotte idonee ad integrare comportamenti ingiusti tali da suscitare uno stato d'ira in chi li subisce, ignorando che la provocazione può essere lenta e può quindi protrarsi nel tempo, specie se talune vessazioni (come le avance alla moglie e l'aggressione fisica del padre) vengono operate in un contesto familiare già minato da altre provocazioni.
Parimenti viziata appariva la motivazione della sentenza che negava le attenuanti generiche, ipotizzando un'azione di ritorsione della criminalità organizzata nei confronti dell'imputato, precipitatosi ad uccidere il fratello pur sapendo che i Cc. stazionavano ormai quasi in permanenza nella sua casa, e quindi agendo senza alcuna cautela e prudenza, come se dovesse essere colpito in tempi ormai brevissimi.
Da ultimo, veniva censurata dal ricorrente l'esclusione dell'applicazione della diminuente del rito abbreviato, trattandosi di un fatto commesso in presenza di testimoni, in pieno giorno, senza alcuna cautela o prudenza da parte dell'imputato. Tale circostanza, di per sè, era sufficiente ad escludere sia la premeditazione che i motivi abietti, trattandosi di valutazioni strettamente giuridiche dei fatti stessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Deducendo surrettiziamente vizi di insufficiente e contraddittoria motivazione e di violazione di legge, il ricorrente propone in buona sostanza censure su accertamenti ed apprezzamenti di fatto ai quali i giudici di merito sono pervenuti attraverso un attento ed articolato esame degli elementi probatori a loro disposizione, fondando il loro convincimento su una motivazione esente da errori logici e giuridici.
Col primo motivo di ricorso ci si duole della mancata concessione della attenuante della provocazione, censurando come contraddittoria la motivazione della sentenza la quale, mentre riconosce che la vittima era persona affetta da alterazione mentale così da giustificare l'atteggiamento di cauta comprensione dei familiari e del fratello RC in particolare per le sue continue prevaricazioni nell'ambito familiare, fa derivare all'improvviso dal suo "sfogo audio - video - registrato" la molla scatenante della furia omicida del fratello, ipotizzando una sorta di incompatibilità tra vizio di mente e provocazione.
La doglianza è priva di pregio. Perché se è vero che non sussiste alcuna incompatibilità concettuale tra lo stato morboso di un soggetto e l'attenuante della provocazione, operando il primo sul terreno dell'imputabilità e la seconda sul maggiore o minore disvalore della condotta attuata, non può tuttavia escludersi che, sul piano concreto, tale incompatibilità si verifichi quando un comportamento lato sensu provocatorio viene ordinariamente accettato nell'ambito familiare perché considerato espressione di uno stato morboso che investe nella sua essenza i componenti della famiglia e scateni poi uno stato d'ira quando la condotta provocatoria investa un settore diverso, estraneo alla famiglia e alle tensioni che possono nascere nel suo ambito. La tesi difensiva ravvisa in una sequenza di fatti, episodi e circostanze il fondamento della situazione psicologica del ricorrente, il quale, dopo aver sopportato a lungo comportamenti provocatori, minacciosi o anche solo inopportuni del fratello mentalmente malato, giunto all'impossibilità di patire oltre tale disagio, avrebbe scaricato la propria reazione su di lui. La corte di merito ha spiegato invece, con una dovizia di argomentazioni che si ricollegano sostanzialmente alla tipologia e alla gravità della patologia della vittima e quindi investono alla fine un accertamento di fatto che sfugge a censure di legittimità quando sia - come nel caso in esame - adeguatamente e logicamente motivato, che l'imputato rimase all'improvviso disorientato dall'evolversi di una certa situazione determinatasi a causa dello stato di esaltazione mentale del fratello che poteva pregiudicarlo sia sul terreno giudiziario a causa dei suoi trascorsi mafiosi e del suo coinvolgimento in fatti illeciti commessi nell'ambito di una ben precisa organizzazione criminale (il gruppo di Bronte), sia nei confronti degli appartenenti al suo stesso sodalizio criminale, i quali non gli avrebbero perdonato di aver lasciato che il fratello AL IC li tradisse, decidendo di collaborare con gli inquirenti. In quest'ottica, appare pienamente logico e comprensibile che atteggiamenti e condotte altre volte sottovalutate o alle quali, anche se fastidiose e violente, non si era data alcuna valenza "pericolosa", perché ritenuti connaturali ad un certo tipo di follia, assumano una valenza del tutto diversa quando toccano un aspetto fino a quel momento sconosciuto, che può però seriamente compromettere un certo equilibrio di interessi, legati al mondo del crimine.
Parimenti logica appare la motivazione della sentenza nella parte in cui nega al ricorrente la concessione delle attenuanti generiche, spiegando che un omicidio che ha le odiose caratteristiche di una vera e propria esecuzione (si pensi al colpo di grazia finale inferto alla vittima, sparandogli alla testa) non appare affatto meritevole di una attenuazione della pena, indipendentemente da certe valutazioni che l'imputato avrebbe potuto o dovuto fare e che non ha fatto (la presenza dei carabinieri nella casa del fratello, il possibile carattere "non personale" dell'azione di ritorsione della criminalità organizzata, ecc.).
Ampia ed articolata è anche la motivazione della sentenza nella parte in cui dà contezza delle ragioni per le quali non era possibile definire il procedimento all'udienza preliminare nelle forme del rito abbreviato. A parte le considerazioni svolte dalla corte sulla contestazione originaria, che vedeva l'imputato accusato di aver commesso un omicidio doppiamente aggravato dalla premeditazione e dai motivi abietti e quindi astrattamente punibile con l'ergastolo, è significativo come i giudici di primo grado abbiano inflitto all'OG proprio la pena dell'ergastolo, ritenendo ricorrenti nel caso di specie entrambe le aggravanti contestate, una delle quale (quella dei motivi abbietti) è stata esclusa solo dal giudice di appello a seguito di una più approfondita valutazione di ordine strettamente probatorio. Ma anche a voler esaminare la questione dell'applicabilità del rito abbreviato - come ha proposto il difensore dell'imputato all'odierna udienza, sviluppando questo specifico motivo di ricorso - alla luce della nuova disciplina dell'istituto dettata dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, che consente di applicare il rito abbreviato anche ai reati punibili con l'ergastolo (come del resto prevedeva già l'art. 442 c.p.p., nella sua formulazione originaria, prima dell'intervento della Corte cost. del 23 aprile 1991, n. 176), e anche a voler tener conto degli innegabili riflessi di diritto penale sostanziale che caratterizzano l'istituto, la soluzione adottata di negare l'applicabilità del rito abbreviato al caso in esame appare pienamente giustificata.
Come questa Corte ha avuto occasione anche in data recentissima di ribadire (Sez. I, 5 giugno 2000, n. 652, Hasani), la riconosciuta possibilità di ammettere il giudizio abbreviato anche per reati punibili con l'ergastolo non determina alcuna deroga alla regola interpretativa generale vigente in materia processuale del tempus regit actum, in riferimento a giudizi di merito svoltisi, come quello in esame, nella vigenza della disciplina conseguita al ricordato intervento della Corte costituzionale. Parimenti priva di pregio è la dedotta circostanza che l'istituto del giudizio abbreviato presenti una connotazione di carattere premiale di indubbia valenza sostanziale (che è quella di incidere sul trattamento sanzionatorio dell'imputato, che può giovarsi di un non indifferente sconto di pena), perché tale effetto non è destinato a mutare la natura processuale dell'istituto e dell'intera normativa che lo riguarda, essendo correlato a scelte di strategia processuale che si ispirano a un principio diverso da quello che regola la successione delle leggi penali (sostanziali) nel tempo (art. 2 c.p.). A confermare la validità di questa impostazione contribuisce oggi la l. 5 giugno 2000, n. 144, che ha convertito il d.l. 7 aprile 2000, n. 82 e contiene la disciplina transitoria del nuovo giudizio abbreviato. L'art.
4-ter limita la possibilità di avanzare richiesta di giudizio abbreviato alle sole fasi di merito, saltando (e, quindi, escludendo) la fase del giudizio di legittimità: il che vuol dire che restano immutate le regole di tale rito, nel senso che la correttezza giuridica di una decisione e dell'iter procedimentale che l'ha caratterizzata non può che essere verificata alla stregua della legge processuale dell'epoca e non di quella sopravvenuta (salvo l'eventualità di un annullamento con rinvio, che riaprirebbe una nuova fase di merito). Altrettanto significativo è che la 1. 25 febbraio 2000, n. 35 (che contiene "disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo") disponga, all'art. 1 comma 4,
che "alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse". Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di lire 2.000.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2000